In breve
- Competenza per valore (art. 7 c.p.c.): cause su beni mobili fino a 10.000 euro; risarcimento da circolazione di veicoli e natanti fino a 25.000 euro.
- Per materia, qualunque sia il valore: apposizione di termini e distanze di alberi e siepi, misura e uso dei servizi condominiali, immissioni tra vicini (fumi, rumori, esalazioni), interessi su prestazioni previdenziali; opposizioni a sanzioni amministrative e multe stradali (art. 6 D.Lgs. 150/2011; art. 204-bis CdS).
- Procedura: ricorso (anche verbale) nelle forme del procedimento semplificato, decreto che fissa l'udienza, comparsa del convenuto, udienza con interrogatorio libero e tentativo di conciliazione, istruttoria, sentenza entro 15 giorni.
- Senza avvocato fino a 1.100 euro; decisione secondo equità fino a 1.100 euro; appello al tribunale.
- Dal 31 ottobre 2027: 30.000 e 50.000 euro, nuove materie (diritti reali minori, usufrutto, distanze), equità fino a 2.500.
Che cosa decide
«Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro».
Le cause su beni mobili comprendono i crediti di denaro (fatture, prestiti, canoni, restituzioni), i contratti di vendita e di servizi, le garanzie per vizi, i danni da fatto illecito diversi dalla circolazione, fino a 10.000 euro; il valore si calcola sulla domanda (capitale più interessi e danni chiesti), e per le cause di valore indeterminabile è competente il tribunale. Gli incidenti stradali fino a 25.000 euro sono la parte più consistente del ruolo, con le compagnie di assicurazione come convenute abituali. Per materia, senza limiti di valore, il giudice di pace decide sull'apposizione di termini tra fondi e sulle distanze per alberi e siepi, sulla misura e sulle modalità d'uso dei servizi di condominio, sulle immissioni intollerabili tra immobili abitativi (rumori, fumi, vibrazioni), sugli interessi da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali. Vi si aggiungono le opposizioni alle ordinanze-ingiunzione (art. 6 D.Lgs. 150/2011: restano al tribunale le materie di lavoro, previdenza, ambiente, alimenti, valuta e antiriciclaggio, le sanzioni superiori nel massimo a 15.493 euro e quelle non pecuniarie) e le opposizioni ai verbali per violazioni del codice della strada, sempre davanti al giudice di pace del luogo della violazione (art. 7 D.Lgs. 150/2011). La riforma della magistratura onoraria (art. 27 D.Lgs. 116/2017, più volte rinviata, oggi al 31 ottobre 2027) prevede limiti di 30.000 e 50.000 euro e attribuisce al giudice di pace le cause in materia di condominio, distanze, luci e vedute, stillicidio e acque, occupazione, specificazione, enfiteusi, usufrutto, uso e abitazione, servitù e possesso, oltre a usucapione, accessione e superficie fino a 30.000 euro. La competenza territoriale segue le regole generali: il giudice del luogo di residenza del convenuto o quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta o va eseguita; per i consumatori, il giudice della loro residenza; per le multe, il luogo della violazione.
Come si fa causa: il procedimento semplificato
- Il ricorso (art. 318): sottoscritto dalla parte o dall'avvocato, indica il giudice, le parti, i fatti e l'oggetto della domanda, con i documenti; si può proporre anche verbalmente in cancelleria, con verbale che l'attore notifica (art. 316). Il giudice fissa entro cinque giorni con decreto l'udienza e avverte il convenuto dei termini e dell'obbligo di difesa tecnica oltre 1.100 euro; ricorso e decreto vanno notificati al convenuto a cura dell'attore.
- La costituzione del convenuto (art. 319): con comparsa di risposta entro il termine indicato nel decreto (dieci giorni prima dell'udienza, secondo l'art. 281-undecies), con le eccezioni, le domande riconvenzionali e le prove, a pena di decadenza; chi sta in giudizio da solo dichiara residenza o PEC nel verbale.
- La prima udienza (art. 320): il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione, che se riesce è verbalizzata con valore di titolo esecutivo; altrimenti verifica la regolarità del contraddittorio, decide sulle richieste istruttorie e, se la causa è matura, la decide subito.
- L'istruttoria: testimoni (anche con dichiarazioni scritte), documenti, ispezioni, consulenza tecnica quando serve; il giudice può disporre in udienza gli atti di istruzione rilevanti.
- La decisione (art. 321): sentenza con motivazione letta in udienza al termine della discussione o depositata entro quindici giorni; è titolo esecutivo. Le spese seguono la soccombenza.
- L'appello al tribunale entro trenta giorni dalla notifica della sentenza (sei mesi dalla pubblicazione senza notifica), con i limiti previsti per le sentenze pronunciate secondo equità.
Senza avvocato, secondo equità
«Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona».
Fino a 1.100 euro la parte può fare tutto da sé, e può farsi rappresentare anche da una persona non avvocato con mandato scritto, che comprende sempre il potere di conciliare (art. 317); nelle opposizioni alle sanzioni amministrative la difesa personale è ammessa senza limiti di valore. Stare in giudizio da soli è realistico per le cause documentali (una fattura, un preventivo, una multa), meno quando servono testimoni e regole processuali: le decadenze del rito semplificato valgono anche per chi non ha l'avvocato. Nelle cause fino a 1.100 euro il giudice di pace decide secondo equità (art. 113, secondo comma), salvo quelle sui contratti conclusi con moduli o formulari (assicurazioni, utenze, banche), che vanno decise secondo diritto: la giustizia del caso concreto sostituisce la norma, entro i principi informatori della materia, e la sentenza è appellabile solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o europee o di quei principi (art. 339, terzo comma). Dal 31 ottobre 2027 la soglia dell'equità sale a 2.500 euro.
Costi, conciliazione, decreto ingiuntivo
Il contributo unificato è di 43 euro per le cause fino a 1.100 euro, 98 fino a 5.200, 237 fino a 26.000 (art. 13 DPR 115/2002), con l'anticipazione forfettaria di 27 euro per le notifiche; le cause di lavoro e previdenza e le opposizioni a sanzioni seguono regole proprie. Le spese sono liquidate con i parametri forensi, che per lo scaglione fino a 1.100 euro prevedono valori medi complessivi di poche centinaia di euro e crescono con il valore; chi sta in giudizio da solo non ha diritto al compenso ma al rimborso delle spese vive. Oltre alla causa, il giudice di pace offre la conciliazione in sede non contenziosa (art. 322): un'istanza, anche verbale, per essere convocati davanti al giudice a tentare un accordo, che se raggiunto su una materia di sua competenza è titolo esecutivo. Per i crediti provati per iscritto (fatture con estratto delle scritture, contratti, riconoscimenti) la via più rapida è il decreto ingiuntivo, che il giudice di pace emette nei limiti della sua competenza per valore, con la stessa procedura del tribunale. La mediazione è obbligatoria anche davanti al giudice di pace per le materie dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 (per esempio condominio e locazione), non per le cause ordinarie di credito.
Domande frequenti
Posso fare causa senza avvocato?
Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause di valore fino a 1.100 euro; oltre serve l'avvocato, salvo che il giudice, per la natura ed entità della causa, autorizzi la parte a stare in giudizio da sola (art. 82 c.p.c.). Nelle opposizioni alle multe e alle sanzioni amministrative si può sempre stare in giudizio di persona. La domanda può essere proposta anche verbalmente in cancelleria.
Quanto costa?
Il contributo unificato è di 43 euro fino a 1.100 euro di valore, 98 fino a 5.200, 237 fino a 26.000, più l'anticipazione forfettaria di 27 euro per le notifiche; nelle opposizioni alle sanzioni il valore è quello della sanzione. Chi perde rimborsa all'altra parte le spese liquidate dal giudice secondo i parametri, che per le cause fino a 1.100 euro sono di poche centinaia di euro.
Che cosa significa che decide «secondo equità»?
Nelle cause fino a 1.100 euro (esclusi i contratti conclusi con moduli e formulari) il giudice di pace non è vincolato alle norme di diritto ma decide secondo giustizia del caso concreto, rispettando i principi informatori della materia: la sentenza è appellabile solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o di quei principi. Sopra i 1.100 euro decide secondo diritto e la sentenza è appellabile al tribunale per ogni motivo.
Quanto dura un processo davanti al giudice di pace?
Il rito semplificato prevede una prima udienza entro pochi mesi dal ricorso, il tentativo di conciliazione, una fase istruttoria concentrata (testimoni, documenti, eventuale consulenza) e la sentenza letta in udienza o depositata entro quindici giorni dalla discussione: nella maggior parte degli uffici tra sei mesi e un anno e mezzo, secondo il carico. La conciliazione alla prima udienza chiude molte cause.
Fonti normative
- Art. 7 c.p.c. — Competenza del giudice di pace
- Art. 82 c.p.c. — Patrocinio
- Art. 113 c.p.c. — Pronuncia secondo diritto (equità)
- Art. 316 c.p.c. — Forma della domanda
- Art. 318 c.p.c. — Contenuto della domanda
- Art. 320 c.p.c. — Trattazione della causa
- Art. 6 D.Lgs. 150/2011 — Opposizione a ordinanza-ingiunzione
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