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GuidaDiritto civile · Il processo civile

Quale giudice è competente: valore, materia e territorio

Prima di iniziare una causa civile bisogna scegliere il giudice giusto: giudice di pace o tribunale, e in quale città. Sbagliare non fa perdere il diritto, ma fa perdere tempo e può costare le spese del giudizio sull'incompetenza. Le regole combinano tre criteri, il valore, la materia e il territorio, con alcune eccezioni a favore del consumatore. Questa pagina spiega come si individua il giudice competente, quando si può scegliere, che valore hanno le clausole sul foro e come si fa valere l'incompetenza.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Giudice di pace: beni mobili fino a 10.000 euro, danni da circolazione fino a 25.000.
  • Tribunale: tutto il resto, e sempre per le cause di valore indeterminabile.
  • Territorio: di regola il luogo del convenuto; per le obbligazioni anche quello del contratto.
  • Consumatore: il suo foro prevale sulle clausole che fissano un'altra città.
  • Errore: la causa si riassume davanti al giudice giusto entro tre mesi.

Il valore e la materia

GiudiceCompetenzaNorma
Giudice di pace, per valoreCause su beni mobili fino a 10.000 euro; risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti fino a 25.000 euroArt. 7, c. 1-2
Giudice di pace, per materiaApposizione di termini e distanze per alberi e siepi, misura e modalità d'uso dei servizi condominiali, immissioni tra abitazioni, interessi sulle prestazioni previdenzialiArt. 7, c. 3
TribunaleTutte le cause non attribuite ad altro giudice; in via esclusiva imposte e tasse, stato e capacità delle persone, querela di falso, esecuzione forzata, funzionamento di sistemi di intelligenza artificiale, cause di valore indeterminabileArt. 9

Il valore si determina dalla domanda: per le somme di denaro conta quanto si chiede. La riforma della magistratura onoraria, più volte rinviata, amplierà dal 31 ottobre 2027 le competenze del giudice di pace per valore e per materia (si veda la pagina sul giudice di pace). Le sezioni specializzate e il tribunale per i minorenni hanno regole proprie (si veda la pagina chi giudica che cosa).

Il territorio

Art. 18, c. 1, c.p.c.

«Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.»

Se il convenuto è una società o un ente, è competente il giudice della sede, o del luogo in cui ha uno stabilimento con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio (art. 19). Per le cause sulle obbligazioni l'attore può scegliere anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita (art. 20). Per diritti reali su immobili, locazione, comodato e affitto d'azienda è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile (art. 21); nelle cause contro lo Stato vale il foro dell'avvocatura dello Stato (art. 25). Le parti possono derogare alla competenza territoriale con un accordo scritto riferito ad affari determinati, che non è esclusivo se non lo dice espressamente; non si può derogare, tra l'altro, per l'esecuzione forzata, i procedimenti cautelari, possessori e in camera di consiglio (artt. 28-29).

Il consumatore ha una tutela in più: nei contratti a distanza e fuori dei locali commerciali è competente in modo inderogabile il giudice del luogo della sua residenza o domicilio (art. 66-bis cod. cons.), e negli altri contratti la clausola che fissa un foro diverso si presume vessatoria (art. 33, c. 2, lett. u, cod. cons.; si veda la pagina sulle clausole vessatorie).

Come si fa valere l'incompetenza

Il convenuto deve eccepire l'incompetenza nella comparsa di risposta depositata tempestivamente, a pena di decadenza; per il territorio l'eccezione vale solo se indica il giudice che ritiene competente. Il giudice rileva d'ufficio l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile nella fase iniziale del processo (art. 38 c.p.c.). L'ordinanza sulla competenza si impugna con il regolamento di competenza davanti alla Cassazione (art. 42), e la causa va riassunta davanti al giudice indicato entro il termine fissato o, in mancanza, entro tre mesi, altrimenti il processo si estingue (art. 50). Per l'avvio del giudizio si veda la pagina su come inizia una causa civile.

  1. Calcolare il valore della domanda, capitale e accessori richiesti.
  2. Verificare se la materia è attribuita a un giudice specifico.
  3. Individuare il foro del convenuto e i fori alternativi.
  4. Controllare le clausole sul foro, specie se c'è un consumatore.
  5. Riassumere entro tre mesi se il giudice si dichiara incompetente.

Domande frequenti

Devo recuperare 8.000 euro da un cliente: giudice di pace o tribunale?
Per le cause su somme di denaro e beni mobili fino a 10.000 euro è competente il giudice di pace, salvo che la legge attribuisca la materia ad altro giudice (art. 7 c.p.c.); sopra quella soglia, il tribunale (art. 9). Per il recupero di un credito documentato si può usare anche il decreto ingiuntivo, chiesto al giudice competente per valore.
In quale città devo fare causa?
Di regola nel luogo di residenza o domicilio del convenuto (art. 18 c.p.c.), o nella sede della società convenuta (art. 19). Per le obbligazioni si può scegliere anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita (art. 20); per immobili, locazioni e comodati è competente il giudice del luogo dell'immobile (art. 21).
Il contratto dice che il foro competente è Milano, ma io sono un consumatore di Palermo: vale?
Per i contratti a distanza e fuori dei locali commerciali la competenza spetta in modo inderogabile al giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore (art. 66-bis cod. cons.). Negli altri contratti del consumatore la clausola che fissa un foro diverso dalla sua residenza o domicilio si presume vessatoria (art. 33, c. 2, lett. u, cod. cons.).
Ho sbagliato giudice: che cosa succede?
Il convenuto deve eccepire l'incompetenza nella comparsa di risposta depositata in tempo e, se si tratta di territorio, indicare il giudice che ritiene competente; l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile è rilevata anche d'ufficio entro la prima fase (art. 38 c.p.c.). Il giudice decide con ordinanza, impugnabile con il regolamento di competenza (art. 42); la causa va riassunta davanti al giudice competente entro il termine fissato o, in mancanza, entro tre mesi, altrimenti si estingue (art. 50).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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