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ProceduraDiritto penale · Il procedimento penale

La messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilità

Per i reati meno gravi l'imputato può chiedere di sospendere il processo e svolgere un programma di lavoro di pubblica utilità, riparazione e prescrizioni: se la prova riesce, il reato è estinto senza condanna e senza tracce nel certificato del casellario. Chi può chiederla, come, quanto dura e che cosa comporta.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Chi: l'imputato di un reato con pena massima fino a quattro anni, o di un delitto dell'art. 550, comma 2, c.p.p.; una sola volta nella vita; esclusi abituali e professionali.
  • Che cosa comporta: un programma concordato con l'UEPE con lavoro di pubblica utilità (minimo dieci giorni), condotte riparatorie e risarcimento ove possibile, prescrizioni, eventuale mediazione con la vittima.
  • Esito: se positivo, il reato è estinto con sentenza; nessuna condanna, nessuna traccia nel certificato del casellario richiesto dal privato; restano le sanzioni amministrative accessorie.
  • Quando si chiede: fino alle conclusioni dell'udienza preliminare o predibattimentale, nell'opposizione al decreto penale, entro quindici giorni dal giudizio immediato; anche durante le indagini.

Che cos'è

Art. 168-bis, primo e secondo comma, c.p.

«Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma […]».

Introdotta nel 2014 per gli adulti sul modello del processo minorile, la messa alla prova è una forma di probation processuale: l'imputato, senza ammettere la responsabilità, si impegna a un programma di riparazione e di lavoro per la collettività, il processo si sospende e, se il programma è svolto con esito positivo, il reato si estingue senza condanna. È oggi lo strumento più utilizzato per chiudere i procedimenti per i reati di media gravità (furto anche aggravato, lesioni, resistenza, ricettazione, guida in stato di ebbrezza e sotto stupefacenti, spaccio di lieve entità, molti reati contravvenzionali), e dopo la riforma Cartabia il pubblico ministero può proporla direttamente all'imputato già con l'avviso di conclusione delle indagini o in udienza.

I reati ammessi

Il criterio è la pena edittale massima: non superiore a quattro anni, senza tener conto delle aggravanti (la Cassazione a Sezioni unite, sent. 36272/2016, ha stabilito che si guarda alla pena del reato base). A questo si aggiunge l'elenco dei delitti a citazione diretta dell'art. 550, comma 2, c.p.p., che comprende reati con pene superiori: tra gli altri il furto aggravato (art. 625), la truffa aggravata (640, secondo comma), l'appropriazione indebita, la ricettazione (648), la resistenza e la violenza a pubblico ufficiale, la falsa testimonianza, l'evasione, la falsa attestazione sull'identità, le lesioni stradali, il danneggiamento aggravato, la rissa. La Corte costituzionale ha allargato il perimetro in due occasioni: con la sentenza 174/2022, per i reati connessi a quelli per cui la prova era già stata concessa, e con la sentenza 90/2025, per lo spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), che la formulazione della norma escludeva. Sono esclusi i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e chi ha già usufruito della messa alla prova: la legge la concede una sola volta, anche se il precedente esito è stato positivo.

Come si chiede

  1. I termini. La richiesta si presenta, personalmente o con procura speciale, fino alle conclusioni dell'udienza preliminare, fino alla chiusura dell'udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta, fino all'apertura del dibattimento nel direttissimo, entro quindici giorni dal decreto di giudizio immediato, con l'opposizione al decreto penale; può essere presentata anche durante le indagini al giudice per le indagini preliminari, con il consenso del pubblico ministero (art. 464-ter). Se il pubblico ministero la propone in udienza, l'imputato può chiedere venti giorni per decidere.
  2. Il programma. Alla richiesta si allega il programma di trattamento elaborato con l'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), o la prova di averne chiesto l'elaborazione. Nella pratica l'imputato, tramite il difensore, si rivolge all'UEPE con largo anticipo, perché i tempi di redazione sono di mesi; il giudice può anche sospendere in attesa del programma. Il programma indica il lavoro di pubblica utilità (ente, ore, modalità compatibili con lavoro, studio e famiglia), le condotte riparatorie e il risarcimento, le prescrizioni (dimora, frequentazioni, rapporti con i servizi), l'eventuale mediazione con la persona offesa e i programmi di giustizia riparativa.
  3. La decisione. Il giudice, sentite le parti e la persona offesa, dispone la sospensione se ritiene idoneo il programma e prevede che l'imputato si asterrà dal commettere altri reati, in base ai criteri dell'art. 133 c.p. (art. 464-quater); fissa la durata della prova (fino a due anni per i reati con pena detentiva, fino a un anno per quelli con sola pena pecuniaria) e può imporre prescrizioni ulteriori. Il rigetto è impugnabile con ricorso per cassazione insieme alla sentenza; la richiesta può essere riproposta prima dell'apertura del dibattimento.

Il lavoro di pubblica utilità e le prescrizioni

Il lavoro di pubblica utilità è la condizione della messa alla prova: una prestazione non retribuita a favore della collettività, presso Stato, regioni, enti locali, aziende sanitarie, enti di assistenza e volontariato convenzionati con i tribunali, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, per non più di otto ore al giorno, scelta tenendo conto delle professionalità e delle esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute dell'imputato. L'UEPE segue l'esecuzione e riferisce al giudice; le prescrizioni possono essere modificate su richiesta. Durante la prova la prescrizione del reato è sospesa.

L'esito

Al termine, sulla base della relazione dell'UEPE, il giudice tiene un'udienza e, se la prova ha avuto esito positivo, dichiara con sentenza estinto il reato (art. 168-ter): non c'è condanna, non c'è pena, non c'è recidiva; restano le eventuali sanzioni amministrative accessorie (per esempio la sospensione della patente per la guida in stato di ebbrezza, che però il giudice dimezza nei casi previsti) e la confisca obbligatoria. Le iscrizioni nel casellario non compaiono nel certificato richiesto dal privato. Se l'esito è negativo, o in caso di revoca (grave o reiterata trasgressione, rifiuto del lavoro, nuovo delitto non colposo o reato della stessa indole, art. 168-quater), il processo riprende e il periodo di prova svolto si scomputa dalla pena.

Messa alla prova, patteggiamento, tenuità: come scegliere

Rispetto al patteggiamento, la messa alla prova costa più tempo e impegno ma non lascia una condanna; rispetto alla particolare tenuità del fatto, che il giudice può negare, è nella disponibilità dell'imputato se i presupposti ci sono. Non è adatta a chi ha una prospettiva concreta di assoluzione (la richiesta non implica ammissione, ma sospende il processo e consuma l'unica occasione), a chi non può garantire la disponibilità di tempo per il lavoro, o quando il reato non è ammesso. Per i reati stradali con lavoro di pubblica utilità «proprio» (art. 186, comma 9-bis, CdS) le due strade sono alternative e vanno confrontate sugli effetti sulla patente e sulla confisca.

Domande frequenti

Per quali reati si può chiedere la messa alla prova?

Per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (senza contare le aggravanti, secondo la giurisprudenza), e per i delitti dell'elenco dell'art. 550, comma 2, c.p.p., che comprende tra gli altri il furto aggravato, la truffa aggravata, l'appropriazione indebita, la ricettazione, la resistenza a pubblico ufficiale, le lesioni stradali. È esclusa per i delinquenti abituali e professionali.

Quanto dura la prova?

Il giudice fissa la durata nell'ordinanza: fino a due anni per i reati con pena detentiva, fino a un anno per quelli con sola pena pecuniaria (art. 464-quater, comma 5). Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, e non può superare le otto ore al giorno; nella pratica i programmi vanno da alcune decine a qualche centinaio di ore.

Che cosa resta nel casellario?

L'ordinanza di sospensione e la sentenza che dichiara estinto il reato sono iscritte nel casellario, ma non compaiono nel certificato richiesto dal privato (art. 24 d.P.R. 313/2002, lett. m-bis e m-ter). Servono a impedire una seconda messa alla prova, che la legge non consente.

Se la prova fallisce che cosa succede?

Il giudice revoca la sospensione per grave o reiterata trasgressione del programma, per rifiuto del lavoro di pubblica utilità o per un nuovo delitto non colposo, e il processo riprende dal punto in cui era stato sospeso; il periodo di prova svolto è comunque computato nella pena eventualmente inflitta. La revoca è ricorribile in cassazione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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  • Reati contro il patrimonioIl furto (art. 624 c.p.)Pena da 6 mesi a 3 anni, querela entro 3 mesi salvo aggravanti, le circostanze dell'art. 625, prescrizione, riti alternativi.
  • Reati stradaliLa guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della strada)Le tre fasce di tasso alcolemico, ammenda e arresto, sospensione e revoca della patente, confisca, lavori di pubblica utilità, alcolock, neopatentati, rifiuto del test.