In breve
- Che cos'è: l'accordo tra imputato e pubblico ministero su una pena (detentiva fino a cinque anni, pecuniaria o sostitutiva) ridotta fino a un terzo, che il giudice applica con sentenza se la qualificazione e la pena sono corrette (art. 444 c.p.p.).
- Vantaggi: sconto fino a un terzo, niente dibattimento, con pena fino a due anni niente spese processuali né pene accessorie, sospensione condizionale possibile, estinzione del reato dopo cinque anni, nessun uso nei giudizi civili e disciplinari.
- Limiti: reati esclusi (violenza sessuale, pornografia minorile, mafia, delinquenti abituali e recidivi reiterati oltre due anni); per i reati contro la PA serve la restituzione del profitto; è una condanna che rileva per la recidiva.
- Quando: fino alle conclusioni dell'udienza preliminare o predibattimentale, nell'opposizione al decreto penale, entro quindici giorni dal decreto di giudizio immediato; anche in appello con il concordato.
Come funziona
«L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata […] e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato».
Il patteggiamento è una trattativa sulla pena, non sui fatti: l'imputato e il pubblico ministero calcolano insieme la pena partendo dalla pena base, applicando le circostanze e il bilanciamento, e riducendo fino a un terzo. Il risultato può essere una pena detentiva fino a cinque anni (il cosiddetto patteggiamento «allargato», sopra i due anni, con meno benefici), una pena pecuniaria o, dopo la riforma Cartabia, direttamente una pena sostitutiva. L'accordo può includere le pene accessorie (escluse o limitate nel tempo) e la confisca facoltativa. Il giudice non può modificare la pena concordata: verifica che la qualificazione del fatto, le circostanze e il calcolo siano corretti, che non ci siano motivi di proscioglimento immediato (art. 129) e che la volontà dell'imputato sia libera, poi pronuncia sentenza; altrimenti rigetta, e l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento. Se il pubblico ministero nega il consenso senza ragioni, il giudice può applicare comunque la pena richiesta alla fine del dibattimento, se ritiene il dissenso ingiustificato (art. 448).
Chi non può patteggiare
Sono esclusi i procedimenti per i reati di criminalità organizzata e terrorismo (art. 51, commi 3-bis e 3-quater), per la prostituzione e la pornografia minorile, per la violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenne, e i procedimenti contro delinquenti abituali, professionali, per tendenza e recidivi reiterati quando la pena supera due anni (comma 1-bis). Per il peculato, la concussione, la corruzione e l'induzione indebita la richiesta è ammissibile solo con la restituzione integrale del prezzo o del profitto (comma 1-ter). Dal 2025, nei procedimenti per maltrattamenti, stalking, revenge porn, violenza sessuale e lesioni aggravate nei contesti di violenza contro le donne, la richiesta presentata fuori udienza va notificata alla persona offesa a pena di inammissibilità (comma 1-quater).
Quando si chiede
La richiesta va formulata, personalmente o con procura speciale autenticata anche dal difensore, entro termini precisi (art. 446): fino alla presentazione delle conclusioni nell'udienza preliminare; nel procedimento a citazione diretta, entro la conclusione dell'udienza predibattimentale; nel giudizio direttissimo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento; entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato; con l'atto di opposizione al decreto penale. Può essere presentata anche durante le indagini, con il consenso del pubblico ministero, davanti al giudice per le indagini preliminari (art. 447). In appello le parti possono concordare pena e motivi con il concordato dell'art. 599-bis, che chiude il giudizio con una pena rideterminata.
Gli effetti
La sentenza di patteggiamento è equiparata a una condanna, salvo che la legge disponga diversamente (art. 445, comma 1-bis): si iscrive nel casellario, conta per la recidiva e per una futura sospensione condizionale, può comportare la confisca obbligatoria e le sanzioni amministrative accessorie (per esempio la sospensione della patente per la guida in stato di ebbrezza). Se la pena non supera due anni: niente condanna alle spese del procedimento, niente pene accessorie né misure di sicurezza (salvo la confisca obbligatoria); il reato si estingue se nei cinque anni successivi (due per le contravvenzioni) l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, e con l'estinzione cessa ogni effetto penale (art. 445, comma 2). La sentenza non ha efficacia e non è utilizzabile come prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari, amministrativi e contabili, e non è una confessione; ma non impedisce alla persona offesa di agire in sede civile, dove i fatti andranno provati di nuovo. Nel certificato del casellario richiesto dal privato le condanne patteggiate fino a due anni non compaiono. La sentenza è inappellabile (salvo il pubblico ministero in caso di dissenso) e ricorribile per cassazione solo per motivi limitati: vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena.
Quando conviene e quando no
Conviene quando la prova a carico è solida, la pena prevedibile è alta e lo sconto porta sotto i due anni con sospensione condizionale, o consente una pena sostitutiva; quando l'imputato vuole chiudere in fretta e senza pubblicità; quando ci sono conseguenze extrapenali da limitare (il patteggiamento non è utilizzabile nei giudizi disciplinari). Non conviene quando c'è una reale prospettiva di assoluzione, quando la sospensione condizionale è già stata consumata e la pena, pur ridotta, comporterebbe l'esecuzione, quando i benefici della messa alla prova (che estingue il reato senza condanna) o della tenuità del fatto sono accessibili, o quando le sanzioni accessorie (revoca della patente, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, decadenze da cariche e licenze) scattano comunque. Il confronto con il giudizio abbreviato, che dà uno sconto di un terzo mantenendo la possibilità di assoluzione e di appello, è la valutazione più frequente, e va fatta con il difensore sui documenti del fascicolo.
Domande frequenti
Il patteggiamento è una condanna?
Sì, salvo le eccezioni previste dalla legge: la sentenza è equiparata a una condanna, si iscrive nel casellario e rileva per la recidiva e per una futura sospensione condizionale. Non è però una confessione e, dopo la riforma Cartabia, non può essere usata come prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari, amministrativi e contabili; se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le norme extrapenali che equiparano il patteggiamento alla condanna.
Compare nel certificato del casellario?
Nel certificato richiesto dal privato (per esempio per un datore di lavoro) non compaiono le sentenze di patteggiamento con pena fino a due anni; compaiono in quello richiesto dalle pubbliche amministrazioni e nelle visure del giudice. Dopo cinque anni senza nuovi delitti (due per le contravvenzioni) il reato si estingue e ogni effetto penale cessa.
Si può patteggiare senza andare in carcere?
La pena patteggiata fino a due anni può essere sospesa condizionalmente, e l'accordo può contenere direttamente una pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare, semilibertà, pena pecuniaria) per pene fino a quattro anni. La sospensione condizionale può essere una condizione della richiesta: se il giudice non la concede, l'accordo non produce effetti.
Chi paga le spese e il risarcimento?
Con pena fino a due anni non si pagano le spese processuali. Il risarcimento alla persona offesa non è deciso dal giudice del patteggiamento (la parte civile non può ottenere condanna al risarcimento), ma la vittima può agire in sede civile e la sentenza non le è opponibile come prova. Per i reati contro la pubblica amministrazione il patteggiamento richiede la restituzione integrale del profitto.
Fonti normative
- Art. 444 c.p.p. — Applicazione della pena su richiesta
- Art. 445 c.p.p. — Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
- Art. 446 c.p.p. — Richiesta e consenso
- Art. 448 c.p.p. — Provvedimenti del giudice
- Art. 599-bis c.p.p. — Concordato in appello
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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