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GuidaDiritto tributario · Cartelle e riscossione

La prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?

Una cartella non contestata diventa definitiva, ma non eterna: il diritto a riscuoterla si prescrive con il termine proprio di ciascun tributo, dieci anni per le imposte erariali, cinque per contributi, tributi locali e multe, tre per il bollo auto, contati dall'ultimo atto notificato. Le Sezioni Unite hanno escluso che la cartella definitiva allunghi i termini brevi a dieci anni: molte pretese dell'Agente della riscossione sono prescritte, ma la prescrizione va eccepita davanti al giudice giusto.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Due cose diverse: la decadenza riguarda il termine entro cui la cartella deve essere notificata (art. 25 DPR 602/1973: il 31 dicembre del terzo, quarto o secondo anno secondo il tipo di controllo); la prescrizione riguarda il tempo per riscuotere dopo la notifica.
  • Termini: 10 anni per le imposte erariali; 5 anni per contributi INPS e INAIL, tributi locali, sanzioni amministrative e multe, interessi e sanzioni tributarie; 3 anni per il bollo auto; 10 anni se il credito è stato accertato con sentenza passata in giudicato.
  • La cartella definitiva non allunga il termine (Cass. Sez. un. 23397/2016).
  • Interruzione: ogni atto notificato (intimazione, preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento) e ogni riconoscimento (rateizzazione, pagamento) fanno ripartire il termine; la rateizzazione lo sospende.
  • Si eccepisce davanti al giudice competente per il tributo, impugnando l'atto con cui l'Agente riprende la riscossione.

Decadenza: quando la cartella arriva troppo tardi

Art. 25, comma 1, DPR 602/1973 — Cartella di pagamento (estratto)

«Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione […] per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis […]; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter […]; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio».

Prima ancora della prescrizione, la cartella per le imposte erariali deve essere notificata entro termini di decadenza: tre anni dalla dichiarazione per i controlli automatizzati, quattro per i controlli formali, due dalla definitività dell'accertamento, tre dalla scadenza dell'ultima rata per le rateizzazioni decadute (comma 1, lett. c-bis). Per i tributi locali vale il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (art. 1, comma 163, L. 296/2006), per i contributi INPS i termini della riscossione tramite avviso di addebito, per le multe stradali e le sanzioni amministrative non esiste un termine di decadenza per la cartella, ma il diritto a riscuotere si prescrive in cinque anni dalla violazione, interrotti dal verbale, dall'ordinanza-ingiunzione e da ogni atto successivo (art. 28 L. 689/1981). La decadenza si fa valere impugnando la cartella entro sessanta giorni dalla notifica (trenta per le multe davanti al giudice di pace, quaranta per i contributi davanti al giudice del lavoro); superato il termine, la cartella è definitiva e resta solo la prescrizione successiva.

La tabella dei termini di prescrizione

Credito in cartellaPrescrizioneFonte
IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni (imposta)10 anniArt. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria, per la giurisprudenza)
Sanzioni tributarie e interessi sulle imposte erariali5 anniArt. 20 D.Lgs. 472/1997 (sanzioni); art. 2948 n. 4 c.c. (interessi)
IMU, TARI, TASI, canone unico, altri tributi locali5 anniArt. 2948 n. 4 c.c.; Cass. Sez. un. 23397/2016
Contributi INPS, INAIL, casse professionali5 anni (10 in caso di denuncia del lavoratore)Art. 3, commi 9-10, L. 335/1995
Multe stradali e sanzioni amministrative5 anniArt. 28 L. 689/1981; art. 209 CdS
Bollo auto3 anni dall'anno in cui andava pagatoArt. 5 D.L. 953/1982
Canone RAI10 anniPrescrizione ordinaria (imposta erariale)
Qualsiasi credito accertato con sentenza passata in giudicato10 anniArt. 2953 c.c.
Aggio e spese di notificaSeguono il credito principale

Le Sezioni Unite (sentenza 23397/2016) hanno stabilito che la scadenza del termine per impugnare la cartella produce solo la definitività del credito, non la sua conversione in un giudicato: l'art. 2953 c.c. (che porta a dieci anni la prescrizione dei diritti accertati con sentenza) non si applica, e ciascun credito conserva la prescrizione propria. Per le imposte erariali la Cassazione applica la prescrizione ordinaria decennale perché la legge non prevede un termine più breve, mentre per sanzioni e interessi il termine è quinquennale anche quando accompagnano un'imposta a prescrizione decennale.

Interruzione e sospensione

Il termine ricomincia da capo con ogni atto notificato dall'Agente della riscossione o dall'ente: la cartella stessa, l'intimazione di pagamento dell'art. 50 (necessaria se l'esecuzione non inizia entro un anno dalla cartella, e valida per un anno), il preavviso di fermo amministrativo, la comunicazione di iscrizione di ipoteca, il pignoramento, l'ingiunzione fiscale dei Comuni; e con ogni riconoscimento del debito (domanda di rateizzazione, pagamento anche parziale, adesione a una definizione agevolata). Il termine resta sospeso durante la rateizzazione (art. 19, comma 1-quater, DPR 602/1973), durante la sospensione della riscossione disposta dal giudice o dall'ente e durante la pendenza delle definizioni agevolate. Non interrompono la prescrizione le comunicazioni informali, gli estratti di ruolo consultati online e gli avvisi bonari non notificati. Per questo il primo passo è chiedere l'estratto di ruolo (allo sportello o online) e, per ogni cartella, la prova della notifica: se l'Agente non la produce, l'atto si considera non notificato e la prescrizione decorre dall'atto anteriore.

Come si fa valere

  1. Individuare il giudice: Corte di giustizia tributaria per imposte e tributi locali (ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato); giudice del lavoro per i contributi INPS e INAIL (opposizione entro 40 giorni); giudice di pace o tribunale per multe e sanzioni amministrative (opposizione entro 30 giorni o, per gli atti esecutivi, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
  2. Impugnare l'atto giusto: la prescrizione maturata dopo la cartella si eccepisce contro l'intimazione, il preavviso di fermo, l'ipoteca o il pignoramento, che sono gli atti con cui la pretesa «rivive»; secondo le Sezioni Unite (sentenza 34447/2019) il debitore può anche agire in via autonoma davanti al giudice del tributo per far accertare l'estinzione, senza attendere un nuovo atto. L'estratto di ruolo, di per sé, è impugnabile solo nei casi previsti dall'art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973 (pregiudizio nella partecipazione ad appalti, nella riscossione di crediti verso la PA, nel DURC).
  3. Chiedere lo sgravio all'ente creditore, in autotutela, con l'istanza documentata: è gratuito e spesso risolutivo per i tributi locali e le multe; l'Agente non può annullare da solo ma sospende la riscossione se l'ente non risponde nei termini della legge 228/2012 (art. 1, commi 537-543).
  4. Non pagare né rateizzare prima di aver verificato: il pagamento e la domanda di dilazione riconoscono il debito e interrompono la prescrizione, che si può anche rinunciare tacitamente.
  5. Considerare le definizioni: per le cartelle prescritte non conviene aderire a rottamazioni o saldo e stralcio; per quelle non prescritte, la rateizzazione o la definizione agevolata quando è aperta.

La prescrizione non opera d'ufficio: finché non è eccepita, l'Agente può legittimamente notificare intimazioni e pignorare. Le cartelle con sanzioni penali dipendenti da reato e i crediti dello Stato per spese di giustizia seguono regole proprie; e dal 1° gennaio 2027 le norme sulla riscossione confluiscono nel testo unico (D.Lgs. 33/2025), che riproduce gli artt. 25 e 50 senza modificare i termini.

Domande frequenti

La cartella non impugnata si prescrive in dieci anni?

No, non per questo. La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 23397/2016) ha chiarito che la cartella non opposta diventa definitiva ma non è una sentenza passata in giudicato: non si applica l'art. 2953 c.c. e il credito conserva la prescrizione propria, quinquennale per contributi, tributi locali, sanzioni e multe. Dieci anni valgono per le imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, registro) perché la giurisprudenza applica loro la prescrizione ordinaria, e per i crediti accertati da una sentenza definitiva.

Da quando si conta?

Dalla notifica della cartella (o dell'ultimo atto interruttivo: intimazione di pagamento, preavviso di fermo, iscrizione di ipoteca, pignoramento, domanda di rateizzazione, pagamento parziale) ricomincia a decorrere per intero il termine. Occorre quindi ricostruire tutte le notifiche: l'estratto di ruolo elenca cartelle e date, ma la prova della notifica spetta all'Agente, che deve produrre la relata o l'avviso di ricevimento.

A chi devo rivolgermi per far dichiarare la prescrizione?

Dipende dal credito: alla Corte di giustizia tributaria per imposte e tributi locali, al giudice del lavoro per i contributi INPS e INAIL, al giudice di pace o al tribunale (giudice dell'esecuzione) per multe e sanzioni amministrative. La prescrizione maturata dopo la notifica della cartella si fa valere impugnando l'atto successivo (intimazione, preavviso di fermo, pignoramento) o, secondo la Cassazione, anche con un'azione autonoma; l'estratto di ruolo da solo è impugnabile solo nei casi dell'art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973 (DURC, appalti, crediti verso la PA).

Posso chiedere all'Agente di cancellare le cartelle prescritte?

Sì, con un'istanza di sgravio in autotutela all'ente creditore (che è il solo a poter annullare il ruolo) e per conoscenza all'Agente della riscossione, allegando l'estratto di ruolo e il conteggio; se non rispondono, resta il ricorso. Le cartelle fino a 1.000 euro affidate tra il 2000 e il 2015 sono state annullate automaticamente dallo stralcio del 2023, salvo i tributi locali per cui il Comune ha scelto di non aderire.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
  • Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025Chi può chiederla, soglia dei 120.000 euro, rate su semplice richiesta (84/96/108) e documentate (fino a 120), parametri ISEE e indici, proroga per peggioramento, rate crescenti, interessi 4,5%, effetti della domanda (stop a fermi, ipoteche, esecuzioni), prima rata ed estinzione dei pignoramenti, sospensione, decadenza con 8 rate, nuove richieste, testo unico dal 2027.
  • Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiGiurisdizione tributaria (art. 2: tributi di ogni genere, sanzioni e accessori, catasto; esclusa l'esecuzione forzata dopo la cartella), atti impugnabili (art. 19: accertamento, liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuto di rimborso, rifiuto di autotutela obbligatoria, diniego di agevolazioni; vizi propri e atti presupposti non notificati), termine di 60 giorni (art. 21; sospensione feriale; 90 giorni per accertamento con adesione; rifiuto tacito di rimborso dopo 90 giorni e entro 2 anni), contenuto del ricorso (art. 18: corte, ricorrente, ufficio, atto, oggetto, motivi, PEC; inammissibilità), notifica via PEC e deposito telematico entro 30 giorni (art. 22, PTT obbligatorio), assistenza tecnica sopra 3.000 euro (art. 12: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), giudice monocratico fino a 10.000 euro (art. 4-bis, dal 2 maggio 2026), contributo unificato (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002: 30-1.500 euro), sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47: trattazione entro 30 giorni, decreto d'urgenza), prova (art. 7: onere sull'amministrazione, testimonianza scritta, niente giuramento), riscossione frazionata in pendenza (art. 68: un terzo, due terzi), udienza e sentenza, conciliazione (art. 48) e sanzioni ridotte, spese (art. 15: soccombenza, compensazione, +50% per rifiuto della proposta), appello in 60 giorni e cassazione, fine del reclamo-mediazione dal 2024, testo unico D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.
  • Multe e sanzioni amministrativeLa cartella per una multa non pagata: prescrizione e ricorsoDal verbale alla cartella (60 giorni per pagare o ricorrere; verbale titolo esecutivo per la metà del massimo più spese, art. 203, comma 3, CdS; ruolo ex art. 27 L. 689/1981; maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo con tetto dei tre quinti per le multe stradali; aggio e spese di notifica), ingiunzione fiscale dei comuni, prescrizione quinquennale (art. 28 L. 689: dalla violazione, interrotta da verbale, cartella, intimazione; nessuna trasformazione in 10 anni), che cosa contestare (verbale mai notificato: opposizione ex art. 7 D.Lgs. 150/2011 al giudice di pace entro 30 giorni dalla cartella; prescrizione o pagamento: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; vizi di notifica o di forma della cartella: opposizione agli atti ex art. 617 entro 20 giorni; notifica del verbale oltre i 90 giorni), autotutela all'ente e sospensione della riscossione con dichiarazione all'Agente entro 60 giorni (L. 228/2012, commi 537-540: annullamento di diritto dopo 220 giorni di silenzio), rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973), rottamazione (solo interessi e maggiorazioni), conseguenze (fermo dell'auto con preavviso di 30 giorni, pignoramento dopo 60 giorni, intimazione dopo un anno), punti e patente, cartelle per multe di altri Stati.
  • ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaRegola generale, decorrenza, tabella dei termini per categoria (contratti, canoni e interessi, lavoro, professionisti, bollette, danni, vizi, tributi, sanzioni, successioni, diritti reali, titoli di credito), prescrizioni presuntive, sospensione, interruzione, giudicato, decadenza.
  • Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.