In breve
- Termine: quaranta giorni dalla notifica del decreto, salvo diverso termine indicato nel decreto (10-60; 50 nell'Unione europea); decadenza.
- Forma: atto di citazione davanti allo stesso ufficio giudiziario, con avvocato (salvo le cause minori davanti al giudice di pace); si apre un processo ordinario in cui il creditore-attore sostanziale deve provare il credito.
- Esecuzione: sospensione del decreto già esecutivo solo per gravi motivi (art. 649); provvisoria esecuzione al creditore in prima udienza se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e sempre per le somme non contestate (art. 648).
- Mediazione: nelle materie obbligatorie spetta al creditore avviarla dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, a pena di revoca del decreto.
Che cos'è l'opposizione
«L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638. […] In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito».
Il decreto ingiuntivo è emesso senza sentire il debitore: l'opposizione è lo strumento che ristabilisce il contraddittorio. Non è un'impugnazione del decreto, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito, nel quale le posizioni processuali sono invertite rispetto a quelle sostanziali: l'opponente è formalmente attore, ma il creditore resta attore in senso sostanziale e deve provare il suo credito con le regole ordinarie; l'opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi che eccepisce (pagamento, prescrizione, compensazione, vizi). Il giudizio si conclude con una sentenza che revoca il decreto, lo conferma o lo modifica (accogliendo l'opposizione in parte), e che condanna alle spese. Se l'opponente non si costituisce, o si costituisce tardi, il decreto diventa esecutivo (art. 647) e l'opposizione non può più essere proseguita.
Come si propone
- Il termine. Quaranta giorni dalla notifica, o il diverso termine fissato nel decreto. Si computa a giorni, si sospende in agosto e non ammette rimessione, salvo l'opposizione tardiva dell'art. 650 per chi prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica o forza maggiore, proponibile fino a dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
- L'atto. Atto di citazione davanti allo stesso tribunale o giudice di pace, con la descrizione dei fatti, le eccezioni e le domande (revoca del decreto, eventuali domande riconvenzionali come il risarcimento per vizi della prestazione), l'istanza di sospensione se il decreto è esecutivo, i mezzi di prova e i documenti; va notificato al creditore e iscritto a ruolo, con l'udienza fissata secondo i termini ridotti previsti per il rito. Dopo la riforma Cartabia l'opposizione segue il rito ordinario (con le memorie integrative anticipate) o il rito semplificato nei casi previsti.
- La prima udienza. È il momento decisivo per l'esecuzione: il creditore chiede la provvisoria esecuzione (art. 648), che il giudice concede se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e deve concedere per le somme non contestate e se il creditore offre cauzione; l'opponente chiede la sospensione del decreto già esecutivo per gravi motivi (art. 649). Dal 2023 la decisione sulla provvisoria esecuzione può essere chiesta anche prima dell'udienza in caso di urgenza.
- La mediazione. Nelle materie con mediazione obbligatoria (contratti bancari e assicurativi, locazione, condominio, e le altre dell'art. 5 d.lgs. 28/2010) l'onere di avviarla, dopo la decisione sulle istanze di sospensione e provvisoria esecuzione, è del creditore opposto: se la mediazione non viene esperita, il giudice dichiara improcedibile la domanda e revoca il decreto (art. 5-bis, che ha recepito le Sezioni unite 19596/2020).
- Istruttoria e sentenza. Il giudizio prosegue con le prove (documenti, testimoni, consulenza tecnica per i vizi), la decisione e la condanna alle spese; i tempi sono quelli di una causa ordinaria, da uno a tre anni in primo grado.
Le eccezioni che funzionano
Le contestazioni più efficaci sono documentabili: il pagamento, totale o parziale (ricevute, bonifici); la prescrizione del credito, che va eccepita nell'atto di opposizione e non dopo; la compensazione con un controcredito certo; l'inesistenza o nullità del rapporto (contratto mai firmato, firma disconosciuta, clausole nulle); l'inadempimento del creditore e i vizi della prestazione (merce difettosa, lavori non eseguiti a regola d'arte), con la domanda riconvenzionale di risarcimento o riduzione del prezzo; l'errore di calcolo di interessi, anatocismo o usura nei rapporti bancari; l'incompetenza del giudice (per esempio il foro del consumatore); i vizi della notifica del decreto. Le contestazioni generiche («non devo nulla») senza prove non evitano la provvisoria esecuzione e portano alla condanna alle spese.
Costi e rischi
L'opposizione costa il contributo unificato pieno per lo scaglione del credito (il decreto ne pagava la metà), la marca da 27 euro e il compenso dell'avvocato secondo i parametri forensi per una causa ordinaria. Se l'opposizione è respinta, l'opponente paga le spese del creditore e, se era manifestamente infondata, il risarcimento per lite temeraria (art. 96 c.p.c.); nel frattempo il credito matura interessi. Per questo l'opposizione va scelta quando esistono contestazioni serie; se l'obiettivo è solo una dilazione, conviene trattare un piano di rientro con il creditore prima della scadenza dei quaranta giorni, magari con la rinuncia del creditore all'esecuzione in cambio del riconoscimento del debito. Chi ha reddito sotto la soglia ha diritto al gratuito patrocinio.
Dopo l'opposizione
La sentenza che accoglie l'opposizione revoca il decreto e travolge gli atti esecutivi già compiuti, con diritto alla restituzione di quanto pagato; quella che la respinge conferma il decreto, che diventa definitivo con il passaggio in giudicato e si prescrive in dieci anni. La sentenza è appellabile nei termini ordinari. Se il decreto era stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione o mancata costituzione, resta solo l'opposizione all'esecuzione per i fatti successivi (pagamento, prescrizione maturata dopo) e per i vizi degli atti esecutivi, non per contestare il credito originario.
Domande frequenti
Da quando decorrono i quaranta giorni?
Dalla notifica del decreto (con il ricorso) al debitore. Il termine è quello indicato nel decreto stesso: di regola quaranta giorni, ma il giudice può ridurlo a dieci o allungarlo a sessanta; è di cinquanta giorni per chi risiede in un altro Stato dell'Unione e fino a centoventi fuori. Si sospende nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto.
Posso oppormi da solo?
Davanti al giudice di pace per crediti fino a 1.100 euro sì; negli altri casi serve un avvocato, perché l'opposizione si propone con atto di citazione nelle forme del processo ordinario. Anche davanti al giudice di pace, però, la scelta delle eccezioni e delle prove richiede competenze tecniche.
L'opposizione blocca il pignoramento?
Se il decreto non era provvisoriamente esecutivo, il creditore non può eseguire finché il giudice non concede la provvisoria esecuzione in prima udienza (o prima, in caso di urgenza). Se il decreto era già esecutivo, l'opponente deve chiedere la sospensione per gravi motivi (art. 649), che il giudice concede raramente e solo con opposizione fondata su prove serie.
Che cosa rischio se perdo?
La conferma del decreto, la condanna alle spese del giudizio di opposizione (compenso dell'avvocato della controparte secondo i parametri) e, se l'opposizione era pretestuosa, il risarcimento per lite temeraria. Il debito nel frattempo matura interessi. Per questo l'opposizione va proposta solo con contestazioni reali, non per prendere tempo.
Fonti normative
- Art. 645 c.p.c. — Opposizione
- Art. 647 c.p.c. — Esecutorietà per mancata opposizione
- Art. 648 c.p.c. — Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
- Art. 649 c.p.c. — Sospensione dell'esecuzione provvisoria
- Art. 650 c.p.c. — Opposizione tardiva
- Art. 5-bis d.lgs. 28/2010 — Mediazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
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Da leggere insieme
- Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
- Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.