In breve
- Tre fasce: 0,5-0,8 g/l illecito amministrativo (543-2.170 euro, patente sospesa 3-6 mesi); 0,8-1,5 g/l reato (ammenda 800-3.200 euro, arresto fino a 6 mesi, sospensione 6-12 mesi); oltre 1,5 g/l reato (ammenda 1.500-6.000 euro, arresto 6-12 mesi, sospensione 1-2 anni, confisca).
- Aggravanti: incidente (sanzioni raddoppiate, fermo di 180 giorni), guida notturna tra le 22 e le 7 (ammenda aumentata da un terzo alla metà), limite zero per under 21, neopatentati e professionisti.
- Uscita: lavori di pubblica utilità, che estinguono il reato, dimezzano la sospensione e cancellano la confisca; una sola volta e mai in caso di incidente.
- Dal 2024: codici 68 e 69 sulla patente (niente alcol, alcolock) per almeno due o tre anni dopo la condanna.
- Norma
- Art. 186 del Codice della strada (d.lgs. 285/1992); art. 186-bis per under 21, neopatentati e conducenti professionali; art. 187 per gli stupefacenti
- Natura
- Illecito amministrativo fino a 0,8 g/l; contravvenzione penale oltre 0,8 g/l
- Pena
- Lett. b (0,8-1,5): ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi. Lett. c (oltre 1,5): ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da 6 mesi a 1 anno
- Sanzioni accessorie
- Sospensione della patente (3-6 mesi; 6-12 mesi; 1-2 anni), revoca per recidiva nel biennio, confisca del veicolo oltre 1,5 g/l e per il rifiuto, fermo di 180 giorni con incidente, visita medica in commissione, codici 68-69
- Procedibilità
- D'ufficio
- Competenza
- Tribunale in composizione monocratica (comma 2-ter); di regola con decreto penale di condanna
- Arresto in flagranza
- Non previsto (contravvenzione)
- Prescrizione
- 4 anni (5 con atti interruttivi)
- Oblazione e tenuità
- Oblazione non ammessa (pena congiunta di arresto e ammenda); particolare tenuità del fatto possibile, ma la giurisprudenza la esclude di regola sopra 1,5 g/l
Le tre fasce dell'art. 186
La norma non punisce «aver bevuto» ma guidare con un tasso alcolemico accertato oltre le soglie, e gradua le conseguenze in tre fasce. Nella prima fascia (tasso superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l) non c'è reato: si applica una sanzione amministrativa da 543 a 2.170 euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi, con la procedura delle sanzioni amministrative (verbale, ricorso al prefetto o al giudice di pace). Nella seconda fascia (oltre 0,8 e fino a 1,5 g/l) la guida diventa una contravvenzione penale: ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a sei mesi, con la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Nella terza fascia (oltre 1,5 g/l) l'ammenda va da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da sei mesi a un anno, la sospensione della patente da uno a due anni, ed è sempre disposta la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea; in quel caso la sospensione della patente è raddoppiata. La patente è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio.
«con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato».
Le aggravanti: incidente, notte, alcolock manomesso
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni; con un tasso superiore a 1,5 g/l la patente è sempre revocata, e restano ferme le conseguenze dell'art. 222 se dall'incidente derivano lesioni o la morte (lesioni stradali e omicidio stradale, con la revoca automatica della patente). Se il reato è commesso tra le 22 e le 7 l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà, e le attenuanti non possono prevalere su questa aggravante. Con la riforma del 2024 (legge 177/2024) le sanzioni sono aumentate di un terzo per chi guida con la patente già limitata dai codici 68-69 e raddoppiate se l'alcolock è stato manomesso.
Under 21, neopatentati, professionisti: il limite è zero
L'art. 186-bis vieta di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche ai conducenti con meno di ventuno anni, ai neopatentati nei primi tre anni dalla patente B, a chi trasporta persone o cose per professione e ai conducenti di mezzi pesanti e autobus. Per loro un tasso tra zero e 0,5 g/l comporta una sanzione da 168 a 672 euro (raddoppiata in caso di incidente); nelle fasce dell'art. 186 le sanzioni sono aumentate di un terzo nella prima e da un terzo alla metà nella seconda e nella terza. La patente è revocata sopra 1,5 g/l per i conducenti di mezzi pesanti e in caso di recidiva nel triennio per gli altri. Un minorenne sorpreso alla guida con alcol non può conseguire la patente B prima dei diciannove anni (fino a 0,5 g/l) o dei ventuno (oltre).
L'accertamento: pretest, etilometro, ospedale
La polizia può sottoporre i conducenti a un accertamento qualitativo non invasivo (il pretest); se è positivo, in ogni caso di incidente o quando ci sono altri motivi per ritenere lo stato di alterazione, procede con l'etilometro, anche accompagnando il conducente in ufficio. Per chi è coinvolto in un incidente ed è sottoposto a cure, il tasso è accertato dalla struttura sanitaria su richiesta della polizia. Un tasso superiore a 0,5 g/l fa presumere lo stato di ebbrezza. L'esito dell'etilometro è contestabile: la difesa verifica l'omologazione e la taratura dell'apparecchio, le due misurazioni a distanza di cinque minuti previste dal regolamento, il tempo trascorso dalla guida e l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.), la cui omissione, se eccepita tempestivamente, rende l'accertamento inutilizzabile. Il rifiuto dell'accertamento è un reato autonomo, punito con le pene della terza fascia, con la sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca.
La patente: ritiro, sospensione, revoca, visita medica, alcolock
Al momento dell'accertamento la patente è ritirata e trasmessa alla prefettura, che entro quindici giorni emette l'ordinanza di sospensione (art. 218); entro quindici giorni dal ritiro il conducente, se non ha provocato un incidente, può chiedere un permesso di guida per ragioni di lavoro, per fasce orarie e non oltre tre ore al giorno, che allunga la sospensione del doppio delle ore autorizzate. Con l'ordinanza di sospensione il prefetto ordina la visita medica in commissione entro sessanta giorni; sopra 1,5 g/l la patente è sospesa in via cautelare fino all'esito della visita. La revoca scatta per recidiva nel biennio, per l'incidente con tasso oltre 1,5 g/l e nei casi dell'art. 222. Dal 2024, per chi è condannato nelle fasce b) e c), sulla patente sono apposti i codici unionali 68 («niente alcool») e 69 (guida solo con alcolock), per almeno due anni nella seconda fascia e tre nella terza, con l'obbligo di revisione della patente.
Il processo: decreto penale, patteggiamento, lavori di pubblica utilità
Il reato è giudicato dal tribunale monocratico e nella maggior parte dei casi arriva con un decreto penale di condanna, che converte l'arresto in pena pecuniaria. Il patteggiamento è possibile, ma le sanzioni accessorie (sospensione, confisca) si applicano anche con il patteggiamento (comma 2-quater). La strada più conveniente, quando non c'è stato un incidente, è di regola il lavoro di pubblica utilità (comma 9-bis): la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche nel decreto penale, con un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso enti pubblici, organizzazioni di volontariato o centri di lotta alle dipendenze, per una durata pari alla pena detentiva più la conversione dell'ammenda a 250 euro per giorno. Se il lavoro è svolto positivamente, il giudice dichiara estinto il reato, dimezza la sospensione della patente e revoca la confisca. La sostituzione è ammessa una sola volta e la violazione degli obblighi comporta il ripristino di pena, sospensione e confisca. La particolare tenuità del fatto è astrattamente possibile, ma la Cassazione la ritiene di regola incompatibile con i tassi elevati.
Che cosa fare se si viene fermati
- Sottoporsi al test. Il rifiuto è punito come la fascia più grave e non evita nulla. Verificare che nel verbale siano riportati i valori delle due misurazioni e l'avviso sulla facoltà di farsi assistere.
- Chiedere subito il permesso di guida per lavoro, se non c'è stato incidente: la domanda al prefetto va presentata entro quindici giorni dal ritiro.
- Valutare con il difensore i lavori di pubblica utilità, che sono l'unica via che cancella reato e confisca, e la tempistica: possono essere chiesti già in opposizione al decreto penale o nel patteggiamento.
- Prepararsi alla commissione medica: la visita è obbligatoria e la restituzione della patente dipende dal suo esito; dal 2024 va messa in conto la limitazione con alcolock.
Domande frequenti
Con quanto alcol nel sangue si commette reato?
Sopra 0,8 grammi per litro. Tra 0,5 e 0,8 g/l la guida in stato di ebbrezza è un illecito amministrativo (sanzione da 543 a 2.170 euro e sospensione della patente da tre a sei mesi); tra 0,8 e 1,5 g/l è una contravvenzione punita con l'ammenda da 800 a 3.200 euro e l'arresto fino a sei mesi; oltre 1,5 g/l l'ammenda va da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da sei mesi a un anno, con la confisca del veicolo. Per i minori di 21 anni, i neopatentati nei primi tre anni e i conducenti professionali il limite è zero.
Perdo la patente?
La patente viene ritirata subito e sospesa dal prefetto: da tre a sei mesi nella prima fascia, da sei mesi a un anno nella seconda, da uno a due anni nella terza (raddoppiati se il veicolo è di un'altra persona). La revoca scatta in caso di recidiva nel biennio e, per chi provoca un incidente con tasso superiore a 1,5 g/l, sempre. Dal 2024 chi è condannato per le fasce penali ha la patente limitata con i codici 68 e 69 (niente alcol, alcolock) per almeno due o tre anni.
Come funzionano i lavori di pubblica utilità?
Se non c'è stato un incidente, la pena (arresto e ammenda) può essere sostituita, anche nel decreto penale, con un lavoro non retribuito a favore della collettività, di durata pari alla pena detentiva più la conversione dell'ammenda a 250 euro al giorno. Se il lavoro va a buon fine il giudice dichiara estinto il reato, dimezza la sospensione della patente e revoca la confisca. Si può ottenere una sola volta.
Che cosa succede se rifiuto l'alcoltest?
Il rifiuto è un reato autonomo punito con le pene della fascia più grave (ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da sei mesi a un anno), con la sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Rifiutare, quindi, non conviene mai dal punto di vista sanzionatorio; la difesa può invece contestare le modalità dell'accertamento, per esempio il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Fonti normative
- Art. 186 d.lgs. 285/1992 — Guida sotto l'influenza dell'alcool
- Art. 186-bis d.lgs. 285/1992 — Conducenti under 21, neopatentati e professionali
- Art. 218 d.lgs. 285/1992 — Sospensione della patente
- Art. 222 d.lgs. 285/1992 — Sanzioni accessorie all'accertamento di reati
- Art. 54 d.lgs. 274/2000 — Lavoro di pubblica utilità
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Da leggere insieme
- Il procedimento penaleIl decreto penale di condanna e l'opposizioneQuando il PM può chiederlo, pena pecuniaria anche sostitutiva (5-250 euro al giorno), riduzione fino alla metà del minimo, i quindici giorni, pagamento ridotto, opposizione e riti, effetti ed estinzione.