In breve
- Pena: reclusione da sei mesi a tre anni e multa (art. 624 c.p.); da uno a sei anni con un'aggravante dell'art. 625, da tre a dieci anni con due o più aggravanti.
- Procedibilità: a querela, entro tre mesi, anche per la maggior parte dei furti aggravati; d'ufficio solo per vittima incapace e per le aggravanti dei numeri 7 e 7-bis dell'art. 625.
- Uscite frequenti: remissione della querela dopo il risarcimento, particolare tenuità del fatto, messa alla prova, patteggiamento, sospensione condizionale.
- Prescrizione: sei anni (sette e mezzo con interruzioni), che cessa di decorrere con la sentenza di primo grado.
- Norma
- Art. 624 del codice penale (aggravanti: art. 625; furti minori: art. 626; furto in abitazione e con strappo: art. 624-bis)
- Pena base
- Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa (nel testo ancora in lire: da 154 a 516 euro)
- Pena aggravata
- Reclusione da 1 a 6 anni e multa da 103 a 1.032 euro con una circostanza dell'art. 625; da 3 a 10 anni e multa da 206 a 1.549 euro con due o più circostanze, o con una di esse più un'aggravante comune dell'art. 61
- Procedibilità
- Querela della persona offesa (3 mesi); d'ufficio nei casi dell'art. 624, terzo comma
- Competenza
- Tribunale in composizione monocratica, con citazione diretta a giudizio
- Arresto in flagranza
- Facoltativo per il furto semplice (art. 381, comma 2, lett. g, c.p.p.); obbligatorio per il furto aggravato da violenza sulle cose, armi o narcotici, tre o più persone o travisamento, materiale delle infrastrutture (art. 625 nn. 2 prima ipotesi, 3, 5, 7-bis) e per il furto in abitazione e con strappo, salvo il danno di speciale tenuità (art. 380, comma 2, lett. e ed e-bis, c.p.p.)
- Prescrizione
- 6 anni; 7 anni e 6 mesi con atti interruttivi
- Tenuità del fatto
- Ammessa (pena minima non superiore a due anni), salvo che il fatto sia commesso in modo non occasionale
Che cosa punisce la norma
Il furto è il reato contro il patrimonio più diffuso e la sua definizione è rimasta quella del 1930: chi si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Servono quindi tre elementi: la sottrazione, cioè la cosa esce dalla sfera di controllo di chi la deteneva; l'impossessamento, cioè l'autore acquista un potere autonomo sulla cosa; il dolo specifico di profitto, che non deve essere necessariamente economico.
«Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis».
La cosa deve essere mobile e altrui: il proprietario che riprende un bene proprio dal possessore non commette furto (potrebbe commettere esercizio arbitrario delle proprie ragioni, art. 392 c.p.). La legge equipara alla cosa mobile l'energia elettrica e ogni altra energia con valore economico: da qui il «furto di energia» per l'allaccio abusivo al contatore. Il momento della consumazione è discusso da decenni; secondo l'orientamento delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 52117 del 2014) il furto nel supermercato si consuma quando la merce esce dalla sfera di vigilanza del personale, mentre se l'autore è controllato a vista e fermato prima di uscire il reato resta tentato.
Le aggravanti dell'art. 625
L'art. 625 c.p. elenca le circostanze che alzano la pena a un minimo di un anno e un massimo di sei. Sono quelle che si incontrano più spesso nei verbali: la violenza sulle cose o il mezzo fraudolento (n. 2: forzare una serratura, rompere una placca antitaccheggio, usare una chiave falsa); il portare armi o narcotici senza usarli (n. 3); la destrezza (n. 4, il borseggio); il fatto commesso da tre o più persone, o da una persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale (n. 5); il furto sul bagaglio dei viaggiatori in veicoli, stazioni, alberghi e locali pubblici (n. 6); il furto di cose in uffici pubblici, sottoposte a sequestro o pignoramento, esposte alla pubblica fede (l'auto parcheggiata in strada, la bicicletta legata al palo) o destinate a pubblico servizio (n. 7); il furto di rame e materiali delle infrastrutture (n. 7-bis); di bestiame (n. 8); sui mezzi pubblici (n. 8-bis); ai danni di chi sta usando o ha appena usato uno sportello bancomat o un ufficio postale (n. 8-ter).
Se concorrono due o più di queste circostanze, oppure una di esse insieme a un'aggravante comune dell'art. 61 c.p., la pena diventa la reclusione da tre a dieci anni. È la ragione per cui un furto in apparenza modesto può avere una cornice edittale molto alta: il furto di un'auto in strada (pubblica fede) commesso rompendo il finestrino (violenza sulle cose) è già nella fascia da tre a dieci anni, anche se poi le attenuanti generiche e il bilanciamento delle circostanze riportano quasi sempre la pena concreta molto più in basso.
Esistono anche ipotesi attenuate. L'art. 626 c.p. (furti minori) prevede la reclusione fino a un anno o la multa, sempre a querela, per il furto d'uso (la cosa sottratta per un uso momentaneo e subito restituita), per il furto di cose di tenue valore commesso per un grave e urgente bisogno e per lo spigolare nei fondi altrui; queste ipotesi non si applicano se ricorrono le aggravanti dei numeri 1-4 dell'art. 625. Il furto commesso ai danni di un congiunto (art. 649 c.p.) non è punibile se la vittima è il coniuge non separato, un ascendente, un discendente o un affine in linea retta convivente, ed è punibile a querela negli altri casi di parentela indicati dalla norma.
Querela o d'ufficio: la regola dopo la riforma Cartabia
Fino al 2022 il furto aggravato era procedibile d'ufficio. Il decreto legislativo 150/2022 ha rovesciato la regola: oggi il furto, semplice o aggravato, è punibile a querela della persona offesa, che deve presentarla entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto notizia del fatto (art. 124 c.p.). Restano d'ufficio soltanto tre situazioni: la vittima incapace per età o infermità; l'aggravante del n. 7 dell'art. 625, ma non quando riguarda cose esposte alla pubblica fede (quindi il furto dell'auto in strada resta a querela, mentre il furto in un ufficio pubblico è d'ufficio); l'aggravante del n. 7-bis sul materiale sottratto alle infrastrutture. Il furto in abitazione e con strappo dell'art. 624-bis resta invece sempre d'ufficio.
Conseguenza pratica: senza querela tempestiva il procedimento non può nemmeno iniziare, e la remissione della querela (art. 152 c.p.), accettata dall'imputato, estingue il reato in qualsiasi momento prima della condanna definitiva. È il motivo per cui, nei furti di modesta entità, il risarcimento del danno accompagnato dalla remissione è la via d'uscita più frequente. Dal 2022, inoltre, il querelante che senza giustificato motivo non si presenta all'udienza in cui è citato come testimone rimette tacitamente la querela.
Arresto, misure cautelari, riti
Per il furto semplice l'arresto in flagranza è facoltativo: la pena massima di tre anni non basterebbe (art. 381, comma 1, c.p.p.), ma il furto dell'art. 624 è inserito nell'elenco del comma 2, lettera g. L'arresto è invece obbligatorio (art. 380, comma 2, lett. e ed e-bis c.p.p.) per il furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625 n. 2, prima ipotesi), dal porto di armi o narcotici (n. 3), dal numero delle persone o dal travisamento (n. 5), dalla sottrazione di materiale alle infrastrutture (n. 7-bis) e per il furto in abitazione e con strappo dell'art. 624-bis, salvo che ricorra l'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.). Il mezzo fraudolento e le altre aggravanti non comportano l'arresto obbligatorio. Dopo l'arresto in flagranza il giudizio si svolge di regola con rito direttissimo. Le misure cautelari personali sono possibili quando la pena massima supera i tre anni (art. 280 c.p.p.), quindi sempre per il furto aggravato, mentre la custodia in carcere richiede una pena massima non inferiore a cinque anni.
Il furto ammette tutti i riti alternativi: il patteggiamento (art. 444 c.p.p.), con riduzione fino a un terzo; il giudizio abbreviato, con riduzione di un terzo; la messa alla prova (art. 168-bis c.p.), che per il furto semplice e per quasi tutte le ipotesi aggravate è accessibile perché la pena massima non supera i quattro anni o il reato rientra nell'elenco dell'art. 550, comma 2, c.p.p., e che, se ha esito positivo, estingue il reato senza condanna. Per il furto semplice il pubblico ministero può anche chiedere il decreto penale di condanna, con una pena pecuniaria sostitutiva.
Particolare tenuità del fatto
Dal 2022 l'art. 131-bis c.p. esclude la punibilità per i reati con pena minima non superiore a due anni, quando l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale, tenendo conto anche della condotta successiva al reato. Il furto semplice (minimo sei mesi) e il furto aggravato (minimo un anno) rientrano nel campo di applicazione. È lo sbocco naturale del furto occasionale di poche decine di euro commesso da chi non ha precedenti: l'archiviazione o la sentenza di proscioglimento per tenuità non è una condanna, anche se resta iscritta nel casellario giudiziale.
Prescrizione
Il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a sei anni per i delitti (art. 157 c.p.). Per il furto semplice, quindi, sei anni; per il furto aggravato dall'art. 625, ancora sei anni (il massimo edittale è appunto sei anni); per il furto con due o più aggravanti, dieci. Gli atti interruttivi (interrogatorio, richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione, decreto penale) possono prolungare il termine di un quarto (art. 161 c.p.): sette anni e mezzo per il furto semplice e aggravato. Dal 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado (art. 161-bis c.p.); nei gradi successivi il processo deve chiudersi entro i termini di improcedibilità dell'art. 344-bis c.p.p., due anni in appello e uno in cassazione, prorogabili nei casi complessi.
Che cosa fare se si è accusati di furto
- Non rendere dichiarazioni senza difensore. Chi viene fermato in un negozio o controllato dalla polizia non è obbligato a spiegare nulla; le dichiarazioni spontanee, invece, entrano nel fascicolo. Se arriva l'informazione di garanzia o l'avviso di conclusione delle indagini, i venti giorni per memorie e documenti sono la prima vera occasione difensiva.
- Verificare la querela. Se il reato è a querela, il difensore controlla che sia stata presentata nei tre mesi e da chi ne aveva diritto: una querela tardiva o proposta da chi non è persona offesa impedisce di procedere.
- Valutare il risarcimento. Restituire il bene e risarcire il danno apre la strada alla remissione della querela, all'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p. e alla tenuità del fatto; nei furti ai danni di catene commerciali la remissione si ottiene spesso dopo il pagamento del valore della merce.
- Scegliere il rito. Messa alla prova, patteggiamento o abbreviato hanno conseguenze diverse sul casellario, sulla sospensione condizionale e sulla possibilità di non menzione: vanno decisi con il difensore prima della scadenza dei termini, che nella citazione diretta cadono all'udienza predibattimentale.
Che cosa fare se si è stati derubati
La querela si presenta alla polizia, ai carabinieri o direttamente in Procura, per iscritto o oralmente, entro tre mesi (art. 337 c.p.p.); per i furti la denuncia-querela si può depositare anche online tramite il portale della Polizia di Stato. Conviene indicare tutto ciò che può identificare l'autore o i beni (numeri di serie, IMEI del telefono, immagini di videosorveglianza, testimoni) e chiedere di essere informati sullo stato del procedimento, cosa che l'art. 335, comma 3-ter, c.p.p. consente dopo sei mesi dalla querela. La persona offesa può costituirsi parte civile per il risarcimento; per i furti di valore contenuto, spesso, l'obiettivo realistico è la restituzione del bene o il risarcimento in cambio della remissione. Se la querela viene rimessa, le spese del procedimento sono a carico del querelato (art. 340, comma 4, c.p.p.), salvo diverso accordo.
Domande frequenti
Il furto è procedibile a querela o d'ufficio?
Dal 30 dicembre 2022 (riforma Cartabia) il furto semplice e quasi tutti i furti aggravati sono punibili a querela della persona offesa, da presentare entro tre mesi da quando si è avuta notizia del fatto. Si procede d'ufficio solo se la vittima è incapace per età o infermità, oppure se ricorre l'aggravante dell'art. 625 n. 7 (cose in uffici o stabilimenti pubblici, sottoposte a sequestro o pignoramento, destinate a pubblico servizio: ma non se si tratta di cose esposte alla pubblica fede) o n. 7-bis (materiale sottratto a infrastrutture di energia, trasporti, telecomunicazioni).
Quanto si rischia per un furto al supermercato?
Il furto in un negozio è un furto semplice (art. 624: reclusione da sei mesi a tre anni e multa), salvo che ricorrano aggravanti come la violenza sulle cose (per esempio la rimozione della placca antitaccheggio) o il mezzo fraudolento, che portano la pena da uno a sei anni. In concreto, per un fatto di modesto valore commesso da un incensurato, gli esiti tipici sono l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, la remissione della querela dopo il risarcimento, la messa alla prova o una pena con sospensione condizionale.
Se restituisco la cosa o risarcisco il danno il reato si estingue?
Non automaticamente. Il furto non rientra tra i reati che si estinguono con le condotte riparatorie dell'art. 162-ter c.p. Il risarcimento però conta molto: può convincere la persona offesa a rimettere la querela (e la remissione estingue il reato), vale come attenuante (art. 62 n. 6 c.p.) e pesa nella valutazione della particolare tenuità del fatto e nella concessione della sospensione condizionale.
Dopo quanto tempo si prescrive il furto?
Il furto semplice si prescrive in sei anni (il massimo della pena è tre anni, ma per i delitti vale il minimo di sei); con gli atti interruttivi il termine può salire fino a sette anni e mezzo. Per il furto aggravato dall'art. 625 il massimo è sei anni, quindi la prescrizione è di sei anni, prolungabile a sette anni e mezzo. Dal 2020 il corso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado; in appello e in cassazione valgono invece i termini di improcedibilità dell'art. 344-bis c.p.p.
Fonti normative
- Art. 624 c.p. — Furto
- Art. 625 c.p. — Circostanze aggravanti
- Art. 626 c.p. — Furti minori
- Art. 124 c.p. — Termine per proporre la querela
- Art. 157 c.p. — Prescrizione
- Art. 131-bis c.p. — Particolare tenuità del fatto
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro il patrimonioLa rapina (art. 628 c.p.)Rapina propria e impropria, pena 3-10 anni e 6-20 aggravata, le aggravanti, arresto obbligatorio e custodia, prescrizione, confini con furto ed estorsione.
- Reati contro il patrimonioL'appropriazione indebita (art. 646 c.p.)Possesso legittimo e interversione, pena fino a 5 anni, querela in 3 mesi, i casi tipici, differenze con furto e truffa, prescrizione, riti e risarcimento.
- Reati contro il patrimonioLa ricettazione (art. 648 c.p.)Condotte punite, pena 2-8 anni e multa, ricettazione da contravvenzione (1-4 anni), aggravanti, ipotesi di particolare tenuità, dolo anche eventuale, confini con incauto acquisto, riciclaggio e favoreggiamento, arresto, riti, messa alla prova, prescrizione.
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
- Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.