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ReatoDiritto penale · Armi, ordine pubblico e misure di prevenzione

Coltelli e oggetti atti ad offendere: quando è reato (art. 4 L. 110/1975)

Un coltello in tasca è reato solo se non c'è un giustificato motivo per portarlo: il cuoco che va al lavoro, l'escursionista, chi ha appena comprato il coltello da cucina non commettono nulla; chi lo porta «per difesa» sì. Dal 2023 pugnali, stiletti, coltelli a scatto e a farfalla sono un delitto punito da uno a tre anni, e sfollagente, noccoliere e storditori sono vietati sempre. Lo spray al peperoncino è libero, entro i limiti del decreto.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Vietati sempre fuori casa (art. 4, c. 1, L. 110/1975): sfollagente, noccoliere, mazze e bastoni ferrati, storditori elettrici.
  • Vietati senza giustificato motivo (c. 2): coltelli e strumenti da punta e taglio, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere, ogni oggetto utilizzabile per offendere nelle circostanze, puntatori laser potenti: arresto 1-3 anni e ammenda 1.000-10.000 euro, sola ammenda nei casi lievi.
  • Delitto dal 2023 (art. 4-bis): pugnali, stiletti, lame a due tagli, coltelli a scatto da 5 cm, «a farfalla», lame camuffate: reclusione 1-3 anni, aggravata presso banche, stazioni, parchi, mezzi pubblici.
  • Giustificato motivo: lavoro, sport, escursione, caccia e pesca, uso domestico, acquisto; mai la «difesa personale».
  • Spray al peperoncino libero se conforme al D.M. 103/2011; sequestro e confisca dell'oggetto; oblazione e tenuità per i casi minori.
Norme
Art. 4 L. 110/1975 (commi 1-5, con le pene aggiornate dal D.Lgs. 204/2010 e dal D.L. 123/2023); art. 4-bis L. 110/1975; art. 42 TULPS; art. 585 c.p.
Pena (art. 4, c. 2-3)
Contravvenzione: arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 1.000 a 10.000 euro; sola ammenda possibile nei casi di lieve entità per gli oggetti atti ad offendere; aumento nelle manifestazioni sportive
Pena (art. 4-bis)
Delitto: reclusione da 1 a 3 anni; aumentata da un terzo alla metà se da persone travisate o riunite, sui mezzi di trasporto (art. 61 n. 11-ter c.p.), presso banche, uffici postali, sportelli automatici, parchi, stazioni e fermate
Riunioni pubbliche (art. 4, c. 4-5)
Armi: arresto 1-3 anni e ammenda 3.000-20.000 euro con licenza; 3-6 anni e 5.000-20.000 senza; strumenti dei commi 1-2: arresto 1-3 anni e ammenda 2.000-20.000
Procedibilità e giudice
D'ufficio; tribunale monocratico; frequente il decreto penale per le contravvenzioni
Sequestro e confisca
L'oggetto è sequestrato e confiscato; per le contravvenzioni il giudice può ammettere l'oblazione (art. 162-bis) quando ritiene applicabile la sola ammenda; particolare tenuità per i fatti minimi
Prescrizione
4 anni per le contravvenzioni (5 con le interruzioni); 6 anni per il delitto dell'art. 4-bis (7 e 6 mesi)

Che cosa non si può portare e quando

Art. 4, commi 1-2, L. 110/1975 — Porto di armi od oggetti atti ad offendere

«Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza […], non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona […]».

OggettoRegolaConseguenza
Sfollagente, manganello, noccoliera (tirapugni), mazza o bastone ferrato, storditore elettrico, taserDivieto assoluto di porto (c. 1), salvo autorizzazione dell'art. 42 TULPSArresto 1-3 anni e ammenda 1.000-10.000 euro
Pugnale, stiletto, baionetta, lama a due tagli e punta acuta; coltello a scatto con lama pieghevole da 5 cm, un taglio e punta acuta; coltello «a farfalla»; lama nascosta in bastone, penna, cinturaDelitto (art. 4-bis), senza possibilità di giustificato motivoReclusione 1-3 anni; aggravanti dei luoghi
Coltello da cucina, da caccia, da sub, serramanico manuale, machete, accetta, cacciavite, punteruoloVietati senza giustificato motivo (c. 2)Arresto 1-3 anni e ammenda; sola ammenda nei casi lievi
Mazza da baseball, tubo, catena, fionda, bulloni, sfere metalliche, bastone con puntaleVietati senza giustificato motivo (c. 2)Idem
Qualsiasi altro oggetto «chiaramente utilizzabile per l'offesa» nelle circostanze (chiave inglese in discoteca, martello allo stadio)Vietati senza giustificato motivo (c. 2), valutazione del contestoIdem
Coltellino multiuso, temperino con lama corta e senza punta acuminata, forbicineDi regola non atti a offendere; dipende dalle dimensioni e dal contestoNessun reato se non utilizzabile per l'offesa
Spray urticante conforme al D.M. 103/2011Libero, non è armaReato solo se usato per aggredire o se fuori standard
Puntatore laser di classe 3b o superioreVietato senza giustificato motivo (c. 2)Contravvenzione

La norma distingue tre fasce. Nella prima (c. 1) stanno le armi improprie proprie, costruite per offendere e senza uso alternativo: il porto è vietato in assoluto, salvo le autorizzazioni per particolari servizi. Nella seconda (c. 2) stanno gli strumenti atti ad offendere, che hanno una destinazione lecita ma possono ferire: qui tutto ruota intorno al giustificato motivo, che non è definito dalla legge e viene valutato caso per caso con le circostanze di tempo, luogo e modo del porto; la giurisprudenza riconosce il lavoro in corso o il tragitto, lo sport, la pesca e la caccia, l'escursionismo, l'acquisto, l'uso domestico programmato, e nega la «difesa personale», la consuetudine, la dimenticanza in tasca di sera in centro. Chi porta l'oggetto deve indicare il motivo, e il giudice ne verifica la plausibilità: il coltello da cucina nel bagagliaio con la spesa è una cosa, in tasca alla stazione a mezzanotte un'altra. Nella terza fascia, creata dal decreto Caivano nel 2023, stanno le lame per cui non è ammessa licenza (art. 4-bis): pugnali e stiletti, lame a due tagli e punta acuta, coltelli a scatto con lama da almeno 5 cm a un taglio e punta, coltelli a farfalla, lame camuffate; qui non c'è motivo che tenga e il fatto è un delitto. Le pene del c. 2, che il testo storico indica in lire, sono oggi l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro (D.Lgs. 204/2010 e D.L. 123/2023), con la sola ammenda nei casi di lieve entità riferiti ai soli oggetti atti ad offendere.

Il processo e le difese

  1. Il controllo: la perquisizione personale e del veicolo (art. 4 L. 152/1975 per il sospetto di armi), il sequestro dell'oggetto, l'identificazione; l'arresto in flagranza è facoltativo solo per il delitto dell'art. 4-bis, non per la contravvenzione.
  2. Il motivo: va dichiarato subito e documentato dopo (busta paga, contratto, iscrizione all'associazione, scontrino, tessera di pesca, itinerario); la coerenza tra oggetto, luogo, orario e modalità di porto è ciò che il giudice valuta, e il silenzio nel verbale pesa.
  3. La qualificazione: la difesa contesta la natura dell'oggetto (lama corta, non appuntita, strumento di lavoro, coltello a scatto senza le caratteristiche dell'art. 4-bis) e il contesto (custodia chiusa, bagagliaio, tragitto), che spostano il fatto tra delitto, contravvenzione e nessun reato.
  4. Le uscite: per la contravvenzione l'oblazione con la metà dell'ammenda massima quando il giudice ammette la sola ammenda per lieve entità (art. 162-bis, discrezionale), il decreto penale con la sola ammenda, la particolare tenuità; per il delitto dell'art. 4-bis il patteggiamento con pena sospesa e la messa alla prova. L'oggetto è comunque confiscato.
  5. Le conseguenze collegate: l'uso dell'oggetto trasforma la contestazione in minaccia aggravata (art. 612, c. 2), lesioni o rapina aggravate dall'arma (art. 585 c.p.: sono armi anche gli strumenti atti ad offendere quando usati); il questore può disporre il DASPO urbano e il foglio di via; per i minorenni il decreto Caivano ha aggiunto l'ammonimento e le segnalazioni.

In pratica: gli attrezzi si portano nella borsa o nel bagagliaio e solo quando servono; il coltello «per sicurezza» è la contestazione più frequente e la peggiore da difendere; lo spray a norma è l'unico strumento di difesa che la legge lascia in tasca a tutti; e dal 2023 il coltello a scatto o a farfalla è un delitto, anche se comprato regolarmente.

Domande frequenti

Mi hanno fermato con un coltello a serramanico da 8 cm in tasca, di sera: che cosa rischio?

Se il coltello si apre a mano e non a scatto, è la contravvenzione dell'art. 4, secondo comma: porto senza giustificato motivo di strumento da punta e taglio atto a offendere, con arresto da uno a tre anni e ammenda da 1.000 a 10.000 euro, ridotta alla sola ammenda nei casi lievi; l'ora notturna, il luogo e il fatto di dire «lo porto per difesa» pesano contro. Se il coltello è a scatto, con lama da almeno 5 cm a un taglio e punta acuta, o a farfalla, dal 2023 è il delitto dell'art. 4-bis: reclusione da uno a tre anni, senza oblazione. Il coltello viene sequestrato e confiscato; per la contravvenzione si può chiedere l'oblazione, quando il giudice ammette la sola ammenda, o la particolare tenuità.

Sono un cuoco, un idraulico, un pescatore: posso portare i miei attrezzi?

Sì: il lavoro, lo sport, l'escursionismo, la pesca e la caccia, l'uso domestico e l'acquisto appena fatto sono i tipici giustificati motivi, purché il porto sia coerente con l'attività nel tempo e nel modo (attrezzi in borsa o nel bagagliaio durante il tragitto, non il coltello da cucina in tasca al bar di notte). L'onere di indicare il motivo è di chi porta l'oggetto, e la prova (contratto, divisa, attrezzatura, scontrino, itinerario) chiude di solito la contestazione. Restano vietati sempre, anche con un motivo, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e mazze ferrate, salvo le autorizzazioni dell'art. 42 TULPS.

Lo spray al peperoncino e il taser sono legali?

Lo spray urticante è libero, senza porto d'armi, se conforme al decreto ministeriale 103/2011: contenitore fino a 20 ml, miscela non oltre il 10 per cento di oleoresin capsicum, gittata non superiore a tre metri, nessuna sostanza infiammabile, prodotto marcato e in vendita al pubblico; usarlo per aggredire resta lesioni o violenza privata. Il taser e gli storditori elettrici sono invece tra gli oggetti a divieto assoluto dell'art. 4, primo comma: portarli fuori casa è reato anche con un motivo, e detenerli in casa richiede le regole delle armi. Le pistole a salve e le repliche vanno portate con il tappo rosso e nella custodia.

Che cosa cambia se il fatto avviene allo stadio o a una manifestazione?

La pena aumenta se il porto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive, e nelle riunioni pubbliche il divieto vale per tutti, anche per chi ha una licenza: portare armi in una riunione pubblica costa l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 3.000 a 20.000 euro (da tre a sei anni e da 5.000 a 20.000 senza licenza), e portarvi gli strumenti del primo o del secondo comma da uno a tre anni e da 2.000 a 20.000 euro. Si aggiungono il DASPO sportivo e le misure del questore. Le stesse aggravanti dei luoghi (stazioni, parchi, banche, mezzi pubblici) valgono per il delitto dell'art. 4-bis.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Armi, ordine pubblico e misure di prevenzionePorto e detenzione abusiva di armi (L. 895/1967, artt. 697 e 699 c.p.)Le categorie (armi da guerra e tipo guerra, esplosivi, aggressivi chimici, art. 1 L. 895/1967; armi comuni da sparo, art. 2 L. 110/1975, con la riduzione di un terzo dell'art. 7; armi clandestine e alterate; armi bianche proprie e strumenti atti ad offendere; armi ad aria compressa e softair sotto e sopra i 7,5 joule; repliche e antiche), la detenzione (art. 2 L. 895/1967: detenzione illegale di armi da guerra o clandestine, 1-8 anni e multa da 3.000 a 20.000 euro; per le armi comuni da sparo non denunciate pena ridotta di un terzo, 8 mesi-5 anni e 4 mesi; art. 697 c.p.: munizioni e armi bianche senza denuncia, arresto fino a 12 mesi o ammenda, contravvenzione; art. 38 TULPS: denuncia entro 72 ore dall'acquisizione, anche per i caricatori oltre 10 e 20 colpi, all'ufficio di PS o ai carabinieri anche via PEC; l'arma ereditata e l'obbligo di chi la trova; il numero massimo di armi detenibili), il porto (art. 4 L. 895/1967: porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico, 2-10 anni e multa, ridotti di un terzo per le armi comuni, aumentati da un terzo alla metà se commesso da persone travisate o riunite, in mezzi di trasporto, presso banche, uffici postali, sportelli, parchi, stazioni; art. 699 c.p.: porto senza licenza fuori dall'abitazione nei casi residui, arresto fino a 6 mesi; il porto d'armi per difesa personale, caccia, tiro a volo, art. 42 TULPS; il trasporto scarico e in custodia con la denuncia; la licenza di trasporto), le attenuanti (art. 5: lieve entità per quantità e qualità, fino a due terzi, mai sotto sei mesi; particolare tenuità per le contravvenzioni; ravvedimento con consegna spontanea), le misure e le conseguenze (arresto in flagranza obbligatorio per il porto di armi da guerra e facoltativo per le comuni; custodia cautelare; confisca obbligatoria dell'arma; divieto di detenzione e ritiro delle armi da parte del prefetto, art. 39 TULPS; diniego del porto d'armi, art. 43; sequestro e tempi), i casi frequenti (pistola trovata dopo un decesso: denuncia o consegna, con la giurisprudenza che esclude il reato per chi non sa di avere l'arma; arma denunciata ma custodita altrove; fucile in auto durante la caccia; arma clandestina o con matricola abrasa, art. 23 L. 110/1975, 1-6 anni per la detenzione e 2-8 per il porto; softair e armi giocattolo; coltelli e armi bianche rinviate alla guida dedicata), le difese (ignoranza incolpevole della presenza, mancanza di disponibilità, arma inefficiente o non catalogabile, perizia balistica, denuncia tardiva ma spontanea, lieve entità, errore sulla natura dell'arma), il processo (tribunale monocratico o collegiale per le armi da guerra; patteggiamento; sospensione condizionale; prescrizione; pene accessorie).
  • Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.
  • Reati contro la personaLe lesioni personali (art. 582 c.p.)Lievi (6 mesi-3 anni, a querela), gravi (3-7 anni) e gravissime (6-12 anni), le aggravanti dell'art. 585, il risarcimento.
  • Reati contro il patrimonioLa rapina (art. 628 c.p.)Rapina propria e impropria, pena 3-10 anni e 6-20 aggravata, le aggravanti, arresto obbligatorio e custodia, prescrizione, confini con furto ed estorsione.
  • Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneIl DASPO sportivo e il DASPO urbanoIl DASPO sportivo (art. 6 L. 401/1989: destinatari, cioè denunciati per violenza in occasione di manifestazioni sportive, chi ha incitato alla violenza, chi ha tenuto condotte finalizzate alla violenza anche all'estero, denunciati o condannati nei cinque anni per armi, oggetti atti ad offendere, rissa, reati contro l'ordine pubblico, striscioni vietati, e indiziati di mafia; minori dai 14 anni con notifica ai genitori; manifestazioni all'estero; durata da 1 a 5 anni, minimo 3 per i capi dei gruppi, da 5 a 10 per chi ha già avuto un DASPO, fino a 8 in caso di violazione; luoghi: impianti e aree di sosta, transito e trasporto; revoca o modifica se mutano le condizioni), l'obbligo di firma (comma 2: presentarsi in un ufficio di polizia durante le partite; comunicato al pubblico ministero, che chiede la convalida al GIP entro 48 ore; il GIP convalida entro le 48 ore successive, altrimenti la prescrizione decade; ricorso per cassazione senza sospensione), la violazione (comma 6: reclusione da 1 a 3 anni e multa da 10.000 a 40.000 euro; comma 7: con la condanna per reati da stadio il giudice dispone il DASPO da 2 a 10 anni), la riabilitazione (comma 8-bis: dopo 3 anni dalla fine del divieto, con condotte di ravvedimento e risarcimento, il questore fa cessare gli effetti pregiudizievoli), il DASPO urbano (D.L. 14/2017: art. 9, ordine di allontanamento di 48 ore per chi impedisce l'accesso a stazioni, aeroporti e trasporti o tiene condotte moleste, ubriachezza, accattonaggio molesto, commercio abusivo, nelle aree individuate dai regolamenti comunali, con sanzione da 100 a 300 euro; art. 9 c. 3-bis: zone rosse del prefetto per denunciati per delitti contro persona e patrimonio, droga e armi; art. 10: in caso di reiterazione il questore vieta l'accesso alle aree fino a 12 mesi, da 12 mesi a 2 anni per i condannati per reati contro persona e patrimonio negli ultimi cinque anni, con violazione punita con l'arresto da 6 mesi a 1 anno o da 1 a 2 anni), il DASPO per spaccio (art. 13: divieto di accesso e stazionamento presso scuole, università e locali per denunciati o condannati per art. 73 negli ultimi tre anni, da 1 a 5 anni, con prescrizioni fino a 2 anni come firma, rientro serale, divieto di allontanarsi dal comune; violazione: reclusione 1-3 anni e multa 10.000-24.000), il DASPO «Willy» (art. 13-bis: divieto di accesso ai locali pubblici e di trattenimento per denunciati nei tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini o contro persona e patrimonio, armi, resistenza, da 1 a 3 anni anche per fasce orarie, esteso all'intera provincia per arrestati e condannati; minori dai 14 anni; violazione 1-3 anni e multa), i ricorsi (TAR entro 60 giorni contro i divieti del questore, con sospensiva; Cassazione entro i termini contro l'ordinanza di convalida dell'obbligo di firma; motivi: assenza di denuncia o di elementi di fatto, condotta non violenta, difetto di motivazione e di proporzione, mancata considerazione dell'archiviazione o dell'assoluzione, violazione delle 48 ore; istanza di revoca al questore), gli effetti collaterali (tessera del tifoso e biglietti, porto d'armi, misure di prevenzione).
  • Il procedimento penaleIl decreto penale di condanna e l'opposizioneQuando il PM può chiederlo, pena pecuniaria anche sostitutiva (5-250 euro al giorno), riduzione fino alla metà del minimo, i quindici giorni, pagamento ridotto, opposizione e riti, effetti ed estinzione.