In breve
- Pena: reclusione da sei mesi a tre anni e multa; da uno a cinque anni con le aggravanti del secondo comma; da due a sei anni se la vittima era in condizione di minorata difesa (dal 2025).
- Procedibilità: a querela entro tre mesi; d'ufficio con le aggravanti del secondo comma (tranne quella dell'uso di strumenti informatici che ostacolano l'identificazione) e del terzo comma.
- Elementi: artifizi o raggiri, errore della vittima, atto di disposizione, profitto ingiusto e danno. Senza inganno iniziale c'è solo un inadempimento civile.
- Prescrizione: sei anni (sette e mezzo con interruzioni), che cessa di correre con la sentenza di primo grado.
- Norma
- Art. 640 del codice penale
- Pena base
- Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa (nel testo in lire: da 51 a 1.032 euro)
- Pene aggravate
- Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549 euro nei casi del secondo comma (danno allo Stato, all'ente pubblico o all'Unione europea; timore di un pericolo immaginario o di un ordine dell'autorità; strumenti informatici che ostacolano l'identificazione); reclusione da 2 a 6 anni e multa da 700 a 3.000 euro con la minorata difesa dell'art. 61 n. 5
- Procedibilità
- Querela della persona offesa (3 mesi), salvo le aggravanti del secondo comma, eccetto il n. 2-ter, e del terzo comma
- Competenza
- Tribunale monocratico con citazione diretta, anche per la truffa aggravata del secondo comma (art. 550, comma 2, c.p.p.)
- Arresto in flagranza
- Facoltativo solo per le ipotesi aggravate (pena massima superiore a tre anni)
- Prescrizione
- 6 anni; 7 anni e 6 mesi con atti interruttivi
- Tenuità del fatto
- Ammessa per la truffa semplice e per quella del secondo comma; il minimo di due anni della truffa con minorata difesa è al limite della soglia
Che cosa punisce la norma
«Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila: 1° se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2° se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma».
La truffa è un reato a cooperazione della vittima: è la persona ingannata che compie l'atto di disposizione patrimoniale (paga, consegna, firma). La sequenza che il giudice deve ricostruire è sempre la stessa. Primo, gli artifizi o raggiri: l'artifizio è la messa in scena (un documento falso, un sito che imita quello della banca, un'auto con il contachilometri manomesso), il raggiro è l'attività persuasiva (la bugia, la falsa rassicurazione). La giurisprudenza ammette anche il silenzio, quando esiste un obbligo giuridico di informare, e la semplice menzogna, se idonea a trarre in inganno la persona concreta. Secondo, l'errore della vittima, provocato dall'inganno. Terzo, l'atto di disposizione compiuto in conseguenza dell'errore. Quarto, il profitto ingiusto dell'autore (o di un terzo) e il danno della vittima, che devono essere legati da un nesso con l'inganno. Se manca uno di questi anelli non c'è truffa: chi ha comprato conoscendo il difetto, chi ha pagato senza essere stato ingannato, chi ha subito un danno che non deriva dall'errore, sono fuori dalla norma.
Truffa contrattuale e semplice inadempimento
La domanda più frequente, negli affari tra privati e tra imprese, è se un contratto non rispettato sia una truffa. La risposta della Cassazione è costante: c'è truffa contrattuale quando l'inganno è precedente o contemporaneo alla conclusione del contratto e ha determinato la vittima a stipularlo (per esempio chi vende un immobile tacendo un'ipoteca che sa esistente, o chi si presenta come mandatario di una società che non lo ha mai incaricato). C'è invece solo inadempimento civile, con i rimedi della risoluzione e del risarcimento, quando l'accordo è nato lecitamente e una delle parti non lo ha poi onorato, anche se in malafede. La linea è sottile e la prova spetta a chi accusa: l'esistenza di un inganno iniziale va documentata, non dedotta dal solo fatto di non essere stati pagati. Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'autore consegue il profitto e la vittima subisce il danno, che in caso di bonifico coincide con l'accredito sul conto del truffatore.
Le aggravanti
Il secondo comma prevede tre circostanze che alzano la pena a un minimo di un anno e un massimo di cinque. La prima è il danno allo Stato, a un ente pubblico o all'Unione europea (n. 1): è l'aggravante contestata a chi ottiene un rimborso non dovuto o inganna un'amministrazione, salvo che il fatto rientri nella figura autonoma della truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis). La seconda è l'aver ingenerato il timore di un pericolo immaginario o il convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità (n. 2): il finto poliziotto, il finto avvocato che chiede soldi per «liberare» un familiare, la telefonata del finto operatore che annuncia un accesso abusivo al conto. La terza, introdotta nel 2019, è la truffa commessa a distanza con strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l'identificazione (n. 2-ter): profili falsi, numeri mascherati, identità digitali rubate. Questa aggravante lascia il reato procedibile a querela; le altre due lo rendono procedibile d'ufficio.
Dal 2025 il decreto-legge 48/2025 ha riscritto la risposta alle truffe agli anziani e alle persone vulnerabili: l'aggravante speciale per le vittime anziane (il vecchio n. 2-bis) è stata abrogata e sostituita da un terzo comma che, quando ricorre la minorata difesa dell'art. 61 n. 5 c.p. (aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la difesa), porta la pena alla reclusione da due a sei anni e alla multa da 700 a 3.000 euro, con procedibilità d'ufficio. Si tratta di una pena che consente le misure cautelari e, con il massimo di sei anni, la custodia in carcere.
Querela, denuncia, tempi
La truffa semplice e quella aggravata dal solo n. 2-ter sono punibili a querela, da presentare entro tre mesi da quando la vittima ha avuto notizia del fatto, cioè da quando si è resa conto dell'inganno (art. 124 c.p.). La querela si presenta alla polizia, ai carabinieri o in Procura, anche per posta raccomandata con firma autenticata (art. 337 c.p.p.), e la sua remissione, accettata dal querelato, estingue il reato prima della condanna definitiva. Nei casi procedibili d'ufficio basta la denuncia, ma anche qui la tempestività conta: i bonifici si possono bloccare nelle prime ore, non dopo settimane. Nella pratica delle Procure le truffe di modesto valore commesse online, con autori all'estero o non identificabili, vengono spesso archiviate per impossibilità di individuare il colpevole; la persona offesa può opporsi alla richiesta di archiviazione (art. 410 c.p.p.) se la querela conteneva elementi concreti non esplorati.
Arresto, riti, particolare tenuità
La truffa semplice non consente l'arresto in flagranza; le ipotesi aggravate, con pena massima superiore a tre anni, consentono l'arresto facoltativo (art. 381 c.p.p.) e le misure cautelari (art. 280 c.p.p.), e la truffa con minorata difesa anche la custodia in carcere. Il procedimento si svolge davanti al tribunale monocratico con citazione diretta, anche per le ipotesi del secondo comma (art. 550, comma 2, c.p.p.). Sono possibili il patteggiamento, l'abbreviato e la messa alla prova per la truffa semplice e per quella del secondo comma, e il decreto penale di condanna per la truffa semplice. La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è applicabile per le ipotesi con minimo fino a due anni, ma la giurisprudenza la esclude quando l'autore ha profittato della minorata difesa della vittima, perché è la stessa norma a vietarlo.
Prescrizione
Il termine base è di sei anni per la truffa semplice (massimo tre anni, ma per i delitti vale il minimo di sei) e per quella del secondo comma (massimo cinque); è di sei anni anche per la truffa con minorata difesa (massimo sei). Gli atti interruttivi prolungano il termine di un quarto, quindi fino a sette anni e mezzo (art. 161 c.p.). Il termine decorre dalla consumazione, cioè dal conseguimento del profitto, e cessa di correre con la sentenza di primo grado (art. 161-bis c.p.); nei gradi di impugnazione operano i termini di improcedibilità dell'art. 344-bis c.p.p.
Che cosa fare se si è vittima di una truffa
- Bloccare il denaro. Se il pagamento è avvenuto con bonifico o carta, chiamare subito la banca per il richiamo del bonifico o il disconoscimento dell'operazione; per le carte esiste la procedura di chargeback. Per i pagamenti non autorizzati la banca è tenuta al rimborso, salvo colpa grave del cliente, secondo le norme sui servizi di pagamento.
- Conservare tutto. Annunci, profili, chat, email, ricevute, IBAN del beneficiario, numeri di telefono: sono gli unici elementi che consentono di identificare l'autore. Gli screenshot vanno completi di data e indirizzo della pagina.
- Querelare entro tre mesi. Anche online, tramite il portale della Polizia di Stato, o di persona. Chiedere di essere informati sullo stato del procedimento (art. 335, comma 3-ter, c.p.p.) e valutare la costituzione di parte civile.
- Non pagare per «recuperare». Chi ha subito una truffa viene spesso ricontattato da finti avvocati, finte autorità o finte società di recupero che chiedono un anticipo: è una seconda truffa sulla prima.
Che cosa fare se si è accusati di truffa
La difesa si gioca quasi sempre sull'elemento dell'inganno e sul dolo iniziale: dimostrare che il rapporto è nato lecitamente e che il mancato adempimento è dipeso da circostanze sopravvenute sposta il fatto sul terreno civile. Contano i documenti dell'epoca (contratti, corrispondenza, movimenti bancari) e la tempestività: dopo l'avviso di conclusione delle indagini ci sono venti giorni per memorie e documenti e per chiedere di essere interrogati. Il risarcimento del danno, anche parziale, apre alla remissione della querela nei casi in cui è possibile e vale come attenuante (art. 62 n. 6 c.p.); nei casi d'ufficio resta comunque il fattore che più incide sulla pena e sulla sospensione condizionale.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra truffa e appropriazione indebita?
Nella truffa la vittima consegna il bene o il denaro perché è stata ingannata: l'errore precede la consegna. Nell'appropriazione indebita (art. 646 c.p.) il bene era già legittimamente nelle mani dell'autore, che a un certo punto decide di tenerselo. Chi vende un'auto che non esiste commette una truffa; chi riceve un'auto in prestito e non la restituisce commette un'appropriazione indebita.
Non ricevere la merce pagata online è truffa?
Lo è se chi ha venduto non aveva alcuna intenzione di consegnare e ha usato artifizi o raggiri (un annuncio falso, un'identità inventata, foto rubate). Se invece il venditore esiste, ha semplicemente ritardato o è insolvente, si resta nell'inadempimento civile. Nella pratica la Procura archivia spesso quando manca la prova dell'inganno iniziale; per questo conviene conservare annunci, chat, ricevute e dati del pagamento.
Quanto tempo ho per sporgere querela per truffa?
Tre mesi dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto, cioè da quando ci si è accorti di essere stati ingannati (art. 124 c.p.). Se ricorre un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio (danno allo Stato o a un ente pubblico, timore di un pericolo immaginario, minorata difesa) la querela non serve, ma la denuncia resta utile per far partire le indagini.
La truffa si prescrive?
La truffa semplice si prescrive in sei anni, prolungabili a sette anni e mezzo con gli atti interruttivi; la truffa aggravata dal secondo comma (pena fino a cinque anni) in sei anni, e quella aggravata dalla minorata difesa (pena fino a sei anni) in sei anni, con gli stessi prolungamenti. Il termine decorre dal momento in cui l'autore consegue il profitto e cessa di correre con la sentenza di primo grado.
Fonti normative
- Art. 640 c.p. — Truffa
- Art. 61 c.p. — Circostanze aggravanti comuni (n. 5: minorata difesa)
- Art. 124 c.p. — Termine per proporre la querela
- Art. 157 c.p. — Prescrizione
- Art. 550 c.p.p. — Casi di citazione diretta a giudizio
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Da leggere insieme
- Reati contro il patrimonioL'appropriazione indebita (art. 646 c.p.)Possesso legittimo e interversione, pena fino a 5 anni, querela in 3 mesi, i casi tipici, differenze con furto e truffa, prescrizione, riti e risarcimento.
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.