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GuidaDiritto civile · Banche, consumatori e assicurazioni

Il mutuo: clausole, tasso, ritardi, contestazioni

Il mutuo si controlla prima di firmarlo e si contesta dopo con regole precise: il contratto deve essere scritto e indicare ogni costo, i tassi oltre soglia azzerano gli interessi, il piano alla francese è lecito, dopo sette rate in ritardo la banca può risolvere e dopo diciotto rate non pagate scatta il patto che trasferisce la casa. L'estinzione anticipata e la surroga sono gratuite; le contestazioni passano dal reclamo e dall'Arbitro Bancario prima del giudice.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Contratto scritto con tasso e ogni costo (art. 117 TUB); clausole di rinvio agli usi o peggiorative nulle e sostituite dal tasso BOT; PIES e TAEG prima della firma.
  • Usura: tasso sopra soglia = interessi non dovuti (art. 1815 c.c., L. 108/1996); l'ammortamento alla francese è legittimo (Cass. SU 15130/2024).
  • Ritardi: risoluzione del fondiario dopo 7 ritardi di 30-180 giorni (art. 40 TUB); clausola di trasferimento della casa solo dopo 18 rate non pagate (art. 120-quinquiesdecies); fondo di solidarietà e rinegoziazione prima.
  • Uscite gratuite: estinzione anticipata senza penali per le persone fisiche (art. 120-ter), surroga senza costi (art. 120-quater).
  • Contestare: reclamo, Arbitro Bancario Finanziario fino a 200.000 euro, mediazione e giudice; perizia sul TAEG e sull'usura.

Prima di firmare: che cosa controllare

Art. 117, commi 1, 3, 4 e 6, TUB — Contratti

«I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. […] Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. […] Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati».

VoceChe cosa verificareNorma
Forma e contenutoContratto scritto con tasso, spread, parametro, spese, mora, piano allegato; le condizioni non possono essere peggiori di quelle pubblicizzateart. 117 TUB
Informazioni precontrattualiPIES (prospetto europeo standardizzato) e tempo per riflettere nel credito immobiliare ai consumatori; consulenza sulla clausola di trasferimentoartt. 120-septies e seguenti TUB
TAEGInclude interessi, istruttoria, perizia, incasso rata, assicurazioni obbligatorie; le polizze facoltative non possono condizionare il mutuo e va offerta la libertà di sceltaart. 28 D.L. 1/2012; disposizioni di trasparenza
TassoFisso, variabile (parametro Euribor o BCE più spread, eventuale cap), misto; confronto con il tasso soglia della categoriaL. 108/1996
AmmortamentoAlla francese (rata costante) legittimo con piano allegato; all'italiana (quota capitale costante)Cass. SU 15130/2024
FondiarioFinanziamento a medio-lungo termine con ipoteca di primo grado; importo massimo fissato dalla Banca d'Italia in rapporto al valore dell'immobile (80% in via ordinaria); privilegi processuali della bancaart. 38 TUB e delibera CICR
Modifiche unilateraliSolo con giustificato motivo, preavviso di 2 mesi, diritto di recesso senza spese; tassi non modificabili nei contratti a tempo determinatoart. 118 TUB
GaranzieIpoteca per un importo maggiorato (di regola il doppio), fideiussioni dei familiari, polizze; niente fideiussioni omnibus illimitateartt. 1938 c.c., 2808 c.c.
Valuta esteraDiritto di conversione nella valuta del reddito o di residenzaart. 120-quaterdecies TUB

Il mutuo bancario è un contratto di trasparenza vincolata: la forma scritta e l'indicazione di tassi e costi sono richieste a pena di nullità, e la clausola mancante o peggiorativa è sostituita dal tasso dei BOT annuali e dalle condizioni pubblicizzate (art. 117, c. 7), una sanzione che il cliente può far valere anche a distanza di anni. Per il credito immobiliare ai consumatori la banca deve consegnare il PIES, valutare il merito creditizio, comportarsi con diligenza e correttezza e, se il contratto contiene la clausola di trasferimento dell'immobile in caso di inadempimento, far assistere il consumatore da un consulente gratuito (art. 120-quinquiesdecies, c. 4). L'usura si misura alla stipula: il tasso effettivo, con spese e commissioni, non deve superare la soglia trimestrale della categoria, pari al tasso medio aumentato di un quarto più quattro punti, con uno scarto massimo di otto punti (art. 2, c. 4, L. 108/1996); se la supera, la clausola è nulla e nessun interesse è dovuto (art. 1815, c. 2, c.c.). Sul piano alla francese, che concentra gli interessi nelle prime rate, le Sezioni Unite hanno chiuso la discussione: nessuna nullità per indeterminatezza né anatocismo quando il piano è allegato, perché gli interessi si calcolano sul capitale residuo (Cass. SU 15130/2024). La trattativa utile, prima della firma, riguarda spread, spese, polizze e la clausola di trasferimento, non le clausole standard.

Ritardi, uscite, contestazioni

Art. 40, comma 2, TUB — Risoluzione del contratto di credito fondiario

«La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata».

  1. Le prime rate saltate: interessi di mora nei limiti del contratto e della soglia; la banca segnala il ritardo in Centrale rischi e nei sistemi privati solo dopo il preavviso; nel credito ai consumatori deve gestire la difficoltà con procedure di correttezza e non può addebitare oneri superiori ai costi (art. 120-quinquiesdecies, c. 1-2). Da parte del cliente: chiedere subito la sospensione con il fondo di solidarietà per i mutui prima casa (fino a 18 mesi, per perdita del lavoro, riduzione dell'orario, morte o non autosufficienza), la rinegoziazione, l'allungamento o la moratoria.
  2. La risoluzione: per il fondiario dopo sette ritardi di 30-180 giorni (art. 40, c. 2); negli altri mutui per inadempimento grave secondo il codice civile, spesso con la clausola risolutiva espressa; con la risoluzione la banca chiede tutto il capitale residuo (decadenza dal beneficio del termine, art. 1186 c.c.) e procede al pignoramento in base al contratto notarile, senza passare dal giudice per il titolo.
  3. La clausola di trasferimento (art. 120-quinquiesdecies, c. 3-4): se pattuita, dopo diciotto rate mensili non pagate la casa (o il ricavato della vendita) passa alla banca e il debito si estingue anche se il valore è inferiore, con l'eccedenza restituita al consumatore; la banca non può imporla e il perito è indipendente.
  4. Uscire dal mutuo: estinzione anticipata senza penali per i mutui delle persone fisiche su casa o attività (art. 120-ter) e con il compenso pattuito per gli altri fondiari (art. 40, c. 1); surroga gratuita con trasferimento dell'ipoteca, che deve perfezionarsi entro trenta giorni lavorativi, con risarcimento a carico della vecchia banca in caso di ritardo (art. 120-quater); rinegoziazione; accollo del mutuo in caso di vendita.
  5. Contestare: perizia econometrica su TAEG, usura e costi; reclamo scritto alla banca; Arbitro Bancario Finanziario per richieste fino a 200.000 euro; mediazione e causa per le somme maggiori o per la sospensione delle esecuzioni; nullità e ripetizione delle somme si prescrivono in dieci anni dalla chiusura del rapporto per i versamenti solutori.

In pratica, tre momenti decidono la vita di un mutuo: la lettura del PIES e del piano prima del rogito, con il confronto tra offerte e la rinuncia alle polizze inutili; la reazione alla prima rata in difficoltà, quando le soluzioni (sospensione, rinegoziazione, surroga a un tasso più basso) sono ancora tutte disponibili; e la verifica tecnica del contratto quando si sospetta un'irregolarità, da fare con un perito serio prima di spendere in cause che, sull'ammortamento alla francese, la Cassazione ha già deciso.

Domande frequenti

Ho saltato tre rate: la banca può togliermi la casa?

Non subito. Per il mutuo fondiario la banca può risolvere il contratto solo dopo sette ritardi, anche non consecutivi, cioè pagamenti fatti tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza (art. 40, c. 2, TUB); nei contratti di credito immobiliare ai consumatori la clausola che trasferisce la casa alla banca con estinzione del debito, se l'ha firmata, scatta con il mancato pagamento di diciotto rate mensili (art. 120-quinquiesdecies), con perizia indipendente e restituzione dell'eccedenza. Prima, la banca deve gestire la difficoltà con correttezza e senza oneri superiori ai costi; lei può chiedere la sospensione con il fondo di solidarietà per la prima casa (fino a 18 mesi per perdita del lavoro, riduzione dell'orario, morte o handicap), la rinegoziazione o l'allungamento. Se la banca risolve, decade il beneficio del termine, segnala in Centrale rischi e può pignorare la casa: il momento per muoversi è alle prime rate.

Il piano di ammortamento alla francese è illegittimo?

No. Le Sezioni Unite (Cass. 15130/2024) hanno stabilito che il mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese e capitalizzazione composta non è nullo per indeterminatezza dell'oggetto né per violazione del divieto di anatocismo, se il piano allegato al contratto indica rate, quote capitale e interessi: gli interessi si calcolano sul capitale residuo, non su interessi scaduti. Le contestazioni fondate su questo argomento sono quindi respinte; restano valide quelle sull'usura, sul TAEG errato o sui costi occulti, sulle clausole di modifica unilaterale e sull'indeterminatezza reale di un tasso variabile senza parametro.

Posso estinguere il mutuo prima o cambiare banca?

Sì, gratis. Per i mutui delle persone fisiche per l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione o per l'attività è nulla ogni penale di estinzione anticipata, totale o parziale (art. 120-ter TUB); per gli altri mutui fondiari resta un compenso onnicomprensivo previsto dal contratto (art. 40, c. 1). La surroga (portabilità) trasferisce il mutuo a un'altra banca con l'ipoteca, senza costi né penali, entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta, e la vecchia banca non può opporsi (art. 120-quater); in alternativa si rinegozia con la propria banca. Nel credito al consumo l'estinzione anticipata dà diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi (art. 125-sexies).

Come faccio a sapere se il mio mutuo è usurario e che cosa ottengo?

Si confronta il tasso effettivo del contratto, comprensivo di spese e commissioni, con il tasso soglia della categoria pubblicato ogni trimestre (TEGM aumentato di un quarto più quattro punti, con scarto massimo di otto punti, L. 108/1996): se lo supera al momento della stipula, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815, c. 2, c.c.), con restituzione di quelli pagati. Serve una perizia econometrica seria, perché la giurisprudenza esclude l'usura sopravvenuta e valuta gli interessi di mora con criteri propri. Le contestazioni si fanno con reclamo alla banca, poi all'Arbitro Bancario Finanziario fino a 200.000 euro, o al giudice con la mediazione obbligatoria; la ripetizione si prescrive in dieci anni dalla chiusura del rapporto.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Banche, consumatori e assicurazioniL'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): il ricorso senza avvocatoChe cosa è (art. 128-bis TUB: sistema stragiudiziale a cui banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento e di moneta elettronica devono aderire; disciplina del CICR e disposizioni della Banca d'Italia; sette collegi territoriali; segreteria tecnica presso la Banca d'Italia), che cosa si può chiedere (controversie su operazioni e servizi bancari e finanziari: conti correnti, mutui, finanziamenti, cessione del quinto e credito al consumo, carte e pagamenti, phishing e operazioni non autorizzate, portabilità, segnalazioni in Centrale rischi e SIC, usura e anatocismo, estinzione anticipata e restituzione dei costi, trasparenza; somme fino a 200.000 euro, senza limite per l'accertamento di diritti e obblighi; controversie sorte nei sei anni precedenti il ricorso; esclusi i servizi di investimento, di competenza dell'ACF, e le assicurazioni, dell'AAS; esclusi i rapporti già in causa o in mediazione, salvo che il giudice non abbia deciso), la procedura (reclamo scritto all'ufficio reclami dell'intermediario, risposta entro 60 giorni o 15 giornate operative per i servizi di pagamento; ricorso online sul portale ABF entro 12 mesi dal reclamo, con 20 euro di contributo, rimborsati dall'intermediario se il ricorso è accolto anche in parte; nessun avvocato necessario, possibile rappresentante o associazione; documenti: reclamo, risposta, contratto, estratti, corrispondenza; controdeduzioni dell'intermediario; eventuali repliche; decisione del collegio entro 90 giorni dal completamento del fascicolo, in media circa quattro mesi; comunicazione alle parti e pubblicazione), gli effetti (decisione non vincolante ma eseguita nella grande maggioranza dei casi; inadempimento pubblicato sul sito dell'ABF e sui giornali a spese dell'intermediario; nessuna preclusione alla causa; il ricorso assolve la condizione di procedibilità della mediazione per le controversie bancarie, art. 5 c. 1-bis D.Lgs. 28/2010; prescrizione), come si scrive (fatti in ordine, richiesta precisa e quantificata, norme e orientamenti dei collegi, documenti numerati; il ruolo delle decisioni pubblicate e del collegio di coordinamento), i casi frequenti (rimborso delle operazioni non autorizzate e phishing; estinzione anticipata della cessione del quinto e restituzione dei costi non maturati, sentenza Lexitor; cancellazione di segnalazioni illegittime; interessi e commissioni non pattuiti; mutui con tassi e piani contestati; chiusura del conto), i limiti (niente istruttoria orale né testimoni, solo documenti; niente risarcimento di danni non documentati; l'intermediario può rifiutare di eseguire; per gli importi alti o le questioni complesse resta il giudice).
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento della casa: dalla notifica alla vendita all'astaPrima del pignoramento (titolo esecutivo: sentenza, decreto ingiuntivo, mutuo notarile, cambiale; precetto e 10 giorni; ipoteca), l'atto di pignoramento (notifica al debitore con ingiunzione e avvertimenti dell'art. 492, trascrizione nei registri immobiliari, art. 555; iscrizione a ruolo del creditore entro 15 giorni a pena di inefficacia, art. 557; custodia: il debitore resta nella casa fino al decreto di trasferimento, art. 560, ma non può affittarla e deve consentire le visite), l'istanza di vendita (tra 10 e 45 giorni dal pignoramento, artt. 497 e 501, con la documentazione ipocatastale ventennale o la certificazione notarile; intervento degli altri creditori), la stima (nomina dell'esperto entro 15 giorni, valore di mercato con le detrazioni dell'art. 568; udienza entro 90 giorni, dove si propongono a pena di decadenza le opposizioni agli atti), l'ordinanza di vendita (art. 569: prezzo base, offerta minima non inferiore ai tre quarti, termine 90-120 giorni per le offerte, cauzione del 10%, versamento del prezzo entro 120 giorni; delega a notaio, avvocato o commercialista, art. 591-bis, con almeno tre esperimenti in un anno), la vendita (offerte in busta chiusa, gara al rialzo, art. 571-573; offerta al prezzo base sempre accolta, offerta fino a un quarto in meno accolta se non c'è seria possibilità di prezzo migliore, art. 572; asta deserta: nuovo esperimento con ribasso fino a un quarto e, dopo il quarto tentativo, fino alla metà, art. 591; assegnazione ai creditori), dopo l'aggiudicazione (versamento del prezzo, anche con mutuo; decreto di trasferimento che cancella pignoramento e ipoteche e vale come titolo per il rilascio, art. 586; liberazione ad opera del custode; progetto di distribuzione ai creditori secondo le cause di prelazione, art. 596), come difendersi (pagare o accordarsi prima della vendita; conversione del pignoramento con deposito di un sesto e fino a 48 rate mensili, art. 495; opposizione all'esecuzione e agli atti, artt. 615 e 617; vendita privata concordata; saldo e stralcio con il creditore; procedure di sovraindebitamento con sospensione delle aste; contestazione della stima), i limiti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 76 D.P.R. 602/1973: mai la prima casa se unico immobile non di lusso con residenza; altri immobili solo sopra 120.000 euro dopo sei mesi dall'ipoteca; ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni, art. 77), i tempi (dalla trascrizione alla vendita 2-4 anni in media), che cosa succede al mutuo e agli altri debiti (il ricavato va prima ai creditori ipotecari; il debito residuo resta).
  • Banche, consumatori e assicurazioniSegnalazione in CRIF e in Centrale rischi: come cancellarlaLe banche dati (SIC privati: CRIF/Eurisc, Experian, CTC, gestiti dal Codice di condotta approvato dal Garante nel 2019, con dati positivi e negativi su prestiti, mutui, carte e richieste; Centrale dei rischi della Banca d'Italia: esposizioni da 30.000 euro e sofferenze da 250 euro, dati mensili, visibilità degli ultimi 36 mesi agli intermediari; Centrale di allarme interbancaria per assegni e carte), il preavviso (art. 125 c. 3 TUB: il finanziatore informa il consumatore la prima volta che segnala informazioni negative e, entro 30 giorni dalla registrazione, dei suoi diritti; art. 5 Codice di condotta: preavviso di almeno 15 giorni con raccomandata, PEC o altro mezzo tracciabile; per la Centrale rischi la Banca d'Italia richiede la comunicazione preventiva della prima segnalazione a sofferenza; senza preavviso la segnalazione è illegittima e va cancellata), che cosa si può segnalare (ritardi e inadempimenti reali, non contestazioni pendenti in buona fede; nei SIC solo dati esatti e aggiornati, art. 125 c. 4; in Centrale rischi la sofferenza richiede la valutazione dell'insolvenza complessiva, non il singolo ritardo, secondo la Circolare 139/1991 e la Cassazione; gli incagli e i past due), i tempi di conservazione (Codice di condotta, art. 7 e allegato: richieste in istruttoria 180 giorni, rifiutate o rinunciate 90 giorni; ritardi fino a 2 rate regolarizzati 12 mesi dalla regolarizzazione; oltre 2 rate 24 mesi; inadempimenti non regolarizzati 36 mesi dalla scadenza del rapporto o dall'ultimo aggiornamento, massimo 60 mesi; dati positivi 60 mesi dalla cessazione; Centrale rischi: storico degli ultimi 36 mesi, con la sofferenza che resta visibile finché non è estinta e poi per il periodo), i diritti (accesso gratuito ai propri dati presso ogni SIC e alla Centrale rischi tramite il servizio online della Banca d'Italia; rettifica, integrazione, cancellazione, art. 15-17 GDPR; annotazione della contestazione; il pagato dopo un saldo e stralcio segnalato come «regolarizzato» o «transatto» e i tempi), come si cancella (reclamo al finanziatore con prova del pagamento o del difetto di preavviso; richiesta al gestore del SIC; reclamo al Garante o ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, che decide entro pochi mesi e ordina la cancellazione; ricorso d'urgenza al tribunale, art. 700 c.p.c., per i danni imminenti; nessuna cancellazione anticipata a pagamento: le società che la promettono vendono nulla), il risarcimento (danno patrimoniale per il credito negato o più caro e danno non patrimoniale alla reputazione economica, riconosciuto dalla giurisprudenza anche in via equitativa; art. 82 GDPR; prova del nesso), la prevenzione (pagare entro i termini di grazia, contestare per iscritto prima della scadenza, chiedere la rateizzazione, controllare i propri dati prima di chiedere un mutuo).
  • Casa e proprietàComprare casa: le tappe della compravendita e le trappoleLe tappe (ricerca e agenzia con provvigione dovuta alla conclusione dell'affare, proposta irrevocabile d'acquisto e sua accettazione, contratto preliminare con caparra confirmatoria e trascrizione ex art. 2645-bis, rogito notarile, trascrizione e voltura), le verifiche (visura ipotecaria ventennale: ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali; visura e planimetria catastale con conformità obbligatoria ex art. 29, c. 1-bis, L. 52/1985; titoli edilizi e stato legittimo, condono, agibilità, nullità ex art. 46 DPR 380/2001; attestato di prestazione energetica; regolamento e spese condominiali con la solidarietà per l'anno in corso e il precedente ex art. 63 disp. att.; provenienza, donazioni e successioni, diritti di prelazione, locazioni in corso, servitù; impianti e certificazioni), gli obblighi del venditore (artt. 1476-1489 c.c.: consegna, trasferimento, garanzia per evizione e vizi, oneri non dichiarati, sospensione del prezzo per pericolo di rivendica), mutuo e clausola condizionale, immobili da costruire (fideiussione e polizza decennale, D.Lgs. 122/2005), il rogito (prezzo e mezzi di pagamento, deposito del prezzo presso il notaio, menzioni urbanistiche e catastali, consegna delle chiavi), imposte e costi (registro 2% prima casa o 9%, imposte fisse, prezzo-valore, IVA 4/10/22% dal costruttore, notaio, agenzia, mutuo), prima casa (requisiti e decadenza), che cosa fare dopo (voltura utenze, comunicazione all'amministratore, garanzie per vizi entro 8 giorni e un anno).
  • ContrattiIl contratto preliminare (compromesso)Forma e nullità (art. 1351), che cosa scrivere, caparra confirmatoria e acconti, registrazione entro 30 giorni (200 euro + 0,5%), trascrizione e privilegio, esecuzione in forma specifica (art. 2932), recesso e risoluzione, immobili da costruire (fideiussione), preliminare di preliminare, proposta d'acquisto.
  • SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareChi può accedere (art. 2 c. 1 lett. c: consumatore, professionista, imprenditore minore sotto 300.000 di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, compresi ex imprenditori cancellati da oltre un anno e soci illimitatamente responsabili; procedure familiari, art. 66), l'OCC (organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero, o professionista nominato dal tribunale; raccoglie i documenti, redige la relazione su cause, diligenza e attendibilità, accede alle banche dati; compensi regolamentati; l'avvocato non è obbligatorio nella ristrutturazione, art. 68), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67: piano a contenuto libero con pagamento anche parziale, falcidia della cessione del quinto, privilegiati pagabili al valore di liquidazione con moratoria fino a due anni, mutuo sulla casa che prosegue; nessun voto; misure protettive dal decreto di apertura, art. 70; omologazione con sentenza anche contro il creditore dissenziente se non riceve meno della liquidazione; esclusi chi ha esdebitazione nei 5 anni, due esdebitazioni o colpa grave, malafede, frode, art. 69; il creditore che ha finanziato in modo irresponsabile non può contestare la convenienza; esecuzione con vigilanza dell'OCC, art. 71; revoca per frode o inadempimento), il concordato minore (art. 74: per professionisti, imprese minori e agricole se prosegue l'attività, altrimenti con risorse esterne apprezzabili; classi; voto dei creditori con la maggioranza dei crediti, art. 79; omologazione anche senza l'adesione del fisco quando determinante e conveniente, art. 80; misure protettive), la liquidazione controllata (art. 268: su domanda del debitore o del creditore per debiti scaduti da almeno 50.000 euro, non se l'OCC attesta che non c'è attivo; sentenza, liquidatore, elenco dei creditori, inventario e programma in 90 giorni, art. 270-272; dura tre anni e comprende i beni sopravvenuti fino all'esdebitazione; stipendio e pensione nei limiti del mantenimento; esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni, art. 282), l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283: persona fisica meritevole senza alcuna utilità, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE; una sola volta; domanda tramite OCC con relazione anche sul merito creditizio del finanziatore; obbligo per tre anni di dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, sulle quali i creditori possono agire, art. 283 c. 7 e 9), i debiti (tutti, compresi fiscali e contributivi con transazione, sanzioni, mutui; esclusi dall'esdebitazione alimenti, danni da illecito e sanzioni penali; i garanti restano obbligati), gli effetti (sospensione di pignoramenti e cessioni del quinto, blocco degli interessi, cancellazione delle segnalazioni dopo l'esecuzione, casellario e conseguenze sull'accesso al credito), costi e tempi (compenso dell'OCC in percentuale sull'attivo e sul passivo con minimi, gratuito patrocinio ammesso; 6-12 mesi per l'omologazione; l'importanza dell'assistenza legale), gli errori da evitare (nuovi debiti in pendenza, atti dispositivi non dichiarati, dichiarazioni incomplete che integrano frode, ritardo nel presentare la domanda).
  • Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiMaterie obbligatorie (art. 5), esclusioni (decreti ingiuntivi, sfratti, cautelari, consulenza preventiva), mediazione demandata dal giudice, come si avvia e dove, primo incontro (20-40 giorni), assistenza degli avvocati, durata di 6 mesi, effetti su prescrizione e decadenza, riservatezza, proposta del mediatore e conseguenze sulle spese, accordo titolo esecutivo (con avvocati) o omologato, mancata partecipazione (argomenti di prova, doppio del contributo unificato), costi (DM 150/2023), riduzione di un quinto, patrocinio gratuito, crediti d'imposta, esenzioni fiscali.