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IstitutoDiritto penale · Il procedimento penale

La prescrizione del reato: come si calcola

Il tempo cancella il reato, ma con regole cambiate tre volte in pochi anni: oggi la prescrizione corre fino alla sentenza di primo grado e poi lascia il posto ai termini di improcedibilità dell'appello e della cassazione. Come si calcola il termine, che cosa lo sospende e lo interrompe, e quanto valgono i termini per i reati più comuni.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Termine base: il massimo della pena edittale, e comunque almeno sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni (art. 157 c.p.); tre anni per le pene diverse da detentiva e pecuniaria.
  • Circostanze: contano solo le aggravanti a effetto speciale o con pena di specie diversa (aumento massimo); niente bilanciamento.
  • Interruzione: gli atti interruttivi (interrogatorio, rinvio a giudizio, decreto di citazione, decreto penale, misure cautelari…) prolungano il termine al massimo di un quarto; della metà, dei due terzi o del doppio per i recidivi e gli abituali.
  • Dal 2020: la prescrizione cessa con la sentenza di primo grado; in appello e cassazione si applicano i termini di improcedibilità di due anni e di un anno (art. 344-bis c.p.p.).

Il tempo necessario a prescrivere

Art. 157, primo e secondo comma, c.p.

«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante».

La regola, in vigore dal 2005 (legge ex Cirielli), è semplice: il termine è pari al massimo della pena prevista per il reato, con un minimo di sei anni per i delitti e di quattro per le contravvenzioni. Il tentativo si calcola sulla pena del reato consumato. Delle circostanze si tiene conto solo per le aggravanti a effetto speciale (quelle che comportano un aumento superiore a un terzo, come l'aggravante mafiosa) e per quelle che prevedono una pena di specie diversa, considerando l'aumento massimo; il giudizio di bilanciamento non si applica. Se il reato è punito con pena detentiva e pecuniaria, si guarda solo alla detentiva. I termini sono raddoppiati per alcuni reati: omicidio colposo aggravato e stradale, disastri colposi, maltrattamenti, reati sessuali, reati contro l'ambiente, i delitti di mafia e terrorismo (art. 157, sesto comma). I reati puniti con l'ergastolo non si prescrivono. Il termine decorre dal giorno della consumazione, per il tentativo da quello dell'ultimo atto, per il reato permanente dalla cessazione della permanenza e per quello continuato da ciascun reato (art. 158); per alcuni reati contro i minori decorre dal compimento dei diciotto anni della vittima.

Sospensione e interruzione

La sospensione (art. 159) ferma il decorso del termine, che riprende da dove era arrivato: avviene nei casi previsti dalla legge, per esempio durante il rinvio dell'udienza chiesto dall'imputato o dal difensore (con il limite di sessanta giorni oltre la fine dell'impedimento), per le rogatorie all'estero (fino a sei mesi), durante la messa alla prova, e quando è pronunciata la sentenza di assenza dell'imputato irreperibile (fino al rintraccio, entro il doppio del termine). L'interruzione (art. 160) fa ripartire il termine da capo: la producono l'ordinanza di custodia cautelare e la convalida dell'arresto, l'interrogatorio e l'invito a presentarsi per renderlo, la fissazione dell'udienza sull'archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, i decreti che dispongono il giudizio, la citazione a giudizio, il decreto penale. Ma l'interruzione ha un tetto (art. 161): il termine complessivo non può superare quello base aumentato di un quarto (della metà per i recidivi aggravati e per alcuni reati contro la pubblica amministrazione e la truffa per erogazioni pubbliche, dei due terzi per i recidivi reiterati, del doppio per abituali e professionali). Per i reati di mafia e terrorismo non c'è tetto.

Dopo il primo grado: cessazione e improcedibilità

Art. 161-bis c.p. — Cessazione del corso della prescrizione

«Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».

Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 la prescrizione si ferma per sempre con la sentenza di primo grado, di condanna o di assoluzione (la regola nasce con la legge 3/2019 come sospensione ed è stata trasformata in cessazione dalla riforma Cartabia, legge 134/2021). Al suo posto, nei gradi di impugnazione, operano i termini di improcedibilità dell'art. 344-bis c.p.p.: l'appello deve concludersi entro due anni e il giudizio di cassazione entro un anno, decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione; nei processi complessi il giudice può prorogare di un anno l'appello e di sei mesi la cassazione, con ulteriori proroghe per i reati più gravi e senza limiti per i delitti di mafia e terrorismo aggravati, e i termini sono sospesi nei casi di sospensione della prescrizione. Se il termine scade, il giudice dichiara l'azione penale improcedibile, ma la condanna civile al risarcimento pronunciata in primo grado può essere confermata dal giudice dell'impugnazione ai soli effetti civili. Per i reati commessi prima del 2020 valgono le regole precedenti, con la sospensione dopo la condanna di primo grado prevista dalla legge del 2017 per i fatti dal 3 agosto 2017. Nel corso del 2025 il Parlamento ha esaminato un nuovo disegno di legge per riscrivere ancora la materia; alla data di verifica di questa pagina il testo del codice è quello riportato sopra.

Esempi per i reati più comuni

ReatoPena massimaTermine baseCon interruzioni (+1/4)
Furto semplice (624) e aggravato (625)3 anni / 6 anni6 anni7 anni e 6 mesi
Truffa (640) semplice e aggravata3 / 5 / 6 anni6 anni7 anni e 6 mesi
Lesioni lievi (582) / gravi (583)3 / 7 anni6 / 7 anni7 anni e 6 mesi / 8 anni e 9 mesi
Diffamazione a mezzo stampa o social (595, terzo comma)3 anni6 anni7 anni e 6 mesi
Stalking (612-bis)6 anni e 6 mesi6 anni e 6 mesi8 anni, 1 mese e 15 giorni
Maltrattamenti (572)7 anni, raddoppiato14 anni17 anni e 6 mesi
Rapina (628)10 anni (20 aggravata)10 / 20 anni12 anni e 6 mesi / 25 anni
Guida in stato di ebbrezza (186 CdS, contravvenzione)1 anno4 anni5 anni
Omicidio stradale (589-bis)7-12 anni, raddoppiato14-24 anni17 anni e 6 mesi - 30 anni
Bancarotta fraudolenta (322 CCII)10 anni10 anni12 anni e 6 mesi

Come si fa valere

La prescrizione è una causa di estinzione del reato che il giudice deve dichiarare d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 129 c.p.p.), anche in cassazione, salvo che dagli atti risulti evidente l'innocenza, nel qual caso prevale l'assoluzione nel merito. L'imputato può rinunciarvi espressamente, quando preferisce un'assoluzione piena a una sentenza che dichiara estinto il reato, che non è una condanna ma nemmeno un'assoluzione e non è opponibile nel giudizio civile. Il difensore verifica il calcolo in ogni fase: la data di consumazione (spesso controversa nei reati contrattuali e informatici), la qualificazione del reato e delle aggravanti a effetto speciale, gli atti interruttivi effettivamente compiuti, i periodi di sospensione. Un errore di qualificazione o una data sbagliata possono spostare il termine di anni.

Domande frequenti

Un reato punito fino a tre anni dopo quanto si prescrive?

In sei anni, perché per i delitti vale comunque il minimo di sei anni anche se il massimo della pena è inferiore; con gli atti interruttivi il termine può arrivare a sette anni e mezzo. Per le contravvenzioni il minimo è di quattro anni (cinque con le interruzioni).

Le aggravanti contano?

Solo quelle a effetto speciale (aumento superiore a un terzo) o che prevedono una pena di specie diversa: in quel caso si tiene conto dell'aumento massimo. Le aggravanti comuni e le attenuanti non contano, e non conta il bilanciamento tra circostanze.

Dopo la sentenza di primo grado il reato può ancora prescriversi?

No: dal 2020 il corso della prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado, di condanna o di assoluzione (art. 161-bis c.p.). In appello e in cassazione valgono invece i termini di improcedibilità: due anni per l'appello e uno per la cassazione, prorogabili nei processi complessi, decorsi i quali l'azione penale è improcedibile. Se la sentenza è annullata con rinvio al primo grado, la prescrizione riprende a correre.

Si può rinunciare alla prescrizione?

Sì, l'imputato può rinunciare espressamente, per ottenere un'assoluzione nel merito invece di una sentenza che dichiara estinto il reato. La prescrizione va dichiarata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, ma non impedisce la condanna alle restituzioni e al risarcimento in favore della parte civile se è già stata pronunciata una condanna in primo grado.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Il procedimento penaleL'appello penale: termini, motivi, che cosa può cambiareSentenze appellabili e limiti per il PM (riforma Nordio), termini 15/30/45 giorni (+15 per l'assente), forma e specificità dei motivi, mandato ad impugnare, effetto devolutivo, reformatio in peius, rinnovazione delle prove, rito cartolare, concordato, pene sostitutive in appello, improcedibilità.
  • Reati contro il patrimonioIl furto (art. 624 c.p.)Pena da 6 mesi a 3 anni, querela entro 3 mesi salvo aggravanti, le circostanze dell'art. 625, prescrizione, riti alternativi.
  • Reati contro il patrimonioLa truffa (art. 640 c.p.)Artifizi e raggiri, pena da 6 mesi a 3 anni (aggravata fino a 6), querela entro 3 mesi, truffa contrattuale e online, prescrizione.
  • Reati contro la personaLe lesioni personali (art. 582 c.p.)Lievi (6 mesi-3 anni, a querela), gravi (3-7 anni) e gravissime (6-12 anni), le aggravanti dell'art. 585, il risarcimento.
  • Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.