Armi, ordine pubblico e misure di prevenzione
Porto e detenzione di armi, coltelli, associazione per delinquere, mafia, DASPO, sorveglianza speciale.
- Porto e detenzione abusiva di armi (L. 895/1967, artt. 697 e 699 c.p.)Le categorie (armi da guerra e tipo guerra, esplosivi, aggressivi chimici, art. 1 L. 895/1967; armi comuni da sparo, art. 2 L. 110/1975, con la riduzione di un terzo dell'art. 7; armi clandestine e alterate; armi bianche proprie e strumenti atti ad offendere; armi ad aria compressa e softair sotto e sopra i 7,5 joule; repliche e antiche), la detenzione (art. 2 L. 895/1967: detenzione illegale di armi da guerra o clandestine, 1-8 anni e multa da 3.000 a 20.000 euro; per le armi comuni da sparo non denunciate pena ridotta di un terzo, 8 mesi-5 anni e 4 mesi; art. 697 c.p.: munizioni e armi bianche senza denuncia, arresto fino a 12 mesi o ammenda, contravvenzione; art. 38 TULPS: denuncia entro 72 ore dall'acquisizione, anche per i caricatori oltre 10 e 20 colpi, all'ufficio di PS o ai carabinieri anche via PEC; l'arma ereditata e l'obbligo di chi la trova; il numero massimo di armi detenibili), il porto (art. 4 L. 895/1967: porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico, 2-10 anni e multa, ridotti di un terzo per le armi comuni, aumentati da un terzo alla metà se commesso da persone travisate o riunite, in mezzi di trasporto, presso banche, uffici postali, sportelli, parchi, stazioni; art. 699 c.p.: porto senza licenza fuori dall'abitazione nei casi residui, arresto fino a 6 mesi; il porto d'armi per difesa personale, caccia, tiro a volo, art. 42 TULPS; il trasporto scarico e in custodia con la denuncia; la licenza di trasporto), le attenuanti (art. 5: lieve entità per quantità e qualità, fino a due terzi, mai sotto sei mesi; particolare tenuità per le contravvenzioni; ravvedimento con consegna spontanea), le misure e le conseguenze (arresto in flagranza obbligatorio per il porto di armi da guerra e facoltativo per le comuni; custodia cautelare; confisca obbligatoria dell'arma; divieto di detenzione e ritiro delle armi da parte del prefetto, art. 39 TULPS; diniego del porto d'armi, art. 43; sequestro e tempi), i casi frequenti (pistola trovata dopo un decesso: denuncia o consegna, con la giurisprudenza che esclude il reato per chi non sa di avere l'arma; arma denunciata ma custodita altrove; fucile in auto durante la caccia; arma clandestina o con matricola abrasa, art. 23 L. 110/1975, 1-6 anni per la detenzione e 2-8 per il porto; softair e armi giocattolo; coltelli e armi bianche rinviate alla guida dedicata), le difese (ignoranza incolpevole della presenza, mancanza di disponibilità, arma inefficiente o non catalogabile, perizia balistica, denuncia tardiva ma spontanea, lieve entità, errore sulla natura dell'arma), il processo (tribunale monocratico o collegiale per le armi da guerra; patteggiamento; sospensione condizionale; prescrizione; pene accessorie).
- Coltelli e oggetti atti ad offendere: quando è reato (art. 4 L. 110/1975)Le tre fasce (art. 4 c. 1 L. 110/1975: divieto assoluto, salvo autorizzazione, di portare fuori casa armi, mazze e bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici; c. 2: divieto senza giustificato motivo di bastoni con puntale, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, ogni altro strumento chiaramente utilizzabile per l'offesa nelle circostanze di tempo e luogo, puntatori laser oltre la classe 3b; art. 4-bis, introdotto dal D.L. 123/2023: delitto per chi porta armi per cui non è ammessa licenza, comprese lame a due tagli e punta acuta, coltelli a scatto con lama pieghevole da 5 cm a un taglio e punta acuta, lame «a farfalla», lame camuffate o occultate in altri oggetti), le pene (c. 3 come modificato nel 2010 e nel 2023: arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 1.000 a 10.000 euro; nei casi di lieve entità riferiti ai soli oggetti atti ad offendere la sola ammenda; aumento in occasione di manifestazioni sportive; art. 4-bis: reclusione da 1 a 3 anni, aumentata da un terzo alla metà se da persone travisate o riunite, sui mezzi di trasporto, presso banche, uffici postali, sportelli, parchi, stazioni; riunioni pubbliche: arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 3.000 a 20.000 euro con licenza, da 3 a 6 anni e da 5.000 a 20.000 senza, da 1 a 3 anni e da 2.000 a 20.000 per gli strumenti), il giustificato motivo (valutato caso per caso: attività lavorativa in corso o tragitto, uso sportivo o venatorio, escursionismo, uso domestico e acquisto, tradizione e collezione con trasporto in custodia; non basta la difesa personale; conta il contesto: orario notturno, luogo, modalità di porto, precedenti; onere di allegazione dell'imputato e prova del giudice), gli oggetti tipici (coltellino multiuso e coltello da tasca con lama sotto i 4 cm senza punta: di regola lecito; coltello da cucina in auto; cacciavite, martello, mazza da baseball, catena della bici; taser e storditori vietati; spray urticante consentito se conforme al D.M. 103/2011: 20 ml, 10% di oleoresin capsicum, gittata 3 metri, senza infiammabili), gli altri reati (minaccia aggravata dall'arma, art. 612 c. 2; lesioni e rapina aggravate; art. 585 c.p. che considera armi anche gli strumenti atti ad offendere quando usati; art. 699 c.p. residuale; DASPO urbano e fogli di via), il processo (contravvenzione: tribunale monocratico, sequestro e confisca dell'oggetto, oblazione discrezionale con la metà dell'ammenda massima quando è possibile la sola ammenda, particolare tenuità, decreto penale; delitto dell'art. 4-bis: patteggiamento, sospensione condizionale), le difese (giustificato motivo documentato, natura dell'oggetto non atto a offendere, lama corta o arrotondata, custodia nel bagagliaio, lieve entità, tenuità), i minorenni e la scuola.
- Il DASPO sportivo e il DASPO urbanoIl DASPO sportivo (art. 6 L. 401/1989: destinatari, cioè denunciati per violenza in occasione di manifestazioni sportive, chi ha incitato alla violenza, chi ha tenuto condotte finalizzate alla violenza anche all'estero, denunciati o condannati nei cinque anni per armi, oggetti atti ad offendere, rissa, reati contro l'ordine pubblico, striscioni vietati, e indiziati di mafia; minori dai 14 anni con notifica ai genitori; manifestazioni all'estero; durata da 1 a 5 anni, minimo 3 per i capi dei gruppi, da 5 a 10 per chi ha già avuto un DASPO, fino a 8 in caso di violazione; luoghi: impianti e aree di sosta, transito e trasporto; revoca o modifica se mutano le condizioni), l'obbligo di firma (comma 2: presentarsi in un ufficio di polizia durante le partite; comunicato al pubblico ministero, che chiede la convalida al GIP entro 48 ore; il GIP convalida entro le 48 ore successive, altrimenti la prescrizione decade; ricorso per cassazione senza sospensione), la violazione (comma 6: reclusione da 1 a 3 anni e multa da 10.000 a 40.000 euro; comma 7: con la condanna per reati da stadio il giudice dispone il DASPO da 2 a 10 anni), la riabilitazione (comma 8-bis: dopo 3 anni dalla fine del divieto, con condotte di ravvedimento e risarcimento, il questore fa cessare gli effetti pregiudizievoli), il DASPO urbano (D.L. 14/2017: art. 9, ordine di allontanamento di 48 ore per chi impedisce l'accesso a stazioni, aeroporti e trasporti o tiene condotte moleste, ubriachezza, accattonaggio molesto, commercio abusivo, nelle aree individuate dai regolamenti comunali, con sanzione da 100 a 300 euro; art. 9 c. 3-bis: zone rosse del prefetto per denunciati per delitti contro persona e patrimonio, droga e armi; art. 10: in caso di reiterazione il questore vieta l'accesso alle aree fino a 12 mesi, da 12 mesi a 2 anni per i condannati per reati contro persona e patrimonio negli ultimi cinque anni, con violazione punita con l'arresto da 6 mesi a 1 anno o da 1 a 2 anni), il DASPO per spaccio (art. 13: divieto di accesso e stazionamento presso scuole, università e locali per denunciati o condannati per art. 73 negli ultimi tre anni, da 1 a 5 anni, con prescrizioni fino a 2 anni come firma, rientro serale, divieto di allontanarsi dal comune; violazione: reclusione 1-3 anni e multa 10.000-24.000), il DASPO «Willy» (art. 13-bis: divieto di accesso ai locali pubblici e di trattenimento per denunciati nei tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini o contro persona e patrimonio, armi, resistenza, da 1 a 3 anni anche per fasce orarie, esteso all'intera provincia per arrestati e condannati; minori dai 14 anni; violazione 1-3 anni e multa), i ricorsi (TAR entro 60 giorni contro i divieti del questore, con sospensiva; Cassazione entro i termini contro l'ordinanza di convalida dell'obbligo di firma; motivi: assenza di denuncia o di elementi di fatto, condotta non violenta, difetto di motivazione e di proporzione, mancata considerazione dell'archiviazione o dell'assoluzione, violazione delle 48 ore; istanza di revoca al questore), gli effetti collaterali (tessera del tifoso e biglietti, porto d'armi, misure di prevenzione).