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IstitutoDiritto civile · Debiti, crediti e pignoramenti

Quando un debito si prescrive

Un debito non contestato per anni non sparisce da solo, ma il creditore che resta inerte per il tempo fissato dalla legge perde il diritto di pretenderlo. La tabella dei termini, che cosa interrompe la prescrizione, che cosa cambia dopo un decreto ingiuntivo e come si fa valere davanti a chi chiede il pagamento.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Regola: dieci anni, salvo termini più brevi (art. 2946 c.c.); decorre da quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935).
  • Cinque anni: canoni di locazione, interessi, rate e tutto ciò che si paga a periodi annuali o inferiori, indennità di fine rapporto, risarcimento da illecito, contributi INPS, sanzioni, tributi locali.
  • Termini brevi: due anni per bollette di luce, gas e acqua e per il danno da circolazione; tre anni per il bollo auto; presuntive di uno e tre anni per merci, professionisti e lavoro.
  • Interruzione: messa in mora scritta ricevuta dal debitore, atto giudiziale, riconoscimento del debito. Dopo sentenza o decreto ingiuntivo: dieci anni.

Come funziona

Artt. 2934, 2935 e 2946 c.c.

«Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge». «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». «Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni».

La prescrizione estingue il diritto del creditore che non lo esercita per il tempo stabilito. Tre regole pratiche. Il termine decorre da quando il credito è esigibile: dalla scadenza della fattura, dalla rata non pagata, dal giorno del danno, non dalla data della lettera di sollecito. Il debitore deve eccepirla: il giudice non la applica d'ufficio, e un pagamento fatto dopo la prescrizione resta valido e non si può ripetere (art. 2940). La prescrizione si interrompe e ricomincia da capo con ogni atto del creditore che costituisce in mora il debitore, cioè con qualsiasi richiesta scritta che arrivi al destinatario (raccomandata, PEC), con la notifica di un atto giudiziario, e con il riconoscimento del debito da parte del debitore (art. 2943-2944). Un acconto, una richiesta di rateizzazione, una mail che ammette di dovere la somma, interrompono la prescrizione a sfavore di chi li fa.

La tabella dei termini più frequenti

DebitoTermineFonte
Debiti in genere (mutuo per il capitale, prezzo di vendita, prestito, restituzioni)10 anniart. 2946 c.c.
Canoni di locazione e di affitto5 anniart. 2948 n. 3
Interessi, rate di mutuo e di finanziamento, spese condominiali, tutto ciò che si paga a periodi annuali o più brevi5 anniart. 2948 n. 4
TFR e indennità di fine rapporto5 anniart. 2948 n. 5
Risarcimento del danno da fatto illecito5 anni (2 per la circolazione stradale; più lungo se il fatto è reato)art. 2947
Bollette di luce, gas e acqua (per i consumatori e le microimprese)2 annil. 205/2017, art. 1, c. 4-10
Telefonia (canoni periodici)5 anniart. 2948 n. 4
Contributi INPS e INAIL5 anni (10 se il lavoratore ha denunciato l'omissione)l. 335/1995, art. 3, c. 9
Sanzioni amministrative e multe stradali5 annil. 689/1981, art. 28
Tributi locali (IMU, TARI)5 anni (orientamento della Cassazione, per la periodicità del tributo); l'accertamento decade al 31 dicembre del quinto annoart. 2948 n. 4 c.c.; l. 296/2006, art. 1, c. 161
Bollo auto3 annid.l. 953/1982, art. 5
Imposte erariali (IRPEF, IVA, registro) iscritte a ruolo10 anni secondo la giurisprudenza prevalente; le sanzioni 5Cass. Sez. un. 23397/2016; d.lgs. 472/1997, art. 20
Compenso di avvocati, commercialisti, professionisti; notai3 anni (presuntiva)art. 2956
Merci vendute da un commerciante a un privato, medicinali, retribuzioni mensili1 anno (presuntiva)art. 2955
Assegno bancario (azione contro il traente)6 mesi dal termine di presentazioner.d. 1736/1933, art. 75
Cambiale3 anni dalla scadenzar.d. 1669/1933, art. 94
Diritti accertati da sentenza definitiva o decreto ingiuntivo non opposto10 anniart. 2953

Le prescrizioni presuntive

I termini di uno e tre anni degli artt. 2954-2956 non estinguono davvero il diritto: fanno presumere che il debito sia stato pagato. Il creditore può vincere la presunzione solo ottenendo dal debitore l'ammissione, in giudizio, che il pagamento non è avvenuto, chiedendogli il giuramento; e il debitore che, per difendersi, sostiene di non aver mai dovuto la somma o di averla contestata, perde il beneficio, perché la presunzione vale solo per chi afferma di aver pagato. È il caso tipico delle parcelle dei professionisti e delle forniture ai privati: passati tre o un anno, il creditore ha ancora dieci anni per agire, ma con un onere probatorio rovesciato.

Dopo il decreto ingiuntivo e la sentenza: dieci anni

Quando il credito è accertato da una sentenza passata in giudicato o da un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, la prescrizione diventa di dieci anni qualunque fosse il termine originario (art. 2953), e ogni atto esecutivo (precetto, pignoramento) la interrompe di nuovo. Per questo i crediti azionati con decreto restano esigibili per decenni. La regola non si estende alla cartella di pagamento, che è un atto amministrativo e non un provvedimento giudiziale: dopo la Cassazione a Sezioni unite 23397/2016, le cartelle per contributi, sanzioni e tributi locali si prescrivono nei termini brevi originari (cinque anni), mentre per le imposte erariali la giurisprudenza prevalente applica i dieci anni.

Sospensione e casi particolari

La prescrizione resta sospesa in alcuni rapporti e situazioni (art. 2941-2942): tra coniugi, tra genitori e figli minori, tra l'amministratore e la società, per il minore e l'interdetto senza rappresentante, e per il tempo in cui il debitore ha dolosamente occultato il debito. Nei rapporti di lavoro la prescrizione dei crediti retributivi non decorre, per i lavoratori privi di stabilità reale, finché il rapporto è in corso (Cass. 26246/2022). Per i debiti ereditari gli eredi possono opporre la prescrizione maturata in capo al defunto; le sanzioni tributarie non si trasmettono. La decadenza è cosa diversa: non si interrompe con la lettera e si evita solo compiendo l'atto previsto (per esempio l'impugnazione del licenziamento entro sessanta giorni).

Che cosa fare quando arriva la richiesta di un vecchio debito

  1. Non pagare d'istinto e non riconoscere. Un acconto o una richiesta di dilazione interrompono la prescrizione e fanno perdere l'eccezione. Prima si verifica la data di scadenza originaria e l'esistenza di atti interruttivi ricevuti.
  2. Chiedere i documenti. Le società di recupero crediti che acquistano crediti ceduti devono provare il credito, la cessione e le interruzioni; spesso hanno solo un estratto conto. La richiesta di documenti non vale come riconoscimento se è formulata come contestazione.
  3. Eccepire la prescrizione per iscritto in risposta alla richiesta, e in giudizio nel primo atto (opposizione al decreto ingiuntivo, comparsa di risposta, ricorso contro la cartella). Chi non la eccepisce nei termini processuali la perde.
  4. Creditore: inviare una messa in mora con prova della ricezione prima della scadenza e conservarla; dopo la sentenza o il decreto, compiere un atto esecutivo almeno ogni dieci anni.

Domande frequenti

Una raccomandata del creditore blocca la prescrizione?

La interrompe: dal ricevimento della lettera di messa in mora (raccomandata, PEC o altro mezzo che ne provi la ricezione) il termine ricomincia da capo per intero. Anche una telefonata non basta, mentre il riconoscimento del debito da parte del debitore, anche implicito (un acconto, una richiesta di rateizzazione), interrompe allo stesso modo.

Dopo un decreto ingiuntivo il debito si prescrive ancora in cinque anni?

No: il decreto ingiuntivo non opposto e la sentenza passata in giudicato trasformano ogni prescrizione breve in dieci anni (art. 2953 c.c.), che ricominciano a ogni atto esecutivo. La regola non vale per le cartelle esattoriali, che non sono provvedimenti giudiziali: per le sanzioni, i contributi e i tributi locali restano i cinque anni.

Il giudice applica la prescrizione da solo?

No. La prescrizione non è rilevabile d'ufficio: il debitore deve eccepirla, nel primo atto difensivo (per esempio nell'opposizione al decreto ingiuntivo) e comunque prima che la causa sia decisa. Chi paga un debito prescritto non può chiedere indietro la somma, perché il pagamento è valido.

I debiti si ereditano anche se prescritti?

Gli eredi rispondono dei debiti del defunto in proporzione alle quote, ma possono opporre la prescrizione come avrebbe potuto fare lui. Per le sanzioni tributarie la regola è diversa: non si trasmettono agli eredi, mentre le imposte sì.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaRegola generale, decorrenza, tabella dei termini per categoria (contratti, canoni e interessi, lavoro, professionisti, bollette, danni, vizi, tributi, sanzioni, successioni, diritti reali, titoli di credito), prescrizioni presuntive, sospensione, interruzione, giudicato, decadenza.
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.