In breve
- Società non quotate: reclusione da 1 a 5 anni.
- Società quotate ed equiparate: da 3 a 8 anni.
- Fatti rilevanti e falso concretamente idoneo a ingannare.
- Valutazioni: reato se ci si discosta consapevolmente dai criteri senza spiegarlo.
- Piccole società: pena ridotta e querela.
Il reato
«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge [...], in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.»
| Ipotesi | Pena | Procedibilità |
|---|---|---|
| Società non quotate (art. 2621) | Da 1 a 5 anni | D'ufficio |
| Fatti di lieve entità (art. 2621-bis, c. 1) | Da 6 mesi a 3 anni | D'ufficio |
| Piccole società sotto i limiti della legge fallimentare (art. 2621-bis, c. 2) | Da 6 mesi a 3 anni | A querela di società, soci, creditori o destinatari |
| Società quotate ed equiparate (art. 2622) | Da 3 a 8 anni | D'ufficio |
La lieve entità si valuta considerando la natura e le dimensioni della società e le modalità o gli effetti della condotta (art. 2621-bis). Il fatto può essere anche non punibile per particolare tenuità, valutando in modo prevalente il danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori (art. 2621-ter; si veda la pagina sulla particolare tenuità del fatto).
Valutazioni, prove e conseguenze
La riforma del 2015 ha eliminato il riferimento alle valutazioni, ma le Sezioni Unite hanno chiarito che il falso valutativo resta punibile: c'è reato se, in presenza di criteri di valutazione fissati dalla legge o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente se ne discosta consapevolmente e senza un'adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore (Cass. SU 22474/2016). La difesa lavora quindi sulla rilevanza dei fatti, sulla correttezza dei criteri e sull'informativa della nota integrativa, oltre che sul dolo e sul fine di profitto. Per le regole contabili si veda la pagina sul bilancio, per il controllo dei sindaci quella sulla responsabilità di sindaci e revisori. Se la società finisce in liquidazione giudiziale, il falso può rilevare anche come bancarotta (si veda la pagina sulla bancarotta fraudolenta), e la società può rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Ricostruire le poste contestate con i documenti contabili.
- Verificare i criteri di valutazione applicati e la loro esposizione in nota integrativa.
- Valutare la rilevanza dei fatti rispetto al bilancio nel suo complesso.
- Nelle piccole società, controllare la querela e i suoi termini.
- Coordinare la difesa penale con le azioni di responsabilità civile.
Domande frequenti
Chi può commettere il falso in bilancio?
Una stima sbagliata del magazzino è falso in bilancio?
Nelle piccole società serve la querela?
Quanto rischia chi falsifica il bilancio di una società quotata?
Fonti normative
- Art. 2621 c.c. — False comunicazioni sociali
- Art. 2621-bis c.c. — Fatti di lieve entità
- Art. 2622 c.c. — False comunicazioni sociali delle società quotate
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati societari e fallimentariLa bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)La bancarotta fraudolenta: patrimoniale e documentale 3-10 anni, preferenziale 1-5, amministratori e sindaci (art. 329), sentenza di liquidazione come condizione.
- Reati societari e fallimentariQuando l'amministratore risponde penalmenteArt. 2639 c.c. e art. 40 c.p.: amministratore di fatto, prestanome, consiglieri senza deleghe, delega di funzioni, bancarotta, reati tributari e societari, ente.
- Reati societari e fallimentariLa responsabilità «penale» delle società (D.Lgs. 231/2001)Società imputata per i reati di amministratori e dipendenti: interesse o vantaggio, modello 231, sanzioni pecuniarie e interdittive, cautelari, difensore dell'ente.
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
- Costituire e gestire una societàIl bilancio: approvazione, deposito, impugnazioneArtt. 2423-2435-ter c.c.: chi lo redige, termini di approvazione e deposito, nullità della delibera sul bilancio non chiaro o falso, il socio che vuole vedere i conti.
- Soci e amministratoriSindaci e revisori: nomina obbligatoria e responsabilitàArt. 2477 c.c.: quando la srl deve nominare sindaco o revisore; art. 2407 dopo la L. 35/2025: tetto al risarcimento, prescrizione 5 anni; segnalazione della crisi.
- Reati tributariLa dichiarazione fraudolenta: fatture false e altri artificiFatture false in dichiarazione senza soglia, altri artifici con soglie, pene fino a 8 anni, pagamento del debito, confisca, pene accessorie, patteggiamento.