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ProceduraDiritto penale · Arresto e misure cautelari

Il riesame contro la misura cautelare (e l'appello)

Contro l'ordinanza che manda in carcere o ai domiciliari c'è un rimedio rapido: il riesame davanti al tribunale della libertà, da chiedere entro dieci giorni, con una decisione entro altri dieci. È un giudizio sul merito della misura, senza vincoli di motivi, con termini così stretti che il loro superamento fa cadere la misura. Per tutto il resto ci sono l'appello cautelare e la cassazione.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Riesame (art. 309 c.p.p.): contro l'ordinanza che dispone una misura coercitiva (carcere, domiciliari, divieti, obblighi); entro 10 giorni; al tribunale del capoluogo del distretto (tribunale della libertà); giudizio anche nel merito, senza vincolo di motivi; decisione entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, altrimenti la misura decade.
  • Appello (art. 310): contro tutte le altre ordinanze cautelari (rigetto della revoca, sostituzione, misure interdittive, ordinanze su appello del PM); motivi obbligatori; decisione entro 20 giorni.
  • Cassazione (art. 311): entro 10 giorni contro le decisioni del tribunale, o direttamente contro l'ordinanza per sola violazione di legge (in alternativa al riesame).
  • Esiti: annullamento, riforma (misura più lieve), conferma; annullamento obbligatorio se manca l'autonoma valutazione richiesta dall'art. 292.

Quale rimedio per quale provvedimento

ProvvedimentoRimedioTermineChi
Ordinanza che applica per la prima volta una misura coercitiva (carcere, domiciliari, obbligo di dimora, divieto di avvicinamento, obbligo di firma)Riesame (art. 309), anche nel merito10 giorni dall'esecuzione/notifica (imputato) o dall'avviso di deposito (difensore)Imputato e difensore
Stessa ordinanza, per sola violazione di leggeRicorso diretto per cassazione (art. 311, comma 2), che rende inammissibile il riesame10 giorniImputato e difensore
Ordinanza che rigetta la revoca o la sostituzione; che sostituisce con misura più grave; misure interdittive; ordinanza emessa su appello del PMAppello cautelare (art. 310), con motivi contestuali10 giorniImputato, difensore, PM
Ordinanza che rigetta la richiesta del PM o applica una misura più lieve di quella chiestaAppello del PM (art. 310); se accolto, l'esecuzione è sospesa fino alla definitività10 giorniPM
Decisione del tribunale del riesame o dell'appelloRicorso per cassazione (art. 311, comma 1)10 giorni dalla comunicazione o notifica dell'avviso di depositoImputato, difensore, PM
Sequestro preventivo e probatorioRiesame reale (artt. 322 e 324), con regole analoghe10 giorniImputato, difensore, interessato

Come funziona il riesame

Art. 309, commi 1, 5 e 9, c.p.p. (estratti)

«Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva […]. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini […]. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza».

  1. Richiesta. Si deposita, con le forme dell'art. 582, nella cancelleria del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui ha sede il giudice che ha emesso l'ordinanza (comma 7); può contenere i motivi e la richiesta dell'imputato di comparire personalmente (comma 6). Il difensore la propone di regola subito, salvo che convenga attendere l'interrogatorio di garanzia per conoscere gli atti.
  2. Atti. Il giudice procedente trasmette entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto, gli atti su cui si fonda la richiesta del PM, gli elementi sopravvenuti favorevoli e le dichiarazioni rese nell'interrogatorio preventivo (comma 5); restano depositati in cancelleria fino all'udienza, con facoltà del difensore di esaminarli e copiarli (comma 8). È la prima volta in cui la difesa vede l'intero fascicolo cautelare.
  3. Udienza. In camera di consiglio, con avviso almeno tre giorni prima al PM, all'imputato e al difensore; l'imputato può chiedere personalmente, entro due giorni dall'avviso, un differimento fino a dieci giorni per esigenze difensive (comma 9-bis), che sposta anche il termine per decidere. Si possono produrre documenti e proporre motivi nuovi prima della discussione.
  4. Decisione. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale annulla, riforma o conferma, «anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza»: può annullare o riformare in favore anche per motivi diversi da quelli enunciati e confermare per ragioni diverse da quelle dell'ordinanza; deve annullare «se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa» (comma 9). L'ordinanza è depositata entro trenta giorni dalla decisione (quarantacinque nei casi complessi).
  5. Termini perentori. Se la trasmissione degli atti, la decisione o il deposito non rispettano i termini, l'ordinanza cautelare perde efficacia e «salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata» (comma 10): il conteggio dei giorni è la prima cosa che il difensore verifica.

Il riesame è un giudizio sul merito: il tribunale rivaluta gravi indizi, esigenze cautelari, scelta della misura e proporzionalità, e può sostituire il carcere con i domiciliari o con una misura meno afflittiva (riforma). Non decide invece sulle richieste fondate su fatti nuovi successivi, che vanno al giudice procedente con l'istanza di revoca (art. 299). Il riesame non sospende l'esecuzione della misura. Se il tribunale annulla, l'imputato è liberato subito, salvo ricorso del PM in cassazione, che non sospende la liberazione. Se conferma, resta il ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, deciso entro trenta giorni (art. 311); in caso di annullamento con rinvio, il tribunale deve decidere entro dieci giorni e depositare entro trenta, altrimenti la misura perde efficacia (comma 5-bis).

L'appello cautelare

Fuori dai casi del riesame, «il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi» (art. 310): è il rimedio contro il rigetto delle istanze di revoca o sostituzione, contro l'aggravamento della misura, contro le misure interdittive, e per il PM contro i rigetti delle sue richieste. Stesso tribunale, stesso termine di dieci giorni, atti depositati con facoltà di esame, procedimento in camera di consiglio; il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata entro trenta (quarantacinque nei casi complessi), ma qui il ritardo non fa decadere la misura. L'appello è vincolato ai motivi proposti. Se il tribunale accoglie l'appello del PM e dispone una misura, l'esecuzione è sospesa fino a quando la decisione non diventa definitiva (comma 3). Nei procedimenti per reati con violenza alla persona, le decisioni che non confermano la misura sono comunicate subito ai servizi sociali e alla persona offesa (comma 2-bis).

Strategia: quando e come impugnare

Il riesame va sempre valutato, perché è gratuito in termini di rischio (il tribunale non può aggravare la misura) e costringe l'accusa a scoprire gli atti. Conviene puntare sui vizi dell'ordinanza (motivazione per relationem senza autonoma valutazione, esigenze dedotte dalla sola gravità del reato, mancato interrogatorio preventivo dove dovuto, limiti di pena dell'art. 280, prognosi dell'art. 275, comma 2-bis), sui gravi indizi (attendibilità delle fonti, riscontri alle chiamate in correità) e sulla scelta della misura, documentando un domicilio idoneo e la disponibilità al braccialetto. Il difensore può presentare memorie e documenti fino all'udienza e chiedere di sentire l'imputato. In parallelo, o subito dopo, si prepara la richiesta di revoca o sostituzione con i fatti nuovi. Ogni giorno conta: il termine di dieci giorni è a pena di inammissibilità, e la scelta tra riesame e ricorso diretto per cassazione (che esclude il riesame) va fatta con cognizione.

Domande frequenti

Da quando decorrono i dieci giorni?

Per l'imputato dall'esecuzione o dalla notificazione dell'ordinanza; per il difensore dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (art. 309, commi 1 e 3): i due termini possono non coincidere e vale l'ultimo utile. Non si contano i giorni di differimento del colloquio con il difensore. Il termine è a pena di inammissibilità.

Il riesame sospende la misura?

No: la misura resta in esecuzione fino alla decisione. Ma i termini sono perentori: se gli atti non sono trasmessi entro cinque giorni, se la decisione non arriva entro dieci giorni dalla ricezione degli atti o se l'ordinanza non è depositata entro trenta giorni (quarantacinque nei casi complessi), la misura perde efficacia e non può essere rinnovata, salvo eccezionali esigenze motivate (art. 309, comma 10).

Devo indicare i motivi?

Non è obbligatorio: la richiesta di riesame devolve al tribunale l'intera ordinanza, e i motivi possono essere enunciati nella richiesta o anche in udienza prima della discussione (comma 6). Il tribunale può annullare o riformare in favore dell'imputato anche per motivi diversi da quelli proposti, e confermare per ragioni diverse da quelle dell'ordinanza (comma 9).

Riesame o richiesta di revoca al gip?

Sono strumenti diversi e cumulabili: il riesame contesta l'ordinanza com'era al momento in cui è stata emessa (con gli elementi sopravvenuti favorevoli); la richiesta di revoca o sostituzione (art. 299) si rivolge al giudice che procede e si basa su fatti nuovi (tempo trascorso, domicilio, lavoro, risarcimento). Contro il rigetto della revoca si propone l'appello cautelare, non il riesame.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiGravi indizi (art. 273), le tre esigenze cautelari (art. 274), limiti di pena (art. 280), criteri di scelta e proporzionalità, extrema ratio e motivazione (art. 275 e 292), esclusioni e presunzioni (mafia, terrorismo, violenza domestica), interrogatorio preventivo (art. 291, c. 1-quater) e di garanzia entro 5 giorni (art. 294), diritti dell'arrestato (art. 293), termini di fase e complessivi (art. 303), sospensioni, revoca e sostituzione (art. 299), impugnazioni, computo nella pena, riparazione.
  • Arresto e misure cautelariGli arresti domiciliari e il braccialetto elettronicoPresupposti comuni alle misure cautelari, luogo di esecuzione (abitazione, altra dimora, luogo di cura, casa famiglia protetta; non l'immobile occupato abusivamente), tutela della persona offesa, divieto di comunicazione, autorizzazioni a uscire per necessità di vita e lavoro, braccialetto elettronico e rifiuto, controlli della polizia, equiparazione alla custodia (durata, computo, riparazione), esclusi (evasione nei 5 anni), violazioni: evasione (art. 385 c.p.) e sostituzione con il carcere, revoca e passaggio a misure minori, differenza con la detenzione domiciliare.
  • Arresto e misure cautelariL'arresto in flagranza e l'udienza di convalidaStato di flagranza e flagranza differita, arresto obbligatorio (art. 380) e facoltativo (art. 381), reati a querela, arresto dei privati, divieti, diritti dell'arrestato (art. 386), i termini 24+48+48 ore, udienza di convalida, misura cautelare, direttissimo, ricorso per cassazione, riparazione.
  • Arresto e misure cautelariLa riparazione per ingiusta detenzionePresupposti (art. 314): assoluzione con formula piena, proscioglimento per altre cause e condanna con custodia illegittima, archiviazione e non luogo a procedere, arresto e fermo (Corte cost. 109/1999), prescrizione (Corte cost. 219/2008); esclusione per dolo o colpa grave (silenzio, menzogne, frequentazioni, condotte ambigue) e computo nella pena; domanda (art. 315) entro 2 anni, corte d'appello, forma e documenti; criteri di liquidazione (parametro aritmetico giornaliero, correttivi, domiciliari, danno ulteriore), tetto massimo, procedura in camera di consiglio, provvisionale, ricorso per cassazione, differenza con la riparazione dell'errore giudiziario (art. 643), tassazione.
  • Arresto e misure cautelariIl divieto di avvicinamento alla persona offesaContenuto della misura (luoghi, distanza minima di 1.000 metri, persona offesa, congiunti e conviventi, divieto di comunicazione, lavoro e casa), braccialetto elettronico e conseguenze del rifiuto o dell'infattibilità, allontanamento dalla casa familiare e assegno per i conviventi (282-bis), reati per cui si applica anche sotto i limiti di pena, allontanamento d'urgenza della polizia e del PM con convalida in 48+48 ore (384-bis), comunicazioni alla vittima e alla questura, durata, revoca e sostituzione con avviso alla persona offesa, violazione (387-bis: pena, arresto, custodia), rapporti con ammonimento, ordini di protezione civili e sospensione condizionale.