In breve
- Fatture false in dichiarazione: da 4 a 8 anni, senza soglia (sotto 100.000 euro da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).
- Altri artifici: da 3 a 8 anni, oltre 30.000 euro di imposta evasa e le soglie sugli imponibili.
- Pagare prima dei controlli con il ravvedimento esclude la punibilità.
- Pagare dopo dimezza la pena ed è necessario per patteggiare.
- Conseguenze: confisca anche per equivalente e pene accessorie.
I due reati
«È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.»
Il reato dell'art. 2 richiede che le fatture false siano registrate nelle scritture contabili obbligatorie o conservate a fini di prova (c. 2), e si commette presentando la dichiarazione. Sono false anche le fatture per operazioni realmente avvenute ma con importi gonfiati o con un fornitore diverso da quello reale (art. 1, lett. a). L'art. 3 punisce invece chi riduce l'imponibile con operazioni simulate, documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento, ma solo oltre le soglie; la semplice omessa fatturazione o la sotto-fatturazione non bastano (art. 3, c. 3). Il tentativo non è punibile, salvo le frodi IVA transfrontaliere con un danno di almeno 10 milioni di euro (art. 6), e la prescrizione è aumentata di un terzo e interrotta anche dal processo verbale di constatazione (art. 17). Per la mappa di tutti i reati si veda la guida ai reati tributari.
| Reato | Pena | Soglia |
|---|---|---|
| Fatture per operazioni inesistenti (art. 2) | Da 4 a 8 anni; da 1 anno e 6 mesi a 6 anni sotto 100.000 euro di passivi fittizi | Nessuna |
| Altri artifici (art. 3) | Da 3 a 8 anni | Imposta evasa oltre 30.000 euro e sottrazione oltre il 5% degli attivi o 1,5 milioni (o crediti e ritenute fittizi oltre il 5% o 30.000 euro) |
Pagamento, confisca e conseguenze
Il ravvedimento operoso, o la dichiarazione presentata entro il termine di quella dell'anno successivo, con il pagamento integrale di imposte, sanzioni e interessi prima della formale conoscenza di controlli o procedimenti, rende il fatto non punibile (art. 13, c. 2; si veda la pagina sul pagamento del debito tributario). Il pagamento successivo, fino alla chiusura del dibattimento di primo grado, riduce la pena fino alla metà ed evita le pene accessorie; con la rateizzazione in corso il processo può essere sospeso (art. 13-bis, c. 1 e 1-bis). Il patteggiamento è ammesso solo con il debito estinto prima del dibattimento o con il ravvedimento (c. 2), e la pena aumenta della metà per il professionista o l'intermediario che elabora o vende modelli di evasione (c. 3).
La condanna comporta sempre la confisca del profitto, anche per equivalente (art. 12-bis; si veda la pagina su sequestro e confisca), la confisca allargata oltre 200.000 euro di passivi fittizi per l'art. 2 o 100.000 euro di imposta evasa per l'art. 3 (art. 12-ter), e pene accessorie come l'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese e, per questi reati, dai pubblici uffici da uno a tre anni (art. 12). La sospensione condizionale è esclusa se l'imposta evasa supera sia il 30 per cento del volume d'affari sia 3 milioni di euro (art. 12, c. 2-bis). Il processo penale corre in parallelo all'accertamento tributario (si veda la pagina sul doppio binario), e la società può rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Dal 1° gennaio 2027 queste norme confluiscono nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024).
- Non distruggere né occultare scritture e documenti contabili: è un reato autonomo (art. 10 D.Lgs. 74/2000).
- Ricostruire le operazioni contestate con contratti, pagamenti e prove della prestazione.
- Valutare subito il pagamento o la rateizzazione, anche per evitare il sequestro.
- Coordinare la difesa penale con quella tributaria.
- Scegliere il rito: patteggiamento solo con il debito estinto.
Domande frequenti
Ho registrato una sola fattura falsa di poche migliaia di euro: è reato?
Che cosa sono le fatture per operazioni inesistenti?
Se pago tutto il debito con il Fisco il processo si chiude?
Rischio che mi sequestrino i beni personali?
Fonti normative
- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 — Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000 — Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Art. 13 D.Lgs. 74/2000 — Cause di non punibilità
- Art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 — Sequestro e confisca
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati tributariI reati tributari (D.Lgs. 74/2000): mappa, soglie, peneTutti i reati tributari in tabella: fatture false, infedele oltre 100.000, omessa oltre 50.000, IVA oltre 250.000, ritenute oltre 150.000; pagamento che estingue.
- Reati tributariPagare il debito tributario per estinguere il reato o ridurre la penaOmessi versamenti pagati prima del dibattimento, ravvedimento prima dei controlli, rateizzazione e sospensione del processo, attenuante, patteggiamento, sequestro.
- Reati tributariSequestro e confisca nei reati tributariConfisca obbligatoria del profitto e per equivalente, sequestro preventivo, beni della società e dell'amministratore (SU Gubert), denaro sui conti, confisca allargata.
- Reati tributariProcesso penale e accertamento tributario: il doppio binarioArtt. 19-21-ter D.Lgs. 74/2000: processi separati, niente sospensione, assoluzione penale nel processo tributario (Corte cost. 50/2026), sanzioni e testi unici dal 2027.
- Reati societari e fallimentariLa responsabilità «penale» delle società (D.Lgs. 231/2001)Società imputata per i reati di amministratori e dipendenti: interesse o vantaggio, modello 231, sanzioni pecuniarie e interdittive, cautelari, difensore dell'ente.
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