Risposta della redazione
Redazione avvocato.co · 2026-10-08 · informazione generale, non è un parere sul tuo caso
Se hai dato una caparra confirmatoria e chi l'ha ricevuta non adempie, l'art. 1385 c.c. ti offre due strade alternative. La prima è recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra versata, senza dover provare alcun danno. La seconda è chiedere la risoluzione del contratto oppure il suo adempimento, con il risarcimento del danno effettivo secondo le regole generali.
La scelta va fatta con attenzione, perché le due vie non si sommano: se chiedi la risoluzione giudiziale non puoi più usare la caparra come misura forfettaria del danno, e dovrai provare il danno subito. Il risarcimento comprende la perdita subita e il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; se non è provabile nel suo preciso ammontare, il giudice lo liquida in via equitativa.
Il primo passo di solito è una lettera di messa in mora o di diffida, inviata con raccomandata o PEC, che spesso apre una trattativa e interrompe la prescrizione. Se il credito è provato per iscritto si può valutare il decreto ingiuntivo, negli altri casi la causa ordinaria, preceduta dalla mediazione solo nelle materie in cui è obbligatoria. Il diritto si prescrive di regola in dieci anni.
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