Reati contro la pubblica amministrazione
Peculato, concussione, corruzione, resistenza e oltraggio, traffico di influenze, indebite percezioni.
- La corruzione (artt. 318-322 c.p.): pene, corruttore, induzione, traffico di influenzeLe figure: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318: anche senza atto individuato, «a libro paga»), corruzione propria per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) e aggravanti (319-bis: impieghi, contratti, tributi), corruzione in atti giudiziari (319-ter: 6-12 anni, fino a 20 con condanna ingiusta), induzione indebita (319-quater: 6-10 anni e 6 mesi per il pubblico agente, fino a 3 anni per chi dà), incaricato di pubblico servizio (art. 320: pene ridotte fino a un terzo), il corruttore (art. 321: stesse pene), istigazione alla corruzione (art. 322: offerta o sollecitazione non accettata, pena ridotta di un terzo), concussione (art. 317: costrizione, 6-12 anni, il privato è vittima), traffico di influenze illecite (art. 346-bis dopo la L. 114/2024: 1 anno e 6 mesi-4 anni e 6 mesi, mediazione onerosa verso un reato), pene accessorie (317-bis: interdizione perpetua e incapacità di contrattare con la PA, temporanee fino a 2 anni di pena), confisca obbligatoria anche per equivalente (322-ter), attenuanti (323-bis: tenuità; collaborazione da un terzo a due terzi), prescrizione con aumento della metà (art. 161), riparazione pecuniaria (322-quater), arresto in flagranza, intercettazioni e agente sotto copertura, responsabilità dell'ente (D.Lgs. 231/2001), abuso d'ufficio abrogato e indebita destinazione (314-bis), differenze pratiche e difese.
- L'abuso d'ufficio non è più reato (art. 323 c.p. abrogato)Che cosa puniva l'art. 323 nell'ultima versione (violazione di regole di condotta senza discrezionalità o omessa astensione, vantaggio patrimoniale o danno ingiusto intenzionali, 1-4 anni), l'abrogazione con la L. 114/2024 (in vigore dal 25 agosto 2024) e i suoi effetti (art. 2, c. 2, c.p.: nessuno può essere punito, cessano esecuzione ed effetti penali; processi pendenti: proscioglimento perché il fatto non è previsto come reato; condanne definitive: revoca del giudice dell'esecuzione ex art. 673 c.p.p.; parte civile: azione davanti al giudice civile; casellario), la sentenza della Corte costituzionale 95/2025 (Convenzione di Merida non impone il reato), i reati che restano (indebita destinazione di denaro art. 314-bis introdotto nel 2024, peculato, corruzione e concussione, rifiuto e omissione di atti d'ufficio art. 328, rivelazione di segreto art. 326, falso ideologico art. 479, turbata libertà degli incanti art. 353, traffico di influenze art. 346-bis, violenza privata, interesse privato in atti d'ufficio abrogato da tempo), le tutele non penali (annullamento al TAR e risarcimento, responsabilità civile del dipendente e dell'ente, procedimento disciplinare, responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti, segnalazione all'ANAC e whistleblowing), la direttiva (UE) 2026/1021 (art. 7: esercizio illecito di funzioni pubbliche, recepimento entro il 1° giugno 2028) e le prospettive.
- La resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)Elementi (violenza o minaccia, anche minima, diretta a opporsi a un atto d'ufficio o di servizio in corso, verso pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e chi li assiste; dolo di opposizione), che cosa non è resistenza (resistenza passiva, inerzia, rifiuto di aprire o di seguire, fuga senza violenza, divincolarsi senza aggressione secondo la Cassazione, insulti senza minaccia), pena 6 mesi-5 anni, aggravante fino alla metà contro ufficiali e agenti di PG o PS (art. 337, c. 2, DL 48/2025) e aggravanti dell'art. 339 (manifestazioni, armi, travisamento, più persone riunite, lancio di oggetti: fino a 3-15 anni), concorso con lesioni (art. 583-quater: 2-5 anni contro agenti, 4-10 e 8-16 se gravi) e oltraggio (341-bis), differenza con la violenza o minaccia dell'art. 336 (per costringere a un atto futuro), causa di non punibilità per reazione agli atti arbitrari (art. 393-bis), rifiuto di generalità (art. 651), procedibilità d'ufficio, arresto facoltativo in flagranza, citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.), prescrizione 6 anni (7 e mezzo), sospensione condizionale e messa alla prova, difese (contestare l'atto in corso, la violenza, la legittimità dell'operato, body-cam e testimoni), tutela legale degli agenti.