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Criteri di inserimento

Cosa serve per entrare in questo elenco, e cosa l'elenco non dice di chi vi compare.

Chi può essere inserito

Qualunque avvocato abilitato che assista i clienti in lingua italiana, in qualsiasi paese. L'elenco tiene due categorie distinte e non le confonde mai:

La prima etichetta indica l'iscrizione a un Ordine italiano. La seconda indica l'abilitazione in una giurisdizione straniera, che non presuppone alcun titolo italiano. Un professionista può portare entrambe le etichette. Chi non ne ha almeno una non viene pubblicato.

Cosa serve

I dati vengono controllati sugli albi pubblici quando l'albo è consultabile online. La data dell'ultima verifica compare in fondo a ogni scheda.

L'iscrizione la chiede il professionista in prima persona, e prima della pubblicazione serve un qualunque elemento da cui si evinca l'iscrizione all'albo o al registro professionale della giurisdizione in cui esercita: la casella ufficiale dello studio, il numero di iscrizione, il collegamento alla pagina del registro pubblico, un certificato, o altro equivalente. Nessuna forma è obbligatoria. Serve a impedire che qualcuno finisca in elenco, o ne venga tolto, per iniziativa di un terzo.

Cosa questo elenco non e'

Non è una classifica, non è una selezione per merito e non è una raccomandazione. La presenza in elenco non dice nulla sulla competenza, sull'esperienza o sui risultati del professionista. Nessuno paga per esserci e nessuno paga per stare più in alto: l'ordine di apparizione è alfabetico per paese, città e nome.

Non è nemmeno consulenza legale. Un elenco non sostituisce la scelta informata di un difensore, che resta interamente sua.

Correzioni e cancellazioni

Chi è in elenco può chiedere in qualsiasi momento la correzione dei propri dati o la rimozione della scheda, senza dover motivare la richiesta: scrive all'indirizzo indicato alla pagina iscrizione. Le rimozioni hanno la precedenza su tutto il resto.