In breve
- Contenuto (art. 282-ter c.p.p.): divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o obbligo di mantenere una distanza «comunque non inferiore a mille metri» dai luoghi e dalla persona, con il braccialetto elettronico; estensione a congiunti e conviventi; divieto di comunicare con qualsiasi mezzo.
- Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis): lasciare subito la casa e non rientrarvi; possibile assegno a favore dei conviventi; per i reati di violenza domestica si applica anche sotto i limiti di pena, con distanza minima di mille metri.
- Rifiuto o infattibilità del braccialetto: misura più grave, anche congiunta.
- Urgenza: allontanamento disposto dalla polizia in flagranza con autorizzazione del PM, o dal PM con decreto fuori flagranza, convalida in 48+48 ore (art. 384-bis).
- Violazione: reato dell'art. 387-bis c.p., reclusione da 6 mesi a 3 anni e 6 mesi, arresto anche fuori flagranza differita e custodia in carcere.
Che cosa prescrive il giudice
«Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a mille metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. […] Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. […] Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2».
La misura ha due formule, cumulabili: il divieto di avvicinarsi a luoghi determinati (casa, lavoro, scuola dei figli, palestra, casa dei genitori della vittima) e l'obbligo di mantenere una distanza dalla persona offesa ovunque si trovi, che la legge fissa in almeno mille metri (erano cinquecento dopo la riforma del 2023). Il giudice può estenderla ai luoghi frequentati dai prossimi congiunti, dai conviventi e dalle persone legate da relazione affettiva alla vittima (comma 2), e vietare ogni comunicazione con loro, per telefono, messaggi, social e tramite terzi (comma 3). Quando la frequentazione dei luoghi è necessaria per lavoro o per esigenze abitative, il giudice prescrive le modalità e le limitazioni (comma 4). Il braccialetto elettronico (art. 275-bis), con il dispositivo abbinato consegnato alla vittima che segnala l'avvicinamento, è la regola: se l'imputato nega il consenso o la polizia accerta l'infattibilità tecnica, anche operativa, scatta una misura più grave, dagli arresti domiciliari al carcere. Per i reati dell'art. 282-bis, comma 6 (maltrattamenti, atti persecutori, lesioni aggravate in famiglia, violenza sessuale, minaccia grave, tentato omicidio e altri commessi contro congiunti o conviventi) la misura si applica anche sotto i limiti di pena dell'art. 280, e la prognosi di pena bassa non la esclude (art. 275, comma 2-bis).
L'allontanamento dalla casa familiare
Con l'allontanamento (art. 282-bis) il giudice ordina all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, di non rientrarvi e di non accedervi senza autorizzazione, che può prevedere modalità di visita; può aggiungere il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa (lavoro, famiglia d'origine) e, su richiesta del pubblico ministero, ingiungere il pagamento di un assegno ai conviventi rimasti senza mezzi, anche con versamento diretto da parte del datore di lavoro, con efficacia di titolo esecutivo (commi 2-3); l'assegno cade quando interviene il giudice civile sui rapporti economici o riprende la convivenza. Nei casi di violenza domestica del comma 6 la misura si applica senza limiti di pena, con il braccialetto e con la distanza minima di mille metri dalla casa e dai luoghi frequentati dalla vittima. Nell'urgenza (art. 384-bis) la polizia giudiziaria che coglie l'autore in flagranza di uno di quei reati può disporre, con l'autorizzazione anche orale del pubblico ministero, l'allontanamento immediato con divieto di avvicinamento, se c'è pericolo grave e attuale di reiterazione; dal 2023 anche il pubblico ministero, fuori dalla flagranza e con decreto motivato, può disporlo per maltrattamenti, stalking, lesioni aggravate, violazione dei divieti e altri delitti violenti puniti oltre tre anni, chiedendo la convalida al gip entro quarantotto ore, con udienza nelle quarantotto successive (commi 2-bis-2-quinquies): è la risposta pensata per la notte in cui la vittima chiama i carabinieri.
Comunicazioni, durata, modifica
- Comunicazioni: i provvedimenti sono comunicati alla questura per i provvedimenti sulle armi, alla persona offesa e al suo difensore, ai servizi sociali (art. 282-quater); la vittima è informata della possibilità di chiedere un ordine di protezione europeo. La partecipazione positiva dell'imputato a un programma di prevenzione della violenza è comunicata al giudice per la valutazione sull'attenuazione della misura.
- Durata: le misure non custodiali durano al massimo il doppio dei termini di custodia (art. 308), ma restano in vigore finché il giudice non le revoca o le sostituisce, e dopo la condanna in primo grado le esigenze sono rivalutate (art. 275, comma 1-bis); nei reati con violenza alla persona la richiesta di revoca o sostituzione va notificata alla persona offesa, che può presentare memorie entro due giorni, a pena di inammissibilità (art. 299, comma 3), e ogni modifica le è comunicata (comma 2-bis).
- Impugnazione: riesame entro dieci giorni dall'esecuzione, appello contro i rigetti; l'interrogatorio di garanzia si tiene entro dieci giorni dall'esecuzione (art. 294, comma 1-bis).
- Dopo la condanna: la sospensione condizionale per maltrattamenti, stalking e violenza sessuale è subordinata ai percorsi di recupero (art. 165 c.p.); la pena accessoria e le misure di sicurezza possono prolungare il divieto; il giudice civile può emettere ordini di protezione autonomi.
La violazione: il reato dell'art. 387-bis
«Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi».
Dal 2019 la violazione non è più solo un motivo di aggravamento della misura ma un delitto autonomo, esteso anche a chi elude gli ordini di protezione del giudice civile. Basta la violazione consapevole di un obbligo o divieto (avvicinarsi sotto la distanza, mandare un messaggio, tornare a casa), senza che serva un danno; il consenso della vittima non scrimina. Le conseguenze si sommano: la flagranza differita consente l'arresto entro quarantotto ore sulla base di video e messaggi (art. 382-bis c.p.p.); la custodia in carcere è possibile anche sotto i limiti di pena ordinari (art. 280, comma 3-bis, e art. 275, comma 2-bis); la misura violata è sostituita con una più grave (art. 276); il nuovo reato pesa sul processo principale e sulla sospensione condizionale. Chi ritiene la misura sproporzionata deve impugnarla o chiederne la modifica, non violarla: la pagina sulla violazione degli obblighi cautelari ne tratta le difese.
Domande frequenti
Che cosa succede se la vittima stessa mi cerca o mi chiama?
Il divieto vale per l'imputato, non per la persona offesa, e non cessa se è lei a cercare il contatto: rispondere, incontrarla o avvicinarsi resta una violazione punibile (art. 387-bis c.p.), anche se consensuale. In questi casi il difensore deve chiedere al giudice la modifica o la revoca della misura, documentando la ripresa dei rapporti; fino ad allora il contatto è vietato.
Posso rifiutare il braccialetto?
Il giudice, nel disporre il divieto, prevede già che in caso di rifiuto delle modalità elettroniche di controllo si applichi una misura più grave, anche congiunta (arresti domiciliari o carcere); lo stesso se la polizia accerta che il braccialetto non è tecnicamente o operativamente installabile. Il rifiuto, quindi, porta a una misura più afflittiva, non a un divieto «senza braccialetto».
Vivo e lavoro nello stesso quartiere della persona offesa
La distanza minima di mille metri è la regola, ma quando la frequentazione dei luoghi è necessaria per motivi di lavoro o per esigenze abitative il giudice prescrive le modalità e può imporre limitazioni (orari, percorsi, divieto di sosta); va chiesto espressamente, con la documentazione, già nell'interrogatorio o con istanza di modifica. Senza una prescrizione specifica l'incontro in quei luoghi è violazione.
Quanto dura il divieto?
Come misura cautelare non custodiale, perde efficacia al decorso del doppio dei termini previsti per la custodia cautelare (art. 308, comma 1): per esempio sei mesi nelle indagini per un reato punito fino a sei anni, un anno per reati più gravi, e poi termini di fase; in ogni caso va revocata quando vengono meno le esigenze, e la revoca o sostituzione va comunicata alla persona offesa, che può presentare memorie (art. 299).
Fonti normative
- Art. 282-ter c.p.p. — Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- Art. 282-bis c.p.p. — Allontanamento dalla casa familiare
- Art. 282-quater c.p.p. — Obblighi di comunicazione
- Art. 384-bis c.p.p. — Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare
- Art. 387-bis c.p. — Violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento
- Art. 275-bis c.p.p. — Particolari modalità di controllo (braccialetto elettronico)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Famiglia e violenza domesticaIl Codice rosso: la corsia preferenziale per la violenza domesticaChe cos'è (L. 69/2019, L. 168/2023, L. 181/2025) e a quali reati si applica; i tempi (comunicazione immediata, audizione in 3 giorni, priorità); misure cautelari e pre-cautelari (divieto di avvicinamento a 1.000 metri con braccialetto, allontanamento anche d'urgenza del PM, custodia sotto i limiti di pena, flagranza differita); nuovi reati e pene (612-ter, 583-quinquies, 558-bis, 387-bis, 577-bis femminicidio, aggravanti di genere); diritti della vittima (avvisi su scarcerazioni, patteggiamento, revoca misure, patrocinio senza limiti di reddito, protezione, ammonimento); sospensione condizionale con percorsi; querela irrevocabile e 12 mesi; che cosa fare se si è vittima o si è accusati.
- Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
- Famiglia e violenza domesticaI maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)Abitualità e vessazioni, chi è vittima (conviventi, ex, figli che assistono), pena 3-7 anni e aggravanti, d'ufficio, arresto e cautelari, Codice rosso, prova, differenza con stalking e liti.
- Arresto e misure cautelariGli arresti domiciliari e il braccialetto elettronicoPresupposti comuni alle misure cautelari, luogo di esecuzione (abitazione, altra dimora, luogo di cura, casa famiglia protetta; non l'immobile occupato abusivamente), tutela della persona offesa, divieto di comunicazione, autorizzazioni a uscire per necessità di vita e lavoro, braccialetto elettronico e rifiuto, controlli della polizia, equiparazione alla custodia (durata, computo, riparazione), esclusi (evasione nei 5 anni), violazioni: evasione (art. 385 c.p.) e sostituzione con il carcere, revoca e passaggio a misure minori, differenza con la detenzione domiciliare.
- Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiGravi indizi (art. 273), le tre esigenze cautelari (art. 274), limiti di pena (art. 280), criteri di scelta e proporzionalità, extrema ratio e motivazione (art. 275 e 292), esclusioni e presunzioni (mafia, terrorismo, violenza domestica), interrogatorio preventivo (art. 291, c. 1-quater) e di garanzia entro 5 giorni (art. 294), diritti dell'arrestato (art. 293), termini di fase e complessivi (art. 303), sospensioni, revoca e sostituzione (art. 299), impugnazioni, computo nella pena, riparazione.
- Arresto e misure cautelariIl riesame contro la misura cautelare (e l'appello)Che cosa si impugna e con quale rimedio, termine di 10 giorni (decorrenza per imputato e difensore), forma e deposito, tribunale competente, trasmissione degli atti entro 5 giorni, deposito e accesso agli atti, udienza in camera di consiglio (avviso 3 giorni prima), comparizione personale e differimento, poteri del tribunale (annulla, riforma, conferma anche per ragioni diverse), motivazione mancante e autonoma valutazione, decisione in 10 giorni e deposito in 30-45, perdita di efficacia, appello dell'art. 310 (20 giorni), ricorso per cassazione diretto o successivo, sospensione dell'appello del PM, riproposizione e revoca.