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ReatoDiritto penale · Reati contro la persona

La minaccia (art. 612 c.p.)

Prospettare a qualcuno un male ingiusto e futuro. Un reato che nasce in una lite, in una chat o in un gruppo WhatsApp e che raramente porta al carcere, ma che apre la strada allo stalking, all'estorsione e alle misure di protezione quando si ripete.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Minaccia semplice: multa fino a 1.032 euro, a querela, di competenza del giudice di pace.
  • Minaccia grave o fatta nei modi dell'art. 339 (armi, più persone riunite, scritto anonimo, modo simbolico): reclusione fino a un anno, tribunale.
  • D'ufficio se la minaccia è fatta nei modi dell'art. 339, se è grave e ricorrono aggravanti a effetto speciale, o se la vittima è incapace per età o infermità.
  • Confini: se la minaccia serve a ottenere denaro è estorsione; se costringe a fare o non fare qualcosa è violenza privata; se si ripete e produce ansia o cambia le abitudini della vittima è stalking.
Norma
Art. 612 del codice penale (modi aggravanti: art. 339)
Pena
Minaccia semplice: multa fino a 1.032 euro. Minaccia grave o nei modi dell'art. 339: reclusione fino a 1 anno
Procedibilità
Querela (3 mesi); d'ufficio nei casi del terzo comma
Competenza
Giudice di pace per la minaccia semplice (d.lgs. 274/2000); tribunale monocratico per la minaccia grave
Arresto in flagranza
Non consentito (pena massima un anno)
Prescrizione
6 anni (7 anni e 6 mesi con atti interruttivi)
Tenuità del fatto
Ammessa

Che cosa punisce la norma

Art. 612 c.p. — Minaccia (testo vigente)

«Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità».

La minaccia è la prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui realizzazione dipende dalla volontà dell'autore. Tre precisazioni della giurisprudenza aiutano a capire dove passa il confine. Primo, il reato è di pericolo: non serve che la vittima si sia davvero spaventata, basta che la minaccia fosse idonea a intimidire una persona normale nelle stesse condizioni. Secondo, il male deve essere ingiusto: annunciare che si farà causa, che si sporgerà denuncia o che si licenzierà un dipendente inadempiente non è minaccia, perché il male prospettato è lecito; lo diventa se lo strumento lecito è usato per ottenere qualcosa di non dovuto (e allora si scivola verso l'estorsione). Terzo, la forma è libera: parole, gesti, messaggi, e-mail, post sui social, una lettera anonima. La minaccia può essere anche indiretta, rivolta a una persona cara della vittima, o condizionata («se non te ne vai…»).

Non è necessario che l'autore intendesse realizzare il male minacciato: il dolo è la coscienza e volontà di intimidire. La rabbia del momento non esclude il reato, ma incide sulla gravità e sulla pena, e nelle liti in cui le minacce sono reciproche i giudici ricorrono spesso alla particolare tenuità del fatto.

Minaccia semplice e minaccia grave

La minaccia semplice è punita con la sola multa, fino a 1.032 euro, ed è di competenza del giudice di pace: un procedimento snello, nel quale il giudice tenta la conciliazione tra le parti e può definire il caso con il risarcimento o con la remissione della querela. La minaccia è grave quando il male prospettato è serio, per la sua natura (la morte, gravi lesioni, la distruzione di beni rilevanti) o per le circostanze (una minaccia di morte rivolta a un anziano che vive solo, una minaccia accompagnata dall'esibizione di un'arma). In questo caso, o quando è fatta in uno dei modi dell'art. 339 (con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice di associazioni segrete), la pena è la reclusione fino a un anno e il giudice è il tribunale. Sono aggravanti comuni, con aumento fino a un terzo, quelle dell'art. 61 c.p., come i motivi abietti o futili e l'aver profittato della minorata difesa.

Querela o d'ufficio

La regola è la querela, entro tre mesi dal fatto. La riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) ha ridisegnato i casi di procedibilità d'ufficio: si procede senza querela se la minaccia è fatta nei modi dell'art. 339, se è grave e ricorrono circostanze aggravanti a effetto speciale diverse dalla recidiva (per esempio l'aggravante del metodo mafioso o quella dell'odio razziale), o se la persona offesa è incapace per età o infermità. In tutti gli altri casi, senza querela tempestiva il procedimento non parte, e la remissione della querela lo chiude in qualsiasi momento prima della condanna definitiva. Le minacce contro un pubblico ufficiale per costringerlo a compiere o omettere un atto sono un reato diverso e più grave, procedibile d'ufficio (art. 336 c.p.).

Minaccia, stalking, estorsione, violenza privata

La minaccia è spesso il primo anello di reati più gravi, e la qualificazione corretta cambia tutto. Se le minacce sono reiterate e provocano nella vittima un perdurante stato di ansia o di paura, un fondato timore per l'incolumità propria o dei familiari, o la costringono a cambiare abitudini di vita, il reato è lo stalking (art. 612-bis: reclusione da uno a sei anni e sei mesi, con l'ammonimento del questore, il divieto di avvicinamento e l'arresto obbligatorio in flagranza). Se la minaccia è lo strumento per ottenere denaro o un vantaggio, è estorsione (art. 629: da cinque a dieci anni), anche se il denaro è un credito che l'autore ritiene di avere e la pretesa è solo in parte fondata, salvo che si rientri nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Se la minaccia serve a costringere a fare, tollerare o omettere qualcosa (lasciare un posto, ritirare una denuncia, non frequentare una persona), il reato è la violenza privata (art. 610: fino a quattro anni, d'ufficio).

Prova, riti, prescrizione

La prova della minaccia verbale sta nei testimoni e nella coerenza del racconto; quella scritta nei messaggi, che vanno conservati integri, con la conversazione completa, la data e l'utenza del mittente. La registrazione di una telefonata o di una conversazione da parte di chi vi partecipa è lecita e utilizzabile. Davanti al giudice di pace il procedimento può chiudersi con la conciliazione, con il risarcimento del danno o con la remissione della querela; davanti al tribunale sono possibili il decreto penale, il patteggiamento e la messa alla prova. La minaccia rientra inoltre tra i reati estinguibili con le condotte riparatorie dell'art. 162-ter c.p. La prescrizione è di sei anni, prolungabili di un quarto con gli atti interruttivi, e cessa di correre con la sentenza di primo grado.

Che cosa fare

  1. Conservare la prova. Screenshot completi, esportazione della chat, registrazione se si è parte della conversazione, nomi dei testimoni. Non rispondere con altre minacce: la reciprocità indebolisce la posizione di entrambi.
  2. Querelare entro tre mesi alla polizia, ai carabinieri o in Procura, descrivendo con precisione parole, data, luogo e contesto. Se le minacce si ripetono o vengono dal partner o dall'ex, chiedere l'ammonimento del questore e valutare lo stalking, che attiva il Codice rosso.
  3. Se si è accusati. Il contesto è decisivo: la provocazione, la reciprocità, l'assenza di concretezza del male prospettato. Nei casi minori la conciliazione davanti al giudice di pace, il risarcimento e la remissione della querela chiudono il procedimento senza condanna.

Domande frequenti

Una minaccia detta per rabbia durante una lite è reato?

Sì, se è idonea a incutere timore in una persona normale: «ti ammazzo» detto in un momento d'ira integra la minaccia, e la giurisprudenza non richiede che l'autore intendesse davvero realizzarla. Contano però il contesto e la reciprocità: nelle liti in cui entrambi si minacciano, la particolare tenuità del fatto o la conciliazione davanti al giudice di pace sono esiti frequenti.

Quando la minaccia è grave?

La legge non lo definisce. La giurisprudenza guarda al male prospettato (la morte, lesioni serie, la distruzione di beni importanti), alle circostanze e alla persona della vittima. La minaccia fatta con armi, da più persone riunite, con scritto anonimo o in modo simbolico, o da appartenente ad associazioni segrete (i «modi» dell'art. 339) è sempre punita come grave e procedibile d'ufficio.

Le minacce via WhatsApp o sui social sono reato?

Sì. Il mezzo non conta: la minaccia può essere scritta, verbale, anche gestuale. Il messaggio, lo screenshot, la registrazione vocale sono la prova; per questo conviene conservare le conversazioni complete, con data e numero del mittente, e non cancellarle. Se i messaggi minacciosi sono ripetuti e producono ansia o costringono a cambiare abitudini, il reato può diventare stalking.

Quanto tempo ho per querelare?

Tre mesi dal giorno in cui si è ricevuta la minaccia (art. 124 c.p.). Nei casi procedibili d'ufficio (minaccia con i modi dell'art. 339, minaccia grave con aggravanti a effetto speciale, vittima incapace) la querela non serve, ma è opportuno denunciare comunque, per far partire le indagini e chiedere eventuali misure di protezione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
  • Reati contro il patrimonioL'estorsione (art. 629 c.p.)Elementi del reato, pena 5-10 anni e multa, aggravanti (7-20), attenuante di lieve entità (Corte cost. 120/2023), estorsione informatica, tentativo, arresto e custodia, riti, prescrizione, confini con rapina, esercizio arbitrario, truffa e minaccia.
  • Reati contro la personaLa diffamazione (art. 595 c.p.)Elementi del reato, pene per le tre ipotesi, social e stampa, querela in 3 mesi, esimenti di critica e cronaca, prova della verità, risarcimento.
  • Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.