In breve
- Vendita ordinaria (tra privati, tra imprese, immobili): il venditore garantisce che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore (art. 1490 c.c.). Denuncia entro 8 giorni dalla scoperta, azione entro 1 anno dalla consegna (art. 1495); rimedi: risoluzione o riduzione del prezzo, più il risarcimento.
- Vendita al consumatore (persona fisica che compra da un professionista): garanzia di conformità di 2 anni, senza obbligo di denuncia, presunzione di preesistenza del difetto per 1 anno, riparazione o sostituzione gratuita e poi riduzione o risoluzione, prescrizione 26 mesi (artt. 128-135-septies codice del consumo).
- Mancanza di qualità (art. 1497): stessi termini brevi; cosa del tutto diversa (aliud pro alio): regole ordinarie e prescrizione decennale.
La garanzia del codice civile
«Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa».
Il vizio è un'imperfezione materiale della cosa (un difetto di fabbricazione, un guasto, un'infiltrazione) che esisteva al momento della vendita, anche se si manifesta dopo. La garanzia non è dovuta se il compratore conosceva i vizi o se erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa ne era esente (art. 1491). Le clausole di esclusione («vista e piaciuta», «nello stato di fatto in cui si trova») valgono per i vizi riconoscibili, non per quelli occulti che il venditore ha taciuto in mala fede. Il compratore può chiedere a sua scelta la risoluzione del contratto (restituzione della cosa contro restituzione del prezzo e rimborso delle spese, art. 1493) o la riduzione del prezzo (art. 1492); la scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale, e se la cosa è stata alienata o trasformata resta solo la riduzione. In ogni caso spetta il risarcimento del danno, salvo che il venditore provi di aver ignorato senza colpa i vizi, e sempre il risarcimento dei danni causati dai vizi (art. 1494): l'incidente provocato dal difetto, il fermo dell'attività, i costi di riparazione. Quando la cosa non ha le qualità promesse o quelle essenziali per l'uso (art. 1497: l'auto dichiarata «mai incidentata», la merce di classe diversa) si applica la risoluzione ordinaria, ma con gli stessi termini brevi. Quando invece la cosa consegnata è del tutto diversa da quella pattuita (aliud pro alio: l'immobile inabitabile, l'opera d'arte falsa) la giurisprudenza applica le regole generali sull'inadempimento, senza denuncia e con prescrizione decennale.
I termini: otto giorni e un anno
«Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna […]».
La denuncia è una comunicazione scritta al venditore che descrive il difetto: non serve una perizia, ma serve la prova della data, quindi raccomandata o PEC entro otto giorni dalla scoperta (dal momento in cui il compratore ha avuto conoscenza certa del vizio e della sua gravità, non da un semplice sospetto). Le parti possono pattuire un termine diverso e la legge ne prevede di più lunghi in alcune vendite. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto il vizio o lo ha occultato. L'azione si prescrive in un anno dalla consegna, anche se il vizio si scopre alla fine dell'anno: chi scopre il difetto dopo dodici mesi ha perso la garanzia, salvo il dolo del venditore. Il compratore citato per il pagamento del prezzo può sempre opporre la garanzia, purché abbia denunciato nei termini (comma 3). Quanto alla prova, le Sezioni Unite hanno chiarito che è il compratore a dover provare l'esistenza del vizio, la sua preesistenza alla consegna e il nesso con il danno (sentenza 11748/2019), di regola con una perizia di parte o con l'accertamento tecnico preventivo. Il venditore che si impegna a eliminare i vizi assume un'obbligazione nuova, con i termini ordinari, ma la prova dell'impegno spetta al compratore. Per i vizi dell'opera nell'appalto i termini sono diversi: denuncia entro sessanta giorni e prescrizione di due anni (art. 1667), dieci anni per i gravi difetti degli edifici (art. 1669).
La garanzia di conformità per i consumatori
Quando il compratore è un consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività) e il venditore un professionista, si applica il codice del consumo (D.Lgs. 206/2005, artt. 128-135-septies, riscritti nel 2022): il venditore risponde di «qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene […] e che si manifesta entro due anni da tale momento» (art. 133). Il bene è conforme se corrisponde alla descrizione, alla quantità e alla qualità contrattuali, è idoneo all'uso particolare accettato dal venditore e agli usi normali, ha le qualità del campione e quelle che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, anche in base alle dichiarazioni pubbliche e alla pubblicità (art. 129); per i beni con elementi digitali il venditore deve fornire gli aggiornamenti (art. 130). Non c'è più un termine di denuncia. Il difetto che si manifesta entro un anno dalla consegna si presume esistente a quella data, salvo prova contraria (art. 135). I rimedi seguono una gerarchia: prima il ripristino della conformità con riparazione o sostituzione, a scelta del consumatore salvo impossibilità o costi sproporzionati, gratuita e in un termine ragionevole; poi la riduzione del prezzo o la risoluzione se il venditore non ripara o sostituisce, se il difetto si ripresenta, se è grave o se il venditore rifiuta (art. 135-bis); la risoluzione è esclusa per i difetti di lieve entità. L'azione si prescrive in ventisei mesi dalla consegna; per i beni usati le parti possono ridurre la responsabilità a non meno di un anno. La garanzia convenzionale del produttore si aggiunge e non sostituisce quella legale. Restano fermi i diritti verso il produttore per i danni da prodotto difettoso.
| Vendita ordinaria (c.c.) | Vendita al consumatore (cod. consumo) | |
|---|---|---|
| Chi | Privati tra loro, imprese tra loro, immobili, aste | Consumatore che compra beni mobili da un professionista |
| Denuncia | Entro 8 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza | Non richiesta |
| Durata della garanzia | 1 anno dalla consegna (prescrizione) | 2 anni dalla consegna (1 per l'usato, se pattuito) |
| Prova | A carico del compratore | Presunzione di preesistenza per 1 anno |
| Rimedi | Risoluzione o riduzione del prezzo; risarcimento | Riparazione o sostituzione; poi riduzione o risoluzione |
| Prescrizione dell'azione | 1 anno dalla consegna | 26 mesi dalla consegna |
Che cosa fare, in ordine
- Documentare subito il difetto: foto, video, data della scoperta, eventuale relazione di un tecnico.
- Denunciare per iscritto al venditore, con raccomandata o PEC, entro otto giorni (vendita ordinaria) o comunque senza ritardo (consumatore), descrivendo il vizio e chiedendo il rimedio voluto; conservare la prova di consegna.
- Trattare: nella maggior parte dei casi il venditore ripara o sostituisce; mettere per iscritto ogni impegno e ogni rinvio, perché il termine annuale continua a correre finché non c'è un riconoscimento del vizio.
- Interrompere la prescrizione e, se serve, chiedere un accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.) per cristallizzare la prova prima che la cosa venga riparata o venduta.
- Agire: davanti al giudice di pace fino a 10.000 euro, altrimenti al tribunale; per i consumatori sono disponibili anche le procedure di risoluzione alternativa (conciliazione paritetica, ADR).
Domande frequenti
Ho comprato un'auto usata da un privato e ha un difetto: che cosa posso fare?
Tra privati vale il codice civile: bisogna denunciare il vizio al venditore entro otto giorni dalla scoperta (con raccomandata o PEC) e agire entro un anno dalla consegna; si può chiedere la risoluzione (restituzione dell'auto contro il prezzo) o la riduzione del prezzo, più il danno se il venditore conosceva o doveva conoscere il vizio. La garanzia non è dovuta per i difetti che il compratore conosceva o che erano facilmente riconoscibili. La clausola «vista e piaciuta» esclude la garanzia per i vizi riconoscibili ma non per quelli occulti taciuti in mala fede.
E se l'ho comprata da un concessionario?
Il consumatore che compra da un professionista ha la garanzia legale di conformità: due anni dalla consegna (riducibili a un anno per l'usato, se pattuito), nessun obbligo di denuncia entro un termine, presunzione per un anno che il difetto esistesse già alla consegna, diritto alla riparazione o sostituzione gratuita e, se non riescono, a riduzione del prezzo o risoluzione. L'azione si prescrive in ventisei mesi dalla consegna.
Chi deve provare che il difetto c'era già?
Nella vendita ordinaria il compratore: per le Sezioni Unite (sentenza 11748/2019) è lui a dover provare l'esistenza del vizio e che sussisteva alla consegna, di regola con una perizia. Nella vendita al consumatore, invece, il difetto che si manifesta entro un anno dalla consegna si presume preesistente, e tocca al venditore provare il contrario.
Il venditore dice che lo ripara: perdo i termini?
Se il venditore riconosce il vizio, la denuncia non è più necessaria e l'impegno a riparare, se accettato, fa nascere una nuova obbligazione con termini ordinari; ma conviene sempre mettere per iscritto la denuncia e il riconoscimento, perché la prova dell'impegno del venditore è a carico del compratore.
Fonti normative
- Art. 1490 c.c. — Garanzia per i vizi della cosa venduta
- Art. 1492 c.c. — Effetti della garanzia
- Art. 1495 c.c. — Termini e condizioni per l'azione
- Art. 1497 c.c. — Mancanza di qualità
- Art. 133 D.Lgs. 206/2005 — Responsabilità del venditore (codice del consumo)
- Art. 135-bis D.Lgs. 206/2005 — Rimedi
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoResponsabilità del debitore, costituzione in mora, adempimento o risoluzione, gravità dell'inadempimento, diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa, termine essenziale, eccezione di inadempimento, effetti retroattivi, danni e penale, caparra, chi prova che cosa, prescrizione, mediazione.
- ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaRegola generale, decorrenza, tabella dei termini per categoria (contratti, canoni e interessi, lavoro, professionisti, bollette, danni, vizi, tributi, sanzioni, successioni, diritti reali, titoli di credito), prescrizioni presuntive, sospensione, interruzione, giudicato, decadenza.
- Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiMaterie obbligatorie (art. 5), esclusioni (decreti ingiuntivi, sfratti, cautelari, consulenza preventiva), mediazione demandata dal giudice, come si avvia e dove, primo incontro (20-40 giorni), assistenza degli avvocati, durata di 6 mesi, effetti su prescrizione e decadenza, riservatezza, proposta del mediatore e conseguenze sulle spese, accordo titolo esecutivo (con avvocati) o omologato, mancata partecipazione (argomenti di prova, doppio del contributo unificato), costi (DM 150/2023), riduzione di un quinto, patrocinio gratuito, crediti d'imposta, esenzioni fiscali.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.