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ReatoDiritto penale · Reati contro la persona

Le lesioni personali (art. 582 c.p.)

Cagionare a qualcuno una lesione da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente. Dalla lite finita con un pugno all'aggressione con conseguenze permanenti: le tre fasce di gravità, quando serve la querela, le aggravanti, i riti e il risarcimento.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Lesioni lievi (malattia fino a quaranta giorni): reclusione da sei mesi a tre anni, a querela entro tre mesi; fino a venti giorni giudica il giudice di pace.
  • Lesioni gravi (oltre quaranta giorni, pericolo di vita, indebolimento permanente di un senso o di un organo): da tre a sette anni, d'ufficio.
  • Lesioni gravissime (malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, della capacità di procreare): da sei a dodici anni, d'ufficio.
  • Aggravanti dell'art. 585: armi, sostanze corrosive, più persone riunite, travisamento, i motivi degli artt. 576-577 e, dal 2025, i fatti commessi «in quanto donna».
Norma
Artt. 582, 583 e 585 del codice penale; percosse: art. 581; lesioni colpose: art. 590; lesioni stradali: art. 590-bis
Pena
Lievi: reclusione da 6 mesi a 3 anni. Gravi: da 3 a 7 anni. Gravissime: da 6 a 12 anni. Con le aggravanti dell'art. 585: aumento fino a un terzo o da un terzo alla metà
Procedibilità
Querela (3 mesi) per le lesioni lievi; d'ufficio per le gravi, le gravissime, le lievi aggravate ai sensi degli artt. 583-quater e 585 (salvo le eccezioni del 577) e per le lesioni oltre venti giorni contro persona incapace
Competenza
Giudice di pace per le lesioni lievi a querela con prognosi fino a venti giorni (d.lgs. 274/2000); tribunale monocratico negli altri casi; corte d'assise mai
Arresto in flagranza
Facoltativo, anche per le lesioni lievi (art. 381, comma 2, lett. f, c.p.p.) e per le gravi e gravissime; obbligatorio solo per le lesioni al personale sanitario e ai pubblici ufficiali nelle manifestazioni sportive dell'art. 583-quater, secondo e terzo comma (art. 380, comma 2, lett. a-ter, c.p.p.)
Prescrizione
6 anni (lievi), 7 anni (gravi), 12 anni (gravissime), più un quarto con atti interruttivi

Che cosa punisce la norma

Art. 582 c.p. — Lesione personale (testo vigente)

«Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità».

L'elemento che distingue le lesioni dalle percosse è la malattia: un'alterazione funzionale del corpo o della mente, anche breve, che comporta un processo di guarigione. Per la giurisprudenza rientrano nella malattia le ecchimosi che richiedono un decorso, le ferite, le fratture, le contusioni con limitazione funzionale, ma anche i disturbi psichici clinicamente accertati provocati dall'aggressione. La condotta può consistere in qualsiasi azione idonea: un colpo, una spinta che fa cadere, il lancio di un oggetto. Serve il dolo, cioè la volontà di ledere o almeno l'accettazione del rischio; se manca, e resta la colpa, il reato è quello dell'art. 590 (lesioni colpose), punito molto meno gravemente.

Le tre fasce di gravità

La gravità della lesione dipende dalle conseguenze e determina pena, procedibilità e competenza. Sono lievi le lesioni che non rientrano nelle ipotesi dell'art. 583: reclusione da sei mesi a tre anni. All'interno delle lievi, la prassi distingue le lievissime, con prognosi fino a venti giorni, che quando sono a querela e senza aggravanti sono giudicate dal giudice di pace (d.lgs. 274/2000), con pene pecuniarie o la permanenza domiciliare e con un procedimento orientato alla conciliazione.

Sono gravi (art. 583, primo comma: reclusione da tre a sette anni) le lesioni da cui deriva una malattia che mette in pericolo la vita, oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore ai quaranta giorni, oppure l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (la perdita parziale della vista, di un dente che compromette la masticazione, la riduzione funzionale di un arto). Sono gravissime (secondo comma: reclusione da sei a dodici anni) quelle da cui deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella. Lo sfregio permanente del viso, un tempo in questo elenco, è dal 2019 il reato autonomo dell'art. 583-quinquies.

Le aggravanti dell'art. 585

La pena è aumentata da un terzo alla metà se ricorre una delle circostanze dell'art. 576 (tra cui la premeditazione, il fatto commesso dal latitante, contro un ufficiale di polizia nell'esercizio delle funzioni, dall'autore di maltrattamenti o di stalking contro la stessa persona) ed è aumentata fino a un terzo se ricorre una delle circostanze dell'art. 577 (contro l'ascendente o il discendente, il coniuge, il convivente, il partner attuale o passato, con veleno o con mezzi insidiosi) oppure se il fatto è commesso con armi o sostanze corrosive, da persona travisata o da più persone riunite. La norma precisa che cosa sono le armi: quelle da sparo e quelle destinate all'offesa, e gli strumenti atti a offendere di cui la legge vieta il porto in modo assoluto o senza giustificato motivo, comprese le materie esplodenti e i gas. Un coltello da cucina o una mazza usata per colpire rendono le lesioni aggravate e procedibili d'ufficio.

Con la legge sul femminicidio (l. 2 dicembre 2025, n. 181) è stato aggiunto all'art. 585 un ultimo comma: quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, o come limitazione delle sue libertà, la pena è aumentata da un terzo alla metà. È la stessa formula introdotta nel nuovo reato di femminicidio e in altre norme del codice.

Querela o d'ufficio

Le lesioni lievi sono punibili a querela, da presentare entro tre mesi dal fatto (art. 124 c.p.). Si procede d'ufficio quando la lesione è grave o gravissima, quando ricorre un'aggravante dell'art. 585 (con l'eccezione, prevista dalla riforma Cartabia, delle circostanze dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma: i fatti contro l'ascendente, il discendente, il coniuge, il convivente o il partner restano a querela se le lesioni sono lievi, salvo che ricorra la procedibilità d'ufficio per altra via), nei casi dell'art. 583-quater (lesioni a personale sanitario o a pubblici ufficiali durante manifestazioni sportive) e quando la malattia supera i venti giorni ed è stata cagionata a una persona incapace per età o infermità. La rimessione della querela estingue il reato; nelle lesioni lievi a querela, il risarcimento seguito dalla remissione è l'esito più frequente, e il reato rientra tra quelli estinguibili con le condotte riparatorie dell'art. 162-ter c.p., cioè con il risarcimento integrale prima dell'apertura del dibattimento anche senza il consenso della vittima.

Riti, tenuità, sospensione condizionale

Le lesioni lievi, con il massimo di tre anni, ammettono il decreto penale, il patteggiamento, l'abbreviato e la messa alla prova; quest'ultima è possibile anche per le lesioni aggravate purché la pena massima non superi i quattro anni. La particolare tenuità del fatto è applicabile alle lesioni lievi, ma l'art. 131-bis la esclude espressamente per le lesioni aggravate dai motivi degli artt. 576 e 577 e per le lesioni gravi e gravissime, e comunque quando dal fatto derivano lesioni gravissime. Le lesioni gravi (minimo tre anni) consentono le misure cautelari e la custodia in carcere; le gravissime, con il minimo di sei anni, escludono di fatto la sospensione condizionale, che vale solo per pene fino a due anni.

Il risarcimento

Chi ha subito lesioni può costituirsi parte civile nel processo penale o agire davanti al giudice civile. Il danno comprende la componente biologica (l'invalidità temporanea e quella permanente, liquidate con le tabelle in uso: per le lesioni lievi il riferimento è la tabella dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, per le altre le tabelle del tribunale di Milano), il danno morale, le spese mediche e il mancato guadagno. Il referto del pronto soccorso, le foto e i testimoni sono gli elementi che decidono sia il processo penale sia il risarcimento. Se l'aggressore è sconosciuto o insolvente, per le lesioni da reati violenti intenzionali esiste il Fondo di solidarietà per le vittime (legge 122/2016), con indennizzi a importo fisso.

Che cosa fare

  1. Farsi refertare subito. Il certificato del pronto soccorso con la prognosi è il documento da cui dipende tutto: la fascia di gravità, la procedibilità, la competenza, il risarcimento. Chiedere copia del referto e conservare le foto delle lesioni nei giorni successivi.
  2. Querela entro tre mesi. Per le lesioni lievi la querela è indispensabile. Se l'aggressione è avvenuta in famiglia o da parte del partner, valutare con il difensore i reati di maltrattamenti e stalking, che sono d'ufficio e attivano il Codice rosso.
  3. Se si è accusati. Ricostruire il contesto: la legittima difesa, la provocazione (attenuante dell'art. 62 n. 2), la rissa reciproca cambiano completamente il quadro. Il risarcimento tempestivo apre alla remissione, all'estinzione per condotte riparatorie e alla sospensione condizionale.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra percosse e lesioni?

Le percosse (art. 581 c.p.) sono la violenza fisica da cui non deriva una malattia: uno schiaffo, uno spintone senza conseguenze. Le lesioni richiedono una malattia nel corpo o nella mente, cioè un'alterazione anche temporanea che richieda un processo di guarigione: un'ecchimosi estesa, una ferita, una frattura, ma anche uno stato d'ansia clinicamente accertato. La differenza la fa il certificato medico.

Le lesioni sono a querela o d'ufficio?

Le lesioni lievi (malattia fino a quaranta giorni, senza aggravanti) sono a querela, da presentare entro tre mesi. Si procede d'ufficio se la lesione è grave o gravissima (art. 583), se ricorre una delle aggravanti dell'art. 585 (per esempio l'uso di armi, il fatto commesso da più persone riunite, contro l'ascendente o il discendente, con premeditazione) o se la malattia supera i venti giorni ed è stata cagionata a una persona incapace per età o infermità.

Che cosa vuol dire prognosi di venti giorni?

La prognosi è la durata prevista della malattia indicata dal medico nel referto. Fino a venti giorni le lesioni sono «lievissime» e, se a querela, sono di competenza del giudice di pace; oltre i venti giorni restano lievi ma di competenza del tribunale; oltre i quaranta giorni diventano gravi (art. 583) e procedibili d'ufficio.

Posso chiedere il risarcimento nel processo penale?

Sì, costituendosi parte civile. Il danno alla salute si liquida con le tabelle in uso nei tribunali (per le lesioni lievi quelle dell'art. 139 del codice delle assicurazioni sono un riferimento frequente), oltre al danno morale e alle spese mediche. In alternativa si può agire in sede civile, dove l'azione si prescrive in cinque anni.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.
  • Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
  • Risarcimento del dannoIl danno biologico: come si calcola (tabelle di Milano e di Roma, tabella unica nazionale)Definizione legale, temporanea e permanente, lesioni lievi (1-9 punti) con i valori 2026, lesioni gravi (10-100) e tabella unica nazionale dal 5 marzo 2025, tabelle di Milano e di Roma per gli altri illeciti, danno morale e personalizzazione (20-30%), danno patrimoniale, prova medico-legale, prescrizione.