In breve
- Che cos'è: l'avviso con cui il pubblico ministero, chiuse le indagini, comunica il fatto contestato, le norme, data e luogo, e che gli atti sono depositati e consultabili (art. 415-bis c.p.p.).
- Venti giorni per: prendere visione e copia del fascicolo, presentare memorie e documenti, depositare investigazioni difensive, chiedere nuove indagini, chiedere di essere interrogati (il pubblico ministero deve procedere).
- Dopo: archiviazione, decreto penale, richiesta di rinvio a giudizio o citazione diretta; l'avviso è a pena di nullità dell'atto di accusa.
- Nei casi di maltrattamenti e stalking l'avviso è notificato anche alla persona offesa.
Quando arriva e che cosa contiene
«Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore […] avviso della conclusione delle indagini preliminari. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi».
Le indagini preliminari durano di regola un anno (sei mesi per le contravvenzioni, un anno e sei mesi per i reati più gravi), prorogabile. Alla fine il pubblico ministero ha due strade: chiedere l'archiviazione, oppure notificare l'avviso di conclusione delle indagini, che è obbligatorio, a pena di nullità dell'atto successivo, ogni volta che intende esercitare l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio o citazione diretta (non è previsto per il decreto penale di condanna e per i giudizi direttissimo e immediato). L'avviso è notificato all'indagato e al difensore, e nei procedimenti per maltrattamenti e stalking anche alla persona offesa. Contiene l'enunciazione del fatto, con una precisione maggiore rispetto all'informazione di garanzia, e l'elenco degli atti compiuti; da questo momento il segreto investigativo cade e il fascicolo è aperto alla difesa.
I venti giorni: che cosa si può fare
- Leggere il fascicolo. È il primo e più importante atto: il difensore estrae copia integrale degli atti (denunce, verbali di sommarie informazioni, consulenze, sequestri, tabulati, intercettazioni), oggi tramite il portale del processo penale telematico. Solo dopo questa lettura si può decidere una strategia. Per le intercettazioni, l'avviso avverte della facoltà di ascoltare le registrazioni e di chiedere copia di quelle ritenute rilevanti, con un elenco da depositare entro venti giorni.
- Memorie e documenti. La memoria difensiva espone al pubblico ministero perché il fatto non sussiste, non è reato, non è attribuibile all'indagato o è meno grave di come contestato, e allega i documenti (contratti, ricevute, messaggi, certificati). Serve a ottenere l'archiviazione, una diversa qualificazione o il decreto penale invece del processo, e resta agli atti per il giudice.
- Investigazioni difensive. Il difensore può raccogliere dichiarazioni da persone informate, acquisire documenti, far svolgere accertamenti tecnici (artt. 391-bis ss. c.p.p.) e depositarne la documentazione nel fascicolo del pubblico ministero.
- Richiesta di nuove indagini. L'indagato può chiedere al pubblico ministero di sentire testimoni o compiere atti; il pubblico ministero non è obbligato ad accogliere, ma se dispone nuove indagini deve compierle entro trenta giorni, prorogabili a sessanta.
- Interrogatorio o dichiarazioni spontanee. La richiesta di interrogatorio è l'unica che obbliga il pubblico ministero; l'omissione rende nullo il successivo atto di accusa. L'interrogatorio va preparato con il difensore, perché quanto dichiarato è utilizzabile; in alternativa si possono rendere dichiarazioni spontanee, senza domande.
Il termine di venti giorni decorre dalla notifica all'ultimo tra indagato e difensore ed è ordinatorio per le memorie (che si possono depositare anche dopo, finché il pubblico ministero non ha esercitato l'azione), ma il pubblico ministero non può esercitare l'azione penale prima della sua scadenza. Il giudizio abbreviato, il patteggiamento e la messa alla prova si chiedono invece più avanti, davanti al giudice, con i termini delle rispettive norme.
Che cosa succede dopo
Scaduti i venti giorni, il pubblico ministero sceglie. Può chiedere l'archiviazione, se le difese lo hanno convinto o se il quadro probatorio non consente una ragionevole previsione di condanna. Può chiedere il decreto penale di condanna per i reati puniti con pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva breve. Per i reati con udienza preliminare chiede il rinvio a giudizio; per quelli a citazione diretta (contravvenzioni e delitti fino a quattro anni, più l'elenco dell'art. 550, comma 2) emette il decreto di citazione diretta, con l'udienza predibattimentale in cui si possono ancora chiedere i riti alternativi. Se cambia la contestazione in modo rilevante, deve notificare un nuovo avviso. La persona offesa non riceve l'avviso (salvo maltrattamenti e stalking) ma può chiedere di essere informata sullo stato del procedimento e riceverà l'avviso della richiesta di archiviazione, se lo ha chiesto nella querela.
Come usarlo bene
L'avviso è l'unico momento in cui la difesa può parlare al pubblico ministero prima che decida, con il fascicolo davanti: per questo le memorie migliori sono brevi, documentate e mirate all'esito che si vuole (archiviazione, tenuità del fatto, riqualificazione, decreto penale). Gli errori più comuni sono presentarsi all'interrogatorio senza aver letto gli atti, depositare memorie generiche di sola negazione, o lasciare che i venti giorni passino senza fare nulla. Chi non ha ancora un difensore di fiducia dovrebbe nominarlo subito: il difensore d'ufficio indicato nella comunicazione è competente ma non conosce il caso. Chi ha un reddito sotto la soglia può chiedere il gratuito patrocinio già in questa fase.
Domande frequenti
L'avviso 415-bis significa che sarò processato?
Significa che il pubblico ministero, allo stato, non intende chiedere l'archiviazione. Non è ancora un atto di accusa: dopo i venti giorni il pubblico ministero può ancora archiviare (se le difese lo convincono), chiedere il decreto penale, il rinvio a giudizio o emettere la citazione diretta. Nella pratica, però, la maggior parte degli avvisi è seguita dall'esercizio dell'azione penale.
Devo chiedere di essere interrogato?
Dipende dal caso e va deciso con il difensore dopo aver letto il fascicolo. L'interrogatorio richiesto dall'indagato è obbligatorio per il pubblico ministero e serve quando si ha una versione documentabile da far entrare negli atti; è controproducente quando si rischia di confermare elementi a carico. Le memorie scritte e i documenti sono spesso più efficaci.
Che cosa succede se non faccio nulla nei venti giorni?
Nessuna decadenza: il diritto di difesa resta pieno nelle fasi successive. Si perde però l'occasione di evitare il processo o di ottenere il decreto penale al posto della citazione, e per i reati a citazione diretta il prossimo atto sarà direttamente il decreto di citazione a giudizio.
Posso avere copia di tutti gli atti?
Sì: l'avviso avverte che la documentazione delle indagini è depositata in segreteria e che l'indagato e il difensore possono prenderne visione ed estrarne copia, oggi tramite il portale telematico. Per le intercettazioni si può ascoltare le registrazioni e chiederne copia, con un elenco di quelle ritenute rilevanti entro venti giorni.
Fonti normative
- Art. 415-bis c.p.p. — Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari
- Art. 405 c.p.p. — Inizio dell'azione penale e termini delle indagini
- Art. 408 c.p.p. — Richiesta di archiviazione
- Art. 550 c.p.p. — Citazione diretta a giudizio
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