In breve
- Stipendio: pignorabile per un quinto (netto) per i crediti ordinari e per i tributi; fino alla metà con il concorso di più cause; per gli alimenti nella misura fissata dal giudice (art. 545 c.p.c.).
- Pensione: impignorabile fino al doppio dell'assegno sociale (minimo 1.000 euro); la parte eccedente segue le regole dello stipendio.
- Sul conto: per le somme accreditate prima del pignoramento è pignorabile solo l'eccedenza sul triplo dell'assegno sociale; dopo, i limiti ordinari.
- Fisco: Agenzia delle Entrate-Riscossione pignora un decimo (fino a 2.500 euro), un settimo (fino a 5.000), un quinto oltre, senza passare dal giudice.
La regola del quinto
«Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette».
Il creditore munito di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, atto notarile) notifica il precetto e poi l'atto di pignoramento presso terzi al datore di lavoro e al debitore (artt. 543 ss. c.p.c.). Il datore, terzo pignorato, deve rendere la dichiarazione di quanto deve e trattenere la quota; il giudice dell'esecuzione, all'udienza, assegna il credito al creditore con ordinanza, e da quel momento il datore versa direttamente al creditore. La quota massima è un quinto dello stipendio netto (dedotte ritenute fiscali e previdenziali), comprese le mensilità aggiuntive; lo stesso limite vale per i tributi, mentre per gli alimenti (assegni di mantenimento) la misura è fissata dal presidente del tribunale e può essere maggiore. Se più creditori pignorano per cause diverse, il totale delle trattenute non può superare la metà; più pignoramenti per la stessa causa si accodano: il secondo creditore attende l'estinzione del primo. Le indennità di licenziamento e il TFR sono pignorabili con lo stesso limite del quinto. Per il pubblico impiego valgono le regole del d.P.R. 180/1950, con lo stesso quinto e le cessioni del quinto che vanno considerate nel cumulo.
La pensione: il minimo impignorabile
Le pensioni e gli assegni di quiescenza non possono essere pignorati per un importo pari al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; solo la parte eccedente è pignorabile, nei limiti del quinto e della metà come lo stipendio (art. 545, settimo comma). Con l'assegno sociale 2026 di 546,24 euro mensili, la soglia impignorabile è di 1.092,48 euro: da una pensione di 1.500 euro netti si può pignorare un quinto di 407,52 euro, cioè circa 81 euro al mese. Sono impignorabili per intero le pensioni di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e gli assegni sociali, che hanno natura assistenziale, e i crediti alimentari salvo che per cause di alimenti.
Stipendio e pensione sul conto corrente
Quando lo stipendio o la pensione sono accreditati su un conto bancario o postale, il pignoramento del conto incontra un limite diverso (art. 545, ottavo comma): le somme già accreditate prima del pignoramento sono pignorabili solo per la parte che supera il triplo dell'assegno sociale (1.638,72 euro nel 2026); quelle accreditate dal giorno del pignoramento in poi seguono i limiti ordinari del quinto e del minimo pensionistico. La banca, come terzo pignorato, deve applicare questi limiti nella dichiarazione, ma gli errori sono frequenti, soprattutto quando sul conto confluiscono anche altri redditi: il debitore può far valere il limite con un'istanza al giudice dell'esecuzione o con l'opposizione. La pagina sul pignoramento del conto spiega la procedura.
Il fisco e l'INPS: limiti più bassi, nessun giudice
Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare stipendio e pensione senza passare dal giudice (art. 72-bis d.P.R. 602/1973), con limiti più favorevoli al debitore fissati dall'art. 72-ter: un decimo per importi fino a 2.500 euro mensili, un settimo tra 2.500 e 5.000, un quinto oltre; per le somme sul conto vale la regola dell'ultimo emolumento accreditato, che resta escluso. La rateizzazione della cartella sospende i pignoramenti non ancora giunti all'assegnazione. Per i debiti verso l'INPS il pignoramento segue le regole ordinarie dopo l'avviso di addebito.
Come difendersi
- Controllare il titolo e il precetto. Il pignoramento presuppone un titolo esecutivo notificato e un precetto valido (entro 90 giorni); un decreto ingiuntivo mai notificato o una sentenza non passata in giudicato senza esecutorietà sono contestabili con l'opposizione all'esecuzione (art. 615) o agli atti esecutivi (art. 617, entro venti giorni).
- Verificare i calcoli. Il quinto si calcola sul netto; le pensioni sotto il minimo sono intoccabili; il cumulo non supera la metà; le somme assistenziali sono escluse. L'istanza al giudice dell'esecuzione o l'opposizione correggono le trattenute eccessive.
- Valutare le alternative. La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) consente di sostituire ai beni pignorati una somma da pagare a rate; un accordo con il creditore sul piano di rientro può chiudere l'esecuzione; il sovraindebitamento blocca i pignoramenti per chi non ce la fa.
- Eccepire la prescrizione se il credito è vecchio e non ci sono stati atti interruttivi: si fa con l'opposizione all'esecuzione, non con una lettera al creditore.
Domande frequenti
Quanto possono pignorare dello stipendio?
Un quinto dello stipendio netto mensile per ogni creditore ordinario e un quinto per i tributi; se concorrono più cause (alimenti, tributi, altri crediti) il totale non può superare la metà. Per i crediti alimentari la misura è fissata dal presidente del tribunale. Agenzia delle Entrate-Riscossione applica limiti più bassi: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo fino a 5.000, un quinto oltre.
La pensione minima si può pignorare?
No: la pensione è impignorabile fino a un importo pari al doppio dell'assegno sociale massimo mensile, con un minimo di 1.000 euro; solo la parte eccedente è pignorabile nei limiti del quinto. Nel 2026, con l'assegno sociale a 546,24 euro, la soglia impignorabile è di circa 1.092 euro al mese.
E se lo stipendio è già sul conto corrente?
Le somme accreditate prima del pignoramento sono pignorabili solo per la parte che supera il triplo dell'assegno sociale (circa 1.639 euro nel 2026); quelle accreditate dal giorno del pignoramento in poi seguono i limiti ordinari del quinto. Le somme diverse dallo stipendio (risparmi) restano pignorabili per intero.
Il datore di lavoro può licenziarmi per un pignoramento?
No. Il datore è il terzo pignorato: deve rendere la dichiarazione al creditore, trattenere la quota e versarla secondo l'ordinanza di assegnazione. Il pignoramento non è un motivo di licenziamento né di sanzione disciplinare.
Fonti normative
- Art. 545 c.p.c. — Crediti impignorabili
- Artt. 543-553 c.p.c. — Espropriazione presso terzi
- Art. 72-ter d.P.R. 602/1973 — Limiti di pignorabilità per l'agente della riscossione
- Art. 615 c.p.c. — Opposizione all'esecuzione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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