In breve
- Vietati sempre fuori casa (art. 4, c. 1, L. 110/1975): sfollagente, noccoliere, mazze e bastoni ferrati, storditori elettrici.
- Vietati senza giustificato motivo (c. 2): coltelli e strumenti da punta e taglio, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere, ogni oggetto utilizzabile per offendere nelle circostanze, puntatori laser potenti: arresto 1-3 anni e ammenda 1.000-10.000 euro, sola ammenda nei casi lievi.
- Delitto dal 2023 (art. 4-bis): pugnali, stiletti, lame a due tagli, coltelli a scatto da 5 cm, «a farfalla», lame camuffate: reclusione 1-3 anni, aggravata presso banche, stazioni, parchi, mezzi pubblici.
- Giustificato motivo: lavoro, sport, escursione, caccia e pesca, uso domestico, acquisto; mai la «difesa personale».
- Spray al peperoncino libero se conforme al D.M. 103/2011; sequestro e confisca dell'oggetto; oblazione e tenuità per i casi minori.
- Norme
- Art. 4 L. 110/1975 (commi 1-5, con le pene aggiornate dal D.Lgs. 204/2010 e dal D.L. 123/2023); art. 4-bis L. 110/1975; art. 42 TULPS; art. 585 c.p.
- Pena (art. 4, c. 2-3)
- Contravvenzione: arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 1.000 a 10.000 euro; sola ammenda possibile nei casi di lieve entità per gli oggetti atti ad offendere; aumento nelle manifestazioni sportive
- Pena (art. 4-bis)
- Delitto: reclusione da 1 a 3 anni; aumentata da un terzo alla metà se da persone travisate o riunite, sui mezzi di trasporto (art. 61 n. 11-ter c.p.), presso banche, uffici postali, sportelli automatici, parchi, stazioni e fermate
- Riunioni pubbliche (art. 4, c. 4-5)
- Armi: arresto 1-3 anni e ammenda 3.000-20.000 euro con licenza; 3-6 anni e 5.000-20.000 senza; strumenti dei commi 1-2: arresto 1-3 anni e ammenda 2.000-20.000
- Procedibilità e giudice
- D'ufficio; tribunale monocratico; frequente il decreto penale per le contravvenzioni
- Sequestro e confisca
- L'oggetto è sequestrato e confiscato; per le contravvenzioni il giudice può ammettere l'oblazione (art. 162-bis) quando ritiene applicabile la sola ammenda; particolare tenuità per i fatti minimi
- Prescrizione
- 4 anni per le contravvenzioni (5 con le interruzioni); 6 anni per il delitto dell'art. 4-bis (7 e 6 mesi)
Che cosa non si può portare e quando
«Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza […], non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona […]».
| Oggetto | Regola | Conseguenza |
|---|---|---|
| Sfollagente, manganello, noccoliera (tirapugni), mazza o bastone ferrato, storditore elettrico, taser | Divieto assoluto di porto (c. 1), salvo autorizzazione dell'art. 42 TULPS | Arresto 1-3 anni e ammenda 1.000-10.000 euro |
| Pugnale, stiletto, baionetta, lama a due tagli e punta acuta; coltello a scatto con lama pieghevole da 5 cm, un taglio e punta acuta; coltello «a farfalla»; lama nascosta in bastone, penna, cintura | Delitto (art. 4-bis), senza possibilità di giustificato motivo | Reclusione 1-3 anni; aggravanti dei luoghi |
| Coltello da cucina, da caccia, da sub, serramanico manuale, machete, accetta, cacciavite, punteruolo | Vietati senza giustificato motivo (c. 2) | Arresto 1-3 anni e ammenda; sola ammenda nei casi lievi |
| Mazza da baseball, tubo, catena, fionda, bulloni, sfere metalliche, bastone con puntale | Vietati senza giustificato motivo (c. 2) | Idem |
| Qualsiasi altro oggetto «chiaramente utilizzabile per l'offesa» nelle circostanze (chiave inglese in discoteca, martello allo stadio) | Vietati senza giustificato motivo (c. 2), valutazione del contesto | Idem |
| Coltellino multiuso, temperino con lama corta e senza punta acuminata, forbicine | Di regola non atti a offendere; dipende dalle dimensioni e dal contesto | Nessun reato se non utilizzabile per l'offesa |
| Spray urticante conforme al D.M. 103/2011 | Libero, non è arma | Reato solo se usato per aggredire o se fuori standard |
| Puntatore laser di classe 3b o superiore | Vietato senza giustificato motivo (c. 2) | Contravvenzione |
La norma distingue tre fasce. Nella prima (c. 1) stanno le armi improprie proprie, costruite per offendere e senza uso alternativo: il porto è vietato in assoluto, salvo le autorizzazioni per particolari servizi. Nella seconda (c. 2) stanno gli strumenti atti ad offendere, che hanno una destinazione lecita ma possono ferire: qui tutto ruota intorno al giustificato motivo, che non è definito dalla legge e viene valutato caso per caso con le circostanze di tempo, luogo e modo del porto; la giurisprudenza riconosce il lavoro in corso o il tragitto, lo sport, la pesca e la caccia, l'escursionismo, l'acquisto, l'uso domestico programmato, e nega la «difesa personale», la consuetudine, la dimenticanza in tasca di sera in centro. Chi porta l'oggetto deve indicare il motivo, e il giudice ne verifica la plausibilità: il coltello da cucina nel bagagliaio con la spesa è una cosa, in tasca alla stazione a mezzanotte un'altra. Nella terza fascia, creata dal decreto Caivano nel 2023, stanno le lame per cui non è ammessa licenza (art. 4-bis): pugnali e stiletti, lame a due tagli e punta acuta, coltelli a scatto con lama da almeno 5 cm a un taglio e punta, coltelli a farfalla, lame camuffate; qui non c'è motivo che tenga e il fatto è un delitto. Le pene del c. 2, che il testo storico indica in lire, sono oggi l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro (D.Lgs. 204/2010 e D.L. 123/2023), con la sola ammenda nei casi di lieve entità riferiti ai soli oggetti atti ad offendere.
Il processo e le difese
- Il controllo: la perquisizione personale e del veicolo (art. 4 L. 152/1975 per il sospetto di armi), il sequestro dell'oggetto, l'identificazione; l'arresto in flagranza è facoltativo solo per il delitto dell'art. 4-bis, non per la contravvenzione.
- Il motivo: va dichiarato subito e documentato dopo (busta paga, contratto, iscrizione all'associazione, scontrino, tessera di pesca, itinerario); la coerenza tra oggetto, luogo, orario e modalità di porto è ciò che il giudice valuta, e il silenzio nel verbale pesa.
- La qualificazione: la difesa contesta la natura dell'oggetto (lama corta, non appuntita, strumento di lavoro, coltello a scatto senza le caratteristiche dell'art. 4-bis) e il contesto (custodia chiusa, bagagliaio, tragitto), che spostano il fatto tra delitto, contravvenzione e nessun reato.
- Le uscite: per la contravvenzione l'oblazione con la metà dell'ammenda massima quando il giudice ammette la sola ammenda per lieve entità (art. 162-bis, discrezionale), il decreto penale con la sola ammenda, la particolare tenuità; per il delitto dell'art. 4-bis il patteggiamento con pena sospesa e la messa alla prova. L'oggetto è comunque confiscato.
- Le conseguenze collegate: l'uso dell'oggetto trasforma la contestazione in minaccia aggravata (art. 612, c. 2), lesioni o rapina aggravate dall'arma (art. 585 c.p.: sono armi anche gli strumenti atti ad offendere quando usati); il questore può disporre il DASPO urbano e il foglio di via; per i minorenni il decreto Caivano ha aggiunto l'ammonimento e le segnalazioni.
In pratica: gli attrezzi si portano nella borsa o nel bagagliaio e solo quando servono; il coltello «per sicurezza» è la contestazione più frequente e la peggiore da difendere; lo spray a norma è l'unico strumento di difesa che la legge lascia in tasca a tutti; e dal 2023 il coltello a scatto o a farfalla è un delitto, anche se comprato regolarmente.
Domande frequenti
Mi hanno fermato con un coltello a serramanico da 8 cm in tasca, di sera: che cosa rischio?
Se il coltello si apre a mano e non a scatto, è la contravvenzione dell'art. 4, secondo comma: porto senza giustificato motivo di strumento da punta e taglio atto a offendere, con arresto da uno a tre anni e ammenda da 1.000 a 10.000 euro, ridotta alla sola ammenda nei casi lievi; l'ora notturna, il luogo e il fatto di dire «lo porto per difesa» pesano contro. Se il coltello è a scatto, con lama da almeno 5 cm a un taglio e punta acuta, o a farfalla, dal 2023 è il delitto dell'art. 4-bis: reclusione da uno a tre anni, senza oblazione. Il coltello viene sequestrato e confiscato; per la contravvenzione si può chiedere l'oblazione, quando il giudice ammette la sola ammenda, o la particolare tenuità.
Sono un cuoco, un idraulico, un pescatore: posso portare i miei attrezzi?
Sì: il lavoro, lo sport, l'escursionismo, la pesca e la caccia, l'uso domestico e l'acquisto appena fatto sono i tipici giustificati motivi, purché il porto sia coerente con l'attività nel tempo e nel modo (attrezzi in borsa o nel bagagliaio durante il tragitto, non il coltello da cucina in tasca al bar di notte). L'onere di indicare il motivo è di chi porta l'oggetto, e la prova (contratto, divisa, attrezzatura, scontrino, itinerario) chiude di solito la contestazione. Restano vietati sempre, anche con un motivo, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e mazze ferrate, salvo le autorizzazioni dell'art. 42 TULPS.
Lo spray al peperoncino e il taser sono legali?
Lo spray urticante è libero, senza porto d'armi, se conforme al decreto ministeriale 103/2011: contenitore fino a 20 ml, miscela non oltre il 10 per cento di oleoresin capsicum, gittata non superiore a tre metri, nessuna sostanza infiammabile, prodotto marcato e in vendita al pubblico; usarlo per aggredire resta lesioni o violenza privata. Il taser e gli storditori elettrici sono invece tra gli oggetti a divieto assoluto dell'art. 4, primo comma: portarli fuori casa è reato anche con un motivo, e detenerli in casa richiede le regole delle armi. Le pistole a salve e le repliche vanno portate con il tappo rosso e nella custodia.
Che cosa cambia se il fatto avviene allo stadio o a una manifestazione?
La pena aumenta se il porto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive, e nelle riunioni pubbliche il divieto vale per tutti, anche per chi ha una licenza: portare armi in una riunione pubblica costa l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 3.000 a 20.000 euro (da tre a sei anni e da 5.000 a 20.000 senza licenza), e portarvi gli strumenti del primo o del secondo comma da uno a tre anni e da 2.000 a 20.000 euro. Si aggiungono il DASPO sportivo e le misure del questore. Le stesse aggravanti dei luoghi (stazioni, parchi, banche, mezzi pubblici) valgono per il delitto dell'art. 4-bis.
Fonti normative
- Art. 4 L. 110/1975 — Porto di armi od oggetti atti ad offendere
- Art. 4-bis L. 110/1975 — Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio
- Art. 585 c.p. — Circostanze aggravanti (nozione di arma)
- Art. 699 c.p. — Porto abusivo di armi
- Art. 162-bis c.p. — Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
- D.L. 123/2023 (conv. L. 159/2023) — Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile (nuovo art. 4-bis)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzionePorto e detenzione abusiva di armi (L. 895/1967, artt. 697 e 699 c.p.)Le categorie (armi da guerra e tipo guerra, esplosivi, aggressivi chimici, art. 1 L. 895/1967; armi comuni da sparo, art. 2 L. 110/1975, con la riduzione di un terzo dell'art. 7; armi clandestine e alterate; armi bianche proprie e strumenti atti ad offendere; armi ad aria compressa e softair sotto e sopra i 7,5 joule; repliche e antiche), la detenzione (art. 2 L. 895/1967: detenzione illegale di armi da guerra o clandestine, 1-8 anni e multa da 3.000 a 20.000 euro; per le armi comuni da sparo non denunciate pena ridotta di un terzo, 8 mesi-5 anni e 4 mesi; art. 697 c.p.: munizioni e armi bianche senza denuncia, arresto fino a 12 mesi o ammenda, contravvenzione; art. 38 TULPS: denuncia entro 72 ore dall'acquisizione, anche per i caricatori oltre 10 e 20 colpi, all'ufficio di PS o ai carabinieri anche via PEC; l'arma ereditata e l'obbligo di chi la trova; il numero massimo di armi detenibili), il porto (art. 4 L. 895/1967: porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico, 2-10 anni e multa, ridotti di un terzo per le armi comuni, aumentati da un terzo alla metà se commesso da persone travisate o riunite, in mezzi di trasporto, presso banche, uffici postali, sportelli, parchi, stazioni; art. 699 c.p.: porto senza licenza fuori dall'abitazione nei casi residui, arresto fino a 6 mesi; il porto d'armi per difesa personale, caccia, tiro a volo, art. 42 TULPS; il trasporto scarico e in custodia con la denuncia; la licenza di trasporto), le attenuanti (art. 5: lieve entità per quantità e qualità, fino a due terzi, mai sotto sei mesi; particolare tenuità per le contravvenzioni; ravvedimento con consegna spontanea), le misure e le conseguenze (arresto in flagranza obbligatorio per il porto di armi da guerra e facoltativo per le comuni; custodia cautelare; confisca obbligatoria dell'arma; divieto di detenzione e ritiro delle armi da parte del prefetto, art. 39 TULPS; diniego del porto d'armi, art. 43; sequestro e tempi), i casi frequenti (pistola trovata dopo un decesso: denuncia o consegna, con la giurisprudenza che esclude il reato per chi non sa di avere l'arma; arma denunciata ma custodita altrove; fucile in auto durante la caccia; arma clandestina o con matricola abrasa, art. 23 L. 110/1975, 1-6 anni per la detenzione e 2-8 per il porto; softair e armi giocattolo; coltelli e armi bianche rinviate alla guida dedicata), le difese (ignoranza incolpevole della presenza, mancanza di disponibilità, arma inefficiente o non catalogabile, perizia balistica, denuncia tardiva ma spontanea, lieve entità, errore sulla natura dell'arma), il processo (tribunale monocratico o collegiale per le armi da guerra; patteggiamento; sospensione condizionale; prescrizione; pene accessorie).
- Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.
- Reati contro la personaLe lesioni personali (art. 582 c.p.)Lievi (6 mesi-3 anni, a querela), gravi (3-7 anni) e gravissime (6-12 anni), le aggravanti dell'art. 585, il risarcimento.
- Reati contro il patrimonioLa rapina (art. 628 c.p.)Rapina propria e impropria, pena 3-10 anni e 6-20 aggravata, le aggravanti, arresto obbligatorio e custodia, prescrizione, confini con furto ed estorsione.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneIl DASPO sportivo e il DASPO urbanoIl DASPO sportivo (art. 6 L. 401/1989: destinatari, cioè denunciati per violenza in occasione di manifestazioni sportive, chi ha incitato alla violenza, chi ha tenuto condotte finalizzate alla violenza anche all'estero, denunciati o condannati nei cinque anni per armi, oggetti atti ad offendere, rissa, reati contro l'ordine pubblico, striscioni vietati, e indiziati di mafia; minori dai 14 anni con notifica ai genitori; manifestazioni all'estero; durata da 1 a 5 anni, minimo 3 per i capi dei gruppi, da 5 a 10 per chi ha già avuto un DASPO, fino a 8 in caso di violazione; luoghi: impianti e aree di sosta, transito e trasporto; revoca o modifica se mutano le condizioni), l'obbligo di firma (comma 2: presentarsi in un ufficio di polizia durante le partite; comunicato al pubblico ministero, che chiede la convalida al GIP entro 48 ore; il GIP convalida entro le 48 ore successive, altrimenti la prescrizione decade; ricorso per cassazione senza sospensione), la violazione (comma 6: reclusione da 1 a 3 anni e multa da 10.000 a 40.000 euro; comma 7: con la condanna per reati da stadio il giudice dispone il DASPO da 2 a 10 anni), la riabilitazione (comma 8-bis: dopo 3 anni dalla fine del divieto, con condotte di ravvedimento e risarcimento, il questore fa cessare gli effetti pregiudizievoli), il DASPO urbano (D.L. 14/2017: art. 9, ordine di allontanamento di 48 ore per chi impedisce l'accesso a stazioni, aeroporti e trasporti o tiene condotte moleste, ubriachezza, accattonaggio molesto, commercio abusivo, nelle aree individuate dai regolamenti comunali, con sanzione da 100 a 300 euro; art. 9 c. 3-bis: zone rosse del prefetto per denunciati per delitti contro persona e patrimonio, droga e armi; art. 10: in caso di reiterazione il questore vieta l'accesso alle aree fino a 12 mesi, da 12 mesi a 2 anni per i condannati per reati contro persona e patrimonio negli ultimi cinque anni, con violazione punita con l'arresto da 6 mesi a 1 anno o da 1 a 2 anni), il DASPO per spaccio (art. 13: divieto di accesso e stazionamento presso scuole, università e locali per denunciati o condannati per art. 73 negli ultimi tre anni, da 1 a 5 anni, con prescrizioni fino a 2 anni come firma, rientro serale, divieto di allontanarsi dal comune; violazione: reclusione 1-3 anni e multa 10.000-24.000), il DASPO «Willy» (art. 13-bis: divieto di accesso ai locali pubblici e di trattenimento per denunciati nei tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini o contro persona e patrimonio, armi, resistenza, da 1 a 3 anni anche per fasce orarie, esteso all'intera provincia per arrestati e condannati; minori dai 14 anni; violazione 1-3 anni e multa), i ricorsi (TAR entro 60 giorni contro i divieti del questore, con sospensiva; Cassazione entro i termini contro l'ordinanza di convalida dell'obbligo di firma; motivi: assenza di denuncia o di elementi di fatto, condotta non violenta, difetto di motivazione e di proporzione, mancata considerazione dell'archiviazione o dell'assoluzione, violazione delle 48 ore; istanza di revoca al questore), gli effetti collaterali (tessera del tifoso e biglietti, porto d'armi, misure di prevenzione).
- Il procedimento penaleIl decreto penale di condanna e l'opposizioneQuando il PM può chiederlo, pena pecuniaria anche sostitutiva (5-250 euro al giorno), riduzione fino alla metà del minimo, i quindici giorni, pagamento ridotto, opposizione e riti, effetti ed estinzione.