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ProceduraDiritto penale · Arresto e misure cautelari

L'arresto in flagranza e l'udienza di convalida

Chi viene arrestato dalla polizia deve essere portato davanti a un giudice entro novantasei ore, e in quell'udienza si decide se l'arresto era legittimo e se la persona esce libera, resta in carcere o va ai domiciliari. Le regole su chi può essere arrestato, per quali reati e con quali garanzie sono precise, e l'avvocato serve subito.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Flagranza: è colto in flagranza chi viene sorpreso mentre commette il reato, chi subito dopo è inseguito, chi è trovato con cose o tracce del reato appena commesso (art. 382 c.p.p.); per maltrattamenti, stalking e violazione dei divieti di avvicinamento vale la flagranza «differita» su video e chat, entro 48 ore (art. 382-bis).
  • Obbligatorio (art. 380) per i delitti non colposi con pena minima di 5 anni e massima di 20 (rapina, estorsione, violenza sessuale, spaccio non lieve…) e per l'elenco del comma 2 (furto in abitazione e con strappo, maltrattamenti, stalking, ricettazione aggravata…); facoltativo (art. 381) per i delitti con pena massima sopra i 3 anni e per l'elenco del comma 2 (furto, truffa, lesioni…), solo se giustificato dalla gravità del fatto o dalla pericolosità.
  • Diritti: comunicazione scritta dei diritti, difensore, silenzio, interprete, avviso a un familiare, accesso agli atti, giudice entro 96 ore (art. 386).
  • Convalida: PM entro 48 ore, udienza entro le 48 successive, con difensore necessario; il giudice convalida o libera e decide sulla misura cautelare (art. 391); possibile il direttissimo contestuale.

Quando la polizia può arrestare

Art. 382, comma 1, c.p.p. — Stato di flagranza

«È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima».

Fuori dai casi di flagranza la polizia non può arrestare: può al più procedere al fermo quando c'è pericolo di fuga e il delitto è grave (art. 384). Nel reato permanente la flagranza dura finché dura la permanenza (art. 382, comma 2). Per i reati di violenza domestica la legge 168/2023 ha introdotto la flagranza differita: per maltrattamenti, atti persecutori e violazione dei divieti di avvicinamento «si considera comunque in stato di flagranza» chi, in base a documentazione video-fotografica o a chat e messaggi legittimamente ottenuti, risulta inequivocabilmente autore del fatto, purché l'arresto avvenga entro quarantotto ore (art. 382-bis); la stessa regola vale per alcuni reati ambientali e per le aggressioni al personale sanitario nelle strutture. Nei delitti a querela l'arresto facoltativo è possibile se la querela viene proposta, anche oralmente all'agente sul posto (art. 381, comma 3); nei casi di arresto obbligatorio, se la persona offesa non è subito rintracciabile, si arresta anche senza querela, e l'arrestato è liberato se la querela non arriva entro quarantotto ore (art. 380, comma 3). Non è consentito l'arresto quando il fatto appare compiuto nell'adempimento di un dovere, nell'esercizio di una facoltà legittima o in presenza di una causa di non punibilità (art. 385).

Arresto obbligatorio e facoltativo

Arresto obbligatorio (art. 380)Arresto facoltativo (art. 381)
Regola generaleDelitti non colposi, consumati o tentati, con reclusione minima di 5 anni e massima di 20, o ergastoloDelitti non colposi con reclusione massima superiore a 3 anni; delitti colposi con massimo non inferiore a 5 anni
Elenco specifico (comma 2)Tra gli altri: rapina ed estorsione, furto in abitazione e con strappo, furto aggravato da violenza sulle cose o con armi, maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale, spaccio non lieve, lesioni al personale sanitario, ricettazione aggravata, armi, mafia, terrorismoTra gli altri: furto semplice, truffa, appropriazione indebita, lesioni, violazione di domicilio, danneggiamento aggravato, corruzione, violenza a pubblico ufficiale
Valutazione dell'agenteNessuna: la polizia «procede all'arresto»Solo «se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto» (comma 4)
Arresto da parte dei privatiConsentito, per i delitti procedibili d'ufficio, con consegna immediata alla polizia (art. 383)Non consentito

La distinzione conta anche dopo: per i delitti dell'elenco dell'art. 381, comma 2, e per quelli con arresto consentito fuori dalla flagranza, il giudice della convalida può applicare una misura cautelare anche sotto i limiti di pena ordinari (art. 391, comma 5). Non può essere arrestata la persona a cui la polizia o il pubblico ministero chiedono informazioni, per i reati che riguardano il contenuto delle informazioni o il rifiuto di darle (art. 381, comma 4-bis).

I diritti dell'arrestato e le prime 24 ore

Chi esegue l'arresto ne dà immediata notizia al pubblico ministero e consegna all'arrestato una comunicazione scritta, tradotta se non conosce l'italiano, con i suoi diritti (art. 386, comma 1): nominare un difensore di fiducia ed essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato; avere informazioni sull'accusa; l'interprete e la traduzione degli atti fondamentali; non rispondere; accedere agli atti su cui si fonda l'arresto; informare le autorità consolari e avvisare un familiare o una persona di fiducia; l'assistenza medica d'urgenza; essere condotto davanti al giudice per la convalida entro novantasei ore; comparire davanti al giudice per l'interrogatorio e ricorrere per cassazione contro l'ordinanza di convalida; accedere alla giustizia riparativa. La polizia informa subito il difensore di fiducia nominato o quello d'ufficio designato dal pubblico ministero (comma 2), e con il consenso dell'arrestato avvisa i familiari (art. 387). Entro ventiquattro ore l'arrestato è posto a disposizione del pubblico ministero, di regola con la conduzione nella casa circondariale del luogo (le donne incinte e le madri di bambini sotto l'anno negli istituti a custodia attenuata), e il verbale è trasmesso (commi 3-4); il pubblico ministero può disporre la custodia presso l'abitazione o altro luogo dell'art. 284 (comma 5). Se i termini non sono rispettati l'arresto diventa inefficace (comma 7). Se risulta evidente l'errore di persona o che l'arresto è avvenuto fuori dai casi di legge, il pubblico ministero, o prima ancora lo stesso ufficiale di polizia, libera immediatamente l'arrestato (art. 389).

La richiesta di convalida e l'udienza

  1. Entro 48 ore dall'arresto il pubblico ministero, se non dispone la liberazione, chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari del luogo dell'arresto, con le richieste sulla libertà personale (art. 390); in mancanza l'arresto diventa inefficace.
  2. Entro le 48 ore successive il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, con avviso al pubblico ministero e al difensore, la cui partecipazione è necessaria (anche a distanza su richiesta). Prima dell'udienza il difensore esamina il verbale di arresto e gli atti trasmessi.
  3. In udienza il giudice verifica che l'arrestato abbia ricevuto la comunicazione dei diritti, sente il pubblico ministero se comparso, procede all'interrogatorio dell'arrestato (che può rifiutarsi) e sente sempre il difensore (art. 391, commi 2-3).
  4. La decisione ha due parti distinte. La convalida: il giudice verifica che l'arresto sia stato legittimamente eseguito (flagranza, reato che lo consente, gravità e pericolosità nel caso facoltativo) e che i termini siano stati rispettati; se sì convalida con ordinanza, altrimenti no. La misura cautelare: se ci sono gravi indizi (art. 273) ed esigenze cautelari (art. 274), il giudice applica su richiesta del pubblico ministero una misura, dalla custodia in carcere agli arresti domiciliari fino all'obbligo di firma; altrimenti dispone l'immediata liberazione (commi 4-6). Le due decisioni sono indipendenti: l'arresto può essere convalidato e la persona liberata, o non convalidato e la misura applicata lo stesso.
  5. Entro 48 ore da quando l'arrestato è stato posto a disposizione del giudice l'ordinanza di convalida deve essere pronunciata o depositata, altrimenti l'arresto cessa di avere efficacia (comma 7).

Contro l'ordinanza sulla convalida l'arrestato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione; contro la misura cautelare applicata si propone il riesame entro dieci giorni. Chi ha subito un arresto poi non convalidato, o una custodia poi rivelatasi ingiusta, può chiedere la riparazione.

Il giudizio direttissimo

Per i reati di competenza del tribunale monocratico la polizia può condurre l'arrestato direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida e il giudizio contestuale (art. 558), e per tutti i reati il pubblico ministero può presentare l'arrestato al giudice del dibattimento entro quarantotto ore (art. 449): è il direttissimo, frequente per spaccio, resistenza, furto e violazione delle misure. Convalidato l'arresto, il processo inizia subito, ma l'imputato può chiedere un termine a difesa fino a dieci giorni, il giudizio abbreviato o il patteggiamento. Se l'arresto non è convalidato il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, salvo che imputato e pubblico ministero consentano a procedere lo stesso. Quando l'arresto è già stato convalidato dal gip, il pubblico ministero può comunque procedere con il direttissimo entro trenta giorni.

Domande frequenti

Quanto può durare l'arresto prima di vedere un giudice?

La polizia deve mettere l'arrestato a disposizione del pubblico ministero entro 24 ore; il pubblico ministero deve chiedere la convalida al giudice entro 48 ore dall'arresto; il giudice fissa l'udienza entro le 48 ore successive e deve pronunciare o depositare l'ordinanza entro 48 ore da quando l'arrestato gli è stato messo a disposizione. In totale al massimo 96 ore, come impone l'art. 13 della Costituzione: superati i termini l'arresto perde efficacia e la persona va liberata.

Chi paga l'avvocato d'ufficio?

Se l'arrestato non nomina un difensore di fiducia, il pubblico ministero designa un difensore d'ufficio, che non è gratuito: il compenso è a carico dell'assistito, salvo ammissione al patrocinio a spese dello Stato (reddito fino a 13.659,64 euro). All'udienza di convalida la presenza del difensore è necessaria e l'arrestato può sostituirlo con uno di fiducia in qualsiasi momento.

Conviene rispondere all'interrogatorio di convalida?

L'arrestato ha diritto di non rispondere. L'interrogatorio di convalida è la prima occasione per dare la propria versione, ma avviene senza conoscere bene gli atti e sotto stress: la scelta va fatta con il difensore, che prima dell'udienza ha diritto di esaminare il verbale di arresto e gli atti su cui si fonda. Spesso si rende una dichiarazione mirata sulle esigenze cautelari (lavoro, famiglia, domicilio) piuttosto che sul merito.

Che cosa succede se l'arresto non viene convalidato?

Il giudice ordina la liberazione immediata, ma il procedimento penale prosegue: la mancata convalida riguarda la legittimità dell'arresto, non la colpevolezza. Il giudice può comunque applicare una misura cautelare se ne ricorrono i presupposti, anche senza convalida. Per la detenzione ingiustamente subita è prevista la riparazione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiGravi indizi (art. 273), le tre esigenze cautelari (art. 274), limiti di pena (art. 280), criteri di scelta e proporzionalità, extrema ratio e motivazione (art. 275 e 292), esclusioni e presunzioni (mafia, terrorismo, violenza domestica), interrogatorio preventivo (art. 291, c. 1-quater) e di garanzia entro 5 giorni (art. 294), diritti dell'arrestato (art. 293), termini di fase e complessivi (art. 303), sospensioni, revoca e sostituzione (art. 299), impugnazioni, computo nella pena, riparazione.
  • Arresto e misure cautelariGli arresti domiciliari e il braccialetto elettronicoPresupposti comuni alle misure cautelari, luogo di esecuzione (abitazione, altra dimora, luogo di cura, casa famiglia protetta; non l'immobile occupato abusivamente), tutela della persona offesa, divieto di comunicazione, autorizzazioni a uscire per necessità di vita e lavoro, braccialetto elettronico e rifiuto, controlli della polizia, equiparazione alla custodia (durata, computo, riparazione), esclusi (evasione nei 5 anni), violazioni: evasione (art. 385 c.p.) e sostituzione con il carcere, revoca e passaggio a misure minori, differenza con la detenzione domiciliare.
  • Arresto e misure cautelariIl riesame contro la misura cautelare (e l'appello)Che cosa si impugna e con quale rimedio, termine di 10 giorni (decorrenza per imputato e difensore), forma e deposito, tribunale competente, trasmissione degli atti entro 5 giorni, deposito e accesso agli atti, udienza in camera di consiglio (avviso 3 giorni prima), comparizione personale e differimento, poteri del tribunale (annulla, riforma, conferma anche per ragioni diverse), motivazione mancante e autonoma valutazione, decisione in 10 giorni e deposito in 30-45, perdita di efficacia, appello dell'art. 310 (20 giorni), ricorso per cassazione diretto o successivo, sospensione dell'appello del PM, riproposizione e revoca.
  • Il procedimento penaleDifensore di fiducia e difensore d'ufficioDifesa tecnica obbligatoria, nomina di fiducia (forma, due difensori, nomina da parte del congiunto), difensore d'ufficio (elenco nazionale, ufficio centralizzato, sostituto), chi paga il difensore d'ufficio e recupero dello Stato, poteri del difensore (art. 99), revoca e rinuncia con continuità della difesa, termine a difesa, incompatibilità, difensore della persona offesa, patrocinio a spese dello Stato.