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IstitutoLavoro e previdenza · Autonomi, agenti e collaboratori

Le collaborazioni coordinate e continuative oggi

La collaborazione coordinata e continuativa, la co.co.co., è un rapporto di lavoro autonomo in cui il collaboratore lavora in modo stabile per un committente, coordinandosi con lui ma organizzando da sé la propria attività. Abolito il contratto a progetto nel 2015, la co.co.co. è rimasta, ma con un confine netto: se è il committente a organizzare tempi e modi del lavoro, si applicano le regole del lavoro subordinato. Il collaboratore versa i contributi alla gestione separata INPS, ha diritto a una indennità di disoccupazione propria e porta le liti davanti al giudice del lavoro. Questa pagina spiega regole, tutele e rischi.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Co.co.co.: lavoro autonomo continuativo e coordinato, con il collaboratore che organizza da sé l'attività.
  • Se organizza il committente: si applicano le regole del lavoro subordinato.
  • Contributi: gestione separata INPS; fiscalmente reddito assimilato al lavoro dipendente.
  • Tutele: preavviso congruo, pagamenti entro 60 giorni, forma scritta.
  • DIS-COLL: fino a 12 mesi, domanda entro 68 giorni dalla cessazione.

Che cos'è una co.co.co.

Art. 409, n. 3, c.p.c.

«[...] rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.»

Dal 2015 il contratto a progetto non esiste più, ma le collaborazioni dell'art. 409 sono rimaste (art. 52 D.Lgs. 81/2015). Sono tipiche nell'insegnamento, nella consulenza continuativa, nella redazione editoriale, nell'assistenza tecnica, negli incarichi di amministratore e sindaco. Il criterio che le separa dal lavoro subordinato è chi organizza il lavoro: nella co.co.co. le parti concordano come coordinarsi, ma il collaboratore decide in autonomia tempi, luoghi e modi.

Il confine con il lavoro subordinato

Se le modalità di esecuzione di una prestazione prevalentemente personale e continuativa sono organizzate dal committente, anche tramite piattaforme digitali, si applica la disciplina del lavoro subordinato (art. 2, c. 1, D.Lgs. 81/2015). La regola non vale per le collaborazioni regolate da accordi collettivi nazionali specifici, per le professioni che richiedono l'iscrizione a un albo, per i componenti degli organi di amministrazione e controllo e per alcune collaborazioni sportive e artistiche (c. 2). Le parti possono chiedere a una commissione di certificare l'assenza di etero-organizzazione (c. 3; si veda la pagina sulla certificazione dei contratti). Quando il rapporto è in realtà un lavoro dipendente mascherato, le conseguenze sono spiegate nella pagina sulle false partite IVA.

Tutele del collaboratore

TutelaContenutoNorma
PagamentiSi applicano le regole sui ritardi di pagamento; clausole con termini oltre 60 giorni abusiveArtt. 2-3 L. 81/2017
RecessoAbusiva la clausola che consente al committente di recedere senza congruo preavvisoArt. 3 L. 81/2017
ModificheAbusiva la modifica unilaterale delle condizioni; abusivo il rifiuto della forma scrittaArt. 3 L. 81/2017
LitiRito del lavoro davanti al giudice del lavoroArt. 409 c.p.c.
DisoccupazioneDIS-COLL fino a 12 mesiArt. 15 D.Lgs. 22/2015

Contro le clausole abusive il collaboratore ha diritto al risarcimento, anche tramite un tentativo di conciliazione (art. 3, c. 3, L. 81/2017). Sui pagamenti tardivi si veda anche la pagina sui ritardi di pagamento.

Fisco, contributi e disoccupazione

I compensi da co.co.co. sono redditi assimilati al lavoro dipendente: il committente applica le ritenute come per un dipendente (art. 50, c. 1, lett. c-bis, TUIR). Il collaboratore è iscritto alla gestione separata INPS, con contributi in gran parte a carico del committente. Se perde involontariamente il lavoro, e non ha partita IVA né pensione, ha diritto alla DIS-COLL: per le cessazioni dal 2022 dura quanti sono i mesi di contribuzione dal 1° gennaio dell'anno precedente, fino a dodici, si riduce del 3% al mese dal sesto mese e riconosce i contributi figurativi; la domanda va presentata all'INPS entro sessantotto giorni dalla cessazione (art. 15, c. 8 e 15-quinquies, D.Lgs. 22/2015).

  1. Mettere il contratto per iscritto, con oggetto, compenso, coordinamento e preavviso.
  2. Verificare chi organizza davvero il lavoro: orari, luoghi, direttive.
  3. Controllare i versamenti alla gestione separata sull'estratto contributivo.
  4. Contestare per iscritto recessi improvvisi e pagamenti tardivi.
  5. Chiedere la DIS-COLL entro 68 giorni dalla fine del rapporto.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra co.co.co. e lavoro subordinato?
Nella co.co.co. il collaboratore si coordina con il committente secondo modalità concordate, ma organizza da sé la propria attività, cioè tempi, luoghi e modi di lavoro (art. 409, n. 3, c.p.c.). Se invece è il committente a organizzare le modalità di esecuzione della prestazione, prevalentemente personale e continuativa, si applica tutta la disciplina del lavoro subordinato (art. 2 D.Lgs. 81/2015): retribuzione da contratto collettivo, ferie, tutele contro il licenziamento, contributi da dipendente.
Il committente può chiudere la collaborazione da un giorno all'altro?
Dipende dal contratto, ma nei rapporti continuativi la clausola che permette al committente di recedere senza un congruo preavviso è abusiva e priva di effetto, così come quella che gli consente di modificare unilateralmente le condizioni o di pagare oltre sessanta giorni dalla fattura (art. 3 L. 81/2017). Il collaboratore ha diritto al risarcimento del danno; le liti si trattano con il rito del lavoro.
Il collaboratore ha diritto alla disoccupazione?
Sì, alla DIS-COLL, se è iscritto in via esclusiva alla gestione separata, non è pensionato, non ha partita IVA e ha perso involontariamente il lavoro; spetta anche ad assegnisti e dottorandi con borsa. Per le cessazioni dal 2022 dura tanti mesi quanti sono i mesi di contribuzione dal 1° gennaio dell'anno precedente, fino a un massimo di dodici, si riduce del 3% al mese dal sesto mese e dà diritto ai contributi figurativi; la domanda va presentata all'INPS entro sessantotto giorni dalla cessazione (art. 15 D.Lgs. 22/2015).
Come sono tassati e contribuiti i compensi da co.co.co.?
Fiscalmente sono redditi assimilati al lavoro dipendente, con ritenute applicate dal committente (art. 50, c. 1, lett. c-bis, TUIR). Sul piano previdenziale il collaboratore è iscritto alla gestione separata INPS; i contributi sono in gran parte a carico del committente, che li versa, e in parte del collaboratore, trattenuti sul compenso. Le aliquote e le prestazioni sono spiegate nella pagina sulla gestione separata.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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