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ReatoDiritto penale · Reati societari e fallimentari

Il falso in bilancio: le false comunicazioni sociali

Gonfiare i crediti, nascondere i debiti, sopravvalutare il magazzino per far apparire sana una società che non lo è: il falso in bilancio è un delitto punito fino a cinque anni nelle società ordinarie e fino a otto in quelle quotate. Dopo la riforma del 2015 conta che i fatti siano rilevanti e il falso sia concretamente idoneo a ingannare; anche le stime e le valutazioni possono essere false, se si abbandonano consapevolmente i criteri contabili. Questa pagina spiega chi risponde, le pene, le ipotesi lievi e la querela nelle piccole società.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Società non quotate: reclusione da 1 a 5 anni.
  • Società quotate ed equiparate: da 3 a 8 anni.
  • Fatti rilevanti e falso concretamente idoneo a ingannare.
  • Valutazioni: reato se ci si discosta consapevolmente dai criteri senza spiegarlo.
  • Piccole società: pena ridotta e querela.

Il reato

Art. 2621 c.c. (estratto)

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge [...], in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.»

IpotesiPenaProcedibilità
Società non quotate (art. 2621)Da 1 a 5 anniD'ufficio
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis, c. 1)Da 6 mesi a 3 anniD'ufficio
Piccole società sotto i limiti della legge fallimentare (art. 2621-bis, c. 2)Da 6 mesi a 3 anniA querela di società, soci, creditori o destinatari
Società quotate ed equiparate (art. 2622)Da 3 a 8 anniD'ufficio

La lieve entità si valuta considerando la natura e le dimensioni della società e le modalità o gli effetti della condotta (art. 2621-bis). Il fatto può essere anche non punibile per particolare tenuità, valutando in modo prevalente il danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori (art. 2621-ter; si veda la pagina sulla particolare tenuità del fatto).

Valutazioni, prove e conseguenze

La riforma del 2015 ha eliminato il riferimento alle valutazioni, ma le Sezioni Unite hanno chiarito che il falso valutativo resta punibile: c'è reato se, in presenza di criteri di valutazione fissati dalla legge o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente se ne discosta consapevolmente e senza un'adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore (Cass. SU 22474/2016). La difesa lavora quindi sulla rilevanza dei fatti, sulla correttezza dei criteri e sull'informativa della nota integrativa, oltre che sul dolo e sul fine di profitto. Per le regole contabili si veda la pagina sul bilancio, per il controllo dei sindaci quella sulla responsabilità di sindaci e revisori. Se la società finisce in liquidazione giudiziale, il falso può rilevare anche come bancarotta (si veda la pagina sulla bancarotta fraudolenta), e la società può rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

  1. Ricostruire le poste contestate con i documenti contabili.
  2. Verificare i criteri di valutazione applicati e la loro esposizione in nota integrativa.
  3. Valutare la rilevanza dei fatti rispetto al bilancio nel suo complesso.
  4. Nelle piccole società, controllare la querela e i suoi termini.
  5. Coordinare la difesa penale con le azioni di responsabilità civile.

Domande frequenti

Chi può commettere il falso in bilancio?
Il reato è proprio di chi redige o controlla le comunicazioni sociali: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori (art. 2621 c.c.). Devono agire consapevolmente e per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, esponendo o omettendo fatti materiali rilevanti in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.
Una stima sbagliata del magazzino è falso in bilancio?
Non ogni errore di stima lo è. Secondo le Sezioni Unite il falso valutativo è reato quando, in presenza di criteri di valutazione fissati dalla legge o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente se ne discosta consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari (Cass. SU 22474/2016).
Nelle piccole società serve la querela?
Sì: se la società non supera i limiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare, si applica la pena ridotta da sei mesi a tre anni e il reato è procedibile solo a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione (art. 2621-bis, c. 2, c.c.). Negli altri casi si procede d'ufficio.
Quanto rischia chi falsifica il bilancio di una società quotata?
La reclusione da tre a otto anni (art. 2622 c.c.). La stessa disciplina vale per le società che hanno chiesto l'ammissione a un mercato regolamentato, per quelle con strumenti finanziari negoziati su un sistema multilaterale italiano, per le controllanti di società quotate e per quelle che fanno appello al pubblico risparmio o lo gestiscono.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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