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Diritto penale

Esecuzione della pena

Ordine di esecuzione, affidamento in prova, domiciliari, pene sostitutive, liberazione anticipata, sorveglianza.

  1. L'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condannaL'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.: il PM lo emette quando la condanna a pena detentiva è definitiva; contiene le generalità, l'imputazione, il dispositivo, la pena da espiare con le detrazioni della liberazione anticipata già indicate e l'avviso sulla giustizia riparativa e sulla rescissione del giudicato per chi è stato processato in assenza; notificato al difensore; per il detenuto è comunicato in carcere; per le madri di minori è comunicato al PM minorile), il computo della pena (art. 657: custodia cautelare e pene espiate senza titolo scomputate; art. 656 c. 4-bis: prima dell'ordine gli atti vanno al magistrato di sorveglianza per la liberazione anticipata, 45 giorni per semestre, se il residuo rientra nei limiti della sospensione), la sospensione (c. 5: pena, anche residua, fino a 3 anni per legge, 4 anni dopo Corte cost. 41/2018, 4 nei casi dell'art. 47-ter c. 1 o.p., 6 per tossicodipendenti e alcoldipendenti con programma terapeutico, artt. 90 e 94 D.P.R. 309/1990, 8 per la detenzione domiciliare terapeutica dell'art. 94-ter introdotto dalla L. 140/2026 in vigore dal 21 agosto 2026; avviso al condannato e al difensore con 30 giorni per l'istanza di affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà o affidamento terapeutico; il tribunale di sorveglianza decide tra il 30° e il 45° giorno; per pene fino a 18 mesi decide un magistrato relatore senza udienza; una sola sospensione per condanna), i divieti (c. 9: reati dell'art. 4-bis o.p., incendio boschivo doloso, furto in abitazione, salvo gli arresti domiciliari per tossicodipendenti; custodia cautelare in carcere al momento della definitività; c. 10: chi è ai domiciliari resta ai domiciliari fino alla decisione, con il tempo computato come pena), la revoca (c. 8: istanza tardiva, inammissibile o respinta = il PM revoca il decreto e la carcerazione ha corso; c. 8-bis: rinnovazione della notifica se il condannato non ha avuto effettiva conoscenza), gli ultrasettantenni e i malati (c. 9-bis e 9-ter: detenzione domiciliare provvisoria del magistrato di sorveglianza), le pene pecuniarie (art. 660: ingiunzione di pagamento entro 90 giorni, rate mensili, conversione in pene sostitutive), i rimedi (incidente di esecuzione ex art. 666 davanti al giudice dell'esecuzione per errori sul titolo, sul computo, sul cumulo; ricorso per cassazione contro l'ordinanza; istanza al tribunale di sorveglianza e ricorso in cassazione contro il diniego delle misure), che cosa fare (nominare il difensore per la fase esecutiva, preparare l'istanza con i documenti: lavoro, casa, programma terapeutico, relazione dell'UEPE).
  2. L'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova (art. 47 L. 354/1975: pena inflitta o residua fino a 3 anni, c. 1, o fino a 4 anni con buona condotta almeno nell'anno precedente la richiesta, in carcere, in misura cautelare o in libertà, c. 3-bis; conta la pena da espiare in concreto, al netto di custodia cautelare, pene già espiate, cause estintive e liberazione anticipata; anche dopo metà di una pena sostitutiva, c. 3-ter), i presupposti (osservazione della personalità: almeno un mese in istituto se detenuto, tramite l'UEPE se libero, c. 2; senza osservazione se la condotta dopo il reato lo consente, c. 3; giudizio prognostico di rieducazione e prevenzione; volontariato o attività di pubblica utilità se manca un lavoro, c. 2-bis), la procedura (istanza al tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione dopo l'inizio dell'esecuzione, c. 4; dalla libertà, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p., con decisione tra il 30° e il 45° giorno e rito semplificato per pene fino a 18 mesi; dal carcere, con applicazione provvisoria del magistrato di sorveglianza se c'è grave pregiudizio e non c'è pericolo di fuga, tribunale entro 60 giorni; ricorso per cassazione), le prescrizioni (verbale: rapporti con il servizio sociale, dimora, libertà di movimento, locali vietati, lavoro, obbligo di soggiorno, divieto di attività e frequentazioni a rischio, adoperarsi per la vittima, obblighi di assistenza familiare, c. 5-7; modifiche del magistrato di sorveglianza, deroghe urgenti del direttore UEPE, c. 8; relazioni periodiche, c. 9-10), la revoca (c. 11: comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni incompatibile con la prova; il tribunale determina la pena residua tenendo conto del periodo trascorso, Corte cost. 343/1987; divieto di nuove misure per metà della pena residua e comunque non oltre 3 anni, art. 58-quater come riscritto da Corte cost. 149/2026; evasione), l'esito (c. 12: esito positivo = estinzione della pena detentiva e di ogni effetto penale salvo le pene accessorie perpetue, valutato anche il programma di giustizia riparativa; possibile estinzione della pena pecuniaria per chi è in disagiate condizioni; liberazione anticipata anche all'affidato, c. 12-bis), i casi particolari (affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990 fino a 6 anni, 4 con reati dell'art. 4-bis, con certificazione e programma; detenzione domiciliare terapeutica ex art. 94-ter fino a 8 anni dal 21 agosto 2026; esclusioni dell'art. 4-bis salvo collaborazione; stranieri irregolari non esclusi, Corte cost. 78/2007).
  3. Le pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniariaLe quattro pene sostitutive (art. 20-bis c.p. e art. 53 L. 689/1981, come riscritti dal D.Lgs. 150/2022: semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva per pene fino a 4 anni; lavoro di pubblica utilità per pene fino a 3 anni; pena pecuniaria sostitutiva per pene fino a 1 anno; con il decreto penale, pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità fino a 1 anno su richiesta; limiti calcolati sulla pena aumentata per la continuazione; anche nel patteggiamento), il contenuto (art. 55: semilibertà = almeno 8 ore al giorno in istituto, il resto in attività di lavoro, studio o formazione secondo il programma dell'UEPE; art. 56: detenzione domiciliare = almeno 12 ore al giorno a casa o in comunità, con almeno 4 ore di uscita, braccialetto elettronico possibile, luogo che tuteli la vittima e non occupato abusivamente; art. 56-bis: lavoro di pubblica utilità = attività non retribuita presso enti pubblici o del terzo settore, da 6 a 15 ore settimanali, massimo 8 al giorno, 2 ore = 1 giorno di pena; art. 56-quater: pena pecuniaria = valore giornaliero da 5 a 2.500 euro secondo il reddito × giorni di pena, con rateizzazione ex art. 133-ter c.p.; art. 57: stessa durata della pena sostituita e stessa natura di pena detentiva, tranne la pecuniaria; art. 56-ter: prescrizioni comuni, divieto di armi, di frequentare pregiudicati, obbligo di restare nell'ambito regionale, ritiro del passaporto, divieto di avvicinamento alla vittima), il procedimento (art. 545-bis c.p.p.: dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti e con il consenso dell'imputato, il giudice integra il dispositivo o fissa un'udienza entro 60 giorni sospendendo il processo, acquisisce dall'UEPE informazioni e programma di trattamento e la certificazione di dipendenza; art. 58: criteri dell'art. 133 c.p., scelta della pena più idonea con il minor sacrificio della libertà, motivazione, consenso per le tre pene non pecuniarie, attenzione a età, salute, maternità, dipendenze; niente sostituzione se è concessa la sospensione condizionale o se le prescrizioni non saranno adempiute), le esclusioni (art. 59: reato commesso entro 3 anni dalla revoca di una pena sostitutiva o durante la sua esecuzione; pena pecuniaria negata a chi nei 5 anni non ha pagato una pena pecuniaria; misura di sicurezza personale; reati dell'art. 4-bis o.p.; non si applicano ai minorenni), l'esecuzione (art. 62: il magistrato di sorveglianza conferma o modifica le prescrizioni entro 45 giorni e le trasmette alla polizia e all'UEPE; art. 63: il lavoro di pubblica utilità parte dalla sentenza irrevocabile con presentazione all'UEPE; art. 64: modifiche per comprovati motivi; art. 65: controlli di polizia e polizia penitenziaria), la revoca (art. 66: mancata esecuzione o violazione grave o reiterata = revoca e conversione della parte residua nella pena detentiva o in una sostitutiva più grave, con procedimento ex art. 666 c.p.p.; art. 71: pena pecuniaria non pagata = conversione in semilibertà o detenzione domiciliare, in lavoro di pubblica utilità se insolvibile; art. 47 c. 3-ter o.p.: dopo metà pena si può passare all'affidamento in prova), il rapporto con la sospensione condizionale (alternativa, non cumulabile), con la messa alla prova (prima della condanna, estingue il reato) e con le misure alternative (decise dopo, dal tribunale di sorveglianza).