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GuidaDiritto civile · Banche, consumatori e assicurazioni

La compagnia di assicurazione non paga il sinistro: che cosa fare

Un'infiltrazione in casa, un furto, un infortunio, un danno causato a terzi: la polizza c'è, ma la compagnia contesta la copertura, offre una somma troppo bassa o non risponde. Prima di arrendersi conviene capire su che cosa si basa il rifiuto, perché il codice civile fissa regole precise sulle dichiarazioni al momento della firma, sull'avviso del sinistro e sulle clausole che escludono o limitano la garanzia. Questa pagina spiega gli obblighi dell'assicurato, le contestazioni più frequenti, il reclamo, il nuovo Arbitro Assicurativo operativo dal 2026, la mediazione e i termini di prescrizione.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Avviso: entro 3 giorni; il ritardo colposo riduce, non cancella, l'indennità.
  • Dichiarazioni: solo dolo o colpa grave consentono l'annullamento.
  • Clausole: quelle che limitano la responsabilità vanno firmate a parte.
  • Reclamo: all'impresa, poi Arbitro Assicurativo o mediazione.
  • Prescrizione: due anni, dieci per le polizze vita.

Gli obblighi dell'assicurato e le contestazioni più frequenti

Art. 1915 c.c.

«L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.»

Contestazione della compagniaRegolaNorma
Sinistro denunciato in ritardoPerdita dell'indennità solo se l'omissione è dolosa; altrimenti riduzione in base al pregiudizioArtt. 1913 e 1915 c.c.
Dichiarazioni inesatte alla firmaAnnullamento solo per dolo o colpa grave, da far valere entro tre mesi; altrimenti recesso e riduzione proporzionaleArtt. 1892 e 1893 c.c.
Premio non pagatoPer le rate successive alla prima, copertura sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenzaArt. 1901 c.c.
Valore assicurato inferiore al valore realeIndennizzo proporzionale, salvo patto diversoArt. 1907 c.c.
Esclusione prevista dalla polizzaValida se delimita il rischio; vessatoria se limita la responsabilità o esclude il rischio garantitoArt. 1341 c.c.; Cass. 15609/2025

Molte regole a tutela dell'assicurato, tra cui quelle su dichiarazioni inesatte, premio non pagato e avviso omesso per colpa, non possono essere derogate a suo danno: le clausole peggiorative sono sostituite dalla legge (art. 1932 c.c.). Le spese sostenute per limitare il danno sono a carico dell'assicuratore in proporzione al valore assicurato, anche se il risultato non è stato raggiunto, salvo che siano state fatte inconsideratamente (art. 1914). Gli obblighi di avviso valgono anche per le polizze infortuni (Cass. 5435/2005). Per l'RC auto si vedano le pagine sulle contestazioni RC auto e sul risarcimento dopo un incidente.

Reclamo, Arbitro Assicurativo e causa

Il primo passo è un reclamo scritto all'impresa o all'intermediario. Se la risposta non arriva entro 45 giorni o non soddisfa, dal 15 gennaio 2026 si può ricorrere all'Arbitro Assicurativo: il ricorso si presenta online, senza avvocato, costa 20 euro restituiti in caso di accoglimento, e il collegio decide sui documenti entro 180 giorni, prorogabili di 90. Il ricorso all'Arbitro soddisfa anche la condizione di procedibilità della causa, che per i contratti assicurativi richiede altrimenti la mediazione obbligatoria (art. 5 D.Lgs. 28/2010). Se la polizza prevede che il danno sia stimato da periti nominati dalle parti, conviene attivare la procedura e documentare bene la propria stima.

I diritti nascenti dalla polizza si prescrivono in due anni dal fatto, dieci per le assicurazioni sulla vita, e nella responsabilità civile il termine decorre dalla richiesta del terzo danneggiato (art. 2952 c.c.): una diffida scritta interrompe la prescrizione (si veda la pagina sulla lettera di messa in mora). Sulle clausole che la compagnia invoca si veda la pagina sulle clausole vessatorie.

  1. Denunciare subito il sinistro per iscritto e conservare la ricevuta.
  2. Documentare il danno con foto, preventivi, fatture e referti.
  3. Chiedere copia della polizza completa e della perizia della compagnia.
  4. Presentare reclamo scritto e attendere 45 giorni.
  5. Ricorrere all'Arbitro Assicurativo o avviare mediazione e causa entro due anni.

Domande frequenti

Ho denunciato il sinistro dopo una settimana: la compagnia può rifiutarsi di pagare?
Non automaticamente. L'avviso va dato entro tre giorni (art. 1913 c.c.), ma l'assicurato perde l'indennità solo se l'omissione è dolosa, cioè se conosceva l'obbligo e ha scelto consapevolmente di non adempierlo (Cass. 26294/2024 e 16320/2025); se il ritardo è solo colposo, la compagnia può ridurre l'indennità in proporzione al pregiudizio che ha effettivamente subito (art. 1915, c. 2).
La compagnia dice che al momento della firma non ho dichiarato una malattia: che cosa succede?
Dipende dal comportamento. Se la dichiarazione inesatta o la reticenza è dovuta a dolo o colpa grave, l'assicuratore può chiedere l'annullamento entro tre mesi da quando l'ha scoperta e, se il sinistro avviene prima, non paga (art. 1892 c.c.). Senza dolo o colpa grave può solo recedere, e l'indennità si riduce in proporzione alla differenza di premio (art. 1893). Queste regole non possono essere peggiorate dal contratto (art. 1932).
La clausola che esclude il mio caso è valida?
Le clausole che delimitano il rischio assicurato, cioè descrivono che cosa è coperto, sono valide anche senza una firma separata. Richiedono invece la specifica approvazione per iscritto, come clausole vessatorie, quelle che limitano la responsabilità dell'assicuratore o escludono il rischio già garantito (Cass. 15609/2025), come la decadenza dall'indennizzo per dolosa esagerazione del danno (Cass. 15605/2025).
Entro quando devo agire contro l'assicurazione?
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal fatto su cui si fondano, in dieci per le assicurazioni sulla vita; nella responsabilità civile il termine decorre dalla richiesta di risarcimento del terzo (art. 2952 c.c.). Una lettera raccomandata o una PEC che chiede il pagamento interrompe la prescrizione. Prima della causa serve la mediazione, che può essere sostituita dal ricorso all'Arbitro Assicurativo (art. 5 D.Lgs. 28/2010).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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