In breve
- Chi può appellare: l'imputato contro le condanne (e contro le assoluzioni con formule non piene); il pubblico ministero contro le condanne solo se cambiano il titolo del reato, escludono un'aggravante a effetto speciale o applicano una pena di specie diversa, e contro le assoluzioni solo per i reati non a citazione diretta (art. 593 c.p.p.).
- Termini: 15, 30 o 45 giorni secondo il tempo di deposito della motivazione; +15 per il difensore dell'imputato assente (art. 585).
- Forma: atto scritto con capi impugnati, prove contestate, richieste e motivi specifici, «in forma puntuale ed esplicita», a pena di inammissibilità (art. 581); per l'assente, mandato ad impugnare con elezione di domicilio.
- Esito possibile: senza appello del PM la pena non può aumentare (art. 597, comma 3); la corte può assolvere, ridurre, riqualificare, concedere benefici e attenuanti anche d'ufficio, applicare pene sostitutive con il consenso dell'imputato.
- Rito: di regola in camera di consiglio senza le parti, su atti e memorie (art. 598-bis); l'udienza partecipata va chiesta entro 15 giorni dalla citazione.
Quali sentenze si possono appellare
«Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso».
L'imputato può sempre appellare la condanna, con tre eccezioni: la sentenza di patteggiamento è inappellabile (art. 448, comma 2), la condanna con la sola ammenda o con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo è inappellabile (art. 593, comma 3), e nel giudizio abbreviato l'imputato non può appellare il proscioglimento (art. 443). Può appellare le assoluzioni con formule non piene (per esempio «perché il fatto non costituisce reato» o per prescrizione) per ottenere quella piena; la Corte costituzionale ha esteso l'appello anche all'assoluzione per vizio totale di mente pronunciata in abbreviato (sentenza 274/2009). Il pubblico ministero ha spazi molto più stretti: contro le condanne solo nei tre casi indicati dalla norma; contro le assoluzioni, dopo la riforma Nordio (L. 114/2024), non più per i reati a citazione diretta dell'art. 550, commi 1 e 2, che sono la maggior parte di quelli giudicati dal tribunale monocratico. L'appello del pubblico ministero spetta al procuratore della Repubblica; il procuratore generale può appellare solo in caso di avocazione o di acquiescenza del procuratore (art. 593-bis). La parte civile può appellare ai soli effetti civili (art. 576).
I termini
| Motivazione della sentenza | Termine per appellare | Da quando |
|---|---|---|
| Letta in udienza insieme al dispositivo (art. 544, comma 1) | 15 giorni | Dalla lettura, per le parti presenti o considerate tali |
| Depositata entro 15 giorni dalla pronuncia (art. 544, comma 2) | 30 giorni | Dalla scadenza del termine di deposito |
| Depositata nel termine più lungo fissato dal giudice, fino a 90 giorni (art. 544, comma 3) | 45 giorni | Dalla scadenza del termine fissato |
| Provvedimenti in camera di consiglio | 15 giorni | Dalla notifica o comunicazione dell'avviso di deposito |
I termini sono a pena di decadenza (art. 585, comma 5). Se il giudice deposita in ritardo, il termine decorre dalla notifica dell'avviso di deposito. Per il difensore dell'imputato giudicato in assenza i termini sono aumentati di quindici giorni. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il difensore vale per entrambi il termine che scade per ultimo. Fino a quindici giorni prima dell'udienza si possono depositare motivi nuovi, ma l'inammissibilità dell'appello si estende anche a questi (comma 4). L'imputato che non ha appellato può proporre appello incidentale entro quindici giorni dalla notifica dell'appello del pubblico ministero (art. 595), che perde efficacia se l'appello principale è inammissibile o rinunciato.
Come si scrive l'atto: la specificità dei motivi
L'atto di appello indica la sentenza impugnata, la data e il giudice, e a pena di inammissibilità enuncia specificamente i capi o punti della decisione impugnati, le prove di cui si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione, le richieste, anche istruttorie, e i motivi, con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto (art. 581, comma 1). Dal 2022 la norma aggiunge che l'appello «è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato» (comma 1-bis): non basta riproporre la tesi difensiva del primo grado, bisogna confrontarsi con la motivazione della sentenza e spiegare dove sbaglia. Per l'imputato giudicato in assenza, con l'atto del difensore d'ufficio va depositato, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza con la dichiarazione o elezione di domicilio (comma 1-quater); la L. 114/2024 ha limitato questo onere al difensore d'ufficio e ha abrogato l'obbligo generale, introdotto dalla Cartabia, di allegare a ogni impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio (comma 1-ter). L'atto si deposita con le modalità telematiche dell'art. 582.
Che cosa può fare la corte
L'appello è un giudizio a devoluzione limitata: la corte conosce del processo solo nei punti toccati dai motivi (art. 597, comma 1). Se appella il solo imputato vale il divieto di reformatio in peius: la corte «non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici», pur potendo dare al fatto una definizione giuridica più grave entro la competenza del primo giudice (comma 3); se accoglie l'appello su circostanze o reati concorrenti la pena complessiva va diminuita di conseguenza (comma 4). Se appella il pubblico ministero, la corte può aumentare la pena, revocare i benefici, condannare l'assolto. In ogni caso può applicare anche d'ufficio la sospensione condizionale, la non menzione e le attenuanti, e rifare il bilanciamento (comma 5). La corte decide di regola allo stato degli atti: la rinnovazione dell'istruzione (nuove prove o riassunzione di quelle già acquisite) è disposta se la corte non ritiene di poter decidere altrimenti, se le prove sono sopravvenute, o d'ufficio se assolutamente necessaria (art. 603); è obbligatoria quando il pubblico ministero appella un'assoluzione contestando la valutazione di prove dichiarative, che vanno riassunte (comma 3-bis). Le nullità della sentenza di primo grado (condanna per fatto diverso, vizi della citazione, assenza dichiarata senza presupposti) portano all'annullamento con trasmissione degli atti al primo giudice (art. 604).
Il rito: cartolare per regola, partecipato su richiesta
Dopo la riforma Cartabia la corte «provvede sull'appello in camera di consiglio» e «giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti» (art. 598-bis): fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale deposita le richieste e le parti possono depositare motivi nuovi e memorie, fino a cinque giorni prima le repliche. L'appellante, e comunque l'imputato o il suo difensore, possono chiedere l'udienza partecipata, in forma pubblica o camerale, con richiesta irrevocabile depositata dal difensore entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione (che deve arrivare almeno quaranta giorni prima dell'udienza, art. 601); la corte la dispone d'ufficio quando le questioni sono rilevanti e sempre quando deve rinnovare l'istruzione. In appello si può ottenere la sostituzione della pena detentiva fino a quattro anni con una pena sostitutiva, esprimendo il consenso nei motivi nuovi o nelle memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza, o in udienza se partecipata (art. 598-bis, commi 1-bis e 4-bis).
Il concordato in appello
Le parti possono accordarsi sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello con rinuncia agli altri, indicando la pena concordata (anche una pena sostitutiva) se i motivi accolti comportano una nuova determinazione della pena (art. 599-bis): è il «patteggiamento in appello», reintrodotto nel 2017, con dichiarazione depositata a pena di decadenza quindici giorni prima dell'udienza. Se la corte non condivide l'accordo, dispone l'udienza partecipata o la prosecuzione del giudizio e l'accordo perde effetto, ma può essere riproposto in udienza; se decide in modo difforme, richiesta e rinuncia non hanno effetto (commi 3-3-ter). Il concordato è uno strumento frequente quando l'appello punta a una riduzione di pena più che all'assoluzione: chiude in fretta e con un risultato certo, rinunciando ai motivi sulla responsabilità.
I tempi e l'improcedibilità
Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 la prescrizione cessa di decorrere con la sentenza di primo grado (art. 161-bis c.p.) e al suo posto opera l'improcedibilità: il giudizio d'appello deve concludersi entro due anni dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione, prorogabili con ordinanza motivata di un anno per i processi complessi e ulteriormente per i delitti di mafia, terrorismo, violenza sessuale e traffico di stupefacenti (art. 344-bis). I termini sono sospesi, tra l'altro, per la rinnovazione dell'istruzione e per le nuove ricerche dell'imputato. Superato il termine l'azione penale è improcedibile, salvo che l'imputato chieda la prosecuzione per essere giudicato nel merito (comma 7); la regola non si applica ai reati puniti con l'ergastolo. Per i reati commessi prima del 2020 continua ad applicarsi la prescrizione con le regole previgenti. Contro la sentenza d'appello resta il ricorso per cassazione, per soli motivi di legittimità.
Domande frequenti
Quanto tempo ho per appellare?
Quindici giorni se la motivazione è stata letta in udienza insieme al dispositivo, trenta se il giudice l'ha depositata entro quindici giorni, quarantacinque se si è riservato un termine più lungo (fino a novanta giorni). I termini decorrono dalla lettura o dalla scadenza del termine di deposito (dalla notifica dell'avviso di deposito per chi era assente) e sono a pena di decadenza; per il difensore dell'imputato giudicato in assenza sono aumentati di quindici giorni.
Se appello, la pena può aumentare?
No, se appella solo l'imputato: il giudice non può irrogare una pena più grave, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave né revocare i benefici (divieto di reformatio in peius, art. 597, comma 3), anche se può dare al fatto una qualificazione più grave. Se appella anche il pubblico ministero, la corte può aumentare la pena, revocare i benefici e condannare chi era stato assolto.
Il pubblico ministero può appellare un'assoluzione?
Dopo la legge 114/2024 non può farlo per i reati a citazione diretta (art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.), cioè per la gran parte dei reati di competenza del tribunale monocratico; resta il ricorso per cassazione. Per gli altri reati può appellare l'assoluzione, ma per ribaltarla sulla base di testimonianze deve far risentire i testimoni (art. 603, comma 3-bis). Non può appellare le condanne, salvo che modifichino il titolo del reato, escludano un'aggravante a effetto speciale o applichino una pena di specie diversa.
Il processo d'appello si prescrive?
Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 la prescrizione si ferma con la sentenza di primo grado, ma se l'appello non è definito entro due anni (prorogabili di un anno per i processi complessi, di più per mafia, terrorismo e violenza sessuale) l'azione penale diventa improcedibile (art. 344-bis). L'imputato può rinunciarvi e chiedere che il processo prosegua, per ottenere l'assoluzione nel merito.
Fonti normative
- Art. 593 c.p.p. — Casi di appello
- Art. 581 c.p.p. — Forma dell'impugnazione
- Art. 585 c.p.p. — Termini per l'impugnazione
- Art. 597 c.p.p. — Cognizione del giudice di appello
- Art. 598-bis c.p.p. — Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti
- Art. 599-bis c.p.p. — Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 344-bis c.p.p. — Improcedibilità per superamento dei termini del giudizio di impugnazione
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