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GuidaDiritto amministrativo · Multe e sanzioni amministrative

La cartella per una multa non pagata: prescrizione e ricorso

La multa che non si paga in 60 giorni diventa titolo esecutivo per la metà del massimo e finisce, con le maggiorazioni, in una cartella dell'Agente della riscossione: importi spesso doppi o tripli, anni dopo. Ma la cartella si può contestare se il verbale non è mai arrivato, se sono passati cinque anni o se il calcolo è sbagliato.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Dopo 60 giorni senza pagamento né ricorso il verbale è titolo esecutivo per la metà del massimo + spese (art. 203, c. 3, CdS); iscrizione a ruolo con +10% a semestre fino ai 3/5 (art. 27 L. 689/1981).
  • Prescrizione 5 anni (art. 28 L. 689/1981) da ogni atto interruttivo notificato; la cartella non contestata non la porta a 10.
  • Verbale mai notificato: opposizione al giudice di pace entro 30 giorni dalla cartella (art. 7 D.Lgs. 150/2011); prescrizione o pagamento: opposizione all'esecuzione; vizi della cartella: opposizione agli atti in 20 giorni.
  • Autotutela e sospensione: dichiarazione all'Agente entro 60 giorni (L. 228/2012): se l'ente non risponde in 220 giorni la partita è annullata di diritto.
  • Rateizzazione fino a 84 rate; rottamazione solo su interessi e maggiorazioni; poi fermo dell'auto (preavviso 30 giorni) e pignoramenti.

Dal verbale alla cartella: perché costa il doppio

Art. 203, comma 3, CdS — Il verbale come titolo esecutivo

«Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento».

PassaggioChe cosa succedeNorma
Notifica del verbaleEntro 90 giorni dalla violazione, altrimenti la sanzione si estingue; 60 giorni per pagare (30% di sconto nei primi 5) o ricorrere al prefetto (60 giorni) o al giudice di pace (30)Artt. 201, 202, 203, 204-bis CdS
Titolo esecutivoScaduti i 60 giorni, il verbale vale per la metà del massimo edittale più le speseArt. 203, c. 3, CdS
Ruolo e cartellaL'ente (comune, prefettura) forma il ruolo e l'Agente della riscossione notifica la cartella; i comuni possono usare l'ingiunzione fiscale (RD 639/1910) con un proprio concessionarioArt. 206 CdS; art. 27 L. 689/1981
Maggiorazione10% della sanzione per ogni semestre dalla data in cui è divenuta esigibile fino alla trasmissione del ruolo, con il tetto dei tre quinti per le multe stradali; assorbe gli interessiArt. 27, c. 6, L. 689/1981
Dopo la cartella60 giorni per pagare; poi fermo (preavviso di 30 giorni), ipoteca sopra 20.000 euro, pignoramenti; dopo un anno serve l'intimazioneArtt. 50, 77, 86 DPR 602/1973

La cartella non è una nuova multa ma la riscossione coattiva della vecchia, e i suoi vizi si dividono in due famiglie: quelli del verbale presupposto (mai notificato, notificato oltre i 90 giorni, nullo) e quelli propri della cartella (notifica irregolare, calcolo della maggiorazione, mancata indicazione del responsabile del procedimento, prescrizione maturata dopo il verbale). Prima di tutto va chiesto all'Agente della riscossione l'estratto di ruolo e all'ente la copia del verbale con la relata di notifica: la data della violazione, la data della notifica del verbale e la data della cartella decidono la strategia. Le multe di altri Stati UE arrivano con la stessa cartella se riscosse tramite l'ente italiano, ma per quelle straniere notificate direttamente valgono le regole del Paese d'origine e il ricorso va fatto lì.

Che cosa contestare e dove

  1. Verbale mai notificato o notificato male: la cartella è il primo atto con cui si viene a conoscenza della multa, e va impugnata come se fosse il verbale, con l'opposizione al giudice di pace del luogo della violazione entro 30 giorni (art. 7 D.Lgs. 150/2011), contestando l'omessa notifica e nel merito la violazione. L'ente deve produrre l'avviso di ricevimento o la relata; se non li ha, la cartella è annullata. Se il verbale fu notificato oltre i 90 giorni, l'obbligo è estinto.
  2. Prescrizione: cinque anni dalla violazione (art. 28 L. 689/1981), interrotti da ogni atto validamente notificato; il termine riparte ogni volta e la cartella definitiva non lo trasforma in decennale (Cass. SU 23397/2016). Si fa valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., davanti al giudice di pace nei limiti della sua competenza per valore, oppure con la dichiarazione all'Agente descritta sotto.
  3. Vizi propri della cartella (notifica, motivazione, calcolo, intimazione tardiva): opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni; l'importo maggiorato oltre i tre quinti, gli interessi computati due volte, la maggiorazione calcolata su una base sbagliata sono i vizi più frequenti.
  4. Verbale regolare, cartella regolare: non c'è più nulla da contestare nel merito, perché il verbale non impugnato è definitivo; restano il pagamento, la rateizzazione e le eventuali definizioni agevolate, che per le multe stradali azzerano interessi, maggiorazioni dell'art. 27 e aggio ma non la sanzione.

Autotutela e sospensione della riscossione

Art. 1, comma 538, L. 228/2012 — Dichiarazione del debitore (in vigore fino al 31 dicembre 2026, poi nel testo unico della riscossione)

«A pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore […]; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore».

La via gratuita passa per due sportelli. All'ente creditore (l'ufficio contravvenzioni del comune o la prefettura) si chiede l'annullamento in autotutela con un'istanza documentata: multa già pagata, verbale annullato dal prefetto o dal giudice, notifica tardiva, prescrizione; l'ente che accoglie trasmette lo sgravio all'Agente. All'Agente della riscossione si presenta, entro sessanta giorni dalla cartella (o dal preavviso di fermo, dall'intimazione, dal pignoramento), la dichiarazione della legge 228/2012, che sospende subito ogni iniziativa: l'Agente la gira all'ente entro dieci giorni, l'ente risponde al debitore confermando il debito o disponendo lo sgravio e, se non risponde entro 220 giorni, le partite sono annullate di diritto (comma 540). La dichiarazione non è ripetibile e la documentazione falsa costa una sanzione dal 100 al 200 per cento. Attenzione ai termini: la dichiarazione all'Agente non sostituisce l'opposizione al giudice, che ha i suoi 30 o 20 giorni, e conviene attivare entrambe quando la posta è alta. Se non si contesta e non si paga, dopo 60 giorni dalla notifica l'Agente può iscrivere il fermo sull'auto con un preavviso di 30 giorni (salvo prova che il veicolo è strumentale all'attività), pignorare conto e stipendio nei limiti di legge e, sopra i 20.000 euro complessivi, iscrivere ipoteca; passato un anno dalla cartella deve prima notificare un'intimazione con cinque giorni per pagare (art. 50 DPR 602/1973). I punti non c'entrano con la cartella: la decurtazione segue il verbale definitivo, non il pagamento.

Domande frequenti

Perché la cartella chiede il doppio della multa?

Perché scaduti i 60 giorni senza pagamento né ricorso il verbale diventa titolo esecutivo per la metà del massimo edittale, non per l'importo ridotto stampato sul verbale (art. 203, comma 3, CdS): una sosta vietata da 42 euro diventa 86,50. Si aggiungono le spese di procedimento e di notifica, la maggiorazione del 10 per cento per ogni semestre di ritardo fino a tre quinti della sanzione (art. 27 L. 689/1981) e l'aggio di riscossione.

Non ho mai ricevuto la multa: che cosa faccio?

Si impugna la cartella davanti al giudice di pace del luogo della violazione entro 30 giorni dalla sua notifica, con l'opposizione dell'art. 7 D.Lgs. 150/2011, facendo valere l'omessa o nulla notifica del verbale e, se si vuole, i vizi del verbale stesso: l'Agente e l'ente devono produrre la prova della notifica. Se il verbale fu notificato oltre i 90 giorni dalla violazione, la sanzione è estinta.

La cartella è arrivata dopo più di cinque anni: è prescritta?

Il diritto a riscuotere la multa si prescrive in cinque anni (art. 28 L. 689/1981), che ripartono da ogni atto interruttivo validamente notificato: verbale, cartella, intimazione, preavviso di fermo. Se tra un atto e l'altro sono passati più di cinque anni, la pretesa è estinta e lo si fa valere con l'opposizione all'esecuzione davanti al giudice di pace o con la dichiarazione di sospensione all'Agente della riscossione entro 60 giorni; la cartella non impugnata non allunga il termine a dieci anni.

Posso rateizzare o «rottamare» una multa?

Sì: la cartella si rateizza con le regole dell'art. 19 DPR 602/1973 (fino a 84 rate su semplice richiesta sotto i 120.000 euro nel 2025-2026). Nelle definizioni agevolate le multe stradali beneficiano solo dell'azzeramento di interessi, maggiorazioni e aggio: la sanzione resta dovuta per intero.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Multe e sanzioni amministrativeIl ricorso contro una multa: prefetto o giudice di pacePagamento ridotto, ricorso al prefetto in 60 giorni, opposizione al giudice di pace in 30, i vizi del verbale, l'udienza, la sentenza, punti e patente.
  • Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
  • Cartelle e riscossioneLa prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?Decadenza (termini per la notifica della cartella, art. 25) e prescrizione (dopo la notifica), tabella dei termini per tipo di credito, la regola delle Sezioni Unite 23397/2016 (la cartella non è un giudicato), atti interruttivi (intimazione ex art. 50, preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento, rateizzazione), sospensione durante la rateizzazione e le definizioni agevolate, come si eccepisce (ricorso alla Corte tributaria, al giudice del lavoro, al giudice di pace o dell'esecuzione), estratto di ruolo e impugnabilità limitata, cartelle vecchie e stralcio, richiesta di sgravio in autotutela, effetti sul DURC.
  • Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025Chi può chiederla, soglia dei 120.000 euro, rate su semplice richiesta (84/96/108) e documentate (fino a 120), parametri ISEE e indici, proroga per peggioramento, rate crescenti, interessi 4,5%, effetti della domanda (stop a fermi, ipoteche, esecuzioni), prima rata ed estinzione dei pignoramenti, sospensione, decadenza con 8 rate, nuove richieste, testo unico dal 2027.
  • Il processo civileIl giudice di pace: competenze, come si fa causa, senza avvocatoCompetenza per valore (10.000 e 25.000 euro) e per materia (termini e siepi, servizi condominiali, immissioni, interessi previdenziali), opposizioni a sanzioni amministrative e multe, giudice di pace penale, competenza territoriale, procedimento semplificato (ricorso, decreto, costituzione del convenuto, udienza, conciliazione, istruttoria, sentenza in 15 giorni), difesa personale fino a 1.100 euro e rappresentanza con mandato, decisione secondo equità fino a 1.100 euro (2.500 dal 2027), contributo unificato (43, 98, 237 euro) e spese, conciliazione non contenziosa, decreto ingiuntivo, appello al tribunale, riforma del 2027 (30.000/50.000 euro, nuove materie).
  • Multe e sanzioni amministrativeLe sanzioni amministrative (L. 689/1981): verbale, scritti difensivi, ordinanza-ingiunzione, opposizioneLegalità, colpa, responsabilità solidale (art. 6), minimo e massimo (10-15.000 euro), criteri (art. 11), accertamento, contestazione e notifica (90/360 giorni), pagamento in misura ridotta (1/3 del massimo o doppio del minimo, 60 giorni), scritti difensivi e audizione (30 giorni), ordinanza-ingiunzione, rateizzazione (3-30 rate), opposizione (30 giorni, rito del lavoro, giudice di pace o tribunale), esecuzione e maggiorazione del 10% a semestre, prescrizione 5 anni; differenze con le multe stradali.