In breve
- Giudice di pace: beni mobili fino a 10.000 euro, danni da circolazione fino a 25.000.
- Tribunale: tutto il resto, e sempre per le cause di valore indeterminabile.
- Territorio: di regola il luogo del convenuto; per le obbligazioni anche quello del contratto.
- Consumatore: il suo foro prevale sulle clausole che fissano un'altra città.
- Errore: la causa si riassume davanti al giudice giusto entro tre mesi.
Il valore e la materia
| Giudice | Competenza | Norma |
|---|---|---|
| Giudice di pace, per valore | Cause su beni mobili fino a 10.000 euro; risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti fino a 25.000 euro | Art. 7, c. 1-2 |
| Giudice di pace, per materia | Apposizione di termini e distanze per alberi e siepi, misura e modalità d'uso dei servizi condominiali, immissioni tra abitazioni, interessi sulle prestazioni previdenziali | Art. 7, c. 3 |
| Tribunale | Tutte le cause non attribuite ad altro giudice; in via esclusiva imposte e tasse, stato e capacità delle persone, querela di falso, esecuzione forzata, funzionamento di sistemi di intelligenza artificiale, cause di valore indeterminabile | Art. 9 |
Il valore si determina dalla domanda: per le somme di denaro conta quanto si chiede. La riforma della magistratura onoraria, più volte rinviata, amplierà dal 31 ottobre 2027 le competenze del giudice di pace per valore e per materia (si veda la pagina sul giudice di pace). Le sezioni specializzate e il tribunale per i minorenni hanno regole proprie (si veda la pagina chi giudica che cosa).
Il territorio
«Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.»
Se il convenuto è una società o un ente, è competente il giudice della sede, o del luogo in cui ha uno stabilimento con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio (art. 19). Per le cause sulle obbligazioni l'attore può scegliere anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita (art. 20). Per diritti reali su immobili, locazione, comodato e affitto d'azienda è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile (art. 21); nelle cause contro lo Stato vale il foro dell'avvocatura dello Stato (art. 25). Le parti possono derogare alla competenza territoriale con un accordo scritto riferito ad affari determinati, che non è esclusivo se non lo dice espressamente; non si può derogare, tra l'altro, per l'esecuzione forzata, i procedimenti cautelari, possessori e in camera di consiglio (artt. 28-29).
Il consumatore ha una tutela in più: nei contratti a distanza e fuori dei locali commerciali è competente in modo inderogabile il giudice del luogo della sua residenza o domicilio (art. 66-bis cod. cons.), e negli altri contratti la clausola che fissa un foro diverso si presume vessatoria (art. 33, c. 2, lett. u, cod. cons.; si veda la pagina sulle clausole vessatorie).
Come si fa valere l'incompetenza
Il convenuto deve eccepire l'incompetenza nella comparsa di risposta depositata tempestivamente, a pena di decadenza; per il territorio l'eccezione vale solo se indica il giudice che ritiene competente. Il giudice rileva d'ufficio l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile nella fase iniziale del processo (art. 38 c.p.c.). L'ordinanza sulla competenza si impugna con il regolamento di competenza davanti alla Cassazione (art. 42), e la causa va riassunta davanti al giudice indicato entro il termine fissato o, in mancanza, entro tre mesi, altrimenti il processo si estingue (art. 50). Per l'avvio del giudizio si veda la pagina su come inizia una causa civile.
- Calcolare il valore della domanda, capitale e accessori richiesti.
- Verificare se la materia è attribuita a un giudice specifico.
- Individuare il foro del convenuto e i fori alternativi.
- Controllare le clausole sul foro, specie se c'è un consumatore.
- Riassumere entro tre mesi se il giudice si dichiara incompetente.
Domande frequenti
Devo recuperare 8.000 euro da un cliente: giudice di pace o tribunale?
In quale città devo fare causa?
Il contratto dice che il foro competente è Milano, ma io sono un consumatore di Palermo: vale?
Ho sbagliato giudice: che cosa succede?
Fonti normative
- Art. 7 c.p.c. — Competenza del giudice di pace
- Art. 9 c.p.c. — Competenza del tribunale
- Art. 18 c.p.c. — Foro generale delle persone fisiche
- Art. 20 c.p.c. — Foro facoltativo per le obbligazioni
- Art. 38 c.p.c. — Incompetenza
- Art. 66-bis cod. cons. — Foro del consumatore
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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- Banche, consumatori e assicurazioniIl diritto di recesso negli acquisti online e fuori dai locali commercialiArtt. 52-59 cod. cons.: 14 giorni (30 a domicilio), il pulsante di recesso dal 2026, rimborso in 14 giorni, spese di reso, 12 mesi se il venditore non informa.