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Diritto penale

Reati societari e fallimentari

Bancarotta, false comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale, omessi contributi, responsabilità 231.

  1. La bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)Le tre forme (art. 322 c. 1 lett. a: distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione dei beni, esposizione di passività inesistenti; lett. b: sottrazione, distruzione, falsificazione delle scritture o tenuta che impedisce la ricostruzione del patrimonio e degli affari; c. 3: pagamenti e prelazioni simulate per favorire un creditore, 1-5 anni; c. 2: fatti commessi durante la procedura), chi risponde (l'imprenditore individuale e i soci illimitatamente responsabili; per le società amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, art. 329, compreso l'amministratore di fatto; il concorso dell'estraneo: professionista, prestanome, coniuge, controparte del negozio; l'art. 329 c. 2: bancarotta impropria da reato societario, artt. 2621-2634 c.c., e da operazioni dolose che causano il dissesto), quando scatta (la sentenza di liquidazione giudiziale come condizione obiettiva di punibilità, Cass. SU 22474/2016; dolo generico per la distrazione, specifico per le passività fittizie e la documentale; nessun nesso con il dissesto per la bancarotta propria; la distrazione «a monte» anche anni prima; concordato preventivo e liquidazione controllata: art. 341 e sovraindebitamento con reati propri), le pene (3-10 anni; preferenziale 1-5; aggravante fino alla metà per danno di rilevante gravità e aumenti per più fatti o divieto di esercizio, attenuante fino a un terzo per danno di speciale tenuità, art. 326; pene accessorie: inabilitazione all'impresa e incapacità agli uffici direttivi fino a 10 anni, dosate dal giudice dopo Corte cost. 222/2018, art. 322 c. 4; interdizione dai pubblici uffici; tribunale collegiale; arresto facoltativo; custodia cautelare consentita; prescrizione 10 anni più un quarto con le interruzioni), le esenzioni (art. 324: pagamenti e operazioni in esecuzione di concordato, accordi omologati, piani attestati, concordato minore, finanziamenti autorizzati, esenti da preferenziale e semplice), le difese (prova della destinazione dei beni all'attività; restituzione prima della sentenza, bancarotta riparata; giustificazione contabile; assenza di dolo nel pagamento di debiti scaduti; responsabilità del solo amministratore operativo e limiti per i sindaci; rilevanza del piano attestato; patteggiamento con pena ridotta; ricorso abusivo al credito come alternativa minore, art. 325), i rapporti con altri reati (appropriazione indebita assorbita, falso in bilancio, autoriciclaggio, reati tributari) e con la responsabilità civile (azione del curatore, art. 255; parte civile dei creditori).
  2. L'omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 2 D.L. 463/1983)La condotta (art. 2 c. 1-bis D.L. 463/1983: omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, che non possono essere compensate con le anticipazioni per conto dell'INPS; soglia di 10.000 euro annui per il reato, sotto sanzione amministrativa da 1,5 a 4 volte l'importo; settore agricolo compreso), il presupposto (retribuzioni effettivamente corrisposte: senza pagamento dello stipendio non c'è ritenuta, Cass. SU 27641/2017; la prova dalle buste paga, dai flussi Uniemens e dai bonifici), il calcolo della soglia (per anno, con riferimento alle scadenze dei versamenti, il 16 del mese successivo, quindi da gennaio a dicembre delle scadenze, Cass. SU 10424/2018; reato unitario che si consuma con l'omissione che supera la soglia o con l'ultima dell'anno), chi risponde (il datore di lavoro persona fisica, il legale rappresentante della società, l'amministratore di fatto; il delegato solo con delega effettiva; il liquidatore), il dolo (generico: consapevolezza di aver operato le ritenute e di non versarle; la crisi d'impresa non scusa salvo impossibilità assoluta provata), la procedura (contestazione o notifica dell'accertamento da parte dell'INPS o dell'Ispettorato con l'avviso della facoltà di pagare; tre mesi per versare le ritenute con esclusione di reato e sanzione; denuncia al pubblico ministero solo dopo il termine, con l'attestazione dei versamenti; prescrizione sospesa nei tre mesi; diffida accertativa e avviso di addebito per il recupero civile), pene (reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro; tribunale monocratico; pena pecuniaria sostitutiva, sospensione condizionale, patteggiamento, messa alla prova; prescrizione 6 anni, 7 anni e 6 mesi con le interruzioni; tenuità del fatto per gli importi appena sopra soglia), le difese (retribuzioni non pagate; errore di calcolo della soglia; pagamento nei tre mesi anche a rate concluse; assenza di contestazione regolare; delega di funzioni; impossibilità sopravvenuta documentata), i rapporti con altre norme (contributi a carico del datore: solo civile e sanzioni civili; omesso versamento di ritenute fiscali certificate, art. 10-bis D.Lgs. 74/2000; truffa aggravata per indebito conguaglio, art. 640-bis c.p.; appropriazione indebita esclusa; bancarotta impropria in caso di liquidazione giudiziale), il lavoratore (automaticità delle prestazioni, art. 2116 c.c.; denuncia all'INPS; costituzione di rendita, art. 13 L. 1338/1962).