In breve
- Su semplice richiesta (debito fino a 120.000 euro per domanda, dichiarando la temporanea difficoltà): 84 rate per le domande 2025-2026, 96 nel 2027-2028, 108 dal 2029.
- Documentando la difficoltà (ISEE e debito per le persone fisiche, indice di liquidità per le imprese): fino a 120 rate, anche sopra i 120.000 euro.
- Effetti: la domanda sospende prescrizione e decadenza e blocca nuovi fermi, ipoteche e pignoramenti; la prima rata estingue le esecuzioni in corso.
- Decadenza: 8 rate non pagate, anche non consecutive; il carico non è più rateizzabile.
- Interessi di dilazione al 4,5% annuo; rate mensili, anche crescenti; proroga una sola volta per peggioramento.
La regola dal 2025
«Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029».
La riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024) ha riscritto l'art. 19 per le domande presentate dal 1° gennaio 2025, allungando progressivamente i piani; alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 continua ad applicarsi la disciplina precedente (72 rate su semplice richiesta). La soglia di 120.000 euro si calcola per ciascuna richiesta: si possono presentare più domande per cartelle diverse, ciascuna sotto la soglia. La rateizzazione riguarda tutte le somme iscritte a ruolo o affidate all'Agente della riscossione (imposte, contributi INPS, multe, tributi locali se riscossi da AdER), con una eccezione: non è concessa per le somme oggetto della verifica dell'art. 48-bis, cioè quando una PA ha bloccato un pagamento sopra i 5.000 euro perché il beneficiario risulta moroso (comma 1-quater.1). Il debitore può chiedere rate costanti o crescenti di anno in anno (comma 1-ter), e la rata minima è di 50 euro secondo la prassi dell'Agente.
Piani documentati fino a 120 rate
Chi vuole più rate, o deve rateizzare più di 120.000 euro, deve documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1.1): per le somme oltre 120.000 euro fino a 120 rate in ogni caso; per le somme fino a 120.000 euro da 85 a 120 rate per le domande 2025-2026 (da 97 nel 2027-2028, da 109 dal 2029). La difficoltà si valuta (comma 1.2) per le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato con l'ISEE del nucleo familiare, l'entità del debito da rateizzare e di quello già in rateazione; per gli altri soggetti con l'indice di liquidità e il rapporto tra debito e valore della produzione. Il decreto del Ministero dell'economia previsto dal comma 1.3 (D.M. 27 dicembre 2024) ha fissato i parametri, la documentazione da allegare (ISEE, prospetto di liquidità, bilanci) e gli eventi che fanno presumere in ogni caso la difficoltà. Il numero di rate concesso dipende dal rapporto tra debito e capacità economica: un ISEE basso con un debito alto dà diritto al massimo delle rate.
Gli effetti della domanda e del piano
- Dalla presentazione della domanda fino al rigetto o alla decadenza: sospesi i termini di prescrizione e decadenza; nessun nuovo fermo amministrativo o ipoteca (restano quelli già iscritti); nessuna nuova procedura esecutiva (comma 1-quater).
- Con il pagamento della prima rata si estinguono le procedure esecutive già avviate, a condizione che non si sia tenuto l'incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione o il terzo pignorato non abbia già reso dichiarazione positiva (comma 1-quater.2): la domanda tempestiva blocca in pratica il pignoramento dello stipendio o del conto.
- Le rate scadono nel giorno del mese indicato nel provvedimento e si pagano anche con domiciliazione bancaria (comma 4); sulle somme dilazionate si applicano gli interessi di dilazione del 4,5% annuo (art. 21 e D.M. 21 maggio 2009).
- Peggioramento documentato della situazione: proroga del piano, una sola volta, fino al numero massimo di rate previsto, purché non sia intervenuta decadenza (comma 1-bis).
- Sospensione della riscossione da parte dell'ente o del giudice: le rate corrispondenti non si pagano e, finita la sospensione, il residuo si ridilaziona nello stesso numero di rate non versate o in altro numero fino al massimo (comma 3-bis).
La decadenza
«In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può essere nuovamente rateizzato».
La soglia di otto rate vale per i piani concessi su domande presentate dal 16 luglio 2022; per i piani più vecchi valgono le regole del tempo (cinque o dieci rate secondo il periodo). Dopo la decadenza l'Agente riprende la riscossione dell'intero residuo con fermi, ipoteche e pignoramenti, e quel carico non può più essere dilazionato, nemmeno pagando le rate arretrate; resta possibile rateizzare carichi diversi (comma 3-ter) e aderire a eventuali definizioni agevolate previste da leggi successive. Per questo conviene, prima di saltare l'ottava rata, chiedere la proroga per peggioramento o valutare le procedure di sovraindebitamento.
Come si presenta la domanda
La richiesta si presenta online nell'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione (con SPID, CIE o CNS), per PEC agli indirizzi regionali o allo sportello, indicando le cartelle o gli avvisi da rateizzare e il numero di rate; per i piani documentati si allegano l'ISEE in corso di validità o il prospetto degli indici e i bilanci. L'Agente comunica l'accoglimento con il piano e i bollettini. È bene chiedere la dilazione entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella, perché dopo scattano gli interessi di mora e possono partire le azioni esecutive; ma la domanda è ammessa anche dopo, finché il carico non è stato definito. Dal 1° gennaio 2027 le regole della rateizzazione confluiscono nel testo unico della riscossione (D.Lgs. 33/2025), senza modifiche sostanziali annunciate. Chi contesta la cartella nel merito deve ricordare che la rateizzazione non è acquiescenza, ma neppure sospende i termini per il ricorso.
Domande frequenti
Quante rate posso chiedere?
Fino a 120.000 euro per richiesta, dichiarando la temporanea difficoltà, 84 rate mensili per le domande del 2025 e 2026 (96 nel 2027-2028, 108 dal 2029). Documentando la difficoltà con l'ISEE (persone fisiche e ditte individuali in regime semplificato) o con l'indice di liquidità (imprese), da 85 a 120 rate; sopra 120.000 euro solo con documentazione, fino a 120 rate. La rata minima è di 50 euro e il piano può prevedere rate crescenti.
Che cosa succede appena presento la domanda?
Dalla presentazione fino all'eventuale rigetto o decadenza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche né avviate nuove procedure esecutive (art. 19, comma 1-quater). Con il pagamento della prima rata si estinguono i pignoramenti già avviati, purché non ci sia stata aggiudicazione o assegnazione. Restano fermi e ipoteche già iscritti, che vengono cancellati solo a saldo.
Quando decado e posso rifare la domanda?
Si decade con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive: l'intero residuo diventa riscuotibile subito e quel carico non può essere rateizzato di nuovo. La decadenza su un carico non impedisce di rateizzare cartelle diverse. In caso di peggioramento documentato si può invece chiedere, prima della decadenza, una proroga del piano, una sola volta.
Quanto costa la rateizzazione?
Sulle somme dilazionate si applicano gli interessi di dilazione, fissati al 4,5% annuo dal decreto ministeriale del 2009, oltre agli interessi di mora già maturati e all'aggio o oneri di riscossione. Nessun costo di istruttoria. Con la rateizzazione attiva si ottiene il DURC regolare e non si è considerati inadempienti per i pagamenti della PA sopra i 5.000 euro.
Fonti normative
- Art. 19 DPR 602/1973 — Dilazione del pagamento
- Art. 21 DPR 602/1973 — Interessi per dilazione del pagamento
- D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 — Riordino del sistema nazionale della riscossione (art. 13)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
- Cartelle e riscossioneLa prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?Decadenza (termini per la notifica della cartella, art. 25) e prescrizione (dopo la notifica), tabella dei termini per tipo di credito, la regola delle Sezioni Unite 23397/2016 (la cartella non è un giudicato), atti interruttivi (intimazione ex art. 50, preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento, rateizzazione), sospensione durante la rateizzazione e le definizioni agevolate, come si eccepisce (ricorso alla Corte tributaria, al giudice del lavoro, al giudice di pace o dell'esecuzione), estratto di ruolo e impugnabilità limitata, cartelle vecchie e stralcio, richiesta di sgravio in autotutela, effetti sul DURC.
- AccertamentoL'avviso di accertamento: come si legge e che cosa fareContraddittorio preventivo, motivazione e nullità, le tre opzioni nei 60 giorni (acquiescenza, adesione, ricorso), accertamento esecutivo, decadenza 5/7 anni, autotutela obbligatoria, TU dal 2027.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento dello stipendio e della pensione: i limitiUn quinto dello stipendio, minimo impignorabile della pensione, somme sul conto (triplo dell'assegno sociale), cumulo, limiti del fisco (1/10, 1/7, 1/5), TFR, procedura presso terzi, difese.