In breve
- Presupposti: credito di denaro liquido ed esigibile, provato per iscritto (art. 633 c.p.c.); onorari di professionisti.
- Tempi: il giudice provvede entro trenta giorni dal deposito; il decreto va notificato entro sessanta giorni; il debitore ha quaranta giorni per opporsi.
- Esecuzione: immediata se il decreto è provvisoriamente esecutivo (titoli di credito, atti notarili, pericolo nel ritardo, documento sottoscritto dal debitore); altrimenti dopo i quaranta giorni senza opposizione.
- Difesa: l'opposizione apre un processo ordinario; il giudice può concedere o sospendere la provvisoria esecuzione; la mediazione obbligatoria, nelle materie previste, spetta al creditore.
Quando si può chiedere
«Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata».
Il procedimento monitorio serve ai crediti certi e documentati: la somma deve essere determinata (liquida) e la prova deve essere scritta. Sono prove scritte idonee il contratto firmato, la scrittura privata di riconoscimento del debito, le fatture accompagnate, per le imprese, dall'estratto autentico delle scritture contabili (art. 634), gli assegni e le cambiali, le ricevute di consegna, le bollette per i gestori di servizi, le buste paga per il lavoratore, il piano di riparto per i condomìni (art. 63 disp. att. c.c., con decreto immediatamente esecutivo). Per gli avvocati e i professionisti basta la parcella, accompagnata dal parere dell'ordine dove ancora previsto. Il credito può dipendere da una controprestazione o da una condizione se il ricorrente offre elementi che ne fanno presumere l'adempimento.
Il procedimento dalla parte del creditore
- Ricorso. L'avvocato deposita telematicamente il ricorso con i documenti al giudice competente per valore (giudice di pace fino a 10.000 euro, altrimenti tribunale) e per territorio (di regola quello del debitore, o del luogo di adempimento). Nelle materie con mediazione obbligatoria il decreto si può chiedere senza mediazione, che sarà onere del creditore avviare dopo l'eventuale opposizione (art. 5-bis d.lgs. 28/2010).
- Decreto. Il giudice, senza sentire il debitore, provvede entro trenta giorni (art. 641): ingiunge di pagare entro quaranta giorni, liquida le spese e avverte che nello stesso termine si può fare opposizione. Se i presupposti mancano, rigetta con decreto motivato e la domanda può essere riproposta anche in via ordinaria.
- Provvisoria esecuzione. Su richiesta, il decreto è immediatamente esecutivo se il credito si fonda su cambiale, assegno, certificato di borsa o atto notarile, se c'è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, o se il debitore ha sottoscritto un documento che prova il diritto (art. 642); il giudice può chiedere una cauzione.
- Notifica. Il decreto e il ricorso vanno notificati al debitore entro sessanta giorni dalla pronuncia (novanta all'estero), altrimenti il decreto è inefficace, anche se la domanda può essere riproposta (art. 644).
- Esecutività. Trascorsi i quaranta giorni senza opposizione, o se l'opponente non si costituisce, il giudice dichiara il decreto esecutivo su istanza anche verbale (art. 647). Da quel momento il creditore notifica il precetto e può pignorare.
Il procedimento dalla parte del debitore
Chi riceve un decreto ingiuntivo ha tre possibilità: pagare (anche trattando una rateizzazione con il creditore, che può rinunciare all'esecuzione), non fare nulla (e il decreto diventa definitivo, con effetti di giudicato sul credito), oppure opporsi. L'opposizione si propone entro quaranta giorni dalla notifica con atto di citazione davanti allo stesso ufficio giudiziario (art. 645): non è un ricorso contro il decreto ma l'inizio di un ordinario processo di cognizione sul credito, in cui il creditore è attore in senso sostanziale e deve provare il suo diritto, mentre l'opponente contesta (pagamento, prescrizione, compensazione, vizi della prestazione, nullità del contratto, difetto di prova). Se il decreto era provvisoriamente esecutivo, l'opponente può chiedere la sospensione per gravi motivi (art. 649); se non lo era, il creditore può chiedere in prima udienza, o anche prima in caso di urgenza, la provvisoria esecuzione, che il giudice concede se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e deve concedere per le somme non contestate (art. 648). Chi non ha avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notifica o forza maggiore può proporre opposizione tardiva fino a dieci giorni dal primo atto di esecuzione (art. 650).
L'opposizione ha un costo e un rischio: se è infondata, l'opponente paga le spese del giudizio e, nei casi di lite temeraria, anche il risarcimento (art. 96 c.p.c.). Va quindi proposta quando esistono contestazioni reali, non per guadagnare tempo; per una dilazione conviene trattare con il creditore.
Il decreto ingiuntivo europeo e le piccole controversie
Per i crediti verso debitori residenti in un altro Stato dell'Unione esistono due strumenti alternativi: l'ingiunzione di pagamento europea (regolamento 1896/2006), che si chiede con un modulo standard e diventa esecutiva in tutta l'Unione se non è opposta entro trenta giorni, e il procedimento per le controversie di modesta entità (regolamento 861/2007) fino a 5.000 euro. Per i crediti tra imprese, il d.lgs. 231/2002 aggiunge gli interessi di mora automatici e il rimborso forfettario di 40 euro per i costi di recupero.
Prescrizione e decreto
Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo ha effetto di giudicato: il credito, qualunque fosse la sua prescrizione originaria (cinque anni per i canoni, per le bollette due, per le parcelle tre presuntivi), si prescrive da quel momento in dieci anni (art. 2953 c.c.), che ricominciano a decorrere da ogni atto esecutivo. È per questo che i decreti ingiuntivi di vecchia data restano a lungo azionabili e che la prescrizione va sempre eccepita nell'opposizione, mai dopo.
Domande frequenti
Che cosa serve per chiedere un decreto ingiuntivo?
Un credito di denaro liquido (o di cose fungibili o di una cosa mobile determinata) e una prova scritta: un contratto, delle fatture con l'estratto delle scritture contabili per le imprese, un riconoscimento di debito, un assegno o una cambiale, una scrittura privata. Per le parcelle di avvocati e professionisti con tariffa basta la parcella con il parere dell'ordine o la nota. Il ricorso si deposita tramite avvocato al giudice competente per valore e territorio.
Ho ricevuto un decreto ingiuntivo: quanto tempo ho?
Quaranta giorni dalla notifica per proporre opposizione con atto di citazione davanti allo stesso ufficio giudiziario (il termine può essere ridotto a dieci o aumentato a sessanta se il decreto lo dice; è di cinquanta giorni per chi risiede in un altro Stato UE). Se non ci si oppone, il decreto diventa definitivo ed esecutivo e non è più contestabile, salvo l'opposizione tardiva per mancata conoscenza incolpevole.
Il creditore può pignorare subito?
Solo se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo (art. 642): accade quando il credito è fondato su cambiale, assegno o atto notarile, se c'è pericolo nel ritardo o se il debitore ha sottoscritto un documento che prova il credito. Negli altri casi il creditore deve attendere i quaranta giorni; se l'opposizione viene proposta, può chiedere al giudice la provvisoria esecuzione in prima udienza.
Quanto costa un decreto ingiuntivo?
Il contributo unificato è la metà di quello ordinario per lo scaglione di valore (per esempio 21,50 euro fino a 1.100 euro, 49 euro fino a 5.200, 118,50 fino a 26.000), più la marca da 27 euro, le spese di notifica e il compenso dell'avvocato secondo i parametri forensi, che il giudice liquida nel decreto a carico del debitore.
Fonti normative
- Art. 633 c.p.c. — Condizioni di ammissibilità
- Art. 641 c.p.c. — Accoglimento della domanda
- Art. 642 c.p.c. — Esecuzione provvisoria
- Art. 644 c.p.c. — Mancata notificazione del decreto
- Art. 645 c.p.c. — Opposizione
- Art. 647-650 c.p.c. — Esecutorietà, esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione, sospensione, opposizione tardiva
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Da leggere insieme
- Debiti, crediti e pignoramentiL'opposizione a decreto ingiuntivoQuaranta giorni e atto di citazione, oneri della prova, sospensione e provvisoria esecuzione, eccezioni tipiche, mediazione, costi, rischi, opposizione tardiva.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento dello stipendio e della pensione: i limitiUn quinto dello stipendio, minimo impignorabile della pensione, somme sul conto (triplo dell'assegno sociale), cumulo, limiti del fisco (1/10, 1/7, 1/5), TFR, procedura presso terzi, difese.
- Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.