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ProceduraDiritto civile · Il processo civile

La mediazione obbligatoria: materie, procedura, costi

In molte materie non si può iniziare una causa senza aver prima tentato la mediazione davanti a un organismo accreditato: un incontro con un mediatore, con gli avvocati, entro quaranta giorni dalla domanda, che costa poche decine di euro se fallisce e chiude la lite con un accordo esecutivo se riesce. Chi non si presenta paga il doppio del contributo unificato.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Quando è obbligatoria (art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010): condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura; e quando la dispone il giudice (art. 5-quater).
  • Non serve per decreti ingiuntivi e opposizioni fino alla decisione sulla provvisoria esecuzione, sfratti fino al mutamento del rito, consulenza tecnica preventiva, cautelari e urgenti, e altri casi dell'art. 5, comma 6.
  • Procedura: domanda all'organismo del luogo del giudice competente; primo incontro tra 20 e 40 giorni; avvocati obbligatori; durata 6 mesi prorogabili; condizione soddisfatta se il primo incontro finisce senza accordo.
  • Costi del primo incontro: da 100 a 280 euro a parte (DM 150/2023), ridotti di un quinto se obbligatoria; niente altro se fallisce.
  • Effetti: interrompe prescrizione e decadenza; l'accordo è titolo esecutivo; chi non partecipa paga il doppio del contributo unificato.

Le materie

Art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010

«Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo».

La riforma Cartabia (dal 30 giugno 2023) ha aggiunto all'elenco storico i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, e ha reso la mediazione condizione di procedibilità anche quando è demandata dal giudice con ordinanza motivata, in qualunque fase fino alla rimessione in decisione, anche in appello (art. 5-quater). Restano fuori le controversie di lavoro, i contratti generici (compravendita mobiliare, appalto, mutuo tra privati, prestazioni professionali), i sinistri stradali e la responsabilità extracontrattuale non sanitaria, per cui la mediazione è facoltativa o sostituita dalla negoziazione assistita. Per le controversie bancarie, finanziarie e assicurative la condizione si può assolvere anche con l'Arbitro bancario finanziario, l'Arbitro per le controversie finanziarie e l'Arbitro assicurativo (art. 5, comma 3). Nella responsabilità medica l'alternativa è la consulenza tecnica preventiva (art. 8 L. 24/2017). L'improcedibilità è eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza: il giudice, se la mediazione non è stata fatta, assegna un termine e rinvia; se non viene fatta neppure allora, dichiara la domanda improcedibile (comma 2). La mediazione non impedisce i provvedimenti urgenti e cautelari né la trascrizione della domanda (comma 5).

Come si svolge

  1. Domanda a un organismo iscritto nel registro del Ministero della giustizia, nel luogo del giudice territorialmente competente per la causa (art. 4), con l'indicazione delle parti, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa; l'organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro «non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda», comunicandolo alle parti (art. 8, comma 1). Dalla ricezione della comunicazione la domanda interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza una sola volta (comma 2).
  2. Adesione dell'altra parte, che paga la propria quota; la mancata adesione consente di procedere in giudizio ma espone alle sanzioni dell'art. 12-bis.
  3. Primo incontro, anche in videoconferenza (art. 8-bis): le parti partecipano personalmente, salvo giustificati motivi e delega a un rappresentante informato dei fatti con i poteri di conciliare (comma 4); nelle mediazioni obbligatorie e demandate «le parti sono assistite dai rispettivi avvocati» (comma 5). Il mediatore spiega la funzione della procedura e «si adopera affinché le parti raggiungano un accordo», e tutti cooperano in buona fede (comma 6). Non è più una riunione «informativa»: si entra nel merito. Il mediatore può avvalersi di esperti (comma 7). Tutto ciò che si dice è riservato e inutilizzabile in giudizio (artt. 9-10).
  4. Esito. Se non c'è accordo al primo incontro, la condizione di procedibilità è soddisfatta (art. 5, comma 4) e le parti possono comunque proseguire con altri incontri; la durata massima è di sei mesi, prorogabili per periodi di tre (art. 6). Il mediatore può formulare una proposta, obbligatoria se entrambe le parti la chiedono, da accettare entro sette giorni: se la sentenza corrisponde interamente alla proposta rifiutata, chi l'ha rifiutata paga le spese anche se vince (art. 13). Il verbale conclusivo, con l'eventuale accordo allegato, è sottoscritto da parti, avvocati e mediatore (art. 11).
  5. Dopo il fallimento: la domanda giudiziale va proposta entro lo stesso termine di decadenza dal deposito del verbale (art. 11, comma 4-bis), e il verbale si allega all'atto introduttivo.

L'accordo

Quando tutte le parti sono assistite dagli avvocati, l'accordo sottoscritto da parti e avvocati, che ne certificano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, «costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale» (art. 12) e va trascritto integralmente nel precetto; senza avvocati, l'accordo è omologato con decreto del presidente del tribunale (comma 1-bis). Se l'accordo contiene trasferimenti immobiliari, per la trascrizione le firme vanno autenticate da un notaio (art. 11, comma 7). Fiscalmente, l'accordo di mediazione è esente da bollo e dall'imposta di registro fino a 50.000 euro di valore (art. 17, commi 1-2), regole che dal 1° gennaio 2027 passano nel testo unico delle imposte indirette (D.Lgs. 123/2025). Alle parti spetta inoltre un credito d'imposta fino a 600 euro per l'indennità pagata all'organismo, un altro fino a 600 euro per il compenso dell'avvocato nelle mediazioni obbligatorie o demandate, e uno pari al contributo unificato fino a 518 euro se la mediazione estingue una causa già iniziata; in caso di insuccesso i crediti sono dimezzati (art. 20).

I costi

Valore della liteSpese di avvioSpese di mediazione (primo incontro)Totale a parte (intero / ridotto di 1/5 se obbligatoria)
Fino a 1.000 euro (o indeterminabile basso)40 euro60 euro100 / 80 euro
Da 1.000,01 a 50.000 euro (o indeterminabile medio)75 euro120 euro195 / 156 euro
Oltre 50.000 euro (o indeterminabile alto)110 euro170 euro280 / 224 euro

Gli importi del DM 150/2023 (art. 28) sono per ciascuna parte, oltre IVA e spese vive documentate (convocazioni, firme digitali, copie), e sono tutto ciò che si deve «quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue»; nelle mediazioni obbligatorie e demandate dal giudice sono ridotti di un quinto (comma 8). Se si raggiunge l'accordo, o si prosegue con altri incontri, si aggiungono le ulteriori spese di mediazione della tabella dell'organismo, maggiorate del 10% per l'accordo al primo incontro e del 25% per l'accordo negli incontri successivi (art. 30). La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non paga nulla all'organismo nelle mediazioni obbligatorie e demandate (art. 17, comma 6). Il compenso dell'avvocato per la fase di mediazione si aggiunge, secondo il preventivo e i parametri (che prevedono voci specifiche per la mediazione).

Se una parte non partecipa

Art. 12-bis, commi 1-2, D.Lgs. 28/2010

«Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio».

La sanzione è automatica per la parte che si costituisce in giudizio dopo aver disertato la mediazione obbligatoria senza giustificato motivo; in più il giudice può condannarla, se soccombente, a una somma fino alle spese del giudizio maturate dopo la mediazione (comma 3), e per le pubbliche amministrazioni segnala il fatto alla Corte dei conti (comma 4). La partecipazione, per le società e gli enti, avviene con un rappresentante munito dei poteri di conciliare: mandare un delegato senza poteri equivale a non partecipare. Dall'altro lato, chi presenta domande di mediazione pretestuose per interrompere la prescrizione o come mossa tattica non subisce sanzioni ma ne paga i costi. In pratica la mediazione obbligatoria chiude con un accordo una quota significativa delle liti in cui entrambe le parti si presentano, e conviene arrivarci con una proposta seria e con i documenti.

Domande frequenti

Quanto costa la mediazione?

Per il primo incontro ciascuna parte paga all'organismo le spese di avvio (40, 75 o 110 euro secondo il valore: fino a 1.000, fino a 50.000, oltre o indeterminato) più le spese di mediazione (60, 120 o 170 euro), oltre alle spese vive; se il primo incontro finisce senza accordo non si deve altro. Nelle mediazioni obbligatorie e demandate dal giudice gli importi sono ridotti di un quinto. Se si raggiunge l'accordo si pagano le ulteriori spese di mediazione della tabella, compensate in parte dal credito d'imposta fino a 600 euro. A questo si aggiunge il compenso dell'avvocato.

Che cosa succede se l'altra parte non si presenta?

La condizione di procedibilità è comunque soddisfatta e si può iniziare la causa. Chi non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo subisce conseguenze: il giudice può trarne argomenti di prova, deve condannarlo a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato e può condannarlo, se soccombente, a pagare alla controparte una somma fino alle spese del giudizio maturate dopo la mediazione (art. 12-bis).

Serve l'avvocato?

Nelle mediazioni obbligatorie e in quelle demandate dal giudice le parti «sono assistite dai rispettivi avvocati» (art. 8, comma 5); nelle mediazioni volontarie no. Con gli avvocati l'accordo sottoscritto da tutti è subito titolo esecutivo e per ipoteca; senza, va omologato dal presidente del tribunale. Chi ha diritto al patrocinio a spese dello Stato non paga l'organismo nelle mediazioni obbligatorie.

La mediazione blocca la prescrizione?

Sì: dal momento in cui la comunicazione dell'organismo giunge alla controparte, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta; se la mediazione fallisce, la domanda giudiziale va proposta entro lo stesso termine di decadenza dal deposito del verbale conclusivo (artt. 8, comma 2, e 11, comma 4-bis).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Il processo civileCome inizia una causa civile: atto di citazione, ricorso, prima udienzaPrima della causa (lettera di diffida, mediazione obbligatoria, negoziazione assistita, tentativo di conciliazione), citazione o ricorso, contenuto dell'atto di citazione (art. 163: fatti, diritto, prove, avvertimenti), termini a comparire (120 giorni in Italia, 150 all'estero), notifica e iscrizione a ruolo, costituzione del convenuto 70 giorni prima con comparsa di risposta (eccezioni, riconvenzionale, chiamata del terzo a pena di decadenza), verifiche preliminari (art. 171-bis), memorie integrative a 40, 20 e 10 giorni (art. 171-ter), prima udienza (art. 183: comparizione personale, interrogatorio libero, conciliazione, ammissione delle prove, calendario), istruttoria, fase decisoria (art. 189, 281-quinquies, 281-sexies), procedimento semplificato (art. 281-decies: ricorso, udienza a 40 giorni, costituzione 10 giorni prima), decreto ingiuntivo e rito del lavoro, contributo unificato, tempi.
  • CondominioImpugnare una delibera dell'assemblea (art. 1137 c.c.)Legittimati e termine di 30 giorni (decorrenza per dissenzienti, astenuti, assenti), annullabilità e nullità dopo le Sezioni Unite, vizi di convocazione (5 giorni, ordine del giorno), quorum e maggioranze, delibere su spese e ripartizione, innovazioni, mediazione obbligatoria e sospensione del termine, sospensione della delibera (art. 1137, c. 2), procedura e costi, chi paga, effetti dell'annullamento, moroso, alternative (revoca dell'amministratore, nuova assemblea).
  • ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoResponsabilità del debitore, costituzione in mora, adempimento o risoluzione, gravità dell'inadempimento, diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa, termine essenziale, eccezione di inadempimento, effetti retroattivi, danni e penale, caparra, chi prova che cosa, prescrizione, mediazione.
  • Risarcimento del dannoMalasanità: la responsabilità medica dopo la legge Gelli-BiancoIl doppio binario dell'art. 7 (struttura contrattuale, sanitario extracontrattuale), che cosa deve provare il paziente (contratto, danno, nesso) e che cosa la struttura, linee guida e buone pratiche (art. 5), consenso informato, cartella clinica, consulenza tecnica preventiva obbligatoria o mediazione (art. 8), azione diretta contro l'assicuratore (art. 12), tabelle del danno (art. 7, c. 4), prescrizione 10/5 anni, rivalsa solo per dolo o colpa grave (art. 9), responsabilità penale (art. 590-sexies), costi e strategia.
  • Debiti, crediti e pignoramentiL'opposizione a decreto ingiuntivoQuaranta giorni e atto di citazione, oneri della prova, sospensione e provvisoria esecuzione, eccezioni tipiche, mediazione, costi, rischi, opposizione tardiva.
  • Affitti e sfrattiLo sfratto per morosità: procedura, tempi, difeseMorosità dopo 20 giorni, intimazione e udienza, termine di grazia, decreto per i canoni, opposizione, esecuzione con l'ufficiale giudiziario, tempi e costi.
  • Il processo civileSpese di lite: chi paga le spese di una causa civilePrincipio della soccombenza (art. 91), che cosa rimborsa il soccombente (contributo unificato, marche, notifiche, CTU, compenso liquidato per fasi con il DM 55/2014, 15% di spese generali, IVA e cassa), differenza tra spese liquidate e parcella del proprio avvocato, compensazione totale o parziale (art. 92: soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento di giurisprudenza, gravi ed eccezionali ragioni), spese eccessive o superflue, rifiuto della proposta conciliativa del giudice e della proposta del mediatore (art. 13 D.Lgs. 28/2010), mancata partecipazione alla mediazione, responsabilità aggravata (art. 96: mala fede, colpa grave, esecuzione imprudente, somma equitativa, 500-5.000 euro alla cassa delle ammende), tetto delle spese nelle cause fino a 1.100 euro, distrazione a favore del difensore (art. 93), spese dell'esecuzione (art. 95), doppio contributo unificato per l'impugnazione respinta.
  • Separazione e divorzioSepararsi e divorziare con la negoziazione assistitaConvenzione e accordo, un avvocato per parte, nullaosta (senza figli) o autorizzazione (con figli) del procuratore, trasmissione al Comune entro 10 giorni, effetti di sentenza, patti immobiliari con effetti obbligatori, una tantum nel divorzio, decorrenza dei sei mesi per il divorzio, accordo davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12): limiti e conferma dopo 30 giorni, costi.
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