In breve
- DASPO sportivo (art. 6 L. 401/1989): divieto del questore per denunciati o condannati per violenze da stadio, armi, rissa, reati contro l'ordine pubblico; 1-5 anni, 5-10 per i recidivi, fino a 8 se violato; anche minori dai 14 anni.
- Obbligo di firma in questura durante le partite: convalida del GIP entro 48 + 48 ore, ricorso in Cassazione.
- Violazione: reclusione 1-3 anni e multa 10.000-40.000 euro; con la condanna per reati da stadio, DASPO giudiziale 2-10 anni.
- DASPO urbano (D.L. 14/2017): allontanamento di 48 ore, divieto del questore fino a 12 mesi (1-2 anni per i condannati), zone rosse del prefetto; spaccio presso scuole e locali 1-5 anni; DASPO Willy per i locali 1-3 anni.
- Ricorsi: TAR entro 60 giorni contro i divieti; istanza di revoca al questore; riabilitazione dopo 3 anni.
Il DASPO sportivo
«Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. […] Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro».
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Chi lo decide | Il questore del luogo di residenza o del fatto, con provvedimento motivato notificato all'interessato (e ai genitori per i minori dai 14 anni) |
| Destinatari | Denunciati per violenza su persone o cose, o per incitamento alla violenza, in occasione o a causa di manifestazioni sportive; chi ha tenuto condotte finalizzate alla violenza, anche all'estero e in gruppo; denunciati o condannati nei cinque anni per armi, oggetti atti ad offendere, rissa, striscioni vietati, invasione di campo, delitti contro l'ordine pubblico e di comune pericolo, anche fuori dallo sport; indiziati di appartenenza mafiosa |
| Contenuto | Divieto di accesso agli impianti per le manifestazioni indicate (anche all'estero) e alle aree di sosta, transito e trasporto dei tifosi; eventuale obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia durante le partite (obbligo di firma) |
| Durata | Da 1 a 5 anni; almeno 3 per i capi dei gruppi; da 5 a 10 per chi ha già avuto un DASPO (sempre con firma); aumentabile fino a 8 in caso di violazione; revoca o modifica se cambiano le condizioni |
| Convalida | Solo per l'obbligo di firma: il PM chiede la convalida al GIP entro 48 ore dalla notifica, il GIP decide nelle 48 ore successive; ricorso per cassazione senza sospensione |
| Violazione | Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 10.000 a 40.000 euro; arresto in flagranza; con la condanna, DASPO giudiziale da 2 a 10 anni con firma |
| Riabilitazione | Dopo 3 anni dalla fine del divieto, su istanza al questore, con ravvedimento e risarcimento (c. 8-bis) |
Il DASPO (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) è una misura di prevenzione: non presuppone una condanna, ma una denuncia o elementi di fatto valutati dal questore, e per questo è compatibile con l'archiviazione o l'assoluzione successive, che però giustificano l'istanza di revoca. La motivazione deve indicare i fatti concreti (il verbale, i filmati, il ruolo nel gruppo) e la proporzione della durata; il divieto elenca le manifestazioni e i luoghi, comprese le stazioni e le aree di transito nei giorni delle partite. La parte più incisiva è l'obbligo di firma (c. 2), che limita la libertà personale e richiede la convalida del giudice per le indagini preliminari nei tempi stretti del comma 3: la mancata richiesta del PM entro 48 ore o la mancata decisione del GIP nelle 48 successive fa cadere la prescrizione, non il divieto. Dal 2014 il DASPO può essere applicato ai minori dai quattordici anni e per le partite all'estero, e le autorità degli altri Stati UE possono vietare l'accesso agli stadi italiani. La violazione è un delitto grave e frequente (basta essere trovati nei pressi dello stadio nelle ore vietate), e la condanna per reati commessi allo stadio o nelle trasferte porta con sé il DASPO giudiziale, da due a dieci anni.
Il DASPO urbano e gli altri divieti del questore
«Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto».
- Ordine di allontanamento (artt. 9-10 D.L. 14/2017): emesso per iscritto dagli agenti a chi, in stazioni, aeroporti, porti e mezzi pubblici o nelle aree individuate dai regolamenti comunali (scuole, università, musei, parchi, mercati, luoghi turistici), impedisce l'accessibilità o tiene comportamenti violenti, minacciosi o molesti, o commette ubriachezza, accattonaggio molesto, commercio abusivo; vale 48 ore, con sanzione da 100 a 300 euro, raddoppiata se violato; nelle zone rosse individuate dal prefetto (c. 3-bis) si applica ai denunciati negli ultimi cinque anni per reati contro persona e patrimonio, droga e armi che tengono condotte pericolose.
- Divieto di accesso del questore (art. 10, c. 2-3): in caso di reiterazione, se c'è pericolo per la sicurezza, divieto motivato di accesso alle aree fino a 12 mesi, con modalità compatibili con mobilità, salute e lavoro; da 12 mesi a 2 anni per chi è stato condannato negli ultimi cinque anni per reati contro persona o patrimonio; anche verso denunciati o condannati per quei reati commessi in quei luoghi; violazione punita con l'arresto da sei mesi a un anno (da uno a due anni per i condannati).
- Divieti per spaccio (art. 13): per chi è stato denunciato o condannato negli ultimi tre anni per reati dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 commessi presso scuole, università, locali pubblici e pubblici esercizi, il questore vieta l'accesso e lo stazionamento presso quei luoghi da 1 a 5 anni e, per pericolosità, impone fino a 2 anni la firma bisettimanale, il rientro serale, il divieto di lasciare il comune o l'obbligo di presentarsi negli orari scolastici (con la convalida del GIP come per lo stadio); anche minori dai 14 anni; violazione: reclusione 1-3 anni e multa 10.000-24.000 euro.
- DASPO «Willy» (art. 13-bis): per i denunciati negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini in locali pubblici o di trattenimento, per delitti contro persona e patrimonio, armi, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, il questore vieta l'accesso ai locali indicati, anche per fasce orarie, da 1 a 3 anni, con divieto di stazionamento nelle vicinanze, estendibile all'intera provincia per arrestati, fermati, sottoposti a misure cautelari o condannati; prescrizioni ulteriori con convalida; violazione: reclusione 1-3 anni e multa 10.000-24.000 euro.
- Ricorsi: i divieti del questore e del prefetto sono atti amministrativi, impugnabili al TAR entro 60 giorni con domanda di sospensiva (motivi tipici: mancanza dei presupposti, denuncia infondata o archiviata, motivazione generica, durata sproporzionata, mancata previsione delle modalità per lavoro e salute, difetto di notifica ai genitori); le prescrizioni convalidate dal GIP si impugnano in Cassazione; in ogni momento si può chiedere al questore la revoca o la modifica per il mutare delle condizioni.
In pratica, chi riceve un DASPO deve leggere con attenzione l'elenco dei luoghi e degli orari, perché le violazioni «per sbaglio» (passare dalla stazione il giorno della partita, entrare nel bar vietato) sono reati con arresto e pene fino a tre anni, e conservare l'esito del procedimento penale, perché l'archiviazione o l'assoluzione sono la base per la revoca. Per i minori, la notifica ai genitori e il coinvolgimento del tribunale per i minorenni rendono il DASPO un segnale che precede il processo; per gli adulti con precedenti, il DASPO si somma spesso all'avviso orale e al foglio di via, misure di prevenzione con regole proprie.
Domande frequenti
Sono stato denunciato dopo una rissa allo stadio, il processo non è iniziato, ma ho già ricevuto il DASPO: è possibile?
Sì. Il DASPO è una misura di prevenzione del questore che non richiede una condanna: basta la denuncia per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, o elementi di fatto che dimostrino una condotta finalizzata alla violenza (art. 6, c. 1, L. 401/1989). Dura da uno a cinque anni e riguarda impianti, aree di sosta, transito e trasporto per le partite indicate; se l'accusa cade (archiviazione, assoluzione) si può chiedere al questore la revoca, perché il divieto va modificato quando mutano le condizioni (c. 5). Il ricorso contro il divieto è al TAR entro 60 giorni, con eventuale sospensiva.
Che cos'è l'obbligo di firma e chi lo decide?
È la prescrizione aggiuntiva di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento delle partite indicate (art. 6, c. 2): la impone il questore, ma incide sulla libertà personale e per questo il pubblico ministero deve chiederne la convalida al giudice per le indagini preliminari entro 48 ore dalla notifica e il giudice deve decidere nelle 48 ore successive, altrimenti la prescrizione perde efficacia; è sempre disposta per chi ha già avuto un DASPO. Contro l'ordinanza di convalida si ricorre in Cassazione, senza effetto sospensivo. La mancata presentazione è la violazione punita con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 40.000 euro.
Mi hanno dato un ordine di allontanamento dalla stazione per 48 ore e ora il questore mi ha vietato di tornarci per un anno: è il DASPO urbano?
Sì. L'ordine di allontanamento (art. 9-10 D.L. 14/2017) è emesso sul posto dagli agenti a chi impedisce l'uso di stazioni, aeroporti e trasporti o tiene comportamenti molesti, ubriachezza, accattonaggio o commercio abusivo nelle aree individuate dal regolamento comunale (scuole, musei, parchi, mercati): vale 48 ore, con sanzione da 100 a 300 euro. Se la condotta si ripete e ne può derivare pericolo per la sicurezza, il questore vieta l'accesso a quelle aree fino a 12 mesi, e da 12 mesi a 2 anni se lei è stato condannato negli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio; violarlo è reato (arresto da 6 mesi a 1 anno, o da 1 a 2 anni). Il divieto deve rispettare le sue esigenze di mobilità, salute e lavoro, e si impugna al TAR.
Quanto dura il DASPO per chi lo viola o ce l'ha per la seconda volta?
Chi viola il DASPO sportivo commette un reato punito con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 40.000 euro, e il divieto può essere prolungato fino a otto anni; con la condanna per reati commessi allo stadio o durante le trasferte il giudice applica un DASPO da due a dieci anni con obbligo di firma. Chi ha già avuto un DASPO ne riceve uno nuovo da cinque a dieci anni, sempre con l'obbligo di firma; per i capi dei gruppi il minimo è tre anni. Dopo tre anni dalla fine del divieto si può chiedere al questore la cessazione degli effetti pregiudizievoli dimostrando il ravvedimento e il risarcimento dei danni (c. 8-bis).
Fonti normative
- Art. 6 L. 401/1989 — Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive
- Art. 9 D.L. 14/2017 — Misure a tutela del decoro di particolari luoghi (allontanamento)
- Art. 10 D.L. 14/2017 — Divieto di accesso (DASPO urbano)
- Art. 13 D.L. 14/2017 — Misure contro lo spaccio presso scuole e locali
- Art. 13-bis D.L. 14/2017 — Prevenzione di disordini negli esercizi pubblici (DASPO Willy)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneColtelli e oggetti atti ad offendere: quando è reato (art. 4 L. 110/1975)Le tre fasce (art. 4 c. 1 L. 110/1975: divieto assoluto, salvo autorizzazione, di portare fuori casa armi, mazze e bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici; c. 2: divieto senza giustificato motivo di bastoni con puntale, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, ogni altro strumento chiaramente utilizzabile per l'offesa nelle circostanze di tempo e luogo, puntatori laser oltre la classe 3b; art. 4-bis, introdotto dal D.L. 123/2023: delitto per chi porta armi per cui non è ammessa licenza, comprese lame a due tagli e punta acuta, coltelli a scatto con lama pieghevole da 5 cm a un taglio e punta acuta, lame «a farfalla», lame camuffate o occultate in altri oggetti), le pene (c. 3 come modificato nel 2010 e nel 2023: arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 1.000 a 10.000 euro; nei casi di lieve entità riferiti ai soli oggetti atti ad offendere la sola ammenda; aumento in occasione di manifestazioni sportive; art. 4-bis: reclusione da 1 a 3 anni, aumentata da un terzo alla metà se da persone travisate o riunite, sui mezzi di trasporto, presso banche, uffici postali, sportelli, parchi, stazioni; riunioni pubbliche: arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 3.000 a 20.000 euro con licenza, da 3 a 6 anni e da 5.000 a 20.000 senza, da 1 a 3 anni e da 2.000 a 20.000 per gli strumenti), il giustificato motivo (valutato caso per caso: attività lavorativa in corso o tragitto, uso sportivo o venatorio, escursionismo, uso domestico e acquisto, tradizione e collezione con trasporto in custodia; non basta la difesa personale; conta il contesto: orario notturno, luogo, modalità di porto, precedenti; onere di allegazione dell'imputato e prova del giudice), gli oggetti tipici (coltellino multiuso e coltello da tasca con lama sotto i 4 cm senza punta: di regola lecito; coltello da cucina in auto; cacciavite, martello, mazza da baseball, catena della bici; taser e storditori vietati; spray urticante consentito se conforme al D.M. 103/2011: 20 ml, 10% di oleoresin capsicum, gittata 3 metri, senza infiammabili), gli altri reati (minaccia aggravata dall'arma, art. 612 c. 2; lesioni e rapina aggravate; art. 585 c.p. che considera armi anche gli strumenti atti ad offendere quando usati; art. 699 c.p. residuale; DASPO urbano e fogli di via), il processo (contravvenzione: tribunale monocratico, sequestro e confisca dell'oggetto, oblazione discrezionale con la metà dell'ammenda massima quando è possibile la sola ammenda, particolare tenuità, decreto penale; delitto dell'art. 4-bis: patteggiamento, sospensione condizionale), le difese (giustificato motivo documentato, natura dell'oggetto non atto a offendere, lama corta o arrotondata, custodia nel bagagliaio, lieve entità, tenuità), i minorenni e la scuola.
- Reati contro la pubblica amministrazioneLa resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)Elementi (violenza o minaccia, anche minima, diretta a opporsi a un atto d'ufficio o di servizio in corso, verso pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e chi li assiste; dolo di opposizione), che cosa non è resistenza (resistenza passiva, inerzia, rifiuto di aprire o di seguire, fuga senza violenza, divincolarsi senza aggressione secondo la Cassazione, insulti senza minaccia), pena 6 mesi-5 anni, aggravante fino alla metà contro ufficiali e agenti di PG o PS (art. 337, c. 2, DL 48/2025) e aggravanti dell'art. 339 (manifestazioni, armi, travisamento, più persone riunite, lancio di oggetti: fino a 3-15 anni), concorso con lesioni (art. 583-quater: 2-5 anni contro agenti, 4-10 e 8-16 se gravi) e oltraggio (341-bis), differenza con la violenza o minaccia dell'art. 336 (per costringere a un atto futuro), causa di non punibilità per reazione agli atti arbitrari (art. 393-bis), rifiuto di generalità (art. 651), procedibilità d'ufficio, arresto facoltativo in flagranza, citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.), prescrizione 6 anni (7 e mezzo), sospensione condizionale e messa alla prova, difese (contestare l'atto in corso, la violenza, la legittimità dell'operato, body-cam e testimoni), tutela legale degli agenti.
- StupefacentiLo spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990)Le condotte (coltiva, produce, vende, cede, trasporta, procura, detiene: art. 73 c. 1 e 1-bis; irrilevanza del corrispettivo e della quantità minima; il consumo di gruppo e l'acquisto per altri; la coltivazione domestica per uso personale non punibile dopo le SU 12348/2020), le pene per sostanza (tabella I e III: 6-20 anni e multa 26.000-260.000 dopo Corte cost. 40/2019; tabelle II e IV, cannabis e derivati: 2-6 anni e multa 5.164-77.468 dopo Corte cost. 32/2014; medicinali), la lieve entità (c. 5: 6 mesi-5 anni; 18 mesi-5 anni se non occasionale; esclusa per le condotte continuative e abituali dal decreto sicurezza 2026), il confine con l'uso personale (art. 73 c. 1-bis e 75 c. 1-bis: limiti di principio attivo del DM 11 aprile 2006, 250 mg eroina, 750 cocaina, 500 THC, 750 MDMA, 500 amfetamina; modalità di presentazione, confezionamento frazionato, bilancini, contanti, messaggi, assenza di dipendenza), aggravanti (art. 80: minori, armi, adulterazione, luoghi sensibili, +1/3-1/2; ingente quantità +1/2-2/3 con la soglia delle SU 36258/2012; art. 73 c. 6 tre o più persone), attenuanti (c. 7: collaborazione, −1/2-2/3; tossicodipendenza e lavoro di pubblica utilità c. 5-bis), misure (arresto obbligatorio salvo lieve entità, custodia in carcere, presunzione ex art. 275 solo per l'art. 74), riti (patteggiamento, abbreviato, messa alla prova per la lieve entità dopo Corte cost. 90/2025, sospensione condizionale, affidamento terapeutico art. 94), confisca della droga, del denaro e dei veicoli, confisca allargata (art. 240-bis) con i limiti della Corte cost. 166/2025, espulsione dello straniero, prescrizione, difese (destinazione, perizia sul principio attivo, tabella, lieve entità, catena di custodia, perquisizioni e intercettazioni), rapporti con l'art. 74 (associazione) e con l'art. 75.
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.