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ReatoDiritto penale · Reati contro il patrimonio

La rapina (art. 628 c.p.)

Un furto commesso con violenza o minaccia, prima o subito dopo la sottrazione. Tra i reati contro il patrimonio è quello con le conseguenze più pesanti: pene alte, arresto obbligatorio, custodia in carcere, patteggiamento e messa alla prova fuori portata. Che cosa distingue la rapina dal furto e dall'estorsione, le aggravanti e le difese.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Pena: reclusione da 3 a 10 anni e multa (rapina semplice), riducibile fino a un terzo per i fatti di lieve entità (Corte cost. 86/2024); da 6 a 20 anni e multa da 2.000 a 4.000 euro con le aggravanti del terzo comma; da 7 a 20 anni con due o più aggravanti.
  • Propria e impropria: violenza o minaccia prima della sottrazione, oppure subito dopo per tenersi la cosa o fuggire: stessa pena.
  • Procedibilità e cautele: d'ufficio, arresto obbligatorio in flagranza, custodia cautelare in carcere ammessa, niente tenuità del fatto per la rapina aggravata, niente messa alla prova.
  • Prescrizione: 10 anni (12 anni e 6 mesi con interruzioni) per la semplice; 20 anni (25) per l'aggravata.
Norma
Art. 628 del codice penale
Pena base
Reclusione da 3 a 10 anni e multa (nel testo in lire: da 927 a 2.500 euro)
Pene aggravate
Da 6 a 20 anni e multa da 2.000 a 4.000 euro con una circostanza del terzo comma; da 7 a 20 anni e multa da 2.500 a 4.000 euro con due o più circostanze o con una di esse più un'aggravante comune
Procedibilità
D'ufficio
Competenza
Tribunale collegiale (rapina aggravata) o monocratico con udienza preliminare
Arresto in flagranza
Obbligatorio (art. 380, comma 2, lett. f, c.p.p.)
Misure cautelari
Custodia in carcere ammessa (pena massima ≥ 5 anni); per la rapina aggravata dall'art. 628, terzo comma, nn. 3-bis e 3-ter la custodia in carcere è la misura presunta adeguata salvo prova contraria (art. 275, comma 3, c.p.p.)
Prescrizione
10 anni (semplice), 20 anni (aggravata), più un quarto con atti interruttivi
Tenuità del fatto
Esclusa per la rapina aggravata (art. 131-bis, terzo comma, n. 3); per la semplice il minimo di tre anni supera la soglia dei due anni

Che cosa punisce la norma

Art. 628, primo e secondo comma, c.p. — Rapina

«Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità».

La rapina è un furto qualificato dal mezzo: la violenza alla persona o la minaccia. Nella rapina propria (primo comma) la violenza o la minaccia precedono e servono alla sottrazione: la vittima è costretta a consegnare o a subire l'impossessamento. Nella rapina impropria (secondo comma) l'autore usa violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurarsi la cosa o l'impunità: è il caso, frequentissimo, del ladro fermato all'uscita del negozio che spinge o colpisce l'addetto alla sicurezza per scappare con la merce. Le Sezioni unite (sent. 34952/2012) hanno stabilito che la rapina impropria è configurabile anche quando la sottrazione è rimasta allo stadio del tentativo. La violenza può essere anche minima (uno strattone, una spinta) purché diretta alla persona; la minaccia può essere anche implicita, con gesti o con l'esibizione di un'arma. Serve il dolo specifico di profitto.

Il confine con il furto sta nella direzione della violenza: nel furto con strappo (art. 624-bis) la violenza si esercita sulla cosa, nella rapina sulla persona; quando la vittima resiste e viene trascinata o colpita, il fatto diventa rapina. Il confine con l'estorsione sta invece nella condotta della vittima: nella rapina l'autore si impossessa da sé della cosa, nell'estorsione la vittima, costretta dalla violenza o dalla minaccia, compie lei l'atto di disposizione (consegna il denaro, firma). Se la violenza consiste nel privare la vittima della libertà per un tempo apprezzabile si aggiunge il sequestro di persona.

Le aggravanti

Il terzo comma alza la pena a un minimo di sei e un massimo di venti anni se la violenza o la minaccia è commessa con armi (anche giocattolo, se idonea a intimidire, secondo la giurisprudenza), da persona travisata o da più persone riunite (n. 1); se la violenza consiste nel porre la vittima in stato di incapacità di volere o di agire (n. 2, la droga nel bicchiere); se l'autore fa parte di un'associazione mafiosa (n. 3); se il fatto è commesso in abitazione o in luoghi che ostacolano la difesa (n. 3-bis); sui mezzi di trasporto pubblico (n. 3-ter); contro chi ha appena usato uno sportello bancomat o un ufficio postale (n. 3-quater); contro una persona ultrasessantacinquenne (n. 3-quinquies). Con due o più aggravanti, o una di esse più un'aggravante comune, la pena va da sette a venti anni. Per le aggravanti dei numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater la legge vieta al giudice di ritenere le attenuanti equivalenti o prevalenti: le diminuzioni si calcolano sulla pena già aumentata, il che rende queste rapine difficilmente riducibili sotto i minimi; la Corte costituzionale ha però escluso questo divieto per l'attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) in concorso con le aggravanti della rapina in abitazione e allo sportello bancomat (sentenze 217/2023 e 130/2025).

Dal 2024 esiste anche un'attenuante di lieve entità: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 86 del 2024, ha dichiarato illegittimi il primo e il secondo comma dell'art. 628 nella parte in cui non prevedono una diminuzione della pena fino a un terzo quando, per la natura, i mezzi, le modalità dell'azione o per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. È la valvola che consente, per la rapina impropria di poche decine di euro con una spinta, di scendere sotto i tre anni.

Arresto, misure cautelari, riti

La rapina, consumata o tentata, comporta l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, comma 2, lett. f) e consente la custodia in carcere; per la rapina in abitazione e sui mezzi pubblici la custodia in carcere è la misura presunta adeguata salvo che l'indagato dimostri che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (art. 275, comma 3, c.p.p.). Il processo si svolge di regola con giudizio direttissimo dopo l'arresto in flagranza, oppure con udienza preliminare. Il patteggiamento è possibile solo se la pena concordata non supera i cinque anni, il che per la rapina aggravata richiede attenuanti generiche e prevalenti che la legge in parte vieta; il giudizio abbreviato, con la riduzione di un terzo, è la scelta più frequente quando la prova è solida. La messa alla prova è esclusa, e la particolare tenuità è esclusa per legge per la rapina aggravata e di fatto per quella semplice, che ha un minimo di tre anni. La sospensione condizionale è possibile solo se la pena finale non supera i due anni, cioè con la rapina semplice tentata e attenuata.

Prescrizione e risarcimento

Il termine di prescrizione è di dieci anni per la rapina semplice e di venti per quella aggravata (il massimo edittale), aumentabili di un quarto con gli atti interruttivi, e cessa di correre con la sentenza di primo grado. La vittima può costituirsi parte civile per il risarcimento del danno patrimoniale e di quello alla persona (lesioni, danno morale); per le rapine violente con lesioni gravi, se l'autore è ignoto o insolvente, esiste il Fondo di solidarietà per le vittime dei reati intenzionali violenti (l. 122/2016).

Le difese

Nei processi per rapina la difesa lavora quasi sempre su tre fronti: la qualificazione (furto con strappo o furto aggravato invece di rapina, quando la violenza non era diretta alla persona; esercizio arbitrario delle proprie ragioni se l'autore riprendeva una cosa propria; estorsione se la vittima ha consegnato), che cambia pene e regime cautelare; le aggravanti (l'arma finta, il travisamento solo parziale, la «riunione» di più persone); e la pena (tentativo, attenuanti generiche, risarcimento del danno come attenuante dell'art. 62 n. 6, ruolo marginale nel concorso). La legittima difesa rileva per chi reagisce alla rapina: la riforma del 2019 presume la proporzione per chi respinge l'intrusione in casa o nel negozio.

Domande frequenti

Strappare la borsa è furto o rapina?

Dipende dalla violenza: se lo strappo colpisce solo la cosa e la vittima non oppone resistenza, è furto con strappo (art. 624-bis, da 4 a 7 anni); se la violenza si rivolge alla persona, perché la vittima trattiene la borsa e viene strattonata, trascinata o colpita, è rapina. La linea è sottile e la Cassazione la traccia caso per caso sulla direzione della violenza.

Che cos'è la rapina impropria?

È la rapina in cui la violenza o la minaccia arrivano dopo la sottrazione, per assicurarsi la cosa o l'impunità: il ladro scoperto che spinge il vigilante per fuggire con la merce commette rapina impropria, punita con la stessa pena della rapina propria, anche se il furto era solo tentato (Cass. Sez. un. 34952/2012).

Si può patteggiare o chiedere la messa alla prova?

La messa alla prova no: la pena massima supera i quattro anni e la rapina non è nell'elenco dell'art. 550. Il patteggiamento è possibile solo se la pena concordata, dopo le riduzioni, non supera i cinque anni, cosa realistica per la rapina semplice con attenuanti ma difficile per quella aggravata; resta il giudizio abbreviato, con lo sconto di un terzo.

Quanto dura la custodia in carcere?

La rapina consente l'arresto obbligatorio in flagranza e la custodia cautelare; i termini massimi della custodia nella fase delle indagini sono di sei mesi per la rapina semplice e di un anno per quella aggravata (pena massima 20 anni), e crescono con le fasi successive. Il tribunale del riesame decide entro dieci giorni sull'impugnazione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro il patrimonioIl furto (art. 624 c.p.)Pena da 6 mesi a 3 anni, querela entro 3 mesi salvo aggravanti, le circostanze dell'art. 625, prescrizione, riti alternativi.
  • Reati contro il patrimonioL'estorsione (art. 629 c.p.)Elementi del reato, pena 5-10 anni e multa, aggravanti (7-20), attenuante di lieve entità (Corte cost. 120/2023), estorsione informatica, tentativo, arresto e custodia, riti, prescrizione, confini con rapina, esercizio arbitrario, truffa e minaccia.
  • Arresto e misure cautelariL'arresto in flagranza e l'udienza di convalidaStato di flagranza e flagranza differita, arresto obbligatorio (art. 380) e facoltativo (art. 381), reati a querela, arresto dei privati, divieti, diritti dell'arrestato (art. 386), i termini 24+48+48 ore, udienza di convalida, misura cautelare, direttissimo, ricorso per cassazione, riparazione.
  • Il procedimento penaleLa prescrizione del reato: come si calcolaIl massimo della pena e i minimi di 6 e 4 anni, +1/4 con le interruzioni, raddoppi, sospensione, cessazione con la sentenza di primo grado, improcedibilità in appello (2 anni) e cassazione (1 anno), tabella.