In breve
- Condotte: spese personali eccessive, operazioni imprudenti o di sorte, ritardo nel chiedere la procedura che aggrava il dissesto, contabilità omessa o irregolare nei tre anni precedenti.
- Pena: reclusione da 6 mesi a 2 anni, più inabilitazione all'impresa fino a 2 anni.
- Anche per colpa: a differenza della fraudolenta, basta la negligenza, grave per il ritardo.
- Chi: l'imprenditore individuale e, per le società, amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori (art. 330).
- Esenti: le operazioni in esecuzione di concordati, accordi omologati e piani attestati (art. 324).
Le condotte punite
«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale; d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa; e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti [...], non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.»
Il Codice della crisi ha ripreso quasi alla lettera l'art. 217 della legge fallimentare, che resta applicabile ai fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022, sostituendo al fallimento la liquidazione giudiziale. Le condotte sono di due tipi. Quelle patrimoniali colpiscono la gestione: le spese personali sproporzionate, le operazioni azzardate o manifestamente imprudenti, quelle di grave imprudenza fatte per rinviare l'apertura della procedura, che secondo la Cassazione devono superare i limiti dell'ordinaria imprudenza con una vera avventatezza (Cass. pen. 16407/2025), l'aggravamento del dissesto per non aver chiesto in tempo la liquidazione giudiziale, che basta a integrare il reato quando il ritardo ha peggiorato la situazione (Cass. pen. 13318/2013) ed è punibile se c'è colpa grave (Cass. pen. 38077/2015), e l'inadempimento di un precedente concordato. Quella documentale colpisce l'omessa, irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili nei tre anni precedenti la dichiarazione: è un reato di pericolo che si commette anche per colpa (Cass. pen. 38598/2009 e 27515/2004), per esempio perdendo per negligenza la memoria informatica della contabilità (Cass. pen. 35886/2009). La condanna comporta, oltre alle pene accessorie generali, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi fino a due anni.
Chi ne risponde e il confine con la fraudolenta
Per l'impresa individuale risponde l'imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale; per le società l'art. 330 estende le stesse pene ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che hanno commesso i fatti dell'art. 323 o hanno concorso a cagionare o aggravare il dissesto violando gli obblighi di legge. Rientra anche l'amministratore di mera facciata, che secondo la Cassazione risponde, anche per colpa, se ha omesso di controllare la tenuta delle scritture affidata all'amministratore di fatto (Cass. pen. 31885/2009). Le stesse norme si applicano, con gli adattamenti dell'art. 341, agli amministratori di società in concordato preventivo e in accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa.
| Bancarotta semplice (art. 323) | Bancarotta fraudolenta (art. 322) | |
|---|---|---|
| Condotta patrimoniale | Cattiva gestione: spese eccessive, operazioni imprudenti, ritardo che aggrava il dissesto | Distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni, passività fittizie |
| Condotta documentale | Scritture non tenute o tenute in modo irregolare o incompleto | Scritture sottratte, distrutte, falsificate o tenute in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio |
| Elemento soggettivo | Dolo o colpa (grave per il ritardo) | Dolo |
| Pena | Reclusione da 6 mesi a 2 anni; pene accessorie fino a 2 anni | Reclusione da 3 a 10 anni; pene accessorie fino a 10 anni |
| Prescrizione | 6 anni, fino a 7 anni e 6 mesi | 10 anni, fino a 12 anni e 6 mesi |
Il confine più conteso è quello documentale: la stessa contabilità disordinata può essere contestata come fraudolenta, se si sostiene che è stata tenuta così per impedire la ricostruzione degli affari, o come semplice, se è solo il frutto di trascuratezza. La differenza di pena è enorme, e la difesa lavora proprio sulla prova dello scopo: se il curatore è comunque riuscito a ricostruire il patrimonio, se le irregolarità dipendono dal commercialista o da difficoltà organizzative, se mancano condotte distrattive a cui l'occultamento delle scritture sarebbe servito.
Esenzioni, processo e difese
Le condotte dell'art. 323 non sono punibili quando consistono in pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione omologati, di un piano attestato o di un concordato minore omologato, né nei finanziamenti autorizzati dal giudice (art. 324): è il principale incentivo a usare per tempo gli strumenti di regolazione della crisi, spiegati nelle pagine sul concordato preventivo e sugli accordi di ristrutturazione e piano attestato. La dichiarazione di liquidazione giudiziale è la condizione che rende punibili i fatti, anche se commessi prima, e il termine di prescrizione è di sei anni, fino a sette anni e sei mesi con le interruzioni. Si procede d'ufficio; l'oblazione non è ammessa perché si tratta di un delitto, ma per fatti modesti si possono chiedere la particolare tenuità del fatto e, in caso di condanna, le pene sostitutive.
- Ricostruire la cronologia della crisi: quando è emerso il dissesto, che cosa si è fatto per risanare, quando si poteva chiedere la procedura.
- Documentare la contabilità: incarichi al commercialista, solleciti, backup, cause delle irregolarità.
- Contestare la colpa grave per il ritardo, con piani, trattative con le banche, tentativi di composizione.
- Chiedere la riqualificazione da fraudolenta a semplice quando manca la prova del dolo o dello scopo.
- Valutare tenuità e riti, oltre agli effetti delle pene accessorie sull'attività futura.
La figura più grave è spiegata nella pagina sulla bancarotta fraudolenta; le responsabilità penali degli amministratori nella pagina su quando risponde l'amministratore; quelle civili nella pagina sulla responsabilità dell'amministratore di srl.
Domande frequenti
Sono stato amministratore di una srl fallita solo sulla carta: rischio la bancarotta semplice?
Non ho chiesto il fallimento in tempo: è sempre reato?
Che differenza c'è con la bancarotta fraudolenta?
Il reato si prescrive?
Fonti normative
- Art. 323 D.Lgs. 14/2019 (CCII) — Bancarotta semplice
- Art. 330 CCII — Fatti di bancarotta semplice degli amministratori
- Art. 324 CCII — Esenzioni dai reati di bancarotta
- Art. 217 R.D. 267/1942 (legge fallimentare) — Bancarotta semplice
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati societari e fallimentariLa bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)La bancarotta fraudolenta: patrimoniale e documentale 3-10 anni, preferenziale 1-5, amministratori e sindaci (art. 329), sentenza di liquidazione come condizione.
- Soci e amministratoriLa responsabilità dell'amministratore di srlQuando l'amministratore di srl risponde col proprio patrimonio (art. 2476 c.c.): azione del socio, azione dei creditori, danno diretto, perdita del capitale.
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.
- Esecuzione della penaLe pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniariaLe pene sostitutive della riforma Cartabia: semilibertà e detenzione domiciliare fino a 4 anni, lavoro di pubblica utilità fino a 3, pena pecuniaria fino a 1.