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GuidaDiritto civile · Contratti

Le clausole vessatorie: tra imprese e con i consumatori

Nei contratti scritti da una sola parte le clausole più pesanti hanno due regimi diversi: tra imprese valgono solo se approvate con una seconda firma specifica (art. 1341 c.c.); con i consumatori sono nulle se creano uno squilibrio significativo, e la doppia firma non le salva (artt. 33-36 Codice del consumo). Quali sono, come si riconoscono e che cosa succede in causa.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Tra imprese e in generale (art. 1341 c.c.): le condizioni generali predisposte da una parte vincolano l'altra se le conosceva o doveva conoscerle; le clausole «pesanti» dell'elenco del secondo comma (limitazioni di responsabilità, recesso, decadenze, foro, arbitrato, tacita proroga…) hanno effetto solo con approvazione specifica per iscritto: la seconda firma.
  • Con i consumatori (artt. 33-36 Codice del consumo): è vessatoria la clausola che, malgrado la buona fede, crea un significativo squilibrio a carico del consumatore; l'art. 33, c. 2, elenca ventitré tipi presunti vessatori (lista grigia) e l'art. 36, c. 2, tre sempre nulli (lista nera); la doppia firma non basta.
  • Sanzione: nullità di protezione, solo a vantaggio del consumatore, rilevabile d'ufficio, con il contratto che resta valido per il resto (art. 36).
  • Difese del professionista: provare la trattativa individuale (art. 34, c. 5, onere a suo carico) o che la clausola riproduce una norma di legge; la valutazione non tocca prezzo e oggetto, se chiari.
  • AGCM: dichiara la vessatorietà dei moduli standard, ordina la pubblicazione e sanziona da 5.000 a 10 milioni di euro (art. 37-bis); le associazioni possono chiedere l'inibitoria (art. 37).

La regola generale: condizioni generali e doppia firma

Art. 1341 c.c. — Condizioni generali di contratto

«Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria».

Il codice civile si occupa dei contratti «di massa» scritti da una parte sola (banche, assicurazioni, fornitori, franchising, leasing, ma anche il modulo del corriere o dell'autonoleggio) con due regole. La prima è la conoscibilità: le condizioni generali vincolano chi aderisce se erano conoscibili con ordinaria diligenza, quindi anche senza firma, purché richiamate e disponibili. La seconda è la approvazione specifica delle clausole dell'elenco, tassativo ma interpretato in modo estensivo per analogia di contenuto: senza una sottoscrizione separata e riferita a quelle clausole, esse «non hanno effetto», cioè sono inefficaci, e l'inefficacia può essere fatta valere solo dall'aderente. La giurisprudenza ammette il richiamo cumulativo delle clausole con il loro numero e titolo sotto la seconda firma, ma non la firma «in bianco» di un elenco che riproduce l'intero contratto, perché in quel caso l'attenzione dell'aderente non è richiamata su nulla. Nei moduli e formulari le clausole aggiunte a mano prevalgono su quelle prestampate incompatibili (art. 1342), e nel dubbio le clausole si interpretano contro chi le ha scritte (art. 1370).

Questa disciplina vale per tutti, comprese le imprese e i professionisti che contrattano tra loro: un imprenditore che ha firmato due volte la clausola di foro o la penale è vincolato, e potrà discuterne solo con gli strumenti ordinari (nullità per contrarietà a norme imperative, riduzione della penale manifestamente eccessiva ex art. 1384, abuso di dipendenza economica, ritardi di pagamento). Per il consumatore, invece, la seconda firma è solo l'inizio del discorso.

Con i consumatori: lo squilibrio significativo

Art. 33, comma 1, D.Lgs. 206/2005 — Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

«Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».

Consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale; professionista chiunque agisce nell'esercizio della sua (art. 3). Il criterio è sostanziale: il notaio che compra un'auto per la famiglia è consumatore, il condominio è trattato come consumatore, la società o il professionista che contratta per l'attività no, anche se piccolo. La vessatorietà si valuta guardando la natura del bene o servizio, le circostanze della conclusione e le altre clausole del contratto o di contratti collegati (art. 34, c. 1); non riguarda l'oggetto né l'adeguatezza del prezzo, purché chiari e comprensibili (c. 2), e non colpisce le clausole che riproducono norme di legge (c. 3). L'art. 33, c. 2, contiene la lista grigia di ventitré clausole «presunte vessatorie fino a prova contraria»; l'art. 36, c. 2, la lista nera di tre clausole nulle anche se negoziate.

Clausola tipicaRegime con il consumatoreNorma
Esclusione o limitazione di responsabilità per morte o danni alla persona; esclusione delle azioni per inadempimento; adesione a clausole non conoscibilinulla sempre, anche se trattata (lista nera)art. 36, c. 2
Foro diverso dalla residenza o dal domicilio elettivo del consumatorepresunta vessatoria; foro del consumatore esclusivo (Cass. SU 14669/2003)art. 33, c. 2, lett. u
Penale o risarcimento forfettario «manifestamente eccessivo» a carico del consumatorepresunta vessatorialett. f
Recesso solo per il professionista; trattenuta della caparra senza il doppio a favore del consumatore; recesso senza preavviso da contratti a tempo indeterminatopresunta vessatorialett. e, g, h
Disdetta da comunicare con termine eccessivamente anticipato per evitare il rinnovo tacitopresunta vessatorialett. i
Modifica unilaterale del contratto o del prodotto senza giustificato motivo indicato; prezzo fissato alla consegna; aumento senza diritto di recessopresunta vessatorialett. m, n, o
Decadenze, limiti alle eccezioni, inversione dell'onere della prova, deroghe alla giurisdizione, restrizioni con i terzipresunta vessatorialett. t
Obbligo di rivolgersi a un solo organismo ADR o ostacoli alla conciliazionepresunta vessatorialett. v-bis, v-ter
Legge di un Paese extra-UE che priva il consumatore della tutelanullaart. 36, c. 5

Trattativa individuale, nullità di protezione, interpretazione

La presunzione della lista grigia si vince in un solo modo: provando che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale (art. 34, c. 4). Nei contratti conclusi con moduli o formulari l'onere è del professionista (c. 5), e la Cassazione richiede una trattativa seria, effettiva e individuale, non la doppia firma né la dichiarazione prestampata «le parti dichiarano di aver negoziato ogni clausola». Le clausole scritte devono essere chiare e comprensibili e, nel dubbio, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore (art. 35), regola che vale anche per la determinazione del prezzo: una clausola sul corrispettivo oscura perde l'immunità dell'art. 34, c. 2, e torna sindacabile.

La nullità di protezione (art. 36) colpisce la clausola e lascia in piedi il contratto; opera «soltanto a vantaggio del consumatore» e può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, secondo la Corte di giustizia anche quando il consumatore non l'ha eccepita e, nel decreto ingiuntivo non opposto, anche in fase esecutiva se il giudice della ingiunzione non aveva controllato le clausole (Cass. SU 9479/2023, sulla scia delle sentenze CGUE del 17 maggio 2022). Il giudice non può moderare la clausola nulla sostituendola con una versione ragionevole: la penale eccessiva con un consumatore cade per intero, mentre tra imprese si riduce ex art. 1384. Restano salve le norme dispositive che colmano il vuoto, come i termini di legge per la disdetta o gli interessi legali.

La tutela amministrativa e collettiva

Accanto alla causa individuale, l'AGCM può dichiarare d'ufficio o su denuncia la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti conclusi con condizioni generali o moduli (art. 37-bis), ordinare la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito e su quello dell'operatore e, dal 2023, irrogare la sanzione da 5.000 a 10 milioni di euro prevista per le pratiche commerciali scorrette (c. 2-bis, che richiama l'art. 27, c. 9), fino al 4% del fatturato nelle violazioni transfrontaliere. Il professionista può chiedere all'Autorità un parere preventivo sui propri moduli (c. 3). Le associazioni dei consumatori possono ottenere l'inibitoria dell'uso delle condizioni abusive, anche in via d'urgenza, con pubblicazione sui giornali (art. 37). Le decisioni dell'AGCM non vincolano il giudice civile ma pesano nella pratica: contestare una clausola già dichiarata vessatoria dall'Autorità è quasi sempre una causa vinta.

Che cosa fare in concreto

  1. Qualificare le parti: se chi firma è una persona fisica per scopi privati si applica il Codice del consumo; altrimenti solo gli artt. 1341-1342 c.c. e le tutele speciali (subfornitura, franchising, ritardi di pagamento).
  2. Leggere l'elenco dell'art. 33, c. 2 clausola per clausola: foro, penali, rinnovi automatici, modifiche unilaterali, recessi asimmetrici e limiti di responsabilità sono i casi più comuni nei contratti di telefonia, palestre, corsi, utenze, viaggi, assicurazioni e finanziamenti.
  3. Contestare per iscritto la clausola prima della causa, chiedendo l'applicazione della norma di legge al suo posto (per esempio la disdetta con preavviso ragionevole invece del termine di sei mesi, o il rimborso della penale), e segnalare all'AGCM le clausole dei moduli standard.
  4. In causa, eccepire la nullità di protezione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e chiedere al giudice di rilevarla d'ufficio; il foro è quello della residenza del consumatore, e il professionista che cita altrove va incontro all'incompetenza.
  5. Per chi scrive i contratti: togliere le clausole della lista nera, giustificare nel testo i motivi delle modifiche unilaterali, prevedere recesso e penali simmetrici, fissare il foro del consumatore e conservare la prova delle trattative individuali reali; la doppia firma dell'art. 1341 va comunque raccolta, perché serve verso i clienti non consumatori.

Le regole sui vizi del contratto in generale sono nella guida su nullità e annullabilità; quelle sul recesso, sul ripensamento negli acquisti online e sulla garanzia legale completano il quadro delle tutele del consumatore.

Domande frequenti

Ho firmato due volte, anche sotto l'elenco delle clausole: posso ancora contestarle?
Se sei un consumatore sì: la doppia firma dell'art. 1341 c.c. serve solo a rendere efficaci le clausole tra le parti, ma non le salva dalla nullità dell'art. 36 Codice del consumo, che scatta per il contenuto squilibrato; il professionista può salvarle solo provando che quella clausola è stata oggetto di una trattativa individuale (art. 34, c. 5), cosa impossibile con un modulo standard. Se invece hai firmato come impresa o professionista, la seconda firma specifica rende la clausola vincolante e la contestazione resta possibile solo per altri vizi (indeterminatezza, contrarietà a norme imperative, abuso di dipendenza economica).
Il contratto dice che il foro competente è quello della sede dell'azienda: vale?
Con un consumatore no: la clausola che fissa il foro in una località diversa dalla residenza o dal domicilio elettivo del consumatore si presume vessatoria (art. 33, c. 2, lett. u) ed è nulla; il foro del consumatore è esclusivo e prevale anche sui fori ordinari, come chiarito dalle Sezioni Unite (sent. 14669/2003). Tra imprese la deroga alla competenza territoriale vale se approvata specificamente per iscritto (art. 1341, c. 2).
Il giudice può dichiarare nulla una clausola vessatoria anche se non l'ho chiesto?
Sì. La nullità di protezione opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 36, c. 3), anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, per la Corte di giustizia, anche in sede esecutiva se il decreto non è stato opposto e il giudice non aveva verificato le clausole. Il consumatore può però opporsi al rilievo se preferisce mantenere la clausola.
Una clausola vessatoria rende nullo tutto il contratto?
No: la clausola è nulla e il contratto resta valido per il resto (art. 36, c. 1). Il giudice non può riscrivere la clausola in modo più mite, perché ciò toglierebbe al professionista ogni incentivo a non usarla; se il contratto non può reggersi senza (per esempio senza la clausola sul tasso), può cadere per intero, ma solo se ciò non danneggia il consumatore.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • ContrattiNullità e annullabilità del contrattoLa nullità (art. 1418 c.c.: contrarietà a norme imperative salvo che la legge disponga diversamente, nullità virtuale; mancanza di accordo, causa, oggetto o forma richiesta a pena di nullità ex art. 1325, per esempio la vendita immobiliare non scritta; causa illecita, motivo illecito comune ex art. 1345, oggetto impossibile, illecito, indeterminato ex art. 1346; altri casi di legge: patto commissorio, patti successori, vendita di immobili abusivi senza menzioni urbanistiche, clausole vessatorie, interessi usurari; art. 1419: nullità parziale che travolge il contratto solo se le parti non lo avrebbero concluso senza la parte nulla, e sostituzione automatica delle clausole nulle con le norme imperative; art. 1420: contratti plurilaterali; art. 1421: azione di chiunque vi ha interesse e rilievo d'ufficio, Cass. SU 26242 e 26243/2014 anche quando è chiesta la risoluzione o l'annullamento; art. 1422: imprescrittibile, salvi usucapione e prescrizione decennale della ripetizione dell'indebito ex art. 2033; art. 1423: nessuna convalida; art. 1424: conversione in un contratto diverso di cui abbia i requisiti; nullità di protezione ex art. 36 cod. consumo, art. 127 TUB, art. 23 TUF, a vantaggio del solo contraente debole e rilevabile d'ufficio nel suo interesse), l'annullabilità (art. 1425: incapacità legale, minore, interdetto, inabilitato per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e incapacità naturale con pregiudizio e mala fede ex art. 428; art. 1427-1433: errore essenziale, sulla natura o oggetto del contratto, sull'identità o qualità determinante della cosa, sull'identità o qualità della persona, di diritto se ragione unica del contratto, ed errore riconoscibile con normale diligenza; errore di calcolo che si rettifica; mantenimento del contratto rettificato; art. 1434-1438: violenza morale anche del terzo, di natura da impressionare una persona sensata con un male ingiusto e notevole, anche verso coniuge, discendenti, ascendenti; timore riverenziale irrilevante; minaccia di far valere un diritto solo per vantaggi ingiusti; art. 1439-1440: dolo determinante con raggiri senza i quali non si sarebbe contrattato, anche del terzo se noto; dolo incidente = contratto valido e risarcimento; dolo omissivo e reticenza secondo la giurisprudenza; art. 1441: azione solo della parte protetta; art. 1442: cinque anni dalla cessazione della violenza, dalla scoperta dell'errore o del dolo, dalla cessazione dell'incapacità, altrimenti dalla conclusione, ed eccezione di annullabilità sempre opponibile a chi chiede l'esecuzione; art. 1444: convalida espressa o tacita con esecuzione volontaria; art. 1445: salvi i terzi acquirenti a titolo oneroso e in buona fede, salvo la trascrizione della domanda e salva l'incapacità legale), gli effetti (retroattività, restituzioni ex art. 2033 e seguenti, limite del vantaggio per l'incapace ex art. 1443, risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex art. 1338 contro chi conosceva la causa di invalidità e contro l'autore del dolo o della violenza), le differenze con risoluzione, rescissione, simulazione e inefficacia, come si agisce (domanda di accertamento, mediazione obbligatoria per alcune materie, trascrizione della domanda per gli immobili, prova del vizio, termini).
  • ContrattiLa clausola penale e la sua riduzioneLa clausola penale (art. 1382 c.c.: patto con cui, per l'inadempimento o il ritardo, un contraente si obbliga a una determinata prestazione, di regola una somma; effetto di liquidazione preventiva e forfettaria del danno; dovuta senza prova del danno; limita il risarcimento alla penale salvo che sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore; forma libera ma di solito scritta; non rientra tra le clausole vessatorie dell'art. 1341 c. 2 c.c. e non richiede la doppia firma tra imprese, secondo la giurisprudenza), il divieto di cumulo (art. 1383: il creditore non può chiedere insieme la prestazione principale e la penale, salvo la penale per il solo ritardo, che si cumula con l'adempimento tardivo; scelta tra adempimento e penale per l'inadempimento; penale e risoluzione del contratto; penale e caparra confirmatoria diverse, la caparra si trattiene o si restituisce doppia col recesso, art. 1385), la riduzione (art. 1384: il giudice può diminuire equamente la penale se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte o se l'ammontare è manifestamente eccessivo, con riguardo all'interesse del creditore all'adempimento; Cass. SU 18128/2005: riduzione anche d'ufficio, senza domanda della parte, perché la norma tutela un interesse generale; parametri: danno effettivo, valore della prestazione, durata del ritardo, condotta delle parti; non si può eliminare del tutto; applicabile anche alle penali per ritardo negli appalti e nei preliminari), i consumatori (art. 33 c. 2 lett. f cod. consumo: si presume vessatoria la clausola che impone al consumatore, per inadempimento o ritardo, una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o equivalente di importo manifestamente eccessivo; nullità di protezione rilevabile d'ufficio, art. 36; penali per recesso anticipato in telefonia, palestre, corsi; interessi moratori sproporzionati), i casi tipici (locazione: penale per ritardo nella riconsegna e per morosità; appalto: penale per ogni giorno di ritardo, di solito con un tetto, e negli appalti pubblici tra lo 0,5 e l'1,5 per mille al giorno fino al 10% ex art. 126 D.Lgs. 36/2023; preliminare di vendita: penale o caparra; contratti di fornitura e distribuzione; patto di non concorrenza con penale; clausole di recesso anticipato), come si chiede e si contesta (domanda di pagamento della penale senza prova del danno, prova dell'inadempimento; difese: adempimento parziale, eccessività, nullità per consumatori, impossibilità non imputabile, inadempimento del creditore, prescrizione decennale; il giudice riduce con motivazione), come si scrive (evento, importo o criterio, ritardo giornaliero con tetto, salvezza del danno ulteriore, cumulabilità, interessi).
  • ContrattiCaparra confirmatoria e caparra penitenzialeFunzioni della caparra confirmatoria (garanzia, anticipo, liquidazione forfettaria), recesso con ritenzione o doppio, alternativa con risoluzione e risarcimento pieno (le due strade non si cumulano), inadempimento di non scarsa importanza, caparra penitenziale e diritto di recesso, acconto, clausola penale e riduzione, caparra eccessiva, imputazione al prezzo, registrazione, casi tipici (preliminare, locazione, ordini).
  • Banche, consumatori e assicurazioniLa garanzia legale di 2 anni sui prodottiA chi si applica (art. 128: vendite, permute, somministrazioni e appalti di beni da fabbricare tra un venditore professionista e un consumatore persona fisica; beni mobili anche usati, beni con elementi digitali, animali; esclusi i beni venduti tra privati o tra imprese, regolati dagli artt. 1490-1497 c.c., i beni all'asta giudiziaria, acqua e gas non confezionati), il difetto di conformità (art. 129: requisiti soggettivi del contratto e oggettivi di qualità, quantità, durabilità, sicurezza, accessori, imballaggio, aggiornamenti; art. 130 installazione errata; art. 131 aggiornamenti per i beni digitali; non è difetto ciò che il consumatore conosceva e ha accettato espressamente), la durata (art. 133: due anni dalla consegna; beni usati riducibili a un anno per accordo; prescrizione dell'azione in 26 mesi dalla consegna, salvo dolo del venditore; niente più denuncia entro due mesi dalla scoperta, abolita dal 2022), l'onere della prova (art. 135: difetto manifestato entro un anno presunto esistente alla consegna, salvo incompatibilità con la natura del bene o del difetto; dopo, prova a carico del consumatore con perizia), i rimedi (art. 135-bis: primo livello riparazione o sostituzione a scelta del consumatore, salvo impossibilità o costi sproporzionati; art. 135-ter: senza spese, in tempo congruo, senza notevoli inconvenienti, con rimozione e reinstallazione comprese, nessun pagamento per l'uso; secondo livello riduzione proporzionale del prezzo o risoluzione, quando il venditore non ripara o non sostituisce, rifiuta, il difetto ricompare, è grave o il venditore fa capire che non provvederà; art. 135-quater: risoluzione con dichiarazione al venditore, restituzione a spese sue e rimborso; niente risoluzione per difetti lievi, con prova a carico del venditore; sospensione del pagamento), le garanzie convenzionali (art. 135-quinquies: vincolano chi le offre nei termini della dichiarazione e della pubblicità; la garanzia del produttore non tocca la legale; le estensioni a pagamento), il regresso e i patti (art. 134 regresso del venditore sul produttore; art. 135-sexies nullità dei patti che limitano i diritti prima della comunicazione del difetto; art. 135-septies risarcimento del danno secondo il codice civile), come si esercita (comunicazione scritta al venditore con prova d'acquisto, PEC o raccomandata, descrizione del difetto e rimedio scelto; scontrino o estratto conto; il negozio non può rinviare al produttore; termini congrui secondo il bene, 15-30 giorni come prassi; assistenza autorizzata; acquisti online e marketplace; conciliazione paritetica, ADR, giudice di pace fino a 10.000 euro senza avvocato sotto 1.100; segnalazione all'AGCM per pratiche scorrette), le differenze (garanzia tra privati e tra imprese: 8 giorni per la denuncia e 1 anno di prescrizione, art. 1495 c.c.; beni immobili; contenuti e servizi digitali, artt. 135-octies e seguenti).
  • ContrattiVizi della cosa venduta: garanzia, termini, rimediVizi, mancanza di qualità e aliud pro alio; esclusioni; risoluzione, riduzione del prezzo, risarcimento; denuncia entro 8 giorni e prescrizione di 1 anno; onere della prova; garanzia legale di conformità (codice del consumo): 2 anni, presunzione di 1 anno, riparazione o sostituzione, 26 mesi; beni usati; immobili.