In breve
- Avviso: entro 3 giorni; il ritardo colposo riduce, non cancella, l'indennità.
- Dichiarazioni: solo dolo o colpa grave consentono l'annullamento.
- Clausole: quelle che limitano la responsabilità vanno firmate a parte.
- Reclamo: all'impresa, poi Arbitro Assicurativo o mediazione.
- Prescrizione: due anni, dieci per le polizze vita.
Gli obblighi dell'assicurato e le contestazioni più frequenti
«L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.»
| Contestazione della compagnia | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Sinistro denunciato in ritardo | Perdita dell'indennità solo se l'omissione è dolosa; altrimenti riduzione in base al pregiudizio | Artt. 1913 e 1915 c.c. |
| Dichiarazioni inesatte alla firma | Annullamento solo per dolo o colpa grave, da far valere entro tre mesi; altrimenti recesso e riduzione proporzionale | Artt. 1892 e 1893 c.c. |
| Premio non pagato | Per le rate successive alla prima, copertura sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza | Art. 1901 c.c. |
| Valore assicurato inferiore al valore reale | Indennizzo proporzionale, salvo patto diverso | Art. 1907 c.c. |
| Esclusione prevista dalla polizza | Valida se delimita il rischio; vessatoria se limita la responsabilità o esclude il rischio garantito | Art. 1341 c.c.; Cass. 15609/2025 |
Molte regole a tutela dell'assicurato, tra cui quelle su dichiarazioni inesatte, premio non pagato e avviso omesso per colpa, non possono essere derogate a suo danno: le clausole peggiorative sono sostituite dalla legge (art. 1932 c.c.). Le spese sostenute per limitare il danno sono a carico dell'assicuratore in proporzione al valore assicurato, anche se il risultato non è stato raggiunto, salvo che siano state fatte inconsideratamente (art. 1914). Gli obblighi di avviso valgono anche per le polizze infortuni (Cass. 5435/2005). Per l'RC auto si vedano le pagine sulle contestazioni RC auto e sul risarcimento dopo un incidente.
Reclamo, Arbitro Assicurativo e causa
Il primo passo è un reclamo scritto all'impresa o all'intermediario. Se la risposta non arriva entro 45 giorni o non soddisfa, dal 15 gennaio 2026 si può ricorrere all'Arbitro Assicurativo: il ricorso si presenta online, senza avvocato, costa 20 euro restituiti in caso di accoglimento, e il collegio decide sui documenti entro 180 giorni, prorogabili di 90. Il ricorso all'Arbitro soddisfa anche la condizione di procedibilità della causa, che per i contratti assicurativi richiede altrimenti la mediazione obbligatoria (art. 5 D.Lgs. 28/2010). Se la polizza prevede che il danno sia stimato da periti nominati dalle parti, conviene attivare la procedura e documentare bene la propria stima.
I diritti nascenti dalla polizza si prescrivono in due anni dal fatto, dieci per le assicurazioni sulla vita, e nella responsabilità civile il termine decorre dalla richiesta del terzo danneggiato (art. 2952 c.c.): una diffida scritta interrompe la prescrizione (si veda la pagina sulla lettera di messa in mora). Sulle clausole che la compagnia invoca si veda la pagina sulle clausole vessatorie.
- Denunciare subito il sinistro per iscritto e conservare la ricevuta.
- Documentare il danno con foto, preventivi, fatture e referti.
- Chiedere copia della polizza completa e della perizia della compagnia.
- Presentare reclamo scritto e attendere 45 giorni.
- Ricorrere all'Arbitro Assicurativo o avviare mediazione e causa entro due anni.
Domande frequenti
Ho denunciato il sinistro dopo una settimana: la compagnia può rifiutarsi di pagare?
La compagnia dice che al momento della firma non ho dichiarato una malattia: che cosa succede?
La clausola che esclude il mio caso è valida?
Entro quando devo agire contro l'assicurazione?
Fonti normative
- Art. 1892 c.c. — Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
- Art. 1893 c.c. — Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Art. 1913 c.c. — Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
- Art. 1915 c.c. — Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
- Art. 2952 c.c. — Prescrizione in materia di assicurazione
- Art. 5 D.Lgs. 28/2010 — Mediazione come condizione di procedibilità
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- ContrattiLe clausole vessatorie: tra imprese e con i consumatoriArtt. 1341-1342 c.c. (approvazione specifica) e artt. 33-36 Codice del consumo: squilibrio significativo, lista grigia e nera, foro del consumatore.
- Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiLa mediazione civile obbligatoria (D.Lgs. 28/2010): materie, primo incontro in 20-40 giorni, avvocato obbligatorio, costi del DM 150/2023, accordo esecutivo.
- Banche, consumatori e assicurazioniL'RC auto: classe di merito, scadenza e risarcimentoBonus-malus e attestato di rischio, RC familiare, niente rinnovo tacito e quindici giorni di copertura, peggioramento di classe, risarcimento diretto, offerte e reclami.
- Risarcimento del dannoIncidente stradale: come ottenere il risarcimentoCAI, risarcimento diretto, termini di 30/60/90 giorni, concorso di colpa, danni all'auto e alla persona, trasportati, causa davanti al giudice di pace.
- Successioni ed ereditàLa polizza vita non è ereditàArtt. 1920-1923 c.c.: diritto proprio del beneficiario, eredi come beneficiari (SU 11421/2021), revoca, impignorabilità, premi e legittima, imposte.
- Debiti, crediti e pignoramentiLa lettera di messa in mora e la diffida ad adempiereArtt. 1219, 1454 e 2943 c.c.: richiesta scritta, interessi dal giorno della mora, interruzione della prescrizione, diffida con 15 giorni e risoluzione di diritto.
- Il processo civileL'arbitrato: la giustizia privataClausola compromissoria e compromesso, arbitri e ricusazione, lodo con effetti di sentenza, impugnazione per nullità in 90 giorni, costi, irrituale, societario.
- Il processo civileIl giudice di pace: competenze, come si fa causa, senza avvocatoIl giudice di pace: cause fino a 10.000 euro, incidenti fino a 25.000, immissioni, multe; ricorso anche verbale, difesa personale ed equità fino a 1.100 euro, costi.