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GuidaDiritto civile · Condominio

Impugnare una delibera dell'assemblea (art. 1137 c.c.)

Una delibera contraria alla legge o al regolamento si impugna entro trenta giorni, che per gli assenti decorrono dalla comunicazione del verbale: un termine perentorio che nemmeno la domanda di sospensione interrompe, ma che la mediazione obbligatoria sì. Le delibere nulle si possono contestare sempre, ma i casi di nullità sono pochi e la Cassazione li ha ristretti.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Chi: ogni condomino assente, dissenziente o astenuto, contro le delibere contrarie alla legge o al regolamento (art. 1137 c.c.).
  • Quando: entro 30 giorni, perentori, dalla delibera (dissenzienti e astenuti) o dalla comunicazione del verbale (assenti); la domanda di sospensione non interrompe il termine, la domanda di mediazione sì (art. 8, comma 2, D.Lgs. 28/2010).
  • Nullità (senza termine) solo per vizi gravi: oggetto impossibile o illecito, eccesso di potere dell'assemblea, lesione dei diritti individuali; i vizi di procedura e i criteri di ripartizione sbagliati sono annullabilità.
  • Prima della causa: mediazione obbligatoria (art. 71-quater disp. att.), con l'amministratore legittimato a partecipare e l'assemblea che approva l'accordo.
  • Effetti: la delibera resta esecutiva salvo sospensione del giudice; l'annullamento vale per tutti.

Annullabilità e nullità

Art. 1137, commi 1-2, c.c. — Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

«Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti».

La regola è l'annullabilità: le delibere viziate producono effetti finché non vengono annullate, e vanno impugnate nei trenta giorni da chi non le ha votate. Sono annullabili le delibere prese con vizi di convocazione (avviso comunicato meno di cinque giorni prima, ordine del giorno generico, condomino non convocato: art. 66 disp. att.), senza i quorum costitutivi o deliberativi dell'art. 1136, con maggioranze insufficienti per la materia (innovazioni, lavori straordinari, nomina e revoca dell'amministratore), su argomenti non all'ordine del giorno, con criteri di ripartizione delle spese diversi da quelli legali o regolamentari applicati al singolo caso, o con eccesso di potere e abuso della maggioranza. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 9839/2021) hanno chiarito che la delibera che ripartisce una spesa in violazione dei criteri è annullabile, mentre è nulla quella che modifica in via generale i criteri di ripartizione senza l'unanimità. La nullità, che si può far valere in ogni tempo e da chiunque vi abbia interesse, anche da chi ha votato a favore, è riservata alle delibere con oggetto impossibile o illecito, a quelle che esorbitano dalle attribuzioni dell'assemblea (per esempio decidere sui beni di proprietà esclusiva), a quelle che ledono i diritti individuali dei condomini sulle parti comuni o sulla proprietà esclusiva e a quelle prive degli elementi essenziali. Nel dubbio conviene impugnare entro trenta giorni chiedendo in via principale la nullità e in subordine l'annullamento.

Il termine di trenta giorni

  1. Verificare la propria posizione nel verbale: chi ha votato a favore non può impugnare; chi era presente per delega segue il voto del delegato; l'astenuto e il dissenziente hanno trenta giorni dalla delibera, l'assente dalla comunicazione del verbale, che l'amministratore deve inviare e di cui conta la ricezione (raccomandata, PEC, consegna a mano).
  2. Presentare la domanda di mediazione prima della scadenza: la mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di condominio (art. 5 D.Lgs. 28/2010; art. 71-quater disp. att.) e, dal momento in cui la comunicazione dell'organismo giunge alla controparte, «la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta» (art. 8, comma 2). Il termine riprende a decorrere dal deposito del verbale negativo; per sicurezza molti depositano la citazione subito dopo il primo incontro.
  3. Non contare sulla sospensiva: «l'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine» (art. 1137, comma 3): l'istanza cautelare va accompagnata dall'impugnazione.
  4. Notificare l'atto al condominio in persona dell'amministratore entro il termine: per la giurisprudenza il termine è rispettato con la notifica della citazione (o, nel rito semplificato, con il deposito del ricorso e la sua notifica) entro i trenta giorni, con la mediazione già svolta o pendente.

La mediazione e la causa

La mediazione si svolge davanti a un organismo accreditato, di regola nel luogo del condominio; l'amministratore è legittimato ad attivarla, aderirvi e parteciparvi, ma l'accordo o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze dell'art. 1136 entro il termine fissato, altrimenti la conciliazione si intende non conclusa (art. 5-ter). La condizione di procedibilità è soddisfatta se il primo incontro si chiude senza accordo (art. 5, comma 4); il primo incontro si tiene tra venti e quaranta giorni dalla domanda (art. 8). Fallita la mediazione, la causa si propone davanti al tribunale del luogo in cui si trova l'edificio, o al giudice di pace se il valore non supera 10.000 euro, salvo che la controversia riguardi materie di competenza esclusiva del tribunale; l'assistenza dell'avvocato è obbligatoria oltre i 1.100 euro. Con l'atto introduttivo, o dopo, si può chiedere la sospensione della delibera, che il giudice concede con i presupposti del cautelare (fumus e pericolo di danno grave) e che è l'unico modo per bloccare, per esempio, l'inizio di lavori contestati. La sentenza che annulla ha effetto per tutti i condomini; le spese seguono la soccombenza, e il condomino vittorioso non partecipa alle spese legali sostenute dal condominio (art. 1132 c.c., in analogia con il dissenso dalle liti).

I vizi più frequenti e le alternative

VizioRegimeNote
Avviso di convocazione tardivo, incompleto o non ricevuto da un condominoAnnullabile su istanza del non convocato (art. 66 disp. att.)Solo il condomino non ritualmente convocato può farlo valere
Mancanza dei quorum costitutivi o deliberativiAnnullabileVerificare presenti, millesimi e maggioranze nel verbale
Delibera su argomento non all'ordine del giornoAnnullabileLe «varie ed eventuali» non consentono decisioni
Ripartizione di una spesa con criterio erratoAnnullabile (Cass. Sez. un. 9839/2021)Modifica generale dei criteri senza unanimità: nulla
Innovazione vietata o gravosa senza le maggioranze dell'art. 1120Annullabile; nulla se lede diritti individualiIl dissenziente può essere esonerato dalle spese delle innovazioni voluttuarie
Delibera che dispone di un bene di proprietà esclusiva o esclude un condomino dall'uso delle parti comuniNullaImpugnabile senza termine
Approvazione del rendiconto con errori materialiAnnullabileIn alternativa, richiesta di rettifica e nuova assemblea

Prima di impugnare conviene valutare le alternative: chiedere all'amministratore, con almeno un sesto dei millesimi (due condomini), la convocazione di una nuova assemblea che revochi o sostituisca la delibera (art. 66 disp. att.); segnalare le irregolarità all'amministratore, la cui inerzia può fondare la revoca giudiziale; per le spese, contestare la singola ripartizione nel rendiconto. Le delibere viziate ma sostanzialmente corrette vengono spesso semplicemente ri-adottate in modo regolare, e l'impugnazione perde interesse: il giudizio è utile quando il vizio incide davvero sul contenuto della decisione.

Domande frequenti

Da quando decorrono i trenta giorni?

Per chi era presente e ha votato contro o si è astenuto, dalla data della delibera; per gli assenti, dalla comunicazione del verbale (di solito la raccomandata o la PEC dell'amministratore). Chi ha votato a favore non può impugnare. Il termine è perentorio e non si interrompe con la richiesta di sospensione; si interrompe invece, per una sola volta, con la domanda di mediazione, che è obbligatoria in materia condominiale.

Passati i trenta giorni non posso più fare nulla?

Resta l'azione di nullità, senza termine, ma solo per i vizi più gravi: oggetto impossibile o illecito, delibere che eccedono le attribuzioni dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali sui beni comuni o sulla proprietà esclusiva, o prese senza gli elementi essenziali. Per le Sezioni Unite (sentenza 9839/2021) le delibere che approvano spese con criteri di ripartizione diversi da quelli legali o regolamentari sono annullabili, non nulle: vanno impugnate nei trenta giorni.

Devo pagare le spese deliberate mentre la causa è in corso?

Sì: l'impugnazione non sospende l'esecuzione della delibera, salvo che il giudice la sospenda su istanza motivata (art. 1137, comma 2). L'amministratore può quindi riscuotere e ottenere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sulle rate approvate. Se la delibera viene annullata, le somme vanno restituite o riconteggiate.

Quanto costa e chi paga?

La mediazione ha costi fissi modesti e, se fallisce, la causa davanti al tribunale (o al giudice di pace per le controversie di valore fino a 10.000 euro, salvo le materie riservate) comporta contributo unificato e compenso dell'avvocato; il soccombente paga le spese. Il condomino che impugna e perde paga anche la propria quota delle spese sostenute dal condominio; se vince, le spese del condominio non possono essere addebitate a lui.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • CondominioL'assemblea di condominio: convocazione, quorum, maggioranzeConvocazione e avviso, prima e seconda convocazione, tabella dei quorum e delle maggioranze, deleghe, videoconferenza, verbale, vizi e impugnazione.
  • Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiMaterie obbligatorie (art. 5), esclusioni (decreti ingiuntivi, sfratti, cautelari, consulenza preventiva), mediazione demandata dal giudice, come si avvia e dove, primo incontro (20-40 giorni), assistenza degli avvocati, durata di 6 mesi, effetti su prescrizione e decadenza, riservatezza, proposta del mediatore e conseguenze sulle spese, accordo titolo esecutivo (con avvocati) o omologato, mancata partecipazione (argomenti di prova, doppio del contributo unificato), costi (DM 150/2023), riduzione di un quinto, patrocinio gratuito, crediti d'imposta, esenzioni fiscali.
  • Il processo civileCome inizia una causa civile: atto di citazione, ricorso, prima udienzaPrima della causa (lettera di diffida, mediazione obbligatoria, negoziazione assistita, tentativo di conciliazione), citazione o ricorso, contenuto dell'atto di citazione (art. 163: fatti, diritto, prove, avvertimenti), termini a comparire (120 giorni in Italia, 150 all'estero), notifica e iscrizione a ruolo, costituzione del convenuto 70 giorni prima con comparsa di risposta (eccezioni, riconvenzionale, chiamata del terzo a pena di decadenza), verifiche preliminari (art. 171-bis), memorie integrative a 40, 20 e 10 giorni (art. 171-ter), prima udienza (art. 183: comparizione personale, interrogatorio libero, conciliazione, ammissione delle prove, calendario), istruttoria, fase decisoria (art. 189, 281-quinquies, 281-sexies), procedimento semplificato (art. 281-decies: ricorso, udienza a 40 giorni, costituzione 10 giorni prima), decreto ingiuntivo e rito del lavoro, contributo unificato, tempi.
  • Il processo civileSpese di lite: chi paga le spese di una causa civilePrincipio della soccombenza (art. 91), che cosa rimborsa il soccombente (contributo unificato, marche, notifiche, CTU, compenso liquidato per fasi con il DM 55/2014, 15% di spese generali, IVA e cassa), differenza tra spese liquidate e parcella del proprio avvocato, compensazione totale o parziale (art. 92: soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento di giurisprudenza, gravi ed eccezionali ragioni), spese eccessive o superflue, rifiuto della proposta conciliativa del giudice e della proposta del mediatore (art. 13 D.Lgs. 28/2010), mancata partecipazione alla mediazione, responsabilità aggravata (art. 96: mala fede, colpa grave, esecuzione imprudente, somma equitativa, 500-5.000 euro alla cassa delle ammende), tetto delle spese nelle cause fino a 1.100 euro, distrazione a favore del difensore (art. 93), spese dell'esecuzione (art. 95), doppio contributo unificato per l'impugnazione respinta.
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
  • ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaRegola generale, decorrenza, tabella dei termini per categoria (contratti, canoni e interessi, lavoro, professionisti, bollette, danni, vizi, tributi, sanzioni, successioni, diritti reali, titoli di credito), prescrizioni presuntive, sospensione, interruzione, giudicato, decadenza.