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ProceduraDiritto tributario · Cartelle e riscossione

La cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorni

La cartella è l'atto con cui Agenzia delle Entrate-Riscossione chiede un debito iscritto a ruolo: imposte, contributi, multe, tributi locali. Dalla notifica partono sessanta giorni in cui si decide tutto: pagare, rateizzare, chiedere la sospensione o fare ricorso. Come si legge, quali vizi si possono far valere e che cosa succede dopo.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Sessanta giorni dalla notifica per pagare, rateizzare o fare ricorso; dopo, Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere in via esecutiva senza passare dal giudice.
  • Il giudice dipende dal tributo: Corte di giustizia tributaria (imposte), giudice del lavoro (contributi), giudice di pace (multe e sanzioni).
  • Vizi tipici: notifica nulla o mai avvenuta, decadenza (cartella oltre i termini dell'art. 25), prescrizione, mancata notifica dell'atto presupposto, difetto di motivazione.
  • Rateizzazione: fino a 84 rate su semplice richiesta (2025-2026), fino a 120 con documentazione; decadenza con otto rate non pagate.
  • Dal 1° gennaio 2027: il d.lgs. 33/2025 (testo unico versamenti e riscossione) sostituisce il d.P.R. 602/1973.

Che cos'è e come si legge

La cartella di pagamento è l'atto con cui l'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione, o l'ente locale che riscuote in proprio) porta a conoscenza del debitore un ruolo, cioè l'elenco dei debiti che un ente creditore (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, Prefettura, Regione) gli ha affidato. Nella cartella vanno letti, per ogni partita: l'ente creditore, la causale (imposta, anno, tipo di controllo; contributi e periodo; verbale e data della multa), l'importo distinto tra tributo, sanzioni e interessi, la data di consegna del ruolo all'agente (da cui si calcolano i termini di decadenza), gli aggi e le spese di notifica, il responsabile del procedimento. La cartella deve contenere l'intimazione a pagare entro sessanta giorni e l'indicazione del giudice a cui ricorrere. Per le imposte erariali dal 2011 gli accertamenti sono esecutivi e la cartella non arriva: si passa dall'avviso di accertamento alla riscossione; la cartella resta per i controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni (36-bis e 36-ter d.P.R. 600/1973), per i contributi, le sanzioni amministrative, i tributi locali affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e molti altri crediti pubblici.

I sessanta giorni: le quattro opzioni

  1. Pagare. Entro sessanta giorni, con l'importo indicato; per le cartelle da controllo automatizzato le sanzioni sono già ridotte se si è pagato l'avviso bonario, altrimenti sono piene. Il pagamento parziale non evita le procedure per il resto.
  2. Rateizzare. La domanda ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche online, sospende le nuove misure cautelari ed esecutive. Dal 2025 (d.lgs. 110/2024) per debiti fino a 120.000 euro bastano una richiesta e una dichiarazione di temporanea difficoltà per ottenere fino a 84 rate mensili (per le domande del 2025-2026; 96 nel 2027-2028; 108 dal 2029); con la documentazione della difficoltà (ISEE per le persone fisiche, indici di bilancio per le imprese) si arriva a 120 rate, anche per importi superiori. Si decade con il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, e il debito non è più rateizzabile. La pagina sulla rateizzazione spiega le regole, la proroga e la decadenza; quella sulle definizioni agevolate le rottamazioni in corso.
  3. Chiedere la sospensione. Se il debito è già stato pagato, è prescritto, annullato o sospeso da un giudice, entro sessanta giorni si presenta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione la dichiarazione dell'art. 1, commi 537 e seguenti, della legge 228/2012: la riscossione si ferma e, se l'ente creditore non risponde entro duecentoventi giorni, il debito è annullato di diritto. La sospensione può essere chiesta anche al giudice insieme al ricorso.
  4. Fare ricorso. Nei termini e davanti al giudice competente per il tributo, per far valere i vizi della cartella o del credito.

A quale giudice, entro quando

La cartella si impugna davanti al giudice del rapporto sottostante. Per le imposte (IRPEF, IVA, registro, IMU, TARI e gli altri tributi locali) alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, entro sessanta giorni, con la sospensione feriale; sotto i 3.000 euro senza obbligo di difensore. Per i contributi previdenziali al giudice del lavoro: quaranta giorni per contestare il merito del credito (art. 24 d.lgs. 46/1999), venti per i vizi formali della cartella (art. 29). Per le multe stradali e le sanzioni amministrative al giudice di pace, entro trenta giorni, ma solo per vizi propri della cartella (notifica del verbale mai avvenuta, prescrizione), non per rimettere in discussione la multa. Il ricorso si notifica all'ente creditore per i vizi del credito (l'imposta non è dovuta, l'accertamento non è mai stato notificato) e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione per i vizi propri della cartella (notifica, motivazione, calcolo degli interessi); nel dubbio, a entrambi.

I vizi che si fanno valere

La notifica. La cartella si notifica per raccomandata con avviso di ricevimento, a mani tramite messi o ufficiali della riscossione, oppure via PEC al domicilio digitale delle imprese e dei professionisti e di chi lo ha eletto (art. 26). La PEC inviata a un indirizzo non risultante dai pubblici registri, la raccomandata consegnata a persona non legittimata, l'irreperibilità trattata come assoluta quando era relativa (Corte cost. 258/2012) sono vizi che rendono la notifica nulla; la nullità è però sanata se il destinatario impugna nel merito, per cui va eccepita in modo esclusivo o principale. La pagina sulla notifica della cartella approfondisce.

La decadenza. La cartella va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione per i controlli automatizzati, del quarto per i controlli formali, del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo per gli accertamenti (art. 25). Per i contributi INPS il termine è il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (art. 25 d.lgs. 46/1999); per le multe, cinque anni dalla definitività. La cartella tardiva è nulla e il credito è perso.

La prescrizione. Diversa dalla decadenza, riguarda il tempo trascorso senza atti: cinque anni per contributi, sanzioni, multe e tributi locali, dieci per le imposte erariali secondo la giurisprudenza prevalente, e la cartella non allunga i termini brevi (Cass. Sez. un. 23397/2016). Va eccepita nel ricorso contro l'atto successivo (intimazione, preavviso di fermo, pignoramento). La pagina sulla prescrizione della cartella dà i termini per tipo di debito.

Gli altri vizi. L'omessa notifica dell'atto presupposto (l'avviso di accertamento, il verbale della multa), che consente di impugnare la cartella per far valere anche i vizi dell'atto mai ricevuto; il difetto di motivazione, quando la cartella non consente di capire da dove nasce il debito; gli errori di calcolo degli interessi e degli aggi; l'assenza del responsabile del procedimento nelle cartelle più vecchie.

Se non si fa nulla: che cosa può fare l'agente della riscossione

Trascorsi sessanta giorni la cartella è titolo esecutivo. L'agente può iscrivere ipoteca sugli immobili se il debito supera 20.000 euro (art. 77), disporre il fermo amministrativo dell'auto con preavviso di trenta giorni (art. 86), e pignorare senza passare dal giudice: lo stipendio e la pensione con i limiti dell'art. 72-ter (un decimo fino a 2.500 euro mensili, un settimo fino a 5.000, un quinto oltre), i conti correnti e i crediti verso terzi (art. 72-bis), i beni mobili. Per gli immobili valgono limiti precisi (art. 76): l'unica casa di abitazione non di lusso in cui il debitore risiede è impignorabile; gli altri immobili si possono espropriare solo per debiti superiori a 120.000 euro, dopo l'iscrizione dell'ipoteca e sei mesi di attesa. Se l'esecuzione non inizia entro un anno dalla notifica della cartella, deve essere preceduta da un'intimazione di pagamento con cinque giorni per adempiere (art. 50). Contro gli atti esecutivi si può proporre opposizione davanti al giudice ordinario, per i vizi propri, e al giudice tributario per le questioni sul credito.

Dal 2027: il testo unico

Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ha approvato il testo unico delle disposizioni in materia di versamenti e riscossione, che riunisce e rinumera le norme oggi sparse nel d.P.R. 602/1973 e in decine di altre leggi; l'art. 241 ne dispone l'abrogazione a decorrere dalla data di applicazione del testo unico, fissata dall'art. 243, dopo il rinvio di fine 2025, al 1° gennaio 2027. Fino ad allora si applicano le norme descritte in questa pagina; dopo, cambieranno i riferimenti normativi ma non la sostanza delle regole su termini, notifica, rateizzazione e limiti dell'esecuzione, salvo nuovi interventi del legislatore.

Domande frequenti

A quale giudice si fa ricorso contro una cartella?

Dipende dal tributo: per imposte e tasse alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro sessanta giorni; per i contributi INPS e INAIL al giudice del lavoro (quaranta giorni per i vizi di merito, venti per quelli formali); per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative al giudice di pace (trenta giorni). Il ricorso va notificato all'ente creditore per i vizi del credito e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione per i vizi propri della cartella.

Posso chiedere la rateizzazione?

Sì. Per debiti fino a 120.000 euro, su semplice richiesta con dichiarazione di temporanea difficoltà, fino a 84 rate mensili per le domande presentate nel 2025-2026 (96 nel 2027-2028, 108 dal 2029); con documentazione della difficoltà (ISEE per le persone fisiche) fino a 120 rate, anche sopra i 120.000 euro. Si decade con il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. La richiesta blocca nuovi fermi e ipoteche e i pignoramenti non ancora arrivati all'assegnazione.

La cartella si prescrive?

Sì, nel termine del tributo sottostante: cinque anni per contributi, sanzioni, multe e tributi locali; dieci anni per le imposte erariali secondo l'orientamento prevalente. La cartella non è una sentenza e non trasforma le prescrizioni brevi in decennali (Cass. Sez. un. 23397/2016). Ogni intimazione o atto esecutivo interrompe il termine.

Che cosa cambia con il testo unico della riscossione?

Il d.lgs. 33/2025 raccoglie in un unico testo le norme su versamenti e riscossione e abroga il d.P.R. 602/1973, ma si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 243, come modificato a fine 2025). Fino ad allora restano in vigore le norme attuali; il contenuto delle regole non cambia, cambiano i numeri degli articoli.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025Chi può chiederla, soglia dei 120.000 euro, rate su semplice richiesta (84/96/108) e documentate (fino a 120), parametri ISEE e indici, proroga per peggioramento, rate crescenti, interessi 4,5%, effetti della domanda (stop a fermi, ipoteche, esecuzioni), prima rata ed estinzione dei pignoramenti, sospensione, decadenza con 8 rate, nuove richieste, testo unico dal 2027.