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GuidaLavoro e previdenza · Autonomi, agenti e collaboratori

L'agente di commercio: provvigioni, recesso, indennità di fine rapporto

L'agente promuove stabilmente contratti per conto del preponente in una zona, a provvigione, con esclusiva reciproca: la legge gli garantisce la provvigione anche sugli affari conclusi direttamente dalla casa nella sua zona, un preavviso di recesso fino a sei mesi, un'indennità di fine rapporto per la clientela che lascia e il pagamento del patto di non concorrenza. I termini sono corti: un anno per chiedere l'indennità.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Agenzia (art. 1742): incarico stabile di promuovere contratti in una zona, a provvigione, provato per iscritto; esclusiva reciproca di zona e ramo (art. 1743) salvo patto.
  • Provvigioni (art. 1748) anche sugli affari conclusi dal preponente con clienti dell'agente o della zona riservata e su quelli postumi; estratto conto e pagamento trimestrali (art. 1749); star del credere vietato (art. 1746).
  • Recesso (art. 1750): preavviso da 1 a 6 mesi secondo l'anzianità; giusta causa per il recesso in tronco.
  • Indennità di fine rapporto (art. 1751): fino a una annualità se l'agente ha portato clientela e il preponente ne gode ancora; esclusa per grave inadempienza o recesso ingiustificato dell'agente; decadenza in un anno; minimi degli AEC (FIRR, suppletiva).
  • Non concorrenza (1751-bis): scritto, massimo 2 anni, stessa zona e clientela, con indennità. Giudice del lavoro; prescrizione 5 anni.

Il contratto, l'esclusiva, le provvigioni

Art. 1748, primo, secondo e terzo comma, c.c. — Diritti dell'agente

«Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta».

L'agente è un imprenditore autonomo (con partita IVA, iscrizione al registro delle imprese e all'Enasarco, cui il preponente versa i contributi) che promuove stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente in una zona, contro provvigione; se ha anche il potere di firmare è agente con rappresentanza (art. 1752). Il contratto va provato per iscritto e ciascuna parte ha diritto a un documento firmato dall'altra con il contenuto del contratto (art. 1742). L'esclusiva è reciproca: il preponente non può usare più agenti nella stessa zona e ramo, l'agente non può trattare prodotti concorrenti (art. 1743), salvo deroga scritta; l'agente monomandatario ha tutele economiche rafforzate negli accordi collettivi. La provvigione spetta per gli affari conclusi con il suo intervento, per quelli conclusi direttamente dal preponente con clienti che l'agente aveva acquisito o della zona riservata (le vendite «dirette» e via web ai clienti di zona), per gli affari postumi nati dalla sua attività; matura quando il preponente esegue o avrebbe dovuto eseguire e al più tardi quando il terzo paga, e va restituita solo se il contratto con il terzo non è eseguito per causa non imputabile al preponente. Il preponente deve consegnare l'estratto conto delle provvigioni entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre e pagarle nello stesso termine, fornire documentazione e informazioni, avvisare in tempo del calo prevedibile degli affari, e l'agente può esigere l'estratto dei libri contabili (art. 1749): ogni patto contrario è nullo. Lo star del credere generale è vietato; sono ammesse solo garanzie per singoli affari, entro la provvigione e con un corrispettivo (art. 1746). Gli accordi economici collettivi (AEC) di settore, applicabili se richiamati o per adesione delle parti alle associazioni, integrano il codice con minimi, indennità, tempi di pagamento.

La fine del rapporto: preavviso e indennità

Art. 1751, primo comma, c.c. — Indennità in caso di cessazione del rapporto

«All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti».

  1. Durata e preavviso (art. 1750): il contratto a termine che prosegue diventa a tempo indeterminato; il recesso richiede un preavviso minimo di un mese nel primo anno fino a sei dal sesto, con scadenza a fine mese, e il preponente non può avere un termine inferiore a quello dell'agente; senza preavviso è dovuta l'indennità sostitutiva (provvigioni medie del periodo). Il recesso senza preavviso è legittimo solo per giusta causa (inadempimenti gravi: mancato pagamento delle provvigioni, riduzione unilaterale della zona, concorrenza dell'agente).
  2. Indennità di fine rapporto (art. 1751): dovuta se l'agente ha portato nuovi clienti o sviluppato sensibilmente gli affari e il preponente ne ricava ancora vantaggi sostanziali, in misura equa; tetto di una annualità di provvigioni medie degli ultimi cinque anni; esclusa se il preponente risolve per grave inadempienza dell'agente, se l'agente recede senza una causa attribuibile al preponente o a età, infermità, malattia, o se cede il contratto a un terzo; dovuta anche in caso di morte. Resta il diritto al risarcimento di ulteriori danni (art. 1751, quarto comma).
  3. Gli AEC: prevedono il FIRR (accantonato all'Enasarco e sempre dovuto), l'indennità suppletiva di clientela e la meritocratica, calcolate per scaglioni e senza prova della clientela; per la giurisprudenza europea e la Cassazione l'AEC è un minimo garantito e l'agente ha diritto alla differenza fino all'indennità del codice se ne prova i presupposti, con un conteggio comparativo caso per caso.
  4. La decadenza: l'indennità dell'art. 1751 va richiesta per iscritto entro un anno dallo scioglimento, altrimenti si perde; le provvigioni si prescrivono in cinque anni dalla maturazione (art. 2948 n. 4).
  5. Patto di non concorrenza (art. 1751-bis): scritto, limitato alla stessa zona, clientela e prodotti, massimo due anni, e retribuito con un'indennità non provvigionale determinata dagli AEC o dal giudice in via equitativa; il patto gratuito è inefficace verso l'agente e il preponente che lo pretende deve pagarlo.

Le controversie sono di competenza del giudice del lavoro (art. 409 n. 3 c.p.c.), con il rito del lavoro, la possibilità di un tentativo di conciliazione presso le associazioni e la prescrizione quinquennale; le prove sono l'estratto conto, gli ordini, le fatture, l'elenco clienti e la contabilità del preponente, ottenibile con l'ordine di esibizione. L'agente che viene di fatto trattato come un dipendente (orari, visite imposte, controllo continuo, stipendio fisso) può chiedere la riqualificazione come lavoro subordinato; il procacciatore d'affari, che segnala occasionalmente clienti senza stabilità né zona, non ha le tutele dell'agente ma solo la provvigione pattuita. Il preponente, dal canto suo, deve curare il contratto scritto con zona, prodotti, provvigioni, esclusiva, durata e patto di non concorrenza, e conservare la prova degli inadempimenti se intende negare l'indennità.

Domande frequenti

La casa mandante ha venduto direttamente a un cliente della mia zona: mi spetta la provvigione?

Sì, salvo patto contrario: la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con clienti che l'agente aveva acquisito in precedenza per affari dello stesso tipo o che appartengono alla zona, categoria o gruppo di clienti a lui riservati (art. 1748, secondo comma), e per gli affari conclusi dopo la fine del rapporto se la proposta era arrivata prima o la conclusione è dovuta prevalentemente alla sua attività. L'estratto conto trimestrale e l'accesso ai libri contabili servono a scoprirli.

Quanto vale l'indennità di fine rapporto?

Al massimo una annualità, calcolata sulla media delle provvigioni degli ultimi cinque anni (o del periodo minore), ed è dovuta se l'agente ha portato nuovi clienti o sviluppato sensibilmente quelli esistenti e il preponente ne ricava ancora vantaggi sostanziali, in misura equa (art. 1751). Gli accordi economici collettivi (AEC) prevedono un calcolo per scaglioni (FIRR e indennità suppletiva) che vale come minimo garantito: l'agente ha diritto al maggiore tra l'indennità dell'AEC e quella del codice, se prova i presupposti di quest'ultima. Va chiesta per iscritto entro un anno dalla cessazione, a pena di decadenza.

Con quanto preavviso possono revocarmi il mandato?

Nel contratto a tempo indeterminato il preavviso minimo è di un mese nel primo anno, due nel secondo, tre nel terzo, quattro nel quarto, cinque nel quinto, sei dal sesto in poi (art. 1750), con scadenza a fine mese; il preponente non può avere un termine inferiore a quello dell'agente. Il mancato preavviso dà diritto all'indennità sostitutiva pari alle provvigioni del periodo. Il recesso in tronco è legittimo solo per giusta causa, e l'agente che recede per fatto del preponente conserva l'indennità di fine rapporto.

Il preponente può mettermi a carico i clienti che non pagano?

No: lo star del credere generalizzato è vietato (art. 1746, terzo comma). È ammessa solo una garanzia pattuita di volta in volta per singoli affari di particolare natura e importo, non superiore alla provvigione di quell'affare e con un corrispettivo apposito. La clausola generale nel contratto è nulla e le trattenute vanno restituite.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Autonomi, agenti e collaboratoriLe false partite IVA: quando la collaborazione è lavoro subordinatoLe tre figure (lavoro subordinato art. 2094 c.c.; lavoro autonomo art. 2222 con partita IVA; collaborazione coordinata e continuativa art. 409 n. 3 c.p.c., coordinata quando il collaboratore organizza autonomamente l'attività), gli indici della subordinazione elaborati dalla Cassazione (eterodirezione e potere disciplinare, orario e presenza, postazione e strumenti del committente, inserimento nell'organizzazione, retribuzione fissa mensile, assenza di rischio, monocommittenza, continuità, ferie da autorizzare, controlli), l'irrilevanza del nome del contratto e la volontà delle parti, le collaborazioni etero-organizzate (art. 2 D.Lgs. 81/2015: prestazioni prevalentemente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche tramite piattaforme, applicazione della disciplina del lavoro subordinato; eccezioni per accordi collettivi, professioni ordinistiche, organi sociali, sport dilettantistico; riders e Cass. 1663/2020), l'abrogazione della presunzione dell'art. 69-bis D.Lgs. 276/2003, le conseguenze dell'accertamento (rapporto subordinato dall'inizio con inquadramento CCNL, differenze retributive e TFR entro 5 anni, ferie, contributi INPS con regolarizzazione, tutela contro il licenziamento e impugnazione entro 60 giorni dalla cessazione, NASpI, malattia e maternità), la prova (email, chat, turni, badge, testimoni, fatture mensili uguali, monocommittenza, strumenti), la procedura (diffida, conciliazione, ricorso ex art. 414 c.p.c., ispezione INL e diffida accertativa), i rischi per il committente (contributi e sanzioni civili, INAIL, ritenute, riqualificazione fiscale), la certificazione del contratto (art. 76 D.Lgs. 276/2003), le partite IVA genuine e i casi dubbi (professionisti con albo, consulenti pluricommittenti, cooperative), transazione e stabilizzazione.
  • ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoResponsabilità del debitore, costituzione in mora, adempimento o risoluzione, gravità dell'inadempimento, diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa, termine essenziale, eccezione di inadempimento, effetti retroattivi, danni e penale, caparra, chi prova che cosa, prescrizione, mediazione.
  • Contratti commercialiIl franchising: contratto, informazioni precontrattuali, uscitaDefinizione (art. 1 L. 129/2004: concessione a corrispettivo di marchi, insegne, know-how segreto sostanziale e individuato, assistenza, inserimento in una rete; affiliante e affiliato indipendenti; corner e master franchising), requisiti (art. 3: forma scritta a pena di nullità, formula sperimentata sul mercato, durata minima di 3 anni se a termine, contenuto obbligatorio: investimenti e diritti di ingresso, royalties e minimi, esclusiva territoriale anche verso i punti diretti, know-how, apporti dell'affiliato, assistenza, formazione, rinnovo, risoluzione e cessione), informativa precontrattuale (art. 4: copia completa del contratto e allegati 30 giorni prima: dati e bilanci dell'affiliante, marchi registrati o in licenza, illustrazione dell'attività, lista degli affiliati e dei punti diretti, variazione della rete negli ultimi 3 anni, contenziosi conclusi negli ultimi 3 anni; riservatezza motivata; DM 2 settembre 2005 per gli affilianti esteri), obblighi dell'affiliato (art. 5: sede, riservatezza anche dopo), buona fede precontrattuale reciproca (art. 6), annullamento per false informazioni e risarcimento (art. 8 con art. 1439 c.c.), conciliazione e arbitrato (art. 7 abrogato dal 2023), clausole tipiche (esclusiva di approvvigionamento, prezzi consigliati e divieto di prezzi imposti, canali online, patto di non concorrenza post-contrattuale, restituzione di insegna e materiali, riscatto del magazzino, penali), uscita (recesso con preavviso, risoluzione per inadempimento, mancato rinnovo, cessione del contratto e dell'azienda, conseguenze), rapporti con l'abuso di dipendenza economica (art. 9 L. 192/1998) e con la concorrenza (esenzione per categoria verticale), fisco e dipendenti dell'affiliato, checklist prima della firma, cause ricorrenti (fatturati promessi, formula non sperimentata, esclusiva violata da e-commerce del franchisor, royalties su minimi irrealistici).
  • ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaRegola generale, decorrenza, tabella dei termini per categoria (contratti, canoni e interessi, lavoro, professionisti, bollette, danni, vizi, tributi, sanzioni, successioni, diritti reali, titoli di credito), prescrizioni presuntive, sospensione, interruzione, giudicato, decadenza.