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ReatoDiritto penale · Reati contro il patrimonio

L'estorsione (art. 629 c.p.)

Costringere qualcuno, con violenza o minaccia, a fare o non fare qualcosa per ricavarne un profitto ingiusto: l'estorsione è uno dei reati contro il patrimonio più pesanti, con arresto obbligatorio e pene da cinque anni in su. Il confine con l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che è punito con meno di un anno a querela, decide spesso l'esito del processo.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Il reato: chi, con violenza o minaccia, costringe qualcuno a fare o a omettere qualcosa procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui (art. 629 c.p.).
  • Pena: reclusione da 5 a 10 anni e multa da 1.000 a 4.000 euro; da 7 a 20 anni e multa da 5.000 a 15.000 euro se ricorre una delle aggravanti della rapina (armi, più persone riunite, travisamento, appartenenza mafiosa e altre).
  • Lieve entità: per la Corte costituzionale (sentenza 120/2023) la pena va diminuita fino a un terzo quando il fatto è di lieve entità.
  • Procedura: d'ufficio; arresto in flagranza obbligatorio; custodia cautelare possibile; tenuità del fatto esclusa; prescrizione 10 anni (20 se aggravata).
Norma
Art. 629 c.p.
Pena
Reclusione 5-10 anni e multa 1.000-4.000 euro; aggravata 7-20 anni e multa 5.000-15.000; estorsione informatica 6-12 anni (8-22 aggravata)
Procedibilità
D'ufficio
Arresto in flagranza
Obbligatorio (art. 380, comma 2, lett. f, c.p.p.)
Custodia cautelare
Consentita
Tentativo
Punibile (pena ridotta da un terzo a due terzi)
Prescrizione
10 anni (12 anni e 6 mesi con interruzioni); 20 anni per l'ipotesi aggravata

Che cosa punisce la norma

Art. 629, primo e secondo comma, c.p. — Estorsione

«Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628».

Gli elementi sono quattro: una violenza o minaccia; una costrizione della vittima, che per effetto della minaccia compie un atto (paga, consegna, firma, rinuncia a un credito, non denuncia) che altrimenti non avrebbe compiuto; un profitto ingiusto per l'agente o per altri; un danno patrimoniale per la vittima o per un terzo. La minaccia può essere esplicita o velata, e può avere per oggetto anche un male non illecito in sé: minacciare una denuncia o la diffusione di notizie vere per farsi pagare una somma non dovuta è estorsione, perché ciò che conta è l'ingiustizia del profitto. Il reato è consumato quando il profitto è conseguito e il danno prodotto; se la vittima non cede (per esempio perché si rivolge alla polizia e la consegna avviene sotto controllo) resta il tentativo, punito con la pena ridotta da un terzo a due terzi.

Le aggravanti e la lieve entità

La pena sale a sette-venti anni quando ricorre una delle circostanze del terzo comma dell'art. 628: violenza o minaccia con armi, da persona travisata o da più persone riunite; violenza che pone la vittima in stato di incapacità di volere o di agire; fatto commesso da chi fa parte di un'associazione mafiosa; fatto commesso in un'abitazione o in luoghi tali da ostacolare la difesa, in un mezzo di trasporto pubblico, nei confronti di chi ha appena prelevato da uno sportello, contro persona ultrasessantacinquenne. Il codice antimafia aggiunge un aumento da un terzo alla metà se il fatto è commesso da chi è sottoposto a misura di prevenzione personale (art. 71 D.Lgs. 159/2011). In direzione opposta, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 629 «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità» (sentenza 120/2023): l'estorsione da pochi euro, con una minaccia modesta, ha oggi un'attenuante specifica, bilanciabile con le aggravanti.

L'estorsione informatica

Dal 2024 il terzo comma punisce con la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 5.000 a 10.000 euro chi costringe qualcuno a fare o omettere qualcosa, con ingiusto profitto e danno, mediante accesso abusivo a un sistema informatico, intercettazione o falsificazione di comunicazioni informatiche, danneggiamento di dati, programmi o sistemi, «ovvero con la minaccia di compierle»: è la norma pensata per il ransomware e per i ricatti che seguono al furto di dati. La pena sale a otto-ventidue anni con le aggravanti della rapina o se la vittima è incapace per età o infermità.

Le differenze che contano

ReatoChe cosa lo distinguePena
Rapina (art. 628)Il colpevole si impossessa lui stesso della cosa; violenza o minaccia immediate, senza margine di scelta per la vittima5-10 anni (6-20 aggravata)
Estorsione (art. 629)La vittima, con la volontà coartata, compie lei l'atto di disposizione5-10 anni (7-20 aggravata)
Esercizio arbitrario (art. 393)Violenza o minaccia per far valere una pretesa che si potrebbe portare davanti al giudice, credendola fondataFino a 1 anno, a querela
Truffa (art. 640)La vittima è ingannata, non minacciata6 mesi-3 anni
Minaccia (art. 612)Manca la costrizione a un atto con profitto ingiustoMulta fino a 1.032 euro; fino a 1 anno se grave
Sequestro a scopo di estorsione (art. 630)La vittima è privata della libertà per ottenere il riscatto25-30 anni

Il confine con l'esercizio arbitrario è quello su cui si gioca la maggior parte dei processi per estorsione «privata» (recupero crediti, liti tra soci, tra ex conviventi, tra vicini). Per le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 29541/2020) ciò che distingue i due reati non è la gravità della violenza ma l'elemento psicologico: nell'esercizio arbitrario l'agente vuole soddisfare una pretesa che ritiene fondata e che potrebbe far valere in giudizio; nell'estorsione vuole un profitto che sa di non poter ottenere dal giudice, o comunque un profitto ingiusto. Ne segue che chi pretende con le minacce più di quanto gli è dovuto, o pretende da chi non è il suo debitore, risponde di estorsione; chi si limita a pretendere con modi violenti il proprio credito risponde di esercizio arbitrario, se la vittima presenta querela.

Procedura e strategie difensive

L'estorsione è procedibile d'ufficio e l'arresto in flagranza è obbligatorio (art. 380, comma 2, lett. f, c.p.p.): il caso frequente è la consegna del denaro concordata con la polizia, che arresta al momento della dazione. La custodia cautelare è ammessa, senza la presunzione di adeguatezza riservata ai reati di mafia. Con un minimo di cinque anni, la particolare tenuità del fatto è esclusa; il patteggiamento è possibile solo se, con le attenuanti e la riduzione, la pena resta entro cinque anni; il giudizio abbreviato dà lo sconto di un terzo. La difesa si concentra sulla qualificazione (esercizio arbitrario, minaccia semplice, truffa), sulla prova della costrizione e dell'ingiustizia del profitto, sulle registrazioni e sulle chat che quasi sempre costituiscono il cuore dell'accusa, sul tentativo rispetto alla consumazione e sulla lieve entità. Le imprese vittime di estorsione hanno accesso al Fondo di solidarietà previsto dalla legge 44/1999, con l'elargizione per i danni subiti a condizione di aver denunciato.

Domande frequenti

Chiedere con le cattive i soldi che mi devono è estorsione?

Se il credito esiste ed è azionabile davanti a un giudice, e chi agisce lo sa e vuole soltanto ottenere ciò che gli spetta, il fatto è esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.): reclusione fino a un anno, a querela. Se invece si pretende più del dovuto, o si sa di non avere diritto, o si usa la violenza per un profitto che il giudice non potrebbe accordare, è estorsione. Il confine è sottile e dipende dai fatti e dalle prove: è il terreno tipico della difesa.

Qual è la differenza con la rapina?

Nella rapina il colpevole si impossessa lui stesso della cosa con violenza o minaccia, che sono immediate e non lasciano scelta; nell'estorsione la vittima, con la volontà piegata dalla minaccia, compie lei l'atto di disposizione (consegna il denaro, firma, rinuncia), conservando un margine di scelta. Le pene di base sono simili; per l'estorsione l'arresto in flagranza è obbligatorio come per la rapina.

Si va in carcere?

La pena minima è di cinque anni e l'arresto in flagranza è obbligatorio; la custodia cautelare è possibile. Con le attenuanti (compresa la lieve entità riconosciuta dalla Corte costituzionale) e i riti la pena può scendere, ma la sospensione condizionale richiede una pena finale non superiore a due anni, difficile da raggiungere. La particolare tenuità del fatto è esclusa perché il minimo supera i due anni.

Il ricatto con foto o dati rubati è estorsione?

Sì: la minaccia di rivelare fatti o immagini per ottenere denaro è estorsione (ed eventualmente concorre con altri reati come il revenge porn). Dal 2024 esiste anche l'estorsione informatica, punita da sei a dodici anni: chi costringe la vittima con accessi abusivi, intercettazioni o danneggiamenti informatici, o minacciando di compierli (il caso tipico è il ransomware).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro il patrimonioLa rapina (art. 628 c.p.)Rapina propria e impropria, pena 3-10 anni e 6-20 aggravata, le aggravanti, arresto obbligatorio e custodia, prescrizione, confini con furto ed estorsione.
  • Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.
  • Reati contro il patrimonioLa truffa (art. 640 c.p.)Artifizi e raggiri, pena da 6 mesi a 3 anni (aggravata fino a 6), querela entro 3 mesi, truffa contrattuale e online, prescrizione.
  • Arresto e misure cautelariL'arresto in flagranza e l'udienza di convalidaStato di flagranza e flagranza differita, arresto obbligatorio (art. 380) e facoltativo (art. 381), reati a querela, arresto dei privati, divieti, diritti dell'arrestato (art. 386), i termini 24+48+48 ore, udienza di convalida, misura cautelare, direttissimo, ricorso per cassazione, riparazione.
  • Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiGravi indizi (art. 273), le tre esigenze cautelari (art. 274), limiti di pena (art. 280), criteri di scelta e proporzionalità, extrema ratio e motivazione (art. 275 e 292), esclusioni e presunzioni (mafia, terrorismo, violenza domestica), interrogatorio preventivo (art. 291, c. 1-quater) e di garanzia entro 5 giorni (art. 294), diritti dell'arrestato (art. 293), termini di fase e complessivi (art. 303), sospensioni, revoca e sostituzione (art. 299), impugnazioni, computo nella pena, riparazione.
  • Il procedimento penaleLa prescrizione del reato: come si calcolaIl massimo della pena e i minimi di 6 e 4 anni, +1/4 con le interruzioni, raddoppi, sospensione, cessazione con la sentenza di primo grado, improcedibilità in appello (2 anni) e cassazione (1 anno), tabella.