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ReatoDiritto penale · Reati tributari

La dichiarazione fraudolenta: fatture false e altri artifici

La dichiarazione fraudolenta è il reato tributario più grave: si commette indicando in dichiarazione costi fittizi documentati da fatture per operazioni inesistenti, oppure riducendo l'imponibile con operazioni simulate, documenti falsi o altri mezzi fraudolenti. Per le fatture false non c'è alcuna soglia di punibilità, per gli altri artifici sì; le pene arrivano a otto anni, con confisca e pene accessorie. Pagare il debito tributario cambia molto l'esito. Questa pagina spiega i due reati, le pene, le difese e le conseguenze.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Fatture false in dichiarazione: da 4 a 8 anni, senza soglia (sotto 100.000 euro da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).
  • Altri artifici: da 3 a 8 anni, oltre 30.000 euro di imposta evasa e le soglie sugli imponibili.
  • Pagare prima dei controlli con il ravvedimento esclude la punibilità.
  • Pagare dopo dimezza la pena ed è necessario per patteggiare.
  • Conseguenze: confisca anche per equivalente e pene accessorie.

I due reati

Art. 2, c. 1, D.Lgs. 74/2000

«È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.»

Il reato dell'art. 2 richiede che le fatture false siano registrate nelle scritture contabili obbligatorie o conservate a fini di prova (c. 2), e si commette presentando la dichiarazione. Sono false anche le fatture per operazioni realmente avvenute ma con importi gonfiati o con un fornitore diverso da quello reale (art. 1, lett. a). L'art. 3 punisce invece chi riduce l'imponibile con operazioni simulate, documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento, ma solo oltre le soglie; la semplice omessa fatturazione o la sotto-fatturazione non bastano (art. 3, c. 3). Il tentativo non è punibile, salvo le frodi IVA transfrontaliere con un danno di almeno 10 milioni di euro (art. 6), e la prescrizione è aumentata di un terzo e interrotta anche dal processo verbale di constatazione (art. 17). Per la mappa di tutti i reati si veda la guida ai reati tributari.

ReatoPenaSoglia
Fatture per operazioni inesistenti (art. 2)Da 4 a 8 anni; da 1 anno e 6 mesi a 6 anni sotto 100.000 euro di passivi fittiziNessuna
Altri artifici (art. 3)Da 3 a 8 anniImposta evasa oltre 30.000 euro e sottrazione oltre il 5% degli attivi o 1,5 milioni (o crediti e ritenute fittizi oltre il 5% o 30.000 euro)

Pagamento, confisca e conseguenze

Il ravvedimento operoso, o la dichiarazione presentata entro il termine di quella dell'anno successivo, con il pagamento integrale di imposte, sanzioni e interessi prima della formale conoscenza di controlli o procedimenti, rende il fatto non punibile (art. 13, c. 2; si veda la pagina sul pagamento del debito tributario). Il pagamento successivo, fino alla chiusura del dibattimento di primo grado, riduce la pena fino alla metà ed evita le pene accessorie; con la rateizzazione in corso il processo può essere sospeso (art. 13-bis, c. 1 e 1-bis). Il patteggiamento è ammesso solo con il debito estinto prima del dibattimento o con il ravvedimento (c. 2), e la pena aumenta della metà per il professionista o l'intermediario che elabora o vende modelli di evasione (c. 3).

La condanna comporta sempre la confisca del profitto, anche per equivalente (art. 12-bis; si veda la pagina su sequestro e confisca), la confisca allargata oltre 200.000 euro di passivi fittizi per l'art. 2 o 100.000 euro di imposta evasa per l'art. 3 (art. 12-ter), e pene accessorie come l'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese e, per questi reati, dai pubblici uffici da uno a tre anni (art. 12). La sospensione condizionale è esclusa se l'imposta evasa supera sia il 30 per cento del volume d'affari sia 3 milioni di euro (art. 12, c. 2-bis). Il processo penale corre in parallelo all'accertamento tributario (si veda la pagina sul doppio binario), e la società può rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Dal 1° gennaio 2027 queste norme confluiscono nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024).

  1. Non distruggere né occultare scritture e documenti contabili: è un reato autonomo (art. 10 D.Lgs. 74/2000).
  2. Ricostruire le operazioni contestate con contratti, pagamenti e prove della prestazione.
  3. Valutare subito il pagamento o la rateizzazione, anche per evitare il sequestro.
  4. Coordinare la difesa penale con quella tributaria.
  5. Scegliere il rito: patteggiamento solo con il debito estinto.

Domande frequenti

Ho registrato una sola fattura falsa di poche migliaia di euro: è reato?
Sì: per la dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti non esiste una soglia di punibilità. Basta indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi documentati da fatture registrate in contabilità o conservate come prova (art. 2 D.Lgs. 74/2000). Se i passivi fittizi sono inferiori a 100.000 euro la pena è più bassa, da un anno e sei mesi a sei anni (c. 2-bis).
Che cosa sono le fatture per operazioni inesistenti?
Le fatture emesse per operazioni mai effettuate in tutto o in parte, quelle che indicano corrispettivi o IVA superiori al reale e quelle che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, le cosiddette operazioni soggettivamente inesistenti (art. 1, lett. a, D.Lgs. 74/2000).
Se pago tutto il debito con il Fisco il processo si chiude?
Dipende dal momento. Il reato non è punibile se il debito, con sanzioni e interessi, è pagato con il ravvedimento operoso prima di avere formale conoscenza di accessi, verifiche, accertamenti o procedimenti penali (art. 13, c. 2). Dopo, il pagamento prima della chiusura del dibattimento di primo grado riduce la pena fino alla metà ed esclude le pene accessorie (art. 13-bis, c. 1), e senza debito estinto non si può patteggiare (c. 2).
Rischio che mi sequestrino i beni personali?
Sì: con la condanna o il patteggiamento la confisca del profitto è obbligatoria e, se non è possibile, colpisce beni di valore corrispondente di cui il reo ha la disponibilità (art. 12-bis, c. 1); il sequestro preventivo può arrivare già durante le indagini. Non è disposto, salvo concreto pericolo di dispersione, se il debito è in rateizzazione e i pagamenti sono regolari (c. 2).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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