In breve
- Preventivo: obbligatorio, scritto o digitale, con le voci di costo e i dati della polizza.
- Compenso: pattuito; se manca, lo determina il giudice con il parere dell'ordine.
- Recesso del cliente: sempre possibile, pagando spese e lavoro svolto.
- Recesso del professionista: per giusta causa e senza danno al cliente.
- Responsabilità: diligenza professionale; colpa grave solo nei casi di speciale difficoltà.
Preventivo e compenso
«Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. [...] In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.»
Il professionista deve anche indicare il grado di complessità dell'incarico, gli oneri prevedibili e i dati della polizza per i danni professionali (art. 9, c. 4). Se il compenso non è stato pattuito e non si ricava da tariffe o usi, lo determina il giudice sentito il parere dell'ordine, in misura adeguata all'importanza dell'opera; per gli avvocati i patti sui compensi devono essere scritti, a pena di nullità (art. 2233 c.c.). Salvo patto contrario, il cliente anticipa le spese e versa acconti secondo gli usi (art. 2234). Chi esercita senza l'iscrizione all'albo richiesta non ha azione per il compenso (art. 2231; si veda la pagina sull'esercizio abusivo). Il professionista esegue personalmente l'incarico, avvalendosi di collaboratori sotto la propria responsabilità se consentito, e non può trattenere i documenti del cliente oltre il tempo strettamente necessario (artt. 2232 e 2235).
Recesso e responsabilità
| Chi recede | Condizioni | Che cosa spetta al professionista |
|---|---|---|
| Cliente | In ogni momento, salvo esclusione voluta dalle parti (Cass. 5744/2025) | Spese e compenso per l'opera svolta; se pattuito per l'intera opera, ridotto in proporzione (Cass. 29745/2021) |
| Professionista | Per giusta causa, evitando pregiudizio al cliente | Spese e compenso secondo il risultato utile per il cliente (art. 2237) |
| Avvocato | Anche senza giusta causa | Compenso maturato, ma risponde del danno provato dal cliente (Cass. 17770/2023) |
L'obbligazione del professionista è di regola di mezzi: non garantisce il risultato, ma deve usare la diligenza propria della sua attività (art. 1176, c. 2, c.c.; Cass. 31587/2025) e risponde anche per colpa lieve (Cass. 15526/2025). La responsabilità si limita al dolo e alla colpa grave solo quando la prestazione richiede la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236; Cass. 29342/2025). Sulle azioni del cliente danneggiato si veda la pagina sulla responsabilità professionale; sui compensi con banche, assicurazioni e grandi imprese, quella sull'equo compenso.
- Chiedere il preventivo scritto prima di conferire l'incarico.
- Verificare iscrizione all'albo e polizza professionale.
- Mettere per iscritto oggetto, tempi, compenso e acconti.
- In caso di revoca, chiedere il rendiconto del lavoro svolto e i documenti.
- Contestare subito per iscritto errori o ritardi.
Domande frequenti
Il professionista deve farmi un preventivo scritto?
Posso revocare l'incarico a metà lavoro?
Il professionista può abbandonare l'incarico?
Quando il professionista risponde dei suoi errori?
Fonti normative
- Art. 2233 c.c. — Compenso
- Art. 2236 c.c. — Responsabilità del prestatore d'opera
- Art. 2237 c.c. — Recesso
- Art. 9 D.L. 1/2012 — Preventivo e compenso
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Autonomi, agenti e collaboratoriL'equo compenso dei professionistiL. 49/2023: banche, assicurazioni, grandi imprese e PA; compenso non inferiore ai parametri, clausole nulle, pagamento entro 60 giorni, indennizzo, parere di congruità.
- Autonomi, agenti e collaboratoriIl professionista non pagato: come si recupera il compensoDecreto ingiuntivo con parcella e parere dell'ordine (artt. 633-636 c.p.c.), rito per gli avvocati, interessi di mora e 40 euro, prescrizione presuntiva di tre anni.
- Risarcimento del dannoI danni causati da avvocato, notaio, commercialista: la responsabilità professionaleArtt. 1176 c. 2 e 2236 c.c.: colpa lieve salvo problemi di speciale difficoltà, giudizio prognostico sul «se avesse fatto bene», perdita di chance, 10 anni, polizza.
- ContrattiIl recesso dal contrattoArt. 1373 c.c.: recesso legale e convenzionale, contratti di durata, caparra penitenziale, consumatore (14 giorni), telefonia (DL 7/2007), RC auto.
- ContrattiLe clausole vessatorie: tra imprese e con i consumatoriArtt. 1341-1342 c.c. (approvazione specifica) e artt. 33-36 Codice del consumo: squilibrio significativo, lista grigia e nera, foro del consumatore.
- Reati contro la personaL'esercizio abusivo di una professioneArt. 348 c.p. dopo la L. 3/2018: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro, confisca, atti tipici e non esclusivi, professionista complice.
- ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaLa prescrizione (artt. 2934-2963 c.c.): regola dei 10 anni, termini brevi in tabella (affitti, interessi, stipendi, bollette, multe, danni), sospensione, interruzione.
- Risarcimento del dannoMalasanità: la responsabilità medica dopo la legge Gelli-BiancoIl risarcimento per errore medico: struttura contrattuale (10 anni) e medico extracontrattuale (5), prova, linee guida, consulenza tecnica preventiva obbligatoria.