In breve
- Dove: albo nazionale sul sito del Consiglio nazionale forense (ricerca per nome) e albi online degli Ordini circondariali; per gli specialisti gli elenchi del CNF; per gli stabiliti la sezione speciale.
- Che cosa leggere: Ordine e data di iscrizione, stato (attivo, sospeso, cancellato, radiato), abilitazione alle giurisdizioni superiori, eventuale titolo di specialista, società o associazione di appartenenza.
- Chi non è avvocato: praticanti (salvo l'abilitazione al patrocinio sostitutivo con limiti), consulenti, giuristi d'impresa, «esperti legali», società di recupero crediti, mediatori.
- Il finto avvocato commette il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.): reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 50.000 euro.
L'albo e gli elenchi
«Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati: a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza; b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici; c) gli elenchi degli avvocati specialisti; […] e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione; f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione; g) il registro dei praticanti; h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo […]; i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti […]».
Ogni avvocato è iscritto all'albo del Consiglio dell'ordine del circondario di tribunale in cui ha il domicilio professionale, dopo la laurea in giurisprudenza, la pratica e l'esame di abilitazione (art. 17). Gli albi sono pubblici e consultabili online sui siti degli Ordini; il Consiglio nazionale forense pubblica l'albo nazionale, che li riunisce e consente la ricerca per nome e cognome, e gli elenchi degli avvocati specialisti. La ricerca restituisce l'Ordine di appartenenza, la data di iscrizione, lo stato dell'iscrizione, l'eventuale iscrizione nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori (i «cassazionisti», art. 22), l'eventuale titolo di specialista in uno dei tredici settori del DM 144/2015, e l'associazione o società tra avvocati di appartenenza. Il numero di iscrizione, il foro e l'anno sono dati che l'avvocato stesso deve saper indicare senza esitazione; i siti degli studi e le firme delle email li riportano di regola.
Che cosa significano gli stati
Iscritto: abilitato a esercizio pieno. Sospeso: temporaneamente non può esercitare, per una sanzione disciplinare, per una misura cautelare o per morosità verso l'Ordine o la Cassa (la causa deve essere indicata nell'elenco): un incarico conferito a un avvocato sospeso è un problema serio per il cliente, perché gli atti compiuti possono essere invalidi. Cancellato: non è più avvocato, per rinuncia, incompatibilità, mancanza di esercizio effettivo o trasferimento ad altro Ordine (nel qual caso comparirà nell'albo di destinazione). Radiato: cancellato per la sanzione disciplinare più grave, con un elenco apposito. I praticanti non sono avvocati: dopo sei mesi di pratica possono essere abilitati al patrocinio sostitutivo, per attività limitate e sotto la responsabilità del dominus, e non possono usare il titolo di avvocato né assumere incarichi in proprio. Gli avvocati stabiliti (cittadini UE con il titolo del Paese d'origine) sono in una sezione speciale, esercitano con il titolo di origine e, per il patrocinio in giudizio, d'intesa con un avvocato italiano finché non si integrano.
Chi non è avvocato
La consulenza giuridica non è riservata: possono darla i notai, i commercialisti nel loro campo, i consulenti del lavoro, i patronati, i CAF, i «consulenti legali» e i giuristi d'impresa. Sono invece riservate agli avvocati la rappresentanza e difesa in giudizio (salvo i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente) e l'uso del titolo. Chi si presenta come avvocato senza esserlo, chi firma atti giudiziari o assiste in udienza senza abilitazione, chi «tratta» con la controparte spacciandosi per legale, commette il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), punito dopo la legge 3/2018 con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro, la confisca e la pubblicazione della sentenza; se il finto avvocato si fa pagare, si aggiunge la truffa. I segnali d'allarme più comuni: il rifiuto di indicare Ordine e numero, l'assenza dall'albo, l'uso di una casella di posta non professionale, la richiesta di pagamenti in contanti senza fattura, la promessa di risultati garantiti, l'assenza di un preventivo scritto (obbligatorio per legge), la «società di consulenza» che fa da schermo.
Come si verifica in pratica
- Cercare il nome nell'albo nazionale del CNF e nell'albo dell'Ordine indicato dal professionista; verificare che i dati coincidano (nome, Ordine, anno) e che lo stato sia «iscritto».
- Controllare la specialità, se dichiarata: il titolo di avvocato specialista risulta dagli elenchi del CNF; le diciture «esperto in», «specializzato in» senza titolo sono affermazioni di parte, ammesse solo se veritiere.
- Chiedere il preventivo scritto e la polizza di responsabilità civile, obbligatoria per tutti gli avvocati (art. 12 l. 247/2012): chi non la ha o non la esibisce è fuori regola.
- Per gli avvocati esteri, verificare l'iscrizione al registro del Paese (bar association, law society, colegio de abogados, ordre des avocats), che quasi ovunque è consultabile online; in Italia possono esercitare stabilmente solo se iscritti nella sezione speciale o integrati.
L'elenco di avvocato.co pubblica solo professionisti che hanno chiesto l'iscrizione e fornito un elemento da cui risulta l'iscrizione all'albo o al registro della loro giurisdizione, e riporta per ciascuno l'Ordine italiano o la giurisdizione straniera di abilitazione: la verifica sull'albo ufficiale resta comunque il passo da fare prima di conferire un incarico, perché un'abilitazione può cessare o essere sospesa in qualsiasi momento (pagina sui criteri dell'elenco).
Domande frequenti
Dove si controlla se una persona è avvocato?
Nell'albo nazionale degli avvocati pubblicato dal Consiglio nazionale forense sul proprio sito, che raccoglie gli albi di tutti gli Ordini e si interroga per nome e cognome, e negli albi online di ciascun Ordine circondariale. La ricerca mostra Ordine di iscrizione, data, eventuale abilitazione alle giurisdizioni superiori, stato (attivo, sospeso, cancellato). Per gli avvocati stabiliti esiste una sezione speciale.
Che cosa vuol dire «cassazionista»?
Che l'avvocato è iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Corte costituzionale), che richiede otto anni di iscrizione e una scuola o un esame. Serve per i ricorsi a quelle corti; per un processo di primo grado o d'appello basta l'iscrizione ordinaria.
Il consulente legale, il giurista d'impresa, il paralegal sono avvocati?
No, salvo che siano anche iscritti all'albo. Chiunque può dare consulenza giuridica, ma solo l'avvocato può rappresentare e difendere in giudizio (salvo i casi in cui la parte può stare in giudizio da sola) e usare il titolo. Chi si presenta come avvocato senza esserlo, o svolge attività riservate, commette il reato di esercizio abusivo della professione.
E se l'avvocato è straniero?
Gli avvocati di altri Stati dell'Unione possono esercitare in Italia come «avvocati stabiliti», iscritti in una sezione speciale dell'albo con il titolo del Paese d'origine (abogado, rechtsanwalt), e dopo tre anni integrarsi nell'albo ordinario. Gli avvocati di Paesi extra-UE devono ottenere il riconoscimento del titolo e superare la prova attitudinale. L'iscrizione a un ordine straniero si verifica sui registri di quel Paese (per esempio i bar registries negli Stati Uniti, la Law Society in Inghilterra).
Fonti normative
- Art. 15 l. 247/2012 — Albi, elenchi e registri
- Art. 17 l. 247/2012 — Iscrizione e cancellazione
- Art. 9 l. 247/2012 — Specializzazioni
- Art. 348 c.p. — Abusivo esercizio di una professione
- D.lgs. 96/2001 — Avvocati stabiliti (direttiva 98/5/CE)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Scegliere e verificare l'avvocatoCome scegliere un avvocatoIndividuare la materia e il foro, verifica dell'albo e dei titoli (specialista, cassazionista), che cosa dice e non dice la pubblicità, il primo colloquio e le domande da fare, il preventivo scritto (art. 13 L. 247/2012), la procura e il mandato, la responsabilità personale e l'assicurazione obbligatoria, il conflitto di interessi, gratuito patrocinio e convenzioni, i segnali di allarme, come cambiare.