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ProceduraDiritto penale · Il procedimento penale

Il casellario giudiziale: che cosa contiene e che cosa vedono gli altri

La «fedina penale» non è un documento unico: la stessa persona ha un certificato quasi pulito da mostrare al datore di lavoro e una visura completa che solo lei, il giudice e la procura possono leggere. Sapere che cosa compare dove evita dichiarazioni sbagliate nei concorsi e permette di programmare la pulizia con non menzione e riabilitazione.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Che cos'è: la banca dati nazionale, tenuta dal Ministero della giustizia, con i provvedimenti penali definitivi (e alcuni civili e amministrativi) riferiti a ciascuna persona (DPR 313/2002). Accanto c'è il casellario dei carichi pendenti, con i procedimenti in corso dopo l'esercizio dell'azione penale.
  • Tre livelli di visibilità: il certificato che il privato chiede per sé omette molte iscrizioni (art. 24); i certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni ne omettono meno (art. 28); il giudice e il pubblico ministero vedono tutto (art. 21). La visura (art. 33) mostra all'interessato tutto, senza valore di certificato.
  • Non compaiono nel certificato del privato: condanne con non menzione, contravvenzioni con sola ammenda, reati estinti dopo la sospensione condizionale, patteggiamenti fino a due anni, decreti penali, tenuità del fatto, giudice di pace, messa alla prova, condanne riabilitate.
  • Costo: 16 + 3,92 euro (più 3,92 con urgenza); validità sei mesi.

Che cosa viene iscritto

Nel casellario si iscrivono per estratto (art. 3) i provvedimenti penali di condanna definitivi, comprese le sentenze di patteggiamento e i decreti penali; i provvedimenti sulle pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione; le pene accessorie, le pene sostitutive, le misure alternative alla detenzione e la liberazione condizionale; le sentenze di proscioglimento per difetto di imputabilità e quelle di non punibilità per particolare tenuità del fatto; l'ordinanza di sospensione con messa alla prova e la sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo; la sorveglianza speciale, la riabilitazione, i provvedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, le espulsioni. Restano fuori le condanne per contravvenzioni definibili in via amministrativa o con l'oblazione obbligatoria dell'art. 162 c.p., se non è stata concessa la sospensione condizionale. Le assoluzioni piene e le archiviazioni non si iscrivono. Ogni iscrizione riporta il reato, la data, la pena principale e accessoria, le circostanze, i benefici (art. 4).

Chi vede che cosa

IscrizioneCertificato richiesto dal privato (art. 24)Certificati delle amministrazioni (art. 28)Giudice e PM (art. 21) e visura (art. 33)
Condanna con non menzione (art. 175 c.p.)No
Contravvenzione con sola ammendaNoNo (sì per passaporto e armi)
Reato estinto dopo la sospensione condizionale (art. 167 c.p.)NoNo (sì per le armi)
Patteggiamento con pena fino a 2 anniNo
Decreto penale di condannaNo
Particolare tenuità del fatto (131-bis)NoNo (sì per le armi)
Messa alla prova (ordinanza ed esito)NoNo (sì per le armi)
Condanne del giudice di paceNo
Condanna riabilitata o amnistiataNo
Condanna ordinaria, patteggiamento oltre 2 anni

Il certificato che il privato chiede per sé (art. 24) è quello che si consegna al datore di lavoro, alla banca o all'ente che lo pretende: l'interessato «ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta», e può farlo anche un delegato con documento. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi acquisiscono direttamente, per i propri procedimenti, un certificato selettivo (solo le iscrizioni pertinenti) o generale; anche in questi non compaiono le contravvenzioni con sola ammenda, i reati estinti per esito della sospensione condizionale, la messa alla prova e la tenuità del fatto, con due eccezioni: per il passaporto compaiono anche le ammende, per le autorizzazioni in materia di armi compare tutto (art. 28, comma 7-bis). Il giudice e il pubblico ministero acquisiscono il certificato di tutte le iscrizioni; il difensore può ottenerlo per la persona offesa o il testimone solo con autorizzazione del giudice (art. 22). Chi vuole sapere esattamente che cosa risulta a proprio carico chiede la visura (art. 33): mostra tutte le iscrizioni, comprese quelle omesse nei certificati, ma non ha efficacia certificativa e non si può usare al posto del certificato.

Carichi pendenti e datori di lavoro

Il certificato dei carichi pendenti (art. 27) elenca i procedimenti in cui la persona è imputata, cioè dopo l'esercizio dell'azione penale: le indagini preliminari non vi compaiono (per quelle c'è la richiesta ex art. 335 c.p.p. sul registro delle notizie di reato). Anche in questo certificato non figurano i procedimenti del giudice di pace e quelli per contravvenzioni con sola ammenda. Il datore di lavoro non può chiedere il certificato al posto del lavoratore, ma può pretendere che sia il candidato a consegnarlo; è invece obbligato a richiederlo, prima dell'assunzione, chi impiega persone in attività professionali o volontarie che comportano contatti diretti e regolari con minori, per verificare l'assenza di condanne per i reati sessuali contro minori e di sanzioni interdittive (art. 25-bis).

Quando le iscrizioni si cancellano

Le iscrizioni sono eliminate quindici anni dopo la morte della persona e comunque cento anni dopo la nascita (art. 5, comma 1). Prima, si cancellano solo alcune categorie (comma 2): le condanne per contravvenzioni punite con la sola ammenda, dieci anni dopo l'esecuzione della pena, purché non siano stati concessi la sospensione condizionale o la non menzione; i provvedimenti di non punibilità per tenuità del fatto, dieci anni dopo la pronuncia; le condanne del giudice di pace, cinque anni dopo l'esecuzione se la pena era pecuniaria e dieci se diversa, senza nuovi reati nel periodo; i proscioglimenti per difetto di imputabilità, dieci anni dopo (tre per le contravvenzioni); i provvedimenti revocati, per esempio a seguito di revisione. Le iscrizioni relative ai minorenni si eliminano al compimento dei diciotto anni, tranne il perdono giudiziale (ventuno anni) e le condanne a pena detentiva. Tutto il resto (condanne per delitti, patteggiamenti, decreti penali) resta iscritto per sempre e diventa invisibile ai privati solo con gli strumenti descritti sotto.

Come si «pulisce» il certificato

  1. Non menzione (art. 175 c.p.): con una prima condanna a pena detentiva non superiore a due anni (o pecuniaria fino a 516 euro, o pena sostitutiva entro gli stessi limiti) il giudice può ordinare in sentenza che la condanna non compaia nel certificato richiesto dai privati. Si chiede insieme alla sospensione condizionale; è revocata se si commette un nuovo delitto. Un'ulteriore non menzione è possibile per reati commessi prima, se le pene cumulate restano nei limiti. La pagina dedicata spiega quando conviene.
  2. Esito della sospensione condizionale: passati i cinque anni (due per le contravvenzioni) senza nuovi reati, il reato è estinto e la condanna sparisce dal certificato del privato e da quelli delle amministrazioni.
  3. Riabilitazione (art. 178 c.p.): dopo almeno tre anni dall'esecuzione o estinzione della pena (più per i recidivi), con buona condotta e obbligazioni civili adempiute, il tribunale di sorveglianza estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale; la condanna riabilitata non compare più nel certificato del privato e, per la Corte costituzionale (sentenza 32/2026), non impedisce una nuova sospensione condizionale. La pagina sulla riabilitazione spiega domanda e tempi.
  4. Correzione degli errori: se la visura mostra un'iscrizione sbagliata o non eliminata nei termini, si chiede la correzione all'ufficio locale del casellario presso il tribunale; sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati decide, con le forme del procedimento di esecuzione, il tribunale del luogo di nascita (il Tribunale di Roma per chi è nato all'estero: art. 40).

Costi, tempi, richiesta

Secondo le indicazioni del Ministero della giustizia il certificato costa una marca da bollo da 16 euro ogni due pagine e una da 3,92 euro per i diritti; con urgenza (rilascio lo stesso giorno o il successivo) si aggiungono 3,92 euro; per uso elettorale gli importi sono ridotti a 8 e 1,96 euro. È esente, tra l'altro, per le procedure di adozione e affidamento, per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, per chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e per la riparazione dell'errore giudiziario. Si chiede presso l'ufficio del casellario di qualunque Procura della Repubblica, di persona con un documento, per posta o con la prenotazione online del Ministero; può ritirarlo un delegato con delega scritta e copia del documento dell'interessato. Vale sei mesi. Per il certificato di un cittadino italiano è attestata anche l'esistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo, che raccoglie le condanne riportate negli altri Stati dell'Unione.

Domande frequenti

Un patteggiamento compare nel certificato che chiedo per lavorare?

Nel certificato richiesto dall'interessato (art. 24) non compaiono le sentenze di patteggiamento con pena fino a due anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria, né i decreti penali di condanna. Compaiono invece nei certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni e nella visura completa. Con pena patteggiata superiore a due anni la condanna compare anche nel certificato del privato, salvo la non menzione.

Quanto costa e quanto vale?

Secondo le indicazioni del Ministero della giustizia servono una marca da bollo da 16 euro ogni due pagine e una da 3,92 euro per i diritti (19,92 euro in tutto); con urgenza, cioè rilascio lo stesso giorno o il successivo, altri 3,92 euro. È gratuito, tra l'altro, per le procedure di adozione, le cause di lavoro e previdenza e per chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il certificato vale sei mesi dal rilascio e si chiede in qualsiasi Procura, di persona, per posta o con prenotazione online.

Devo dichiarare una condanna in un concorso pubblico?

Dipende dal bando, ma la regola dell'art. 28, comma 8, è che chi rende una dichiarazione sostitutiva sulle iscrizioni a proprio carico non è tenuto a indicare quelle che non compaiono nel certificato richiesto dall'interessato né quelle escluse dai certificati delle amministrazioni. Se il bando chiede espressamente anche le condanne con non menzione o i patteggiamenti, va letto con attenzione: la dichiarazione falsa è reato.

Come si cancella una condanna?

Le iscrizioni si eliminano per legge solo in casi limitati (art. 5): ammende dopo dieci anni dall'esecuzione, condanne del giudice di pace dopo cinque o dieci anni, tenuità del fatto dopo dieci anni, e in ogni caso quindici anni dopo la morte. Per il resto la condanna resta iscritta: si può ottenere che non compaia nel certificato del privato con la non menzione (art. 175 c.p., da chiedere in sentenza) e con la riabilitazione, che estingue le pene accessorie e gli effetti penali dopo almeno tre anni dall'esecuzione della pena.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Il procedimento penaleLa sospensione condizionale della penaLimiti di pena (2 anni, 3 per i minori, 2 anni e 6 mesi per infra-21 e over-70), prognosi, esclusioni, seconda concessione, obblighi, effetti sul lavoro e sul casellario, revoca, estinzione dopo 5 anni; le sentenze della Consulta del 2026.
  • Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
  • Il procedimento penaleIl decreto penale di condanna e l'opposizioneQuando il PM può chiederlo, pena pecuniaria anche sostitutiva (5-250 euro al giorno), riduzione fino alla metà del minimo, i quindici giorni, pagamento ridotto, opposizione e riti, effetti ed estinzione.
  • Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.
  • Scegliere e verificare l'avvocatoCome verificare che un avvocato sia iscritto all'alboAlbo nazionale CNF e albi degli Ordini, che cosa dice l'iscrizione, cassazionisti e specialisti, stabiliti e praticanti, consulenti e finti avvocati, verifica all'estero.