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ReatoDiritto penale · Reati societari e fallimentari

La bancarotta semplice (art. 323 Codice della crisi)

La bancarotta semplice è la sorella minore della bancarotta fraudolenta: non punisce chi ha sottratto beni ai creditori, ma l'imprenditore o l'amministratore che, prima della liquidazione giudiziale, ha gestito l'impresa in modo gravemente imprudente, ha aggravato il dissesto non chiedendo in tempo la procedura o ha tenuto male la contabilità. La pena va da sei mesi a due anni, e a differenza della fraudolenta il reato si commette anche per colpa. È una contestazione frequentissima negli amministratori di piccole società fallite, spesso affiancata alla fraudolenta come ipotesi subordinata. Questa pagina spiega le condotte, chi ne risponde, come si distingue dalla fraudolenta e quali difese funzionano.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Condotte: spese personali eccessive, operazioni imprudenti o di sorte, ritardo nel chiedere la procedura che aggrava il dissesto, contabilità omessa o irregolare nei tre anni precedenti.
  • Pena: reclusione da 6 mesi a 2 anni, più inabilitazione all'impresa fino a 2 anni.
  • Anche per colpa: a differenza della fraudolenta, basta la negligenza, grave per il ritardo.
  • Chi: l'imprenditore individuale e, per le società, amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori (art. 330).
  • Esenti: le operazioni in esecuzione di concordati, accordi omologati e piani attestati (art. 324).

Le condotte punite

Art. 323, commi 1-2, D.Lgs. 14/2019

«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale; d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa; e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti [...], non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.»

Il Codice della crisi ha ripreso quasi alla lettera l'art. 217 della legge fallimentare, che resta applicabile ai fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022, sostituendo al fallimento la liquidazione giudiziale. Le condotte sono di due tipi. Quelle patrimoniali colpiscono la gestione: le spese personali sproporzionate, le operazioni azzardate o manifestamente imprudenti, quelle di grave imprudenza fatte per rinviare l'apertura della procedura, che secondo la Cassazione devono superare i limiti dell'ordinaria imprudenza con una vera avventatezza (Cass. pen. 16407/2025), l'aggravamento del dissesto per non aver chiesto in tempo la liquidazione giudiziale, che basta a integrare il reato quando il ritardo ha peggiorato la situazione (Cass. pen. 13318/2013) ed è punibile se c'è colpa grave (Cass. pen. 38077/2015), e l'inadempimento di un precedente concordato. Quella documentale colpisce l'omessa, irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili nei tre anni precedenti la dichiarazione: è un reato di pericolo che si commette anche per colpa (Cass. pen. 38598/2009 e 27515/2004), per esempio perdendo per negligenza la memoria informatica della contabilità (Cass. pen. 35886/2009). La condanna comporta, oltre alle pene accessorie generali, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi fino a due anni.

Chi ne risponde e il confine con la fraudolenta

Per l'impresa individuale risponde l'imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale; per le società l'art. 330 estende le stesse pene ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che hanno commesso i fatti dell'art. 323 o hanno concorso a cagionare o aggravare il dissesto violando gli obblighi di legge. Rientra anche l'amministratore di mera facciata, che secondo la Cassazione risponde, anche per colpa, se ha omesso di controllare la tenuta delle scritture affidata all'amministratore di fatto (Cass. pen. 31885/2009). Le stesse norme si applicano, con gli adattamenti dell'art. 341, agli amministratori di società in concordato preventivo e in accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa.

Bancarotta semplice (art. 323)Bancarotta fraudolenta (art. 322)
Condotta patrimonialeCattiva gestione: spese eccessive, operazioni imprudenti, ritardo che aggrava il dissestoDistrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni, passività fittizie
Condotta documentaleScritture non tenute o tenute in modo irregolare o incompletoScritture sottratte, distrutte, falsificate o tenute in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio
Elemento soggettivoDolo o colpa (grave per il ritardo)Dolo
PenaReclusione da 6 mesi a 2 anni; pene accessorie fino a 2 anniReclusione da 3 a 10 anni; pene accessorie fino a 10 anni
Prescrizione6 anni, fino a 7 anni e 6 mesi10 anni, fino a 12 anni e 6 mesi

Il confine più conteso è quello documentale: la stessa contabilità disordinata può essere contestata come fraudolenta, se si sostiene che è stata tenuta così per impedire la ricostruzione degli affari, o come semplice, se è solo il frutto di trascuratezza. La differenza di pena è enorme, e la difesa lavora proprio sulla prova dello scopo: se il curatore è comunque riuscito a ricostruire il patrimonio, se le irregolarità dipendono dal commercialista o da difficoltà organizzative, se mancano condotte distrattive a cui l'occultamento delle scritture sarebbe servito.

Esenzioni, processo e difese

Le condotte dell'art. 323 non sono punibili quando consistono in pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione omologati, di un piano attestato o di un concordato minore omologato, né nei finanziamenti autorizzati dal giudice (art. 324): è il principale incentivo a usare per tempo gli strumenti di regolazione della crisi, spiegati nelle pagine sul concordato preventivo e sugli accordi di ristrutturazione e piano attestato. La dichiarazione di liquidazione giudiziale è la condizione che rende punibili i fatti, anche se commessi prima, e il termine di prescrizione è di sei anni, fino a sette anni e sei mesi con le interruzioni. Si procede d'ufficio; l'oblazione non è ammessa perché si tratta di un delitto, ma per fatti modesti si possono chiedere la particolare tenuità del fatto e, in caso di condanna, le pene sostitutive.

  1. Ricostruire la cronologia della crisi: quando è emerso il dissesto, che cosa si è fatto per risanare, quando si poteva chiedere la procedura.
  2. Documentare la contabilità: incarichi al commercialista, solleciti, backup, cause delle irregolarità.
  3. Contestare la colpa grave per il ritardo, con piani, trattative con le banche, tentativi di composizione.
  4. Chiedere la riqualificazione da fraudolenta a semplice quando manca la prova del dolo o dello scopo.
  5. Valutare tenuità e riti, oltre agli effetti delle pene accessorie sull'attività futura.

La figura più grave è spiegata nella pagina sulla bancarotta fraudolenta; le responsabilità penali degli amministratori nella pagina su quando risponde l'amministratore; quelle civili nella pagina sulla responsabilità dell'amministratore di srl.

Domande frequenti

Sono stato amministratore di una srl fallita solo sulla carta: rischio la bancarotta semplice?
Sì, soprattutto per la parte documentale. La Cassazione ritiene che chi accetta la carica di amministratore, anche come prestanome, abbia l'obbligo di controllare la regolare tenuta dei libri e delle scritture, e ne risponda anche per colpa se omette di farlo (Cass. pen. 31885/2009, sulla legge fallimentare). La difesa passa dalla prova di ciò che si è fatto per vigilare e dalla distinzione con la fraudolenta, che richiede il dolo.
Non ho chiesto il fallimento in tempo: è sempre reato?
È reato se il ritardo ha aggravato il dissesto e se è stato gravemente colposo (art. 323 c. 1 lett. d; Cass. pen. 38077/2015). Non basta che l'impresa sia andata avanti per qualche mese in perdita: conta se era ragionevole sperare nel risanamento, se sono stati tentati strumenti di composizione della crisi, e di quanto è peggiorata la posizione dei creditori nel frattempo. Le operazioni compiute in esecuzione di un concordato, di accordi omologati o di un piano attestato sono esenti (art. 324).
Che differenza c'è con la bancarotta fraudolenta?
La fraudolenta punisce chi ha distratto, nascosto, dissipato o distrutto beni o ha sottratto o falsificato le scritture per impedire la ricostruzione del patrimonio, con dolo, e prevede la reclusione da tre a dieci anni (art. 322). La semplice punisce la cattiva gestione e la contabilità irregolare, anche per colpa, con la reclusione da sei mesi a due anni. Nei processi è frequente la contestazione della fraudolenta documentale con la richiesta della difesa di riqualificare il fatto in semplice.
Il reato si prescrive?
Sì: la pena massima è di due anni, quindi si applica il termine minimo di sei anni previsto per i delitti, che può arrivare a sette anni e sei mesi con gli atti interruttivi (artt. 157 e 161 c.p.); il termine decorre dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale, che è la condizione di punibilità del reato. Essendo un delitto, non è ammessa l'oblazione, ma sono possibili la particolare tenuità del fatto e le pene sostitutive.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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