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GuidaGuida pratica · Costi e gratuito patrocinio

Il gratuito patrocinio nel processo civile

Chi ha un reddito familiare sotto la soglia di legge ha diritto a un avvocato pagato dallo Stato anche nelle cause civili, di famiglia, di lavoro, amministrative e tributarie, purché la pretesa non sia manifestamente infondata. Requisiti, come si presenta la domanda, che cosa copre davvero e che cosa succede se si perde la causa.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Chi: cittadini italiani, dell'Unione, stranieri regolarmente soggiornanti e apolidi, con reddito familiare imponibile non superiore a 13.659,64 euro, per cause non manifestamente infondate (art. 74 e 76 d.P.R. 115/2002).
  • Dove: istanza al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo del giudice competente, con dichiarazione sostitutiva del reddito e l'esposizione dei fatti e delle prove; ammissione provvisoria entro dieci giorni.
  • Che cosa: compenso dell'avvocato scelto dagli elenchi, spese vive, CTU, contributo unificato; anche per mediazione e negoziazione obbligatorie.
  • Attenzione: revoca se il reddito cambia o se la dichiarazione è falsa (con reato), obbligo di comunicare le variazioni ogni anno, spese di controparte a carico se si perde.

Chi ha diritto

Art. 76, commi 1-3, d.P.R. 115/2002 (importo aggiornato dal D.M. 22 aprile 2025)

«Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 13.659,64. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva».

La soglia è aggiornata ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia; quella in vigore, fissata dal decreto del 22 aprile 2025, è di 13.659,64 euro di reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione. Il reddito è familiare: si sommano i redditi di tutti i conviventi risultanti dallo stato di famiglia, compresi quelli esenti (pensioni di invalidità, assegni sociali, redditi con cedolare secca o tassati alla fonte), e la giurisprudenza include anche i redditi non dichiarati ma percepiti. Si considera il solo reddito personale quando la causa riguarda diritti della personalità o quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli dei familiari conviventi: nella separazione e nel divorzio, quindi, il reddito del coniuge non si somma. Possono chiedere il beneficio i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione, gli stranieri regolarmente soggiornanti e gli apolidi, e anche gli enti senza scopo di lucro; per i redditi prodotti all'estero il cittadino di Stati extra-UE allega una certificazione consolare, sostituibile con autocertificazione se il consolato non risponde. Sono esclusi, nel civile, i casi di cessione di crediti o ragioni altrui (salvo che la cessione sia in pagamento di crediti preesistenti).

Per quali procedimenti

Il patrocinio a spese dello Stato copre il processo civile, amministrativo, contabile, tributario e gli affari di volontaria giurisdizione, in ogni grado e fase, comprese l'esecuzione forzata, l'opposizione a decreto ingiuntivo, i procedimenti cautelari, la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita quando sono condizione di procedibilità (artt. 15-bis ss. d.lgs. 28/2010, 11-bis ss. d.l. 132/2014). Il requisito ulteriore è che le ragioni del richiedente non risultino manifestamente infondate (art. 74, comma 2): l'istanza deve esporre in fatto e in diritto la pretesa e indicare le prove (art. 122), e il Consiglio dell'ordine valuta la serietà, non la probabilità di vittoria. Per i processi di famiglia, di lavoro, di sfratto e per le opposizioni alle sanzioni l'accesso è frequente; per le cause temerarie o di valore irrisorio l'ammissione può essere negata.

Come si presenta la domanda

  1. L'istanza. In carta semplice, firmata dall'interessato con firma autenticata dal difensore, contiene la richiesta di ammissione con l'indicazione del processo, le generalità e i codici fiscali dei familiari conviventi, la dichiarazione sostitutiva del reddito complessivo, l'impegno a comunicare le variazioni rilevanti, e l'esposizione dei fatti e delle prove (artt. 79 e 122). Per gli extracomunitari la certificazione consolare sui redditi esteri. Vanno allegati i documenti utili (stato di famiglia, ultima dichiarazione o CU).
  2. Dove. Al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il giudice competente (art. 124), di persona, tramite il difensore o per raccomandata; molti Consigli hanno procedure telematiche. L'avvocato di fiducia, scelto tra gli iscritti negli elenchi dei difensori abilitati (di qualsiasi distretto), va indicato nell'istanza o nominato dopo.
  3. La decisione. Entro dieci giorni il Consiglio ammette in via anticipata e provvisoria, respinge o dichiara inammissibile (art. 126); contro il rigetto l'istanza può essere riproposta al giudice della causa, che decide con decreto. L'ammissione ha effetto dalla data dell'istanza per le attività successive; il giudice, al termine, liquida il compenso al difensore.

Che cosa copre e che cosa no

Lo Stato paga il compenso dell'avvocato, liquidato dal giudice con i parametri forensi ridotti della metà (art. 130), le spese di notifica e di copia, il contributo unificato (prenotato a debito), le spese per la pubblicazione della sentenza, gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio e degli ausiliari, le indennità di trasferta e dei testimoni; il consulente di parte è coperto solo se il giudice ne autorizza la nomina. Il difensore non può chiedere nulla al cliente ammesso, nemmeno un acconto o un supplemento: la violazione comporta la cancellazione dagli elenchi e un procedimento disciplinare. Non sono coperte le spese di soccombenza: se il beneficiario perde e il giudice lo condanna alle spese, deve pagarle alla controparte con il proprio patrimonio. Se vince, lo Stato recupera dalla controparte le spese anticipate (art. 133) e il beneficiario riceve la parte eccedente; nelle transazioni le parti devono tener conto dell'ammissione, e il giudice può porre a carico dello Stato solo la quota dovuta.

Revoca, controlli, reato

Il beneficiario deve comunicare, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni anno dall'istanza, le variazioni di reddito rilevanti (art. 79, lett. d); l'ammissione è revocata se il reddito supera la soglia, se la dichiarazione era falsa o se la causa risulta pretestuosa, con l'obbligo di restituire quanto anticipato dallo Stato. La Guardia di finanza effettua controlli a campione e su segnalazione del giudice sui redditi dichiarati e sul tenore di vita. La falsa dichiarazione sul reddito è un reato (art. 95 d.P.R. 115/2002: reclusione da uno a cinque anni e multa) e comporta la revoca con effetto retroattivo. Per la vittima di violenza, i minori e gli stranieri le regole particolari sono nella pagina sul patrocinio per stranieri e vittime; per il processo penale nella pagina sul gratuito patrocinio penale.

Domande frequenti

Qual è la soglia di reddito?

Un reddito imponibile annuo non superiore a 13.659,64 euro (importo aggiornato dal decreto ministeriale del 22 aprile 2025), sommando i redditi di tutti i familiari conviventi, compresi quelli esenti da IRPEF o tassati alla fonte. Si considera il solo reddito personale quando la causa riguarda diritti della personalità o quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli dei familiari conviventi (per esempio nella separazione).

Posso scegliere il mio avvocato?

Sì, purché iscritto negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato tenuti dai Consigli dell'ordine, in qualsiasi distretto; l'avvocato non può chiedere al cliente alcun compenso oltre quello liquidato dal giudice e pagato dallo Stato, pena un illecito disciplinare grave.

Che cosa copre?

Il compenso dell'avvocato (liquidato dal giudice sui parametri, ridotto della metà), le spese di notifica, il contributo unificato e le altre spese processuali, i compensi dei consulenti tecnici d'ufficio, l'indennità dei testimoni; copre anche la mediazione e la negoziazione assistita obbligatorie. Non copre i consulenti di parte se non ammessi, né le spese di controparte in caso di soccombenza.

Se perdo la causa devo pagare le spese dell'altra parte?

Sì, se il giudice le pone a suo carico: il patrocinio copre le proprie spese, non quelle della parte vincitrice, che può chiederle al soccombente. Se invece si vince, lo Stato recupera dalla controparte le somme anticipate e ciò che eccede resta al beneficiario; in caso di transazione, le spese vanno regolate tenendo conto dell'ammissione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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