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ProceduraDiritto penale · Il procedimento penale

Il decreto penale di condanna e l'opposizione

Una condanna a una pena pecuniaria arrivata per posta, senza processo: il decreto penale è il rito più rapido del sistema. Si può accettare, pagare con lo sconto di un quinto o fare opposizione entro quindici giorni. La scelta va fatta subito e con cognizione, perché ciascuna strada ha conseguenze diverse.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Che cos'è: una condanna emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, senza udienza, quando si ritiene di dover applicare soltanto una pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva (art. 459 c.p.p.).
  • Tre strade in quindici giorni dalla notifica: pagare la pena ridotta di un quinto rinunciando all'opposizione; non fare nulla (il decreto diventa esecutivo e si paga per intero); proporre opposizione, chiedendo se si vuole abbreviato, patteggiamento, giudizio immediato, messa alla prova o oblazione.
  • Vantaggi del decreto: pena ridotta fino alla metà del minimo, niente spese processuali né pene accessorie, sospensione condizionale possibile, nessun effetto nei giudizi civili, non compare nel certificato del casellario chiesto dal privato, estinzione del reato dopo cinque anni (due per le contravvenzioni) se la pena è pagata.
  • Rischio dell'opposizione: nel giudizio successivo la pena può essere anche più grave.

Quando il pubblico ministero può chiederlo

Art. 459, comma 1, c.p.p. — Casi di procedimento per decreto

«Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata […], il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena».

Il procedimento per decreto è riservato ai casi in cui il pubblico ministero ritiene sufficiente una pena pecuniaria: la multa o l'ammenda previste dalla norma, oppure una pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve. Il pubblico ministero deve presentare la richiesta entro un anno dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato e può chiedere una pena diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale (comma 2). La facoltà del querelante di opporsi al rito, prevista in origine, è stata cancellata dalla Corte costituzionale (sentenza 23/2015): la vittima riceve comunicazione del decreto ma non può bloccarlo, e non partecipa al procedimento. Il decreto non è ammesso quando occorre applicare una misura di sicurezza personale (comma 5). Il giudice, se non condivide la richiesta e non deve prosciogliere, restituisce gli atti al pubblico ministero (comma 3); se la condivide, emette il decreto nella misura richiesta, ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate e concede, se ne ricorrono i presupposti, la sospensione condizionale (art. 460, comma 2).

Come si calcola la pena pecuniaria sostitutiva

Quando la pena pecuniaria sostituisce una pena detentiva, il giudice individua un valore giornaliero tra 5 e 250 euro, corrispondente alla quota di reddito giornaliero che l'imputato può destinare al pagamento tenuto conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita sue e della famiglia, e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva (art. 459, comma 1-bis): trenta giorni di arresto sostituiti a 20 euro al giorno fanno 600 euro. È un meccanismo introdotto dalla riforma Cartabia per rendere la pena pecuniaria proporzionata al reddito, e il valore minimo di 5 euro rende accessibile il rito anche a chi ha redditi bassi. Negli stessi limiti la pena detentiva può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità: prima dell'esercizio dell'azione penale, chiedendolo al pubblico ministero con il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna; oppure, ricevuto il decreto, entro quindici giorni, anche senza fare opposizione, con la possibilità di chiedere sessanta giorni per depositare la disponibilità dell'ente e il programma (comma 1-ter).

Che cosa contiene il decreto

Il decreto è notificato all'imputato, al difensore e all'eventuale persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Deve contenere, oltre alla descrizione del fatto e alla motivazione, gli avvisi che orientano le scelte (art. 460, comma 1): che si può proporre opposizione entro quindici giorni dalla notifica; che con l'opposizione si può chiedere il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, il patteggiamento e, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 201/2016, la sospensione del procedimento con messa alla prova; che senza opposizione il decreto diventa esecutivo; che si può nominare un difensore; che si può accedere ai programmi di giustizia riparativa; e che la pena pecuniaria può essere pagata nei quindici giorni in misura ridotta di un quinto, rinunciando all'opposizione. Se la notifica non riesce per irreperibilità dell'imputato (anche nel domicilio dichiarato, per la sentenza 504/2000), il giudice revoca il decreto e restituisce gli atti al pubblico ministero.

Le tre strade

  1. Pagare con lo sconto. Entro quindici giorni dalla notifica il condannato può pagare la pena pecuniaria ridotta di un quinto, rinunciando all'opposizione (art. 460, comma 5). La condanna diventa definitiva con tutti i benefici del rito: è la scelta di chi non ha argomenti difensivi seri e vuole chiudere al minor costo.
  2. Non fare nulla. Decorsi i quindici giorni senza opposizione, il giudice ordina l'esecuzione (art. 461, comma 5): la pena si paga per intero. Il risultato è lo stesso della prima strada, ma senza lo sconto; la mancata risposta non è mai una buona idea.
  3. Fare opposizione. L'imputato, personalmente o tramite il difensore, deposita la dichiarazione di opposizione con le forme dell'art. 582 nella cancelleria del giudice che ha emesso il decreto o del tribunale o giudice di pace del luogo in cui si trova, indicando a pena di inammissibilità gli estremi del decreto, la data e il giudice (art. 461, commi 1-2). Con l'opposizione può chiedere il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, il patteggiamento, la messa alla prova (art. 464-bis, comma 2) o presentare domanda di oblazione per le contravvenzioni che la ammettono. Se non chiede nulla, il giudice emette decreto di giudizio immediato (art. 464, comma 1). Contro la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione è ammesso ricorso per cassazione (art. 461, comma 6); chi ha perso il termine senza colpa può chiedere la restituzione nel termine (art. 462).

Che cosa succede dopo l'opposizione

Con l'opposizione il decreto viene revocato in ogni caso (art. 464, comma 3) e si apre un giudizio ordinario nella forma scelta. Nel giudizio conseguente all'opposizione non si possono più chiedere l'abbreviato, il patteggiamento o l'oblazione se non sono stati chiesti con l'atto di opposizione; la richiesta di abbreviato subordinata a integrazione probatoria, se respinta, può essere rinnovata prima dell'apertura del dibattimento (Corte costituzionale 169/2003). Soprattutto, il giudice può applicare una pena anche diversa e più grave di quella del decreto e revocare i benefici concessi (comma 4): l'opposizione non è un'impugnazione «a costo zero». Se l'imputato viene assolto perché il fatto non sussiste, non è reato o è giustificato, il decreto è revocato anche per i coimputati che non si erano opposti (comma 5).

Gli effetti della condanna per decreto

Il decreto penale non comporta la condanna alle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie; anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460, comma 5). Il reato si estingue se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e nei cinque anni successivi (due per le contravvenzioni) non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole; con l'estinzione cessa ogni effetto penale e la condanna non impedisce una successiva sospensione condizionale. Nel casellario giudiziale la condanna è iscritta, ma non compare nel certificato richiesto dall'interessato (art. 24 DPR 313/2002) né, per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, in quello richiesto dalle amministrazioni. Restano gli effetti che la legge collega a una condanna a prescindere dal rito, per esempio le sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada, che il giudice applica con il decreto.

Quando conviene opporsi

L'opposizione conviene quando le prove nel fascicolo sono deboli e c'è una reale prospettiva di assoluzione; quando è accessibile la particolare tenuità del fatto o la messa alla prova, che chiudono senza condanna; quando la pena del decreto è comunque alta e un patteggiamento o un abbreviato darebbero un risultato migliore; quando la contravvenzione ammette l'oblazione, che estingue il reato con il pagamento di una somma. Non conviene quando la prova è solida e la pena pecuniaria è modesta: il decreto, con lo sconto di un quinto, è spesso il modo più economico e discreto di chiudere un procedimento, ed è per questo che il difensore chiede di esaminare il fascicolo prima di consigliare l'una o l'altra strada. In tutti i casi la decisione va presa entro i quindici giorni, che decorrono dalla notifica all'imputato.

Domande frequenti

Se non faccio nulla che cosa succede?

Passati i quindici giorni dalla notifica senza opposizione, il giudice ordina l'esecuzione del decreto: la pena pecuniaria va pagata per intero (senza lo sconto di un quinto, che spetta solo a chi paga nei quindici giorni rinunciando all'opposizione) e la condanna diventa definitiva. Se non si paga, la pena pecuniaria viene convertita secondo le regole generali.

Il decreto penale compare nel casellario?

È una condanna e viene iscritta nel casellario giudiziale. Nel certificato che il privato chiede per sé (per esempio per un datore di lavoro) non compaiono però le condanne per decreto penale, e non compaiono neppure nel certificato richiesto dalle pubbliche amministrazioni quando riguardano contravvenzioni punite con la sola ammenda. Restano visibili al giudice e alla procura. Il reato si estingue dopo cinque anni (due per le contravvenzioni) se la pena è stata pagata e non si commettono reati della stessa indole.

Con l'opposizione rischio di più?

Sì. Nel giudizio che segue all'opposizione il giudice può applicare una pena anche diversa e più grave di quella del decreto e revocare i benefici concessi (art. 464, comma 4). L'opposizione va quindi decisa valutando le prove nel fascicolo, che il difensore può esaminare, e le alternative: patteggiamento, abbreviato, messa alla prova, oblazione.

Il decreto vale come prova in una causa civile?

No: anche se diventa esecutivo, il decreto penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460, comma 5). La persona offesa, che non partecipa al procedimento per decreto, può comunque chiedere il risarcimento in sede civile provando i fatti.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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