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Lavoro e previdenza

Autonomi, agenti e collaboratori

Partita IVA, false partite IVA, co.co.co., agenti di commercio, equo compenso, ritardi nei pagamenti.

  1. Le false partite IVA: quando la collaborazione è lavoro subordinatoLe tre figure (lavoro subordinato art. 2094 c.c.; lavoro autonomo art. 2222 con partita IVA; collaborazione coordinata e continuativa art. 409 n. 3 c.p.c., coordinata quando il collaboratore organizza autonomamente l'attività), gli indici della subordinazione elaborati dalla Cassazione (eterodirezione e potere disciplinare, orario e presenza, postazione e strumenti del committente, inserimento nell'organizzazione, retribuzione fissa mensile, assenza di rischio, monocommittenza, continuità, ferie da autorizzare, controlli), l'irrilevanza del nome del contratto e la volontà delle parti, le collaborazioni etero-organizzate (art. 2 D.Lgs. 81/2015: prestazioni prevalentemente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche tramite piattaforme, applicazione della disciplina del lavoro subordinato; eccezioni per accordi collettivi, professioni ordinistiche, organi sociali, sport dilettantistico; riders e Cass. 1663/2020), l'abrogazione della presunzione dell'art. 69-bis D.Lgs. 276/2003, le conseguenze dell'accertamento (rapporto subordinato dall'inizio con inquadramento CCNL, differenze retributive e TFR entro 5 anni, ferie, contributi INPS con regolarizzazione, tutela contro il licenziamento e impugnazione entro 60 giorni dalla cessazione, NASpI, malattia e maternità), la prova (email, chat, turni, badge, testimoni, fatture mensili uguali, monocommittenza, strumenti), la procedura (diffida, conciliazione, ricorso ex art. 414 c.p.c., ispezione INL e diffida accertativa), i rischi per il committente (contributi e sanzioni civili, INAIL, ritenute, riqualificazione fiscale), la certificazione del contratto (art. 76 D.Lgs. 276/2003), le partite IVA genuine e i casi dubbi (professionisti con albo, consulenti pluricommittenti, cooperative), transazione e stabilizzazione.
  2. L'agente di commercio: provvigioni, recesso, indennità di fine rapportoNozione e forma (art. 1742: incarico stabile di promuovere contratti in una zona verso retribuzione; prova scritta; diritto al documento; agente con rappresentanza art. 1752), esclusiva reciproca di zona e ramo (art. 1743, derogabile), obblighi dell'agente (art. 1746: lealtà, istruzioni, informazioni; divieto dello star del credere salvo garanzie limitate per singoli affari) e del preponente (art. 1749: documentazione, informazioni, avviso del calo di affari, estratto conto entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre, pagamento nello stesso termine, accesso ai libri), provvigioni (art. 1748: affari conclusi per suo intervento, affari con clienti acquisiti o della zona riservata anche se conclusi dal preponente, affari postumi, maturazione all'esecuzione del preponente o al più tardi del terzo, restituzione solo per mancata esecuzione non imputabile al preponente), durata e recesso (art. 1750: trasformazione a tempo indeterminato, preavviso da 1 a 6 mesi secondo l'anno, indennità sostitutiva, giusta causa), indennità di fine rapporto (art. 1751: nuovi clienti o sviluppo sensibile e vantaggi sostanziali per il preponente, equità; esclusa per inadempienza grave dell'agente, recesso dell'agente non giustificato, cessione del contratto; massimo una annualità media degli ultimi cinque anni; decadenza se non richiesta entro un anno; risarcimento ulteriore; AEC con FIRR e indennità suppletiva; Corte di giustizia e Cass. sul confronto con gli AEC), patto di non concorrenza (art. 1751-bis: scritto, stessa zona e clientela, massimo due anni, indennità non provvigionale), Enasarco (iscrizione e contributi, FIRR), differenze con procacciatore d'affari, agente monomandatario e dipendente, competenza del giudice del lavoro (art. 409 n. 3 c.p.c.), prescrizione quinquennale delle provvigioni, tentativo di conciliazione, prove e conteggi.